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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11034/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11034/2024 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti MAURO DI PACE, DAVIDE ALFREDO LUIGI NEGRETTI e
DAVIDE SALVATORE CUOMO giusta procura in atti
Opponente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CHIANESE CP_1 C.F._1
ANGELO giusta procura in atti
Opposto
Avente ad oggetto: contratto di locazione - opposizione decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il ha proposto opposizione al DI n. 2485/2024 con cui gli è stato ingiuntivo il Parte_2
pagamento di € 743.148,00 oltre interessi e spese, chiedendone la sospensione e la revoca, eccependo pagina 1 di 3 la violazione del divieto di ne bis in idem e la litispendenza con il giudizio Rg n. 837/2023 pendente innanzi alla Corte di Appello di Catania , nonché l'infondatezza della richiesta risarcitoria per genericità ed indeterminatezza, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , richiamando la vicenda contrattuale sottesa al diritto di credito vantato con CP_1
il DI opposto e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del DI , con vittoria di spese e compensi.
Va a questo punto richiamato il decreto emesso in data 23.1.2025: “ … rilevato che il credito vantato da parte opposta deriva da originario contratto di locazione;
ritenuto che
occorre pertanto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 cpc,
P.Q.M.
Visti gli artt. 426 cpc e 420 cpc, dispone il mutamento del rito da ordinario a locatizio;
conferma per la trattazione del procedimento l'udienza del
27.3.2025 ore 9.30, assegnando alle parti termine per il deposito della memoria integrativa e delle richieste istruttorie sino a dieci gg prima. Onera le parti di effettuare il procedimento di mediazione”.
Il procedimento di mediazione non veniva tuttavia attivato e, pertanto, il processo va pertanto dichiarato improcedibile e viene oggi deciso con sentenza ex art. 281 sexies cpc.
Ai sensi dell'art. 5 bis D.Lgs n. 28/2010 “ 1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Il decreto ingiuntivo, pertanto, va revocato;
le spese sono poste a carico di parte opposta e, avuto pagina 2 di 3 riguardo al valore della controversia ed all'assenza di istruttoria, vanno liquidate tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi dello scaglione da € 520.001 ad € 1.000.000 del DM n. 55/2014
soltanto per le fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese del processo in favore del , CP_1 Parte_2
liquidate in complessivi € 871,50 per esborsi ed € 3824,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 27.3.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11034/2024 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti MAURO DI PACE, DAVIDE ALFREDO LUIGI NEGRETTI e
DAVIDE SALVATORE CUOMO giusta procura in atti
Opponente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CHIANESE CP_1 C.F._1
ANGELO giusta procura in atti
Opposto
Avente ad oggetto: contratto di locazione - opposizione decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il ha proposto opposizione al DI n. 2485/2024 con cui gli è stato ingiuntivo il Parte_2
pagamento di € 743.148,00 oltre interessi e spese, chiedendone la sospensione e la revoca, eccependo pagina 1 di 3 la violazione del divieto di ne bis in idem e la litispendenza con il giudizio Rg n. 837/2023 pendente innanzi alla Corte di Appello di Catania , nonché l'infondatezza della richiesta risarcitoria per genericità ed indeterminatezza, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , richiamando la vicenda contrattuale sottesa al diritto di credito vantato con CP_1
il DI opposto e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del DI , con vittoria di spese e compensi.
Va a questo punto richiamato il decreto emesso in data 23.1.2025: “ … rilevato che il credito vantato da parte opposta deriva da originario contratto di locazione;
ritenuto che
occorre pertanto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 cpc,
P.Q.M.
Visti gli artt. 426 cpc e 420 cpc, dispone il mutamento del rito da ordinario a locatizio;
conferma per la trattazione del procedimento l'udienza del
27.3.2025 ore 9.30, assegnando alle parti termine per il deposito della memoria integrativa e delle richieste istruttorie sino a dieci gg prima. Onera le parti di effettuare il procedimento di mediazione”.
Il procedimento di mediazione non veniva tuttavia attivato e, pertanto, il processo va pertanto dichiarato improcedibile e viene oggi deciso con sentenza ex art. 281 sexies cpc.
Ai sensi dell'art. 5 bis D.Lgs n. 28/2010 “ 1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Il decreto ingiuntivo, pertanto, va revocato;
le spese sono poste a carico di parte opposta e, avuto pagina 2 di 3 riguardo al valore della controversia ed all'assenza di istruttoria, vanno liquidate tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi dello scaglione da € 520.001 ad € 1.000.000 del DM n. 55/2014
soltanto per le fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese del processo in favore del , CP_1 Parte_2
liquidate in complessivi € 871,50 per esborsi ed € 3824,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 27.3.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 3 di 3