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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione Lavoro, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Dott. Viviana Urso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 339/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Catania, Largo Rosolino Pilo, n. C.F._1
14, presso lo studio dell'avv. Leda Puleo, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/8/1973, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza P. Iolanda n. 40, presso lo studio dell'avv. Concetto Ferrarotto (C.F. ), che la rappresenta C.F._3
e difende con l'avv. Annetta Calcagno (C.F. ) per procura C.F._4
allegata alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente
Appellata
FATTO E DIRITTO
1 OGGETTO: appello –responsabilità del datore di lavoro- risarcimento del danno da infortunio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
avendo subito un infortunio in data 22/11/2011 mentre Parte_1
lavorava presso il punto vendita “Hello TT and friends”, della società
[...]
all'interno del centro commerciale “I Portali”, conveniva in Controparte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Catania detta società, nonché ed Controparte_1
il predetto centro commerciale, chiedendo di accertare e dichiarare che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva della - che le aveva ordinato di provvedere CP_1
all'allestimento del negozio e all'apposizione degli addobbi natalizi -, nonché di accertare e dichiarare la responsabilità solidale della società nella CP_2
verificazione del sinistro, di dichiarare la responsabilità solidale del centro commerciale “I Portali” per non avere adottato misure volte a tutelare l'utenza e, per l'effetto, di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale patito a causa delle lesioni riportate e delle lungaggini della pratica risarcitoria e alla refusione delle spese mediche affrontate.
Ella in particolare, premettendo che all'epoca dei fatti lavorava per la ditta CP_2
di - madre di e rappresentante legale della
[...] CP_2 Controparte_1
società - con la qualifica di commessa presso il punto vendita sito all'interno del centro commerciale sopra citato, deduceva che, cadendo rovinosamente a terra da una scala a forbice e sbattendo la parte inferiore della schiena sul pavimento, aveva riportato postumi permanenti conseguenti alla frattura della IV vertebra sacrale e delle vertebre coccigee, per le quali aveva affrontato un periodo di ricovero e successive cure e trattamenti riabilitativi. Attribuiva quindi la responsabilità del patito infortunio alla convenuta , indicata come responsabile di fatto del punto vendita dove ella CP_1
lavorava, per averla adibita a mansioni estranee a quelle contrattualmente previste.
Individuava altresì una responsabilità ex art. 2043 c.c. anche della titolare della società
e del centro commerciale “I Portali”, per non avere verificato se il punto vendita dove
2 la stessa operava fosse o meno assistito da garanzia assicurativa per eventuali infortuni.
Si costituiva in giudizio , deducendo la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva per mancanza di ruoli gestionali nella società Controparte_2
peraltro fallita, e resistendo nel merito alla domanda.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 4349 del 20 ottobre 2021, rigettava il ricorso proposto dalla condannandola al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1
in ragione della soccombenza. Controparte_1
In particolare, il primo giudice preliminarmente dichiarava l'improponibilità della domanda risarcitoria nei confronti della poiché dichiarata fallita giusta CP_2
sentenza n. 63/2017 del Tribunale di Catania.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata nei confronti della essendo quest'ultima priva di legittimazione passiva rispetto CP_1
agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, dei quali era responsabile la società
incontestatamente individuata come parte datoriale. Sotto tale profilo CP_2
riteneva inconducente il ruolo di socio accomandante della medesima società, e del pari irrilevante l'eventuale ruolo di amministratore di fatto attribuito dall'attrice alla
, per la distinzione soggettiva tra la sua persona fisica e l'ente datoriale. CP_1
Inoltre, anche sotto il profilo della ipotizzata responsabilità del datore di lavoro per inosservanza delle disposizioni normative in tema di sicurezza e dell'obbligo di protezione contrattuale ai sensi dell'art. 2087 c.c., osservava che la ricorrente non aveva dato prova dell'elemento oggettivo della condotta attribuita alla , né CP_1
della rilevanza penale della condotta medesima, peraltro esclusa nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti della stessa e di con decreto CP_2
di archiviazione emesso dal GIP.
Affermava altresì l'insussistenza dei presupposti di una responsabilità ex art. 2043
c.c., in capo alla , non avendo la ricorrente dato prova dei presupposti CP_1
normativamente richiesti, ossia della condotta illecita colposa, del nesso causale e del danno ingiusto.
Rigettava, infine, la domanda nei confronti del centro commerciale “I Portali”,
3 genericamente fondata sull'obbligo di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, ritenuto privo di qualsivoglia collegamento con l'infortunio occorso alla ricorrente.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato in Parte_1
data 19.4.2022, articolando due motivi di gravame limitatamente alla posizione della
, e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda CP_1
introduttiva e per l'effetto:
- “Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa della sig.ra , la quale ha ordinato alla sig.ra lo Controparte_1 Pt_1
svolgimento di mansioni estranee a quelle contrattualmente previste, esponendola a grave pericolo poi sostanziatosi nella verificazione del sinistro del 21/11/2011, in seguito al quale la stessa riportava gravissime lesioni.
- Per l'effetto condannare la convenuta, al risarcimento delle lesioni patite dalla sig.ra per l'importo che andrà accertato in corso di Parte_1
causa a seguito dell'espletanda CTU medico-legale; nonché alla refusione dei costi sostenuti per le cure mediche affrontate.
-Condannare altresì la parte convenuta al risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale patito dalla sig.ra a cagione del sinistro occorso e delle Pt_1
lungaggini nella definizione della pratica risarcitoria, anche equitativamente determinato”.
, costituitasi nel giudizio di appello, eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione delle parti della motivazione sottoposte a censura. Nel merito, resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto.
La causa era posta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata deve essere disattesa.
In proposito la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (conf. Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 13535 del 30/05/2018; da ultimo Cass.
4 Sez. U ord. n. 36481 del 13/12/2022), ha affermato il principio di diritto per cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Non si richiede dunque che l'appello sia formalmente articolato con l'elencazione delle parti della sentenza oggetto di censura e delle modifiche proposte alla ricostruzione del fatto o delle presunte violazioni di legge, e, quindi, con l'elaborazione di un progetto alternativo di sentenza, quando, come nel caso di specie, “la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual
è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”. Occorre invece che alla parte volitiva si affianchi una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità che siano rispettate formule sacramentali.
2. Nel merito, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta . Controparte_1
L'appellante in particolare sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, sia emerso “il coinvolgimento” della nella compagine della società CP_1
datrice di lavoro ed un suo ruolo gestionale come responsabile del punto vendita, essendo l'unica che, nella gestione dell'attività, le impartiva ordini e direttive. Tale ruolo, secondo l'appellante, emergerebbe anche dalla conoscenza del punto vendita, che la stessa convenuta avrebbe rivelato escludendo la presenza di una scala nella
5 dotazione del negozio.
A riprova del ruolo della come membro della compagine sociale, CP_1
l'appellante rileva che la stessa all'epoca dell'infortunio era socio accomandante della
, e che lo è stata sino al 2/5/2016, data di cessazione della suddetta qualità. CP_2
Evidenzia quindi che l'estromissione dell'appellata dalla compagine sociale rivelerebbe l'intento di eludere ogni responsabilità per le conseguenze della propria condotta.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato che non è stata data prova dei presupposti richiesti per il risarcimento dei danni complementari o differenziali. In particolare, si duole che il
Tribunale abbia assunto a fondamento della propria decisione la valutazione operata dal GIP in seno al decreto di archiviazione, pur non avendo questo valore di giudicato;
rileva inoltre che il ruolo assunto dalla come responsabile del punto vendita CP_1
non poteva essere provato con assunzione di prova per testi poiché ella era l'unica addetta al punto vendita e, come tale, era costretta a svolgere tutte le mansioni.
3. I motivi esposti, poiché tra di loro connessi, vanno trattati congiuntamente.
Secondo l'appellante, , figlia della titolare della ditta Controparte_1 [...]
e socio accomandante fino al 2/5/2016, sarebbe stata l'effettiva CP_2
responsabile della gestione del negozio. In tale veste questa le avrebbe impartito ordini e direttive, tra cui anche, nella vicenda per cui è causa, l'ordine di allestire il negozio in vista delle festività natalizie.
Tale assunto è rimasto del tutto indimostrato.
Premesso che è rimasto incontestato che il rapporto di lavoro è intercorso con la società la mera qualità di socio accomandante rivestita dalla CP_2 CP_1
non offre alcuna prova, ancorché presuntiva, di un suo ruolo gestorio all'interno del punto vendita nel quale la lavoratrice era occupata, né tanto meno consente di ritenere provato l'esercizio da parte della stessa dei poteri datoriali di direttiva e di organizzazione del lavoro all'interno del medesimo esercizio.
