Articolo 73 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 72Articolo 74
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15 maggio 1975
Art. 73.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all' articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001 , sono, per l'anno finanziario 1975, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975