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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/09/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1148/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere all'udienza del 6/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), anche quale socia della ZA RG di Parte_1 C.F._1
OT VA & C. s.n.c., (C.F. ) e C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Boccato (PEC: C.F._3
e Enrico Sorrentino (PEC: Email_1
e domicilio eletto presso gli stessi, con studio in Venezia, S. Email_2
Polo 3080/P (fondamenta De Le Sechere),
-appellanti- contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Paolo Patron (PEC: CP_1 P.IVA_1
e domicilio eletto presso lo stesso, con studio in Milano, Email_3
Galleria del Corso, 1,
-appellata e appellante in via incidentale-
CONCLUSIONI per gli appellanti:
“riforma parziale della sentenza n. 1595/2023 - pubblicata in data 10/05/2023 e non notificata - resa dalla sezione lavoro del Tribunale di Milano (dott.ssa Maria Beatrice Gigli) nel procedimento recante
RG n. 9765/2021,
pagina 1 di 11 e quindi, richiamate integralmente ex art. 346 c.p.c. tutte le deduzioni, difese, eccezioni, istanze, anche istruttorie, formulate dai ricorrenti negli atti del primo grado, chiedono che sia fissata udienza di discussione ex art. 435 c.p.c., e presi gli ulteriori provvedimenti di legge, affinché - disattesa e reietta ogni diversa o contraria istanza - siano accolte le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO: previa conferma di ogni altra diversa parte della sentenza di primo grado qui impugnata, condannarsi parte convenuta/appellata in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., a risarcire tutti i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in proprio e/o quali eredi ed aventi causa del sig. RG ZA, deceduto il 21/04/18, da liquidarsi, rispettivamente, con sentenza resa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., come segue: sig.ra € 3.482.629,31; Parte_1 sig.ra € 1.735.292,23; Parte_2 sig. € 1.735.292,23 Parte_3 ovvero nella diversa somma che fosse accertata e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre le spese della perizia dott. e l'eventuale assistenza quale CTP in corso di causa, come saranno Per_1 nel prosieguo quantificate, il tutto con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali ex 1284, IV° comma c.c., sul rivalutato, dall'evento (o comunque dal dovuto) al saldo, semestralmente capitalizzati ex art. 1283 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale e dovuti decorsi sei mesi dalla data della domanda stessa.”; per l'appellata e appellante in via incidentale:
“- rigettare l'appello proposto da e perché infondato in Parte_1 Parte_2 Parte_3 fatto e in diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale, condannare i sigg. e Parte_1 Parte_2 Pt_3
ciascuno per quanto di sua competenza, alla restituzione delle somme che risulteranno versate
[...] in eccesso rispetto alla quantificazione dei risarcimenti non patrimoniali spettanti iure proprio in applicazione delle tabelle a punti milanesi, con interessi legali e maggiorati ex art. 1284 co. IV c.c. dalla proposizione della domanda di restituzione;
- con vittoria di spese del presente giudizio, compreso rimborso forfettario 15% e contributo unificato, oltre accessori di legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.11.2023, e nelle loro Parte_1 Parte_2 Parte_3 rispettive qualità, la prima di coniuge e i secondi di figli di RG ZA -deceduto in data 21.4.2018 per mesotelioma pleurico di tipo sarcomatoide da inalazione di fibre d'amianto, alle quali era stato pagina 2 di 11 esposto nel periodo dal settembre del 1978 all'aprile del 1982, lavorando quale operaio conduttore di caldaie e manutentore presso lo stabilimento di Ficarolo (RO) alle dipendenze di CP_2 [...]
incorporata mediante fusione dalla hanno proposto Controparte_3 CP_1 appello avverso la sentenza n. 1595/2023 del Tribunale di Milano, adito in riassunzione a seguito di declaratoria d'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia.
Con la sentenza appellata, dopo aver istruito la causa mediante CTU medico-legale, il giudice di primo grado, accertata la responsabilità ex art. 2087 c.c. di nella causazione del decesso dello CP_1
ha accolto le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzate dai ricorrenti sia iure _2 proprio, per la perdita del rapporto parentale (assumendo come parametro di liquidazione le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma), che iure heredatario, a titolo di danno terminale patito dal congiunto
(nei venti giorni intercorsi tra il ricovero e la morte), nonché la domanda di risarcimento del danno patrimoniale emergente proposta da di rimborso delle spese sostenute per i funerali e Parte_1 per l'autopsia, mentre ha rigettato le domande di risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante, statuendo come segue: “Condanna la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, i seguenti importi, maggiorati di rivalutazione e interessi legali secondo quanto indicato in motivazione:
a euro 477.918,50; Parte_1
a euro 463.208,45; Parte_2
a euro 442.804,48; Parte_3 condanna altresì la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a
l'importo di euro 6130,02 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Parte_1 rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite per il 50%; condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente il 50% delle spese di lite che si liquidano in euro 18.000, oltre 15% spese gen., IVA e CPA;
spese di CTU a carico definitivo della parte convenuta.”.
