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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2654/2023 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana De Simone;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Maria Grazia Vivinetto;
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.08.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento 057720239008538364/000, unitamente agli avvisi di addebito sottesi:
n. 35720160000216713000 nel dettaglio riferito all'anno 2015 ed asseritamente notificato il
08.04.2016 per l'importo di € 2.715,95;
n. 35720160002127253000 nel dettaglio riferito agli anni 2015-2016 ed asseritamente notificato il
07.11.2016 per l'importo di € 2.690,20;
n. 35720170000654301000 nel dettaglio riferito agli anni 2016-2017 ed asseritamente notificato il
27.09.2017 per l'importo di € 5.401,96; n. 35720180000345962000 nel dettaglio riferito agli anni 2017-2018 ed asseritamente notificato il
26.06.2018 per l'importo di € 4.016,30;
n. 35720180002834827000 nel dettaglio riferito agli anni 2017-2018 ed asseritamente notificato il
19.12.2018 per l'importo di € 2.617,01;
n. 35720190000439147000 nel dettaglio riferito agli anni 2018-2019 ed asseritamente notificato il
27.06.2019 per l'importo di € 2.559,39;
n. 35720190002596646000 nel dettaglio riferito agli anni 2018-2019 ed asseritamente notificato il
16.06.2019 per l'importo di € 2.486,38;
n. 35720210000458925000 nel dettaglio riferito agli anni 2019-2021 ed asseritamente notificato il
01.12.2021 per l'importo di € 3.836,44;
n. 35720220000648645000 nel dettaglio riferito agli anni 2020-2022 ed asseritamente notificato il
26.07.2022 per l'importo di € 4.334,43; per un importo totale pari ad euro 30.658,06 a titolo di contributi dovuti nella gestione commercianti.
A sostegno delle proprie prospettazioni rilevava di aver cessato la propria attività commerciale a decorrere dal 2015, circostanza che determinata quindi l'infondatezza a monte delle pretese contributive portate dagli atti presupposti, in ogni caso comunque estinte per decorso del relativo termine quinquennale. Concludeva quindi per la caducazione del titolo impugnato con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio l' precisando preliminarmente come i carichi contributivi dedotti in CP_1 giudizio fossero relativi alla gestione artigiani e non commercianti e rappresentando come solo a seguito di una sua domanda di cancellazione del 9.05.2022, il ricorrente, in data 22.08.2023, sia stato cancellato dalla Gestione Artigiani con decorrenza retroattiva al 30.11.2015. Deduceva, quindi, di aver proceduto, sulla base di tale sopravvenienza, allo sgravio di tutti i titoli sottesi all'intimazione opposta, ad eccezione dell'avviso di addebito n. 35720160000216713000 -in quanto relativo a contributi maturati in epoca antecedente alla cancellazione- e dell'avviso di addebito n
35720160002127253000, sgravato solo parzialmente, e cioè limitatamente ai contributi 2015.
Concludeva chiedendo dichiararsi la parziale cessata materia del contendere quanto agli avvisi di addebito oggetto di sgravio e, per il resto, dichiararsi invece dovute le somme per contributi e sanzioni di cui all'AVA n. 35720160000216713000 e all'AVA n 357 2016 0002127253 000, quest'ultimo al netto dell'avvenuto sgravio parziale. Si costituiva l' aderendo alle prospettazioni dell'Istituto e resistendo Controparte_2 in ogni caso al ricorso.
All'udienza del 16.05.2024, parte ricorrente aderiva alla richiesta di parziale cessazione della materia del contendere avanzata dall' ma insisteva sia per l'accoglimento delle conclusioni con CP_1 riferimento alla porzione della materia del contendere non cessata, sia per la condanna delle controparti, in ogni caso, alla rifusione delle spese di lite, essendo lo sgravio intervenuto soltanto successivamente al deposito del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Ebbene, va prioritariamente rilevato come l' nel costituirsi in giudizio, abbia dedotto e CP_1 documentato l'intervenuto sgravio di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, ad eccezione di quelli relativi al periodo antecedete alla cessazione dell'attività del ricorrente, ossia l'AVA n. 35720160000216713000 e, in parte, l'AVA n 35720160002127253000.
Ne discende la sopravvenuta parziale cessazione della materia del contendere relativamente ai crediti oggetto dello sgravio.
Per il resto, considerato che il ricorso è stato proposto oltre il termine di 20 giorni decorrenti dalla notificazione dell'intimazione impugnata e che gli atti presupposti risultano tutti ritualmente notificati, l'unico profilo di doglianza in questa sede scrutinabile attiene alla intervenuta prescrizione estintiva quinquennale dei carichi veicolati dagli avvisi di addebito non sgravati.
Da questa limitata angolazione prospettica, il ricorso appare meritevole di parziale accoglimento, nella misura in cui risulta che, pur considerando i periodi di sospensione del termine di prescrizione dovuti all'emergenza pandemica (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 -per giorni 129-, con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 -per giorni 182-, con l'art. 11, comma 9, del d. l. 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), per quanto riguarda l'avviso di addebito n.
35720160000216713000, notificato in data 8.04.2016, il primo atto interruttivo dedotto dall'Agente per la Riscossione l'avviso di Intimazione n. 05720229001567227000- risulta notificato Pt_2 soltanto in data 20.04.2022, quando però era ormai interamente decorso il quinquennio, prolungato di giorni 311.
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo all'avviso di addebito n. 35720160002127253000, originariamente notificato dall'Ente impositore in data 7.11.2016, per il quale invece il termine quinquennale, prolungato come sopra, è stato efficacemente interrotto dalla medesima intimazione di pagamento n. 05720229001567227000.
Per tutte le suesposte considerazioni, per la quota di materia del contendere non cessata il ricorso deve essere accolto limitatamente ai carichi contributivi portati dall'avviso di addebito
35720160000216713000, estintisi per prescrizione. La parte opponente deve essere dichiarata tenuta al pagamento degli importi contributivi portati dall'avviso di addebito 35720160002127253000, al netto dell'intervenuto sgravio parziale, in quanto questi ultimi non risultano prescritti.
La circostanza che lo sgravio parziale dei titoli presupposti sia intervenuto in corso di causa ma sulla base di una cancellazione retroattiva della posizione contributiva del ricorrente perfezionatasi su domanda inoltrata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, e la soccombenza reciproca tra le parti in relazione alla quota di materia del contendere non cessata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n. 35720160000216713000, con conseguente annullamento dello stesso e della relativa iscrizione a ruolo per insussistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva per le pretese azionate, con consequenziale inefficacia della intimazione di pagamento opposta n. 057720239008538364/000 con riguardo ai crediti incorporati nel predetto avviso di addebito;
- dichiara parte ricorrente tenuta al pagamento degli importi contributivi portati dall'avviso di addebito 35720160002127253000, al netto dell'intervenuto sgravio parziale
- dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Latina, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2654/2023 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana De Simone;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Maria Grazia Vivinetto;
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.08.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento 057720239008538364/000, unitamente agli avvisi di addebito sottesi:
n. 35720160000216713000 nel dettaglio riferito all'anno 2015 ed asseritamente notificato il
08.04.2016 per l'importo di € 2.715,95;
n. 35720160002127253000 nel dettaglio riferito agli anni 2015-2016 ed asseritamente notificato il
07.11.2016 per l'importo di € 2.690,20;
n. 35720170000654301000 nel dettaglio riferito agli anni 2016-2017 ed asseritamente notificato il
27.09.2017 per l'importo di € 5.401,96; n. 35720180000345962000 nel dettaglio riferito agli anni 2017-2018 ed asseritamente notificato il
26.06.2018 per l'importo di € 4.016,30;
n. 35720180002834827000 nel dettaglio riferito agli anni 2017-2018 ed asseritamente notificato il
19.12.2018 per l'importo di € 2.617,01;
n. 35720190000439147000 nel dettaglio riferito agli anni 2018-2019 ed asseritamente notificato il
27.06.2019 per l'importo di € 2.559,39;
n. 35720190002596646000 nel dettaglio riferito agli anni 2018-2019 ed asseritamente notificato il
16.06.2019 per l'importo di € 2.486,38;
n. 35720210000458925000 nel dettaglio riferito agli anni 2019-2021 ed asseritamente notificato il
01.12.2021 per l'importo di € 3.836,44;
n. 35720220000648645000 nel dettaglio riferito agli anni 2020-2022 ed asseritamente notificato il
26.07.2022 per l'importo di € 4.334,43; per un importo totale pari ad euro 30.658,06 a titolo di contributi dovuti nella gestione commercianti.
A sostegno delle proprie prospettazioni rilevava di aver cessato la propria attività commerciale a decorrere dal 2015, circostanza che determinata quindi l'infondatezza a monte delle pretese contributive portate dagli atti presupposti, in ogni caso comunque estinte per decorso del relativo termine quinquennale. Concludeva quindi per la caducazione del titolo impugnato con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio l' precisando preliminarmente come i carichi contributivi dedotti in CP_1 giudizio fossero relativi alla gestione artigiani e non commercianti e rappresentando come solo a seguito di una sua domanda di cancellazione del 9.05.2022, il ricorrente, in data 22.08.2023, sia stato cancellato dalla Gestione Artigiani con decorrenza retroattiva al 30.11.2015. Deduceva, quindi, di aver proceduto, sulla base di tale sopravvenienza, allo sgravio di tutti i titoli sottesi all'intimazione opposta, ad eccezione dell'avviso di addebito n. 35720160000216713000 -in quanto relativo a contributi maturati in epoca antecedente alla cancellazione- e dell'avviso di addebito n
35720160002127253000, sgravato solo parzialmente, e cioè limitatamente ai contributi 2015.
Concludeva chiedendo dichiararsi la parziale cessata materia del contendere quanto agli avvisi di addebito oggetto di sgravio e, per il resto, dichiararsi invece dovute le somme per contributi e sanzioni di cui all'AVA n. 35720160000216713000 e all'AVA n 357 2016 0002127253 000, quest'ultimo al netto dell'avvenuto sgravio parziale. Si costituiva l' aderendo alle prospettazioni dell'Istituto e resistendo Controparte_2 in ogni caso al ricorso.
All'udienza del 16.05.2024, parte ricorrente aderiva alla richiesta di parziale cessazione della materia del contendere avanzata dall' ma insisteva sia per l'accoglimento delle conclusioni con CP_1 riferimento alla porzione della materia del contendere non cessata, sia per la condanna delle controparti, in ogni caso, alla rifusione delle spese di lite, essendo lo sgravio intervenuto soltanto successivamente al deposito del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Ebbene, va prioritariamente rilevato come l' nel costituirsi in giudizio, abbia dedotto e CP_1 documentato l'intervenuto sgravio di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, ad eccezione di quelli relativi al periodo antecedete alla cessazione dell'attività del ricorrente, ossia l'AVA n. 35720160000216713000 e, in parte, l'AVA n 35720160002127253000.
Ne discende la sopravvenuta parziale cessazione della materia del contendere relativamente ai crediti oggetto dello sgravio.
Per il resto, considerato che il ricorso è stato proposto oltre il termine di 20 giorni decorrenti dalla notificazione dell'intimazione impugnata e che gli atti presupposti risultano tutti ritualmente notificati, l'unico profilo di doglianza in questa sede scrutinabile attiene alla intervenuta prescrizione estintiva quinquennale dei carichi veicolati dagli avvisi di addebito non sgravati.
Da questa limitata angolazione prospettica, il ricorso appare meritevole di parziale accoglimento, nella misura in cui risulta che, pur considerando i periodi di sospensione del termine di prescrizione dovuti all'emergenza pandemica (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 -per giorni 129-, con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 -per giorni 182-, con l'art. 11, comma 9, del d. l. 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), per quanto riguarda l'avviso di addebito n.
35720160000216713000, notificato in data 8.04.2016, il primo atto interruttivo dedotto dall'Agente per la Riscossione l'avviso di Intimazione n. 05720229001567227000- risulta notificato Pt_2 soltanto in data 20.04.2022, quando però era ormai interamente decorso il quinquennio, prolungato di giorni 311.
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo all'avviso di addebito n. 35720160002127253000, originariamente notificato dall'Ente impositore in data 7.11.2016, per il quale invece il termine quinquennale, prolungato come sopra, è stato efficacemente interrotto dalla medesima intimazione di pagamento n. 05720229001567227000.
Per tutte le suesposte considerazioni, per la quota di materia del contendere non cessata il ricorso deve essere accolto limitatamente ai carichi contributivi portati dall'avviso di addebito
35720160000216713000, estintisi per prescrizione. La parte opponente deve essere dichiarata tenuta al pagamento degli importi contributivi portati dall'avviso di addebito 35720160002127253000, al netto dell'intervenuto sgravio parziale, in quanto questi ultimi non risultano prescritti.
La circostanza che lo sgravio parziale dei titoli presupposti sia intervenuto in corso di causa ma sulla base di una cancellazione retroattiva della posizione contributiva del ricorrente perfezionatasi su domanda inoltrata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, e la soccombenza reciproca tra le parti in relazione alla quota di materia del contendere non cessata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n. 35720160000216713000, con conseguente annullamento dello stesso e della relativa iscrizione a ruolo per insussistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva per le pretese azionate, con consequenziale inefficacia della intimazione di pagamento opposta n. 057720239008538364/000 con riguardo ai crediti incorporati nel predetto avviso di addebito;
- dichiara parte ricorrente tenuta al pagamento degli importi contributivi portati dall'avviso di addebito 35720160002127253000, al netto dell'intervenuto sgravio parziale
- dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Latina, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume