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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/12/2024, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1391/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1391/2022 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio RT C.F._1 dell'Avv. Luisa Brandi
RICORRENTE contro
(CF. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Lucia Mannu
RESISTENTE
con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Con l'intervento del PM in sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza cartolare del 20/6/2024 il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi “preverbali”, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio civile in Campo nell'Elba (LI) il
27.3.2004 con la ORa , rilevando la nascita della figlia Controparte_1
(il 28.10.1998) e di essere già addivenuto a separazione personale Persona_1
1 dal coniuge con Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Livorno in data
20.10.2015 (decr. cronol. n. 13249/2015), il OR evocava in RT causa la ORa al fine di sentir pronunciare lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio civile alle condizioni tutte indicate nel ricorso.
Si costituiva in giudizio la ORa nulla opponendo in Controparte_1 merito alla richiesta di divorzio, ma contestando in toto le altre richieste del ricorrente, sia in ordine alla rivendicazione della porzione di casa coniugale assegnatale unitamente alla figlia in sede di separazione personale (ritenendo ella soltanto provvisorio l'attuale allontanamento da detta casa della figlia maggiorenne benché convivente con il compagno in altra Persona_1 abitazione), sia in ordine alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento disposto in proprio favore all'epoca della separazione;
chiedeva inoltre la che, sempre in ossequio a quanto previsto nelle CP_1 condizioni di separazione, il OR continuasse a pagare le spese RT condominiali e le spese di energia elettrica relative all'appartamento.
Resi provvedimenti provvisori in sede presidenziale, la causa veniva rinviata davanti al Giudice istruttore il quale, dopo aver concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., disponeva, su istanza di entrambe le parti, accertamenti tributari per il tramite della Guardia di Finanza relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale sia del OR sia della ORa RT
, rinviando all'esito ogni eventuale determinazione sulle Controparte_1 altre richieste istruttorie avanzate dalle parti. Acquisiti gli esiti degli accertamenti delle indagini demandate, il Giudice, ritenute irrilevanti al fine del decidere le altre istanze istruttorie articolate dalle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.6.2024.
A tale udienza le parti rassegnavano le conclusioni che si riportano: nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato chiedeva “[…] a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra il sig. e RT CP_1 in Marina di Campo (LI) il 27.03.2004 e trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Campo nell'Elba al n. 2, parte I Ufficio 1 con conseguente ordine all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Campo nell'Elba di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b) Assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva del coniuge, al sig. per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo, RT con breve termine alla ORa per liberare da persone e/o cose la porzione CP_1 di abitazione alla medesima in uso con conseguente restituzione delle chiavi al coniuge;
c) Rilevata l'autosufficienza economica della ORa nonché il grave Parte_2 mutamento delle condizioni di salute dell'esponente e, dunque, delle condizioni pattuite in sede di separazione, dichiarare che nulla è dovuto alla moglie a titolo di contributo al mantenimento. Con condanna alle spese e competenze di lite”;
2 nell'interesse della parte resistente il procuratore instava per sentir “[…] dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra il OR RT
e la ORa in Campo nell'Elba il 27.03.2004 e trascritto
[...] Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Campo nell'Elba al n.2, parte I, alle seguenti condizioni: 1) la ORa continuerà ad abitare Controparte_1
l'appartamento denominato A) finché lo vorrà; 2) il OR continuerà a RT provvedere al pagamento di tutte le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) nonché quelle riguardanti la somministrazione dell'energia elettrica nella misura del
50% come anche tutte le altre spese saranno divise al 50% tra il OR e la RT ORa , mentre le spese relative al gas e pellet saranno sopportate da CP_1 ciascuno separatamente;
l'IMU sarà a carico esclusivo del OR;
4)il OR RT
, corrisponderà direttamente alla figlia , maggiorenne RT Persona_2 ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 300,00 per il suo sostentamento, rivalutabile secondo gli indici Istat, confermando in punto di spese straordinarie quanto stabilito in sede di separazione;
Spese di lite compensate tra le parti.”
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 e come mod. dalla L. 55/15 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avuto in considerazione il tempo trascorso dalla separazione e il contegno processuale tenuto dalle parti.