Inoltre, gli obblighi di sicurezza e prevenzione nell'ambiente di lavoro, dalla cui
6 violazione dipenderebbe l'infortunio occorso all'appellante, incombono sulla società datrice di lavoro, rimanendo esclusa una responsabilità della convenuta in quanto socio accomandante, non avendo la ricorrente dato prova di una effettiva ingerenza della stessa nella gestione del punto vendita e del rapporto di lavoro con la dipendente, e, quindi, di una assunzione in via di fatto delle funzioni datoriali e della correlata posizione di garanzia.
Sotto tale profilo, non può trarsi argomento per sostenere la non contestazione dei fatti allegati dalla ricorrente dalla mancata adesione dell'appellata alla procedura di mediazione esperita, potendosi valorizzare nel senso indicato dall'art. 115 co. 1 ultima parte c.p.c. solo “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, nell'ambito delle difese esercitate in giudizio. Inoltre, la mancata adesione dell'appellata alla procedura di mediazione non costituisce elemento presuntivo di una ammissione dei fatti posti a fondamento delle richieste avanzate nei suoi confronti, potendo dipendere da differenti valutazioni (estraneità alla vicenda, indisponibilità dei necessari poteri conciliativi, mero disinteresse).
Ancora, non costituisce elemento sintomatico di una ingerenza della nella CP_1
gestione del negozio e nell'esercizio dei poteri datoriali che questa abbia escluso la presenza di una scala nel punto vendita, ben potendo la conoscenza del negozio dipendere anche solo dall'appartenenza alla compagine sociale.
La mancanza di prova del peculiare ruolo di gestore di fatto del punto vendita attribuito alla e della responsabilità della disposizione impartita alla CP_1
dipendente in violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni si riflette sulla fondatezza della domanda proposta alla stregua del principio generale, espresso dall'art. 2697 co. 1 c.c., secondo il quale incombe sull'attore la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio. La ricorrente - che pure nel verbale di sommarie informazioni rese a personale dell di Catania in data CP_3
23/4/2013 aveva indicato il nominativo di una collega di lavoro che il giorno prima dell'infortunio avrebbe iniziato con lei l'allestimento del negozio - non ha assolto l'onere di dare prova del ruolo effettivo svolto dalla nel punto vendita e delle CP_1
7 disposizioni asseritamente impartite dalla stessa ai fini dell'allestimento del negozio in vista delle festività natalizie.
4. Le allegazioni di parte ricorrente, che individua con chiarezza nella il CP_1
soggetto dal quale riceveva ordini e direttive, inducono altresì ad escludere la configurabilità di una sua responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale, per completezza, pure si osserva che, avendo l'appellata contestato di avere impartito alla l'ordine di appendere le decorazioni natalizie in Pt_1
negozio, oltre che, in generale, di avere ricoperto alcun ruolo attivo all'interno della non vi è prova, innanzitutto, della condotta illecita attribuita all'appellata. CP_2
5. Quanto alla rilevanza del decreto di archiviazione emesso dal GIP nel procedimento penale iscritto a seguito di denuncia sporta dalla nei confronti Pt_1
di titolare del negozio dove la stessa lavorava, e della , figlia CP_2 CP_1
della titolare, non ne è preclusa la valutazione nell'ambito del processo civile, ben potendo il giudice civile trarre elementi di prova dalle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari come prove c.d. “atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, stante l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova (v. Cass. Sez. L. 16/09/2024,
n.24793; Cass. Sez.
6-3 ord. n. 2947 dell'1/2/2023).
Nel caso di specie, dagli atti del procedimento penale n. 4446/2013 della Procura presso il Tribunale di Catania si apprende esclusivamente che nel corso delle indagini svolte dall di Catania sul luogo di lavoro non sono emersi elementi sufficienti a CP_3
carico delle persone indagate, “in quanto il notevole lasso di tempo intercorso dalla data dell'infortunio non aveva consentito di compiere degli accertamenti né sull'attrezzatura da lavoro utilizzata dalla denunciante al momento dell'infortunio né sui luoghi teatro dell'incidente, risultando l'attività del punto vendita cessata al momento dell'accesso ispettivo avvenuto il 24/4/2013” (v. richiesta di archiviazione del P.M. del 7/6/2014), e che in ogni caso gli elementi addotti dalla parte (con opposizione alla richiesta di archiviazione e richiesta di indagini suppletive) non sono
8 stati ritenuti idonei a dimostrare che alla fosse stato impartito l'ordine di Pt_1
addobbare il negozio utilizzando la scala da cui la stessa era caduta.
6. In mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda, l'appello deve essere rigettato.
Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (indeterminabile), nella misura di € 4996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate nella misura di € 4996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Carla'
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione Lavoro, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Dott. Viviana Urso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 339/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Catania, Largo Rosolino Pilo, n. C.F._1
14, presso lo studio dell'avv. Leda Puleo, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/8/1973, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza P. Iolanda n. 40, presso lo studio dell'avv. Concetto Ferrarotto (C.F. ), che la rappresenta C.F._3
e difende con l'avv. Annetta Calcagno (C.F. ) per procura C.F._4
allegata alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente
Appellata
FATTO E DIRITTO
1 OGGETTO: appello –responsabilità del datore di lavoro- risarcimento del danno da infortunio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
avendo subito un infortunio in data 22/11/2011 mentre Parte_1
lavorava presso il punto vendita “Hello TT and friends”, della società
[...]
all'interno del centro commerciale “I Portali”, conveniva in Controparte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Catania detta società, nonché ed Controparte_1
il predetto centro commerciale, chiedendo di accertare e dichiarare che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva della - che le aveva ordinato di provvedere CP_1
all'allestimento del negozio e all'apposizione degli addobbi natalizi -, nonché di accertare e dichiarare la responsabilità solidale della società nella CP_2
verificazione del sinistro, di dichiarare la responsabilità solidale del centro commerciale “I Portali” per non avere adottato misure volte a tutelare l'utenza e, per l'effetto, di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale patito a causa delle lesioni riportate e delle lungaggini della pratica risarcitoria e alla refusione delle spese mediche affrontate.
Ella in particolare, premettendo che all'epoca dei fatti lavorava per la ditta CP_2
di - madre di e rappresentante legale della
[...] CP_2 Controparte_1
società - con la qualifica di commessa presso il punto vendita sito all'interno del centro commerciale sopra citato, deduceva che, cadendo rovinosamente a terra da una scala a forbice e sbattendo la parte inferiore della schiena sul pavimento, aveva riportato postumi permanenti conseguenti alla frattura della IV vertebra sacrale e delle vertebre coccigee, per le quali aveva affrontato un periodo di ricovero e successive cure e trattamenti riabilitativi. Attribuiva quindi la responsabilità del patito infortunio alla convenuta , indicata come responsabile di fatto del punto vendita dove ella CP_1
lavorava, per averla adibita a mansioni estranee a quelle contrattualmente previste.
Individuava altresì una responsabilità ex art. 2043 c.c. anche della titolare della società
e del centro commerciale “I Portali”, per non avere verificato se il punto vendita dove
2 la stessa operava fosse o meno assistito da garanzia assicurativa per eventuali infortuni.
Si costituiva in giudizio , deducendo la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva per mancanza di ruoli gestionali nella società Controparte_2
peraltro fallita, e resistendo nel merito alla domanda.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 4349 del 20 ottobre 2021, rigettava il ricorso proposto dalla condannandola al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1
in ragione della soccombenza. Controparte_1
In particolare, il primo giudice preliminarmente dichiarava l'improponibilità della domanda risarcitoria nei confronti della poiché dichiarata fallita giusta CP_2
sentenza n. 63/2017 del Tribunale di Catania.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata nei confronti della essendo quest'ultima priva di legittimazione passiva rispetto CP_1
agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, dei quali era responsabile la società
incontestatamente individuata come parte datoriale. Sotto tale profilo CP_2
riteneva inconducente il ruolo di socio accomandante della medesima società, e del pari irrilevante l'eventuale ruolo di amministratore di fatto attribuito dall'attrice alla
, per la distinzione soggettiva tra la sua persona fisica e l'ente datoriale. CP_1
Inoltre, anche sotto il profilo della ipotizzata responsabilità del datore di lavoro per inosservanza delle disposizioni normative in tema di sicurezza e dell'obbligo di protezione contrattuale ai sensi dell'art. 2087 c.c., osservava che la ricorrente non aveva dato prova dell'elemento oggettivo della condotta attribuita alla , né CP_1
della rilevanza penale della condotta medesima, peraltro esclusa nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti della stessa e di con decreto CP_2
di archiviazione emesso dal GIP.
Affermava altresì l'insussistenza dei presupposti di una responsabilità ex art. 2043
c.c., in capo alla , non avendo la ricorrente dato prova dei presupposti CP_1
normativamente richiesti, ossia della condotta illecita colposa, del nesso causale e del danno ingiusto.
Rigettava, infine, la domanda nei confronti del centro commerciale “I Portali”,
3 genericamente fondata sull'obbligo di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, ritenuto privo di qualsivoglia collegamento con l'infortunio occorso alla ricorrente.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato in Parte_1
data 19.4.2022, articolando due motivi di gravame limitatamente alla posizione della
, e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda CP_1
introduttiva e per l'effetto:
- “Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa della sig.ra , la quale ha ordinato alla sig.ra lo Controparte_1 Pt_1
svolgimento di mansioni estranee a quelle contrattualmente previste, esponendola a grave pericolo poi sostanziatosi nella verificazione del sinistro del 21/11/2011, in seguito al quale la stessa riportava gravissime lesioni.
- Per l'effetto condannare la convenuta, al risarcimento delle lesioni patite dalla sig.ra per l'importo che andrà accertato in corso di Parte_1
causa a seguito dell'espletanda CTU medico-legale; nonché alla refusione dei costi sostenuti per le cure mediche affrontate.
-Condannare altresì la parte convenuta al risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale patito dalla sig.ra a cagione del sinistro occorso e delle Pt_1
lungaggini nella definizione della pratica risarcitoria, anche equitativamente determinato”.
, costituitasi nel giudizio di appello, eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione delle parti della motivazione sottoposte a censura. Nel merito, resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto.
La causa era posta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata deve essere disattesa.
In proposito la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (conf. Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 13535 del 30/05/2018; da ultimo Cass.
4 Sez. U ord. n. 36481 del 13/12/2022), ha affermato il principio di diritto per cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Non si richiede dunque che l'appello sia formalmente articolato con l'elencazione delle parti della sentenza oggetto di censura e delle modifiche proposte alla ricostruzione del fatto o delle presunte violazioni di legge, e, quindi, con l'elaborazione di un progetto alternativo di sentenza, quando, come nel caso di specie, “la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual
è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”. Occorre invece che alla parte volitiva si affianchi una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità che siano rispettate formule sacramentali.
2. Nel merito, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta . Controparte_1
L'appellante in particolare sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, sia emerso “il coinvolgimento” della nella compagine della società CP_1
datrice di lavoro ed un suo ruolo gestionale come responsabile del punto vendita, essendo l'unica che, nella gestione dell'attività, le impartiva ordini e direttive. Tale ruolo, secondo l'appellante, emergerebbe anche dalla conoscenza del punto vendita, che la stessa convenuta avrebbe rivelato escludendo la presenza di una scala nella
5 dotazione del negozio.
A riprova del ruolo della come membro della compagine sociale, CP_1
l'appellante rileva che la stessa all'epoca dell'infortunio era socio accomandante della
, e che lo è stata sino al 2/5/2016, data di cessazione della suddetta qualità. CP_2
Evidenzia quindi che l'estromissione dell'appellata dalla compagine sociale rivelerebbe l'intento di eludere ogni responsabilità per le conseguenze della propria condotta.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato che non è stata data prova dei presupposti richiesti per il risarcimento dei danni complementari o differenziali. In particolare, si duole che il
Tribunale abbia assunto a fondamento della propria decisione la valutazione operata dal GIP in seno al decreto di archiviazione, pur non avendo questo valore di giudicato;
rileva inoltre che il ruolo assunto dalla come responsabile del punto vendita CP_1
non poteva essere provato con assunzione di prova per testi poiché ella era l'unica addetta al punto vendita e, come tale, era costretta a svolgere tutte le mansioni.
3. I motivi esposti, poiché tra di loro connessi, vanno trattati congiuntamente.
Secondo l'appellante, , figlia della titolare della ditta Controparte_1 [...]
e socio accomandante fino al 2/5/2016, sarebbe stata l'effettiva CP_2
responsabile della gestione del negozio. In tale veste questa le avrebbe impartito ordini e direttive, tra cui anche, nella vicenda per cui è causa, l'ordine di allestire il negozio in vista delle festività natalizie.
Tale assunto è rimasto del tutto indimostrato.
Premesso che è rimasto incontestato che il rapporto di lavoro è intercorso con la società la mera qualità di socio accomandante rivestita dalla CP_2 CP_1
non offre alcuna prova, ancorché presuntiva, di un suo ruolo gestorio all'interno del punto vendita nel quale la lavoratrice era occupata, né tanto meno consente di ritenere provato l'esercizio da parte della stessa dei poteri datoriali di direttiva e di organizzazione del lavoro all'interno del medesimo esercizio.