L'appello dei ricorrenti verte esclusivamente sul capo della sentenza che ha rigettato le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali dagli stessi in assunto patiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto per essere questi l'unico produttore di reddito all'interno del nucleo familiare grazie all'attività dallo stesso svolta nell'ambito della ZA RG & C. s.n.c., di cui lo stesso era socio al
70% (essendo il restante 30% del capitale sociale in capo alla socia non operativa), sia quale Pt_1 agente di commercio che grazie all'immissione sul mercato di un innovativo modello di “sac à poche” dal medesimo ideato e del quale, dopo aver presentato nel 2010 una domanda di brevetto (docc. nn. pagina 3 di 11 12/13), aveva avviato la produzione e la commercializzazione, conseguendo tra il 2013 e il 2018 utili nell'ordine di quasi 160 mila euro, da aggiungersi ai redditi per provvigioni derivanti dall'esercizio dell'attività di agente di commercio, pari, nel 2013, ad euro 118.292.
La domanda di risarcimento di tale voce di danno è stata quantificata dai ricorrenti, sulla base di una relazione contabile redatta da professionista dagli stessi incaricato (doc. 15 fascicolo primo grado), nei seguenti importi (tenuto conto che ¼ dei redditi sarebbe stato destinato dal defunto a se stesso e i restanti ¾ ai bisogni dei famigliari): euro 3.482.629,31 in favore di (moglie); euro Parte_1
1.735.292,23 in favore di ciascuno dei due figli (che, pur essendo entrambi già maggiorenni all'epoca del decesso del padre, occorso in data 21.4.2018, essendo nati, rispettivamente, in data Parte_2
18.5.1985 e in data 15.6.1991, hanno allegato la prima di percepire insignificanti redditi Parte_3 mensili inferiori a euro 500,00 solo a partire dal biennio 2016/2017 e il secondo di essere tornato a completare gli studi universitari dopo aver trovato un lavoro temporaneo durante la malattia del padre).
Nell'insistere per l'accoglimento delle proprie domande, gli appellanti hanno reiterato l'istanza di
CTU, disattesa in prime cure, censurando la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha affermato:
1) che sarebbe mancata la prova del fatto che, a seguito del decesso di RG ZA, la sua famiglia “sia stata privata di utilità economiche di cui già beneficiava”;
2) che – pur senza indicare nemmeno implicitamente le ragioni di tale affermazione- dovesse essere attribuita particolare rilevanza al fatto che mancava la prova dell'avvenuto ottenimento del brevetto per il “sac à poche”;
3) che la perizia di parte farebbe “riferimento a una serie di documenti che poi non vengono specificatamente elencati e che, quindi, non è facile esaminare e rapportare alle conclusioni cui il perito di parte è giunto” e che, pertanto, “un'eventuale CTU contabile, richiesta dal ricorrente, sarebbe stata conseguentemente esplorativa poiché al ctu si sarebbe dovuta delegare la ricerca stessa dei documenti e degli elementi su cui fondare la propria valutazione.”.
In particolare, a supporto del primo motivo d'appello, titolato “SULLA PRESUNTA MANCANZA DI
PROVA”), i ricorrenti hanno ribadito che la prova delle utilità economiche perse per via del decesso del padre era insita nel legame di convivenza familiare e nel carattere monoreddito del nucleo, economicamente dipendente dai redditi prodotti dal defunto e, quanto ai figli, non poteva essere esclusa dall'essere gli stessi maggiorenni, essendo -comunque- ancora improduttivi di adeguati redditi propri e restando risarcibile, pur in presenza di una situazione di indipendenza economica, il danno patrimoniale dai medesimi subito, in termini di minor reddito, per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro (Cass. n. 24802/2008 e 11003/2003). pagina 4 di 11 Il giudice di primo grado, inoltre, avrebbe trascurato di considerare che, oltre alla suddivisione del reddito da partecipazione nella società (di cui la era socia al 30%), la prematura scomparsa dello Pt_1 aveva privato la moglie e di riflesso anche i figli del reddito che lo stesso avrebbe percepito se _2 fosse rimasto in vita fino alla morte presunta anche degli emolumenti legati alla pensione anticipata
INPS che avrebbe percepito da 1.7.2021, ai supplementi di pensione che avrebbe maturato e percepito continuando a lavorare dopo il pensionamento e della pensione della Fondazione Enasarco che avrebbe percepito al compimento dei 67 anni.