2. Venendo all'esame delle condizioni accessorie del divorzio, va osservato quanto segue.
2.1. In relazione alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti il Collegio osserva quanto oltre.
Dalla lettura dell'omologa di separazione risulta che l'accordo raggiunto tra i coniugi in quella sede prevedeva la divisione della casa familiare in due
3 distinte abitazioni, l'una abitata (“[…] finché vorrà”) dalla ORa CP_1 unitamente alla figlia , illo tempore minorenne, e l'altra nella
[...] Persona_1 disponibilità del OR , anche obbligato al pagamento per RT intero di tutte le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) relative all'appartamento, nonché delle spese relative all'energia elettrica con suddivisione al 50% di tutte le altre spese. Accessoriamente, le parti avevano poi previsto l'impegno dell'odierno ricorrente di affidare l'incarico ad un architetto per lo svolgimento di tutte le opere necessarie alla formale divisione della casa coniugale in due unità abitative. Risulta dalle allegazioni che l'attuazione di tali statuizioni è stata solo parziale, avendo le parti diviso l'immobile con la costruzione di una parete di cartongesso.
Occorre in primo luogo sottolineare che non è in questa sede possibile esaminare le doglianze proposte dalla resistente quanto alle asserite inadempienze legate alla mancata piena attuazione delle condizioni di cui all'accordo di separazione, trattandosi di pattuizioni accessorie non costituenti contenuto essenziale del negozio di diritto familiare e dunque non esaminabili, quanto alla loro attuazione, in sede di pronuncia di stato.
2.1.1. Non può disporsi l'assegnazione della casa familiare al OR
, peraltro esclusivo proprietario dell'appartamento di cui si tratta. RT
Come è noto, in linea generale l'assegnazione della casa familiare può essere prevista e permanere in favore del genitore del figlio maggiorenne qualora questo non sia economicamente autosufficiente e stabilmente coabiti con l'assegnatario. Secondo la Corte di legittimità “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (v., tra le ultime, ord. Cass. 17/06/2019 n. 16134).
Nel caso in esame, invece, la figlia della coppia Persona_1 divenuta medio tempore maggiorenne, non solo non ha mai coabitato col padre
(almeno per quanto risulta dai previ accordi oltre che dal tenore delle allegazioni delle parti), ma ha allo stato trovato una diversa soluzione abitativa con il compagno, stipulando direttamente (unitamente al convivente) nell'anno
2022 contratto di locazione per immobile nello stesso Comune di Campo nell'Elba (v. doc. 16 all. al ricorso), circostanza quest'ultima mai smentita dalle parti nel corso del procedimento.
4 Va poi nuovamente e in via dirimente sottolineato che il ricorrente risulta proprietario dell'immobile così che già per tal verso non appare pertinente il riferimento all'istituto dell'assegnazione della casa.
2.1.2. Quanto alla posizione della ORa , la stessa ha CP_1 chiesto di vedersi riconosciuto il diritto a continuare ad abitare l'immobile (i.e. la parte dello stesso già individuato come porzione A) finché vorrà sulla scorta di quanto convenuto in omologa.
Sul punto, va considerato che quanto stabilito congiuntamente dai coniugi al momento della separazione – privo di qualsivoglia riferimento alla permanenza della moglie nell'immobile in vista della realizzazione dell'interesse della figlia minore alla conservazione dell'ambiente di vita goduto quando la famiglia era unita – non possa essere interpretato quale fattispecie di assegnazione della casa familiare di proprietà del coniuge quanto, piuttosto, quale ipotesi di accordo di comodato a tempo indeterminato.
Si tratta dunque, in tal caso, di ulteriori pattuizioni di contenuto solo lato sensu economico previste nella separazione consensuale.
In linea generale le clausole contenute nell'accordo di separazione, con le quali i coniugi decidono, in occasione della separazione, di regolare rapporti patrimoniali che non sono considerati quali "contenuto necessario dell'accordo di separazione", ma costituiscono libera autonomia contrattuale, non sono modificabili in sede di divorzio, in quanto negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno vera e propria causa in essa, risultando appunto semplicemente occasionati dalla separazione stessa, con la conseguenza che tali negozi costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, sempre che non comportino una lesione di diritti inderogabili (cfr., sul punto sent. Cass. 22.11.2007 n. 24321). La Suprema Corte ha rilevato al riguardo che "La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati,
l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare
e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art.
1372 c.c." (in questi termini sent. Cass. 19/8/2015n. 16909, ord. Cass. n.
5 5061/2021). Tali accordi quindi mantengono il loro valore e non possono essere modificati o revocati in sede di divorzio, in quanto estranei al contenuto tipico di tale giudizio e frutto di una libera determinazione della volontà delle parti raggiunta in occasione della separazione.