Inoltre, gli obblighi di sicurezza e prevenzione nell'ambiente di lavoro, dalla cui
6 violazione dipenderebbe l'infortunio occorso all'appellante, incombono sulla società datrice di lavoro, rimanendo esclusa una responsabilità della convenuta in quanto socio accomandante, non avendo la ricorrente dato prova di una effettiva ingerenza della stessa nella gestione del punto vendita e del rapporto di lavoro con la dipendente, e, quindi, di una assunzione in via di fatto delle funzioni datoriali e della correlata posizione di garanzia.
Sotto tale profilo, non può trarsi argomento per sostenere la non contestazione dei fatti allegati dalla ricorrente dalla mancata adesione dell'appellata alla procedura di mediazione esperita, potendosi valorizzare nel senso indicato dall'art. 115 co. 1 ultima parte c.p.c. solo “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, nell'ambito delle difese esercitate in giudizio. Inoltre, la mancata adesione dell'appellata alla procedura di mediazione non costituisce elemento presuntivo di una ammissione dei fatti posti a fondamento delle richieste avanzate nei suoi confronti, potendo dipendere da differenti valutazioni (estraneità alla vicenda, indisponibilità dei necessari poteri conciliativi, mero disinteresse).
Ancora, non costituisce elemento sintomatico di una ingerenza della nella CP_1
gestione del negozio e nell'esercizio dei poteri datoriali che questa abbia escluso la presenza di una scala nel punto vendita, ben potendo la conoscenza del negozio dipendere anche solo dall'appartenenza alla compagine sociale.
La mancanza di prova del peculiare ruolo di gestore di fatto del punto vendita attribuito alla e della responsabilità della disposizione impartita alla CP_1
dipendente in violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni si riflette sulla fondatezza della domanda proposta alla stregua del principio generale, espresso dall'art. 2697 co. 1 c.c., secondo il quale incombe sull'attore la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio. La ricorrente - che pure nel verbale di sommarie informazioni rese a personale dell di Catania in data CP_3
23/4/2013 aveva indicato il nominativo di una collega di lavoro che il giorno prima dell'infortunio avrebbe iniziato con lei l'allestimento del negozio - non ha assolto l'onere di dare prova del ruolo effettivo svolto dalla nel punto vendita e delle CP_1
7 disposizioni asseritamente impartite dalla stessa ai fini dell'allestimento del negozio in vista delle festività natalizie.
4. Le allegazioni di parte ricorrente, che individua con chiarezza nella il CP_1
soggetto dal quale riceveva ordini e direttive, inducono altresì ad escludere la configurabilità di una sua responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale, per completezza, pure si osserva che, avendo l'appellata contestato di avere impartito alla l'ordine di appendere le decorazioni natalizie in Pt_1
negozio, oltre che, in generale, di avere ricoperto alcun ruolo attivo all'interno della non vi è prova, innanzitutto, della condotta illecita attribuita all'appellata. CP_2
5. Quanto alla rilevanza del decreto di archiviazione emesso dal GIP nel procedimento penale iscritto a seguito di denuncia sporta dalla nei confronti Pt_1
di titolare del negozio dove la stessa lavorava, e della , figlia CP_2 CP_1
della titolare, non ne è preclusa la valutazione nell'ambito del processo civile, ben potendo il giudice civile trarre elementi di prova dalle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari come prove c.d. “atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, stante l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova (v. Cass. Sez. L. 16/09/2024,
n.24793; Cass. Sez.
6-3 ord. n. 2947 dell'1/2/2023).
Nel caso di specie, dagli atti del procedimento penale n. 4446/2013 della Procura presso il Tribunale di Catania si apprende esclusivamente che nel corso delle indagini svolte dall di Catania sul luogo di lavoro non sono emersi elementi sufficienti a CP_3
carico delle persone indagate, “in quanto il notevole lasso di tempo intercorso dalla data dell'infortunio non aveva consentito di compiere degli accertamenti né sull'attrezzatura da lavoro utilizzata dalla denunciante al momento dell'infortunio né sui luoghi teatro dell'incidente, risultando l'attività del punto vendita cessata al momento dell'accesso ispettivo avvenuto il 24/4/2013” (v. richiesta di archiviazione del P.M. del 7/6/2014), e che in ogni caso gli elementi addotti dalla parte (con opposizione alla richiesta di archiviazione e richiesta di indagini suppletive) non sono
8 stati ritenuti idonei a dimostrare che alla fosse stato impartito l'ordine di Pt_1
addobbare il negozio utilizzando la scala da cui la stessa era caduta.
6. In mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda, l'appello deve essere rigettato.
Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (indeterminabile), nella misura di € 4996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate nella misura di € 4996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Carla'
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