Quanto al secondo motivo d'appello, nel dedurre l'irrilevanza dell'esistenza o meno di un brevetto per il sac à poche, gli appellanti hanno allegato che l'attività di agente di commercio aveva sempre generato un reddito di gran lunga superiore a quello derivante dalla commercializzazione di tale prodotto, che, brevettato o meno, in ogni caso, aveva portato utili per decine di migliaia di euro, con un incremento di valore, tra il 2013 e il 2018, di 160 mila euro.
Con il terzo motivo d'appello, i ricorrenti hanno osservato che la domanda dagli stessi svolta, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non è generica né esplorativa, essendo diretta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali dai medesimi subiti (esplicitamente quantificati e motivati), come documentati mediante le produzioni specificamente elencate quali allegati alla perizia di parte. si è costituita, con memoria difensiva depositata in data 29.1.2024, contestando la CP_1 fondatezza dell'appello sulle base delle difese già svolte in primo grado (circa l'insussistenza delle prospettive reddituali prospettate dai ricorrenti sulla base di una perizia di parte in assunto fondata su dati fattuali errati o incerti, non verificati né documentati) e proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha quantificato il risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del congiunto sulla base delle tabelle romane in luogo che in applicazione delle tabelle milanesi 2022, nonostante le stesse avessero, nel frattempo, recepito l'indicazione della Suprema Corte di basare la liquidazione di tale voce di danno su un sistema a punti adattabile al singolo caso concreto.
L'appellata ha chiesto, quindi, di rideterminare il risarcimento nell'importo di € 252.375,00 in luogo di quello di € 441.301,50 in favore della moglie e nell'importo di € 272.565,00 ciascuno in favore della figlia (in luogo di quello di € 426.591,45) e del figlio (in luogo di quello di Parte_2 Parte_3
€ 406.187,48 in favore), con condanna degli appellanti alle conseguenti restituzioni (avendo la stessa dato esecuzione alle statuizioni di condanna di primo grado).
All'udienza di discussione dell'8.2.2024, la Corte, ritenutane l'indispensabilità, ha disposto l'acquisizione ex art. 213 c.p.c., a cura della Cancelleria, presso l'INPS della documentazione relativa pagina 5 di 11 alla pensione di reversibilità e presso l'INAIL della rendita ai superstiti, provvidenze riconosciute da detti enti a ordinando, nel contempo, a quest'ultima di esibire mediante deposito Parte_1 telematico quella relativa alla pensione di reversibilità percepita dall'Enasarco.
Alla successiva udienza del 18.4.2024, è stata, quindi, disposta CTU contabile volta ad accertare l'ammontare del danno non patrimoniale oggetto dell'appello incidentale e, convocato il perito per l'udienza del 30.5.2024, allo stesso è stato chiesto di quantificarne l'entità in relazione alla capacità reddituale del defunto RG ZA, quale agente di commercio e socio al 70% della ZA RG &
C. s.n.c., esercente attività di agente in forma societaria, calcolata sulla base degli ultimi due anni antecedenti al decesso e valutatane la potenzialità sino al raggiungimento dell'età pensionabile, detraendo, quanto alla posizione della vedova gli importi delle pensioni di reversibilità INPS ed Pt_1
Enasarco e della rendita ai superstiti INAIL.
Depositata in data 14.11.2024 la relazione di CTU, all'udienza del 4.12.2024, fissata per la sua disamina, la Corte ha sottoposto alle parti un'indicazione conciliativa comportante la corresponsione da parte dell'appellata, in favore degli appellanti, dell'ulteriore somma di euro 100.000,00 ad integrazione di quanto da questi già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre a un corso spese del grado e alle spese di CTU.
Non avendo le parti raggiunto un accordo su tali basi (avendovi aderito solamente l'appellata), all'udienza del 4.2.2025 la difesa degli appellanti ha insistito per il rinnovo della CTU, con integrazione del quesito sia avuto riguardo alla durata della residua vita lavorativa del defunto che sotto il profilo della perdita delle chances di reddito derivanti dalle due attività (e, segnatamente, delle provvigioni e dei ricavi ritratti dalle vendite del sac à poche), previa quantificazione della quota sibi
(ossia della parte dei redditi che RG ZA avrebbe destinato al proprio sostentamento), istanza alla quale la difesa di parte appellata si è opposta.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Collegio, invitate le parti alla discussione, all'udienza del
6.5.2025, ha emesso sentenza, come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, gli appelli interposti dalle parti avverso la sentenza di primo grado non possono essere accolti.
Quanto al gravame avanzato in via principale dagli appellanti, la causa, nel presente grado d'appello, è stata istruita mediante CTU contabile volta ad accertare e quantificare l'effettiva sussistenza e consistenza del danno patrimoniale da perdita reddituale subito dai ricorrenti in ragione del decesso del loro congiunto RG ZA in relazione del venir meno dei redditi dallo stesso apportati al nucleo familiare in virtù delle provvigioni ritratte dallo svolgimento dell'attività di agente di commercio e dei pagina 6 di 11 ricavi conseguiti mediante la commercializzazione del sac à poche dallo stesso ideato nell'ambito della
ZA RG & C NC (di cui la moglie, era socia non operativa con una Parte_1 partecipazione del 30%), il tutto sulla base del quesito di seguito trascritto:
“Dica il CTU esaminati gli atti, esperiti gli opportuni accertamenti, a quanto ammonta il danno patrimoniale subito dagli odierni appellanti quale conseguenza del decesso del de cuius RG ZA in data 21/04/2018, in relazione alla capacità reddituale del medesimo capofamiglia, quale agente di commercio e socia al 70% della società esercente anche attività di Agente in Controparte_4 forma societaria, calcolata sulla media dei redditi degli ultimi due anni antecedenti il decesso e valutane altresì la potenzialità reddituale sino al raggiungimento dell'età pensionabile dello stesso de cuius. Provveda infine a detrarre separatamente dal valore così raggiunto, quanto alla posizione della vedova gli importi che la medesima ha percepito e percepirà a titolo di pensione di reversibilità Pt_1
INPS ed ENASARCO e di rendita ai superstiti INAIL di cui alla documentazione in atti, secondo
l'aspettativa di vita”.
Nel quesito è stato chiesto al CTU di detrarre, quanto alla moglie, la pensione di reversibilità INPS e
Enasarco nonché la rendita ai superstiti INAIL. Ne è risultato che le prestazioni previdenziali e assistenziali percepite dalla sono superiori alla media dei redditi conseguiti negli ultimi due anni Pt_1 antecedenti al decesso dal defunto (e, segnatamente, dei redditi conseguiti nel 2016 e nel 2017 come rilevabili dal modello Unico PF 2017 e 2018) ed ha, quindi, concluso che non è riscontrabile alcun danno patrimoniale differenziale in capo ai familiari superstiti e ciò sulla base dei dati sotto riportati: media dei redditi degli ultimi due anni: euro 37.668,50 – euro 2.215,72 (pensione reversibilità INPS autonomi) – euro 18.312,32 (pensione reversibilità gestione commercianti INPS) – euro 7.093,95
(pensione reversibilità Enasarco) – euro 20.882,52 (rendita INAIL) = - euro 10.835,51.
Il Collegio, preso atto del consolidato orientamento espresso sulla questione dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene che il conteggio effettuato nella relazione di CTU (come da quesito) debba essere emendato, escludendo dalle voci da detrarre, ai fini dell'individuazione del danno non patrimoniale differenziale, quelle riferibili alla pensione di reversibilità INPS ed Enasarco percepite da Parte_1
quale coniuge superstite di RG ZA.
[...]
Infatti, come eccepito dagli appellanti sin dal ricorso ex art. 414 c.p.c., con difesa reiterata anche nel ricorso in appello (vd. pag. 18-19), quanto al danno da lucro cessante la Cassazione esclude che lo stesso possa considerarsi eliso dalla percezione da parte dei familiari superstiti della pensione di reversibilità (così Cass. SU, n. 12564/2018: "dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte pagina 7 di 11 del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo"; in senso conforme si vedano, anche,
Cass. n. 1555/2019, n. 9696/2020 e n. 2177/21).
Al contrario la rendita INAIL, nel caso esaminato liquidata esclusivamente in favore di Parte_1 quale coniuge superstite del lavoratore deceduto a causa della malattia professionale, va detratta,
[...] avendo una funzione indennitaria volta a ristorare il pregiudizio patrimoniale da perdita del congiunto
(vd., per tutte, Cass. n. 14362/2019: “La rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio "in itinere", così come quella temporanea liquidata ai figli, assolve ad una funzione di "anticipo" del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal familiare deceduto e va, quindi, detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito ai congiunti, i quali, di conseguenza, hanno diritto ad ottenere
l'importo residuo, nel caso in cui il danno liquidato sia stato soltanto in parte coperto dalla predetta prestazione assicurativa, e non somme ulteriori.”).
Quanto a la rendita annua INAIL dalla stessa percepita (ammontante ad euro Parte_1
20.882,52) corrisponde a oltre la metà del reddito medio annuo accertato in capo al coniuge deceduto nell'ultimo biennio, sicché, anche senza considerare le pensioni di reversibilità, non vi è prova che la stessa abbia subito un decremento reddituale in