Ne deriva, per quanto sin qui osservato, che devono dichiararsi inammissibili nel presente giudizio di divorzio le richieste avanzate dalle parti, da un lato, di previsione di un “[…] breve termine alla ORa per liberare da persone CP_1
e/o cose la porzione di abitazione alla medesima in uso con conseguente restituzione delle chiavi al coniuge” e, dall'altro lato, sia di statuizione per cui “la ORa continuerà ad abitare l'appartamento denominato A) finché lo Controparte_1 vorrà;” sia di previsione per cui “[...] OR continuerà a provvedere al RT pagamento di tutte le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) nonché quelle riguardanti la somministrazione dell'energia elettrica nella misura del 50% come anche tutte le altre spese saranno divise al 50% tra il OR e la ORa RT
, mentre le spese relative al gas e pellet saranno sopportate da ciascuno CP_1 separatamente;
l'IMU sarà a carico esclusivo del OR ” trovando RT applicazione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, le ordinarie regole civilistiche in materia di proprietà e di accordi negoziali e dovendo le parti far valere in sede di giudizio ordinario le rispettive istanze.
2.2. La ORa ha poi insistito per il riconoscimento, a carico del CP_1 ricorrente e in favore della figlia, di un assegno di mantenimento di euro
300,00 mensili, da corrispondersi direttamente alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre che per la conferma, in punto di spese straordinarie, di quanto stabilito in sede di separazione.
Pur a fronte delle prospettazioni difensive svolte nell'interesse della ORa
circa la non autosufficienza economica della figlia e del carattere CP_1 transitorio del contratto di locazione stipulato dalla ragazza “volendo quest'ultima valutare l'eventualità di poter far ritorno presso la casa familiare” (così in atti) va significativamente osservato che in corso di causa la parte onerata della relativa prova nulla ha ulteriormente dedotto circa il rientro nell'abitazione materna della figlia successivamente alla scadenza del contratto
(febbraio 2023) nulla avendo richiesto di provare quanto alla rinnovata convivenza con la figlia, già uscita di casa per un tempo significativo (un anno)
e con stipula di autonomo contratto, circostanza che rappresenta, secondo il
Collegio, elemento indiziario particolarmente significativo della capacità economica autonoma della ragazza. La ORa non ha peraltro CP_1 alcunché ulteriormente allegato (prima ancora che provato) in merito alla non autosufficienza economica della figlia , né nulla dedotto – anche Persona_1 tenuto conto dell'epoca di raggiungimento della maggiore età – in ordine al percorso formativo scolastico della figlia ovvero al suo impegno per rendersi
6 autonoma economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro.
Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne a carico del padre, tenendo altresì conto che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (sent. Cass. 20.9.2023 n. 26875).
2.3. Il OR ha poi chiesto pronunciarsi che nulla è dovuto alla RT moglie a titolo di contributo al mantenimento.
Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, consolidata da ultimo dalla ormai nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018, all'assegno divorzile va oggi attribuita una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. La Cassazione ha infatti rivisitato i requisiti per la concessione dell'assegno divorzile, affermando che il Giudice del divorzio, nel verificare se sia dovuto o meno l'assegno all'ex coniuge richiedente, debba fare riferimento
“all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso” e, a tal fine, debba considerare alcuni parametri che il richiedente l'assegno divorzile ha l'onere di provare, quali, a titolo esemplificativo, i redditi di qualsiasi specie, i cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, le capacità e le possibilità effettive di lavoro, in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato di lavoro indipendente o autonomo. L'ex coniuge richiedente l'assegno ha anche l'onere di dimostrare “di non possedere mezzi adeguati” e di non poterseli procurare “per ragioni oggettive”, così come ha l'onere di provare di tentato di raggiungere l'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative.
Dalle allegazioni delle parti è invero emerso che la ORa Controparte_1 abbia sempre svolto attività lavorativa, sia durante il rapporto matrimoniale che successivamente ad esso e che la stessa sia ancora ad oggi lavorativamente impegnata, come da ella esplicitamente riferito sin dalla prima udienza
Presidenziale durante la quale ha dichiarato: […] “Lavoro per alcuni mesi a tempo pieno e per alcuni mesi part time sono commessa in un negozio di calzature con reddito annuale di 7783 euro, prendo dalle 800 dalle 1000 euro al mese” confermando dunque una indipendenza economica che, invero poi, in corso di causa si è
7 rivelata essere ancora più consistente e remunerativa rispetto a quella riferita dalla resistente. Le indagini della Guardia di Finanza disposte hanno infatti rivelato in capo alla redditi da lavoro più alti di quelli da lei CP_1 dichiarati innanzi al Presidente (cfr. verbale udienza presidenziale del
13.7.2022) anche dipendenti dal suo attuale impiego come commessa presso il negozio NN Calzature di NN srl sito in Piombino (LI), dove lavorerebbe dal 2021. In particolare, dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso che la ha percepito per l'anno d'imposta 2019, un reddito CP_1 complessivo pari ad euro 14.801,90, per l'anno d'imposta 2020, un reddito complessivo pari ad euro 17.101,67 e per l'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo pari ad euro 20.534,05, con significativo incremento del reddito di anno in anno disponibile. Sempre dalle indagini effettuate è emerso che la risulta proprietaria, per la quota di 1/6, di un'unità immobiliare CP_1 sita in Milano ed ha posizioni bancarie accese con diversi istituti di credito, tutte in attivo, dalle quali emerge con chiarezza come la stessa abbia contratto negli anni anche diversi e svariati finanziamenti, alcuni dei quali già estinti e addirittura prestato e ricevuto garanzia per alcuni di questi rapporti. Sempre dal riscontro effettuato dalla Guardia di Finanza risulta un fondo di investimenti in capo alla con una provvista pari ad euro 24.193,15 CP_1 alla data del 14/4/2023 ed un recentissimo finanziamento contratto in data
6/4/2023 con la Ford Credit per l'acquisto di un'autovettura, dell'importo totale di euro 21.510,00 da pagarsi ratealmente con cadenza mensile e avente scadenza in data 6/5/2027.
Le risultanze degli accertamenti tributari e reddituali effettuati sulla resistente dunque non sembrano evidenziare alcun disagio economico e/o stato di bisogno da parte della ORa che ha dimostrato “capacità CP_1
e possibilità effettiva di lavoro” nonché di essere perfettamente in grado di provvedere a se stessa rilevando ampia potenzialità ai fini di un raggiungimento di un'indipendenza o autosufficienza economica la quale contrasta con i requisiti “di mancanza di mezzi adeguati” e di “impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive”, richiesti ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile.
Si deve poi sottolineare che la resistente non ha offerto nel corso del giudizio nessun altro efficace riscontro probatorio idoneo a sorreggere la domanda volta ad ottenere il mantenimento dell'assegno divorzile in suo favore alla luce della sua riconosciuta natura retributivo-compensativa, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente in merito al sacrificio affrontato in vista dell'incremento del benessere materiale della famiglia, ma anche personale e professionale del coniuge.
Va poi ulteriormente osservato come, allo stato, non esiste neppure uno squilibrio economico tra le posizioni reddituali dei coniugi apparendo invero la condizione economica della per nulla deteriore rispetto a quella CP_1
8 del OR , la cui documentazione reddituale, parimenti sottoposta RT ad indagine per il tramite della Guardia di Finanza, appare fedele a quanto da egli allegato in giudizio. E ciò, nonostante, da ultimo, il OR abbia RT riscosso un corrispettivo derivante dalla cessione d'azienda stipulata con contratto in atti (si veda doc. 27 all. al preverbale del 20.6.2024 di parte resistente), con la quale lo stesso ha venduto, unitamente al fratello, la sua quota di società.
Dalla documentazione medica prodotta agli atti dal ricorrente poi si evidenzia un peggioramento delle sue condizioni economiche per via delle ridotte capacità lavorative dovute alla invalidità riconosciutagli dall'Inps in quanto affetto da “parkinsonismo, mielopatia cordonale posteriore da malassorbimento di B12 con associata gastropatia autoimmune”. Trattasi di patologia degenerativa che non gli consente più di deambulare correttamente né di compiere atti di vita quotidiana senza grandi difficoltà, compresa la possibilità di svolgere attività lavorativa. Il potenziale economico del ricorrente, dunque, tenuto anche conto di quanto rappresentato dalle indagini esperite in questa sede in ordine alla consistenza del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, deve considerarsi notevolmente ridotto rispetto a quello della resistente, che gode invece oggettivamente di una situazione economica più serena.
In definitiva, tutto ciò premesso, nel caso di specie, in assenza dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'assegno divorzile alla luce della sua riconosciuta natura retributivo-compensativa, il contributo di mantenimento disposto in favore della ORa in sede di omologa Controparte_1 dev'essere revocato.
2.4. Ogni altra questione discussa in causa dalle parti risulta assorbita da quanto sin qui motivato e appare irrilevante ai fine della decisione.
3. Tenuto conto dell'esito del giudizio e del parziale accoglimento delle reciproche domande, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i ORi RT
e in Campo nell'Elba il 27.3.2004 e
[...] Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Campo nell'Elba nel
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2004 - Parte 1 n. 2;
- revoca il contributo al mantenimento disposto in sede di separazione in favore della ORa;
Controparte_1
- rigetta la domanda di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne come articolata dalla resistente;
Persona_2
9 -dichiara inammissibili in questa sede le ulteriori conclusioni rassegnate dalle parti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Campo nell'Elba (LI) Per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, li 2.12.2024
Il Giudice estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1391/2022 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio RT C.F._1 dell'Avv. Luisa Brandi
RICORRENTE contro
(CF. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Lucia Mannu
RESISTENTE
con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Con l'intervento del PM in sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza cartolare del 20/6/2024 il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi “preverbali”, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio civile in Campo nell'Elba (LI) il
27.3.2004 con la ORa , rilevando la nascita della figlia Controparte_1
(il 28.10.1998) e di essere già addivenuto a separazione personale Persona_1
1 dal coniuge con Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Livorno in data
20.10.2015 (decr. cronol. n. 13249/2015), il OR evocava in RT causa la ORa al fine di sentir pronunciare lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio civile alle condizioni tutte indicate nel ricorso.
Si costituiva in giudizio la ORa nulla opponendo in Controparte_1 merito alla richiesta di divorzio, ma contestando in toto le altre richieste del ricorrente, sia in ordine alla rivendicazione della porzione di casa coniugale assegnatale unitamente alla figlia in sede di separazione personale (ritenendo ella soltanto provvisorio l'attuale allontanamento da detta casa della figlia maggiorenne benché convivente con il compagno in altra Persona_1 abitazione), sia in ordine alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento disposto in proprio favore all'epoca della separazione;
chiedeva inoltre la che, sempre in ossequio a quanto previsto nelle CP_1 condizioni di separazione, il OR continuasse a pagare le spese RT condominiali e le spese di energia elettrica relative all'appartamento.
Resi provvedimenti provvisori in sede presidenziale, la causa veniva rinviata davanti al Giudice istruttore il quale, dopo aver concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., disponeva, su istanza di entrambe le parti, accertamenti tributari per il tramite della Guardia di Finanza relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale sia del OR sia della ORa RT
, rinviando all'esito ogni eventuale determinazione sulle Controparte_1 altre richieste istruttorie avanzate dalle parti. Acquisiti gli esiti degli accertamenti delle indagini demandate, il Giudice, ritenute irrilevanti al fine del decidere le altre istanze istruttorie articolate dalle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.6.2024.
A tale udienza le parti rassegnavano le conclusioni che si riportano: nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato chiedeva “[…] a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra il sig. e RT CP_1 in Marina di Campo (LI) il 27.03.2004 e trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Campo nell'Elba al n. 2, parte I Ufficio 1 con conseguente ordine all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Campo nell'Elba di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b) Assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva del coniuge, al sig. per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo, RT con breve termine alla ORa per liberare da persone e/o cose la porzione CP_1 di abitazione alla medesima in uso con conseguente restituzione delle chiavi al coniuge;
c) Rilevata l'autosufficienza economica della ORa nonché il grave Parte_2 mutamento delle condizioni di salute dell'esponente e, dunque, delle condizioni pattuite in sede di separazione, dichiarare che nulla è dovuto alla moglie a titolo di contributo al mantenimento. Con condanna alle spese e competenze di lite”;
2 nell'interesse della parte resistente il procuratore instava per sentir “[…] dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra il OR RT
e la ORa in Campo nell'Elba il 27.03.2004 e trascritto
[...] Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Campo nell'Elba al n.2, parte I, alle seguenti condizioni: 1) la ORa continuerà ad abitare Controparte_1
l'appartamento denominato A) finché lo vorrà; 2) il OR continuerà a RT provvedere al pagamento di tutte le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) nonché quelle riguardanti la somministrazione dell'energia elettrica nella misura del
50% come anche tutte le altre spese saranno divise al 50% tra il OR e la RT ORa , mentre le spese relative al gas e pellet saranno sopportate da CP_1 ciascuno separatamente;
l'IMU sarà a carico esclusivo del OR;
4)il OR RT
, corrisponderà direttamente alla figlia , maggiorenne RT Persona_2 ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 300,00 per il suo sostentamento, rivalutabile secondo gli indici Istat, confermando in punto di spese straordinarie quanto stabilito in sede di separazione;
Spese di lite compensate tra le parti.”
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 e come mod. dalla L. 55/15 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avuto in considerazione il tempo trascorso dalla separazione e il contegno processuale tenuto dalle parti.
2. Venendo all'esame delle condizioni accessorie del divorzio, va osservato quanto segue.
2.1. In relazione alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti il Collegio osserva quanto oltre.
Dalla lettura dell'omologa di separazione risulta che l'accordo raggiunto tra i coniugi in quella sede prevedeva la divisione della casa familiare in due
3 distinte abitazioni, l'una abitata (“[…] finché vorrà”) dalla ORa CP_1 unitamente alla figlia , illo tempore minorenne, e l'altra nella
[...] Persona_1 disponibilità del OR , anche obbligato al pagamento per RT intero di tutte le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) relative all'appartamento, nonché delle spese relative all'energia elettrica con suddivisione al 50% di tutte le altre spese. Accessoriamente, le parti avevano poi previsto l'impegno dell'odierno ricorrente di affidare l'incarico ad un architetto per lo svolgimento di tutte le opere necessarie alla formale divisione della casa coniugale in due unità abitative. Risulta dalle allegazioni che l'attuazione di tali statuizioni è stata solo parziale, avendo le parti diviso l'immobile con la costruzione di una parete di cartongesso.
Occorre in primo luogo sottolineare che non è in questa sede possibile esaminare le doglianze proposte dalla resistente quanto alle asserite inadempienze legate alla mancata piena attuazione delle condizioni di cui all'accordo di separazione, trattandosi di pattuizioni accessorie non costituenti contenuto essenziale del negozio di diritto familiare e dunque non esaminabili, quanto alla loro attuazione, in sede di pronuncia di stato.
2.1.1. Non può disporsi l'assegnazione della casa familiare al OR
, peraltro esclusivo proprietario dell'appartamento di cui si tratta. RT
Come è noto, in linea generale l'assegnazione della casa familiare può essere prevista e permanere in favore del genitore del figlio maggiorenne qualora questo non sia economicamente autosufficiente e stabilmente coabiti con l'assegnatario. Secondo la Corte di legittimità “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (v., tra le ultime, ord. Cass. 17/06/2019 n. 16134).
Nel caso in esame, invece, la figlia della coppia Persona_1 divenuta medio tempore maggiorenne, non solo non ha mai coabitato col padre
(almeno per quanto risulta dai previ accordi oltre che dal tenore delle allegazioni delle parti), ma ha allo stato trovato una diversa soluzione abitativa con il compagno, stipulando direttamente (unitamente al convivente) nell'anno
2022 contratto di locazione per immobile nello stesso Comune di Campo nell'Elba (v. doc. 16 all. al ricorso), circostanza quest'ultima mai smentita dalle parti nel corso del procedimento.
4 Va poi nuovamente e in via dirimente sottolineato che il ricorrente risulta proprietario dell'immobile così che già per tal verso non appare pertinente il riferimento all'istituto dell'assegnazione della casa.
2.1.2. Quanto alla posizione della ORa , la stessa ha CP_1 chiesto di vedersi riconosciuto il diritto a continuare ad abitare l'immobile (i.e. la parte dello stesso già individuato come porzione A) finché vorrà sulla scorta di quanto convenuto in omologa.
Sul punto, va considerato che quanto stabilito congiuntamente dai coniugi al momento della separazione – privo di qualsivoglia riferimento alla permanenza della moglie nell'immobile in vista della realizzazione dell'interesse della figlia minore alla conservazione dell'ambiente di vita goduto quando la famiglia era unita – non possa essere interpretato quale fattispecie di assegnazione della casa familiare di proprietà del coniuge quanto, piuttosto, quale ipotesi di accordo di comodato a tempo indeterminato.
Si tratta dunque, in tal caso, di ulteriori pattuizioni di contenuto solo lato sensu economico previste nella separazione consensuale.
In linea generale le clausole contenute nell'accordo di separazione, con le quali i coniugi decidono, in occasione della separazione, di regolare rapporti patrimoniali che non sono considerati quali "contenuto necessario dell'accordo di separazione", ma costituiscono libera autonomia contrattuale, non sono modificabili in sede di divorzio, in quanto negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno vera e propria causa in essa, risultando appunto semplicemente occasionati dalla separazione stessa, con la conseguenza che tali negozi costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, sempre che non comportino una lesione di diritti inderogabili (cfr., sul punto sent. Cass. 22.11.2007 n. 24321). La Suprema Corte ha rilevato al riguardo che "La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati,
l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare
e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art.
1372 c.c." (in questi termini sent. Cass. 19/8/2015n. 16909, ord. Cass. n.
5 5061/2021). Tali accordi quindi mantengono il loro valore e non possono essere modificati o revocati in sede di divorzio, in quanto estranei al contenuto tipico di tale giudizio e frutto di una libera determinazione della volontà delle parti raggiunta in occasione della separazione.
Ne deriva, per quanto sin qui osservato, che devono dichiararsi inammissibili nel presente giudizio di divorzio le richieste avanzate dalle parti, da un lato, di previsione di un “[…] breve termine alla ORa per liberare da persone CP_1
e/o cose la porzione di abitazione alla medesima in uso con conseguente restituzione delle chiavi al coniuge” e, dall'altro lato, sia di statuizione per cui “la ORa continuerà ad abitare l'appartamento denominato A) finché lo Controparte_1 vorrà;” sia di previsione per cui “[...] OR continuerà a provvedere al RT pagamento di tutte le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) nonché quelle riguardanti la somministrazione dell'energia elettrica nella misura del 50% come anche tutte le altre spese saranno divise al 50% tra il OR e la ORa RT
, mentre le spese relative al gas e pellet saranno sopportate da ciascuno CP_1 separatamente;
l'IMU sarà a carico esclusivo del OR ” trovando RT applicazione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, le ordinarie regole civilistiche in materia di proprietà e di accordi negoziali e dovendo le parti far valere in sede di giudizio ordinario le rispettive istanze.
2.2. La ORa ha poi insistito per il riconoscimento, a carico del CP_1 ricorrente e in favore della figlia, di un assegno di mantenimento di euro
300,00 mensili, da corrispondersi direttamente alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre che per la conferma, in punto di spese straordinarie, di quanto stabilito in sede di separazione.
Pur a fronte delle prospettazioni difensive svolte nell'interesse della ORa
circa la non autosufficienza economica della figlia e del carattere CP_1 transitorio del contratto di locazione stipulato dalla ragazza “volendo quest'ultima valutare l'eventualità di poter far ritorno presso la casa familiare” (così in atti) va significativamente osservato che in corso di causa la parte onerata della relativa prova nulla ha ulteriormente dedotto circa il rientro nell'abitazione materna della figlia successivamente alla scadenza del contratto
(febbraio 2023) nulla avendo richiesto di provare quanto alla rinnovata convivenza con la figlia, già uscita di casa per un tempo significativo (un anno)
e con stipula di autonomo contratto, circostanza che rappresenta, secondo il
Collegio, elemento indiziario particolarmente significativo della capacità economica autonoma della ragazza. La ORa non ha peraltro CP_1 alcunché ulteriormente allegato (prima ancora che provato) in merito alla non autosufficienza economica della figlia , né nulla dedotto – anche Persona_1 tenuto conto dell'epoca di raggiungimento della maggiore età – in ordine al percorso formativo scolastico della figlia ovvero al suo impegno per rendersi
6 autonoma economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro.
Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne a carico del padre, tenendo altresì conto che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (sent. Cass. 20.9.2023 n. 26875).
2.3. Il OR ha poi chiesto pronunciarsi che nulla è dovuto alla RT moglie a titolo di contributo al mantenimento.
Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, consolidata da ultimo dalla ormai nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018, all'assegno divorzile va oggi attribuita una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. La Cassazione ha infatti rivisitato i requisiti per la concessione dell'assegno divorzile, affermando che il Giudice del divorzio, nel verificare se sia dovuto o meno l'assegno all'ex coniuge richiedente, debba fare riferimento
“all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso” e, a tal fine, debba considerare alcuni parametri che il richiedente l'assegno divorzile ha l'onere di provare, quali, a titolo esemplificativo, i redditi di qualsiasi specie, i cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, le capacità e le possibilità effettive di lavoro, in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato di lavoro indipendente o autonomo. L'ex coniuge richiedente l'assegno ha anche l'onere di dimostrare “di non possedere mezzi adeguati” e di non poterseli procurare “per ragioni oggettive”, così come ha l'onere di provare di tentato di raggiungere l'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative.
Dalle allegazioni delle parti è invero emerso che la ORa Controparte_1 abbia sempre svolto attività lavorativa, sia durante il rapporto matrimoniale che successivamente ad esso e che la stessa sia ancora ad oggi lavorativamente impegnata, come da ella esplicitamente riferito sin dalla prima udienza
Presidenziale durante la quale ha dichiarato: […] “Lavoro per alcuni mesi a tempo pieno e per alcuni mesi part time sono commessa in un negozio di calzature con reddito annuale di 7783 euro, prendo dalle 800 dalle 1000 euro al mese” confermando dunque una indipendenza economica che, invero poi, in corso di causa si è
7 rivelata essere ancora più consistente e remunerativa rispetto a quella riferita dalla resistente. Le indagini della Guardia di Finanza disposte hanno infatti rivelato in capo alla redditi da lavoro più alti di quelli da lei CP_1 dichiarati innanzi al Presidente (cfr. verbale udienza presidenziale del
13.7.2022) anche dipendenti dal suo attuale impiego come commessa presso il negozio NN Calzature di NN srl sito in Piombino (LI), dove lavorerebbe dal 2021. In particolare, dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso che la ha percepito per l'anno d'imposta 2019, un reddito CP_1 complessivo pari ad euro 14.801,90, per l'anno d'imposta 2020, un reddito complessivo pari ad euro 17.101,67 e per l'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo pari ad euro 20.534,05, con significativo incremento del reddito di anno in anno disponibile. Sempre dalle indagini effettuate è emerso che la risulta proprietaria, per la quota di 1/6, di un'unità immobiliare CP_1 sita in Milano ed ha posizioni bancarie accese con diversi istituti di credito, tutte in attivo, dalle quali emerge con chiarezza come la stessa abbia contratto negli anni anche diversi e svariati finanziamenti, alcuni dei quali già estinti e addirittura prestato e ricevuto garanzia per alcuni di questi rapporti. Sempre dal riscontro effettuato dalla Guardia di Finanza risulta un fondo di investimenti in capo alla con una provvista pari ad euro 24.193,15 CP_1 alla data del 14/4/2023 ed un recentissimo finanziamento contratto in data
6/4/2023 con la Ford Credit per l'acquisto di un'autovettura, dell'importo totale di euro 21.510,00 da pagarsi ratealmente con cadenza mensile e avente scadenza in data 6/5/2027.
Le risultanze degli accertamenti tributari e reddituali effettuati sulla resistente dunque non sembrano evidenziare alcun disagio economico e/o stato di bisogno da parte della ORa che ha dimostrato “capacità CP_1
e possibilità effettiva di lavoro” nonché di essere perfettamente in grado di provvedere a se stessa rilevando ampia potenzialità ai fini di un raggiungimento di un'indipendenza o autosufficienza economica la quale contrasta con i requisiti “di mancanza di mezzi adeguati” e di “impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive”, richiesti ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile.
Si deve poi sottolineare che la resistente non ha offerto nel corso del giudizio nessun altro efficace riscontro probatorio idoneo a sorreggere la domanda volta ad ottenere il mantenimento dell'assegno divorzile in suo favore alla luce della sua riconosciuta natura retributivo-compensativa, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente in merito al sacrificio affrontato in vista dell'incremento del benessere materiale della famiglia, ma anche personale e professionale del coniuge.
Va poi ulteriormente osservato come, allo stato, non esiste neppure uno squilibrio economico tra le posizioni reddituali dei coniugi apparendo invero la condizione economica della per nulla deteriore rispetto a quella CP_1
8 del OR , la cui documentazione reddituale, parimenti sottoposta RT ad indagine per il tramite della Guardia di Finanza, appare fedele a quanto da egli allegato in giudizio. E ciò, nonostante, da ultimo, il OR abbia RT riscosso un corrispettivo derivante dalla cessione d'azienda stipulata con contratto in atti (si veda doc. 27 all. al preverbale del 20.6.2024 di parte resistente), con la quale lo stesso ha venduto, unitamente al fratello, la sua quota di società.
Dalla documentazione medica prodotta agli atti dal ricorrente poi si evidenzia un peggioramento delle sue condizioni economiche per via delle ridotte capacità lavorative dovute alla invalidità riconosciutagli dall'Inps in quanto affetto da “parkinsonismo, mielopatia cordonale posteriore da malassorbimento di B12 con associata gastropatia autoimmune”. Trattasi di patologia degenerativa che non gli consente più di deambulare correttamente né di compiere atti di vita quotidiana senza grandi difficoltà, compresa la possibilità di svolgere attività lavorativa. Il potenziale economico del ricorrente, dunque, tenuto anche conto di quanto rappresentato dalle indagini esperite in questa sede in ordine alla consistenza del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, deve considerarsi notevolmente ridotto rispetto a quello della resistente, che gode invece oggettivamente di una situazione economica più serena.
In definitiva, tutto ciò premesso, nel caso di specie, in assenza dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'assegno divorzile alla luce della sua riconosciuta natura retributivo-compensativa, il contributo di mantenimento disposto in favore della ORa in sede di omologa Controparte_1 dev'essere revocato.
2.4. Ogni altra questione discussa in causa dalle parti risulta assorbita da quanto sin qui motivato e appare irrilevante ai fine della decisione.
3. Tenuto conto dell'esito del giudizio e del parziale accoglimento delle reciproche domande, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i ORi RT
e in Campo nell'Elba il 27.3.2004 e
[...] Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Campo nell'Elba nel
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2004 - Parte 1 n. 2;
- revoca il contributo al mantenimento disposto in sede di separazione in favore della ORa;
Controparte_1
- rigetta la domanda di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne come articolata dalla resistente;
Persona_2
9 -dichiara inammissibili in questa sede le ulteriori conclusioni rassegnate dalle parti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Campo nell'Elba (LI) Per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, li 2.12.2024
Il Giudice estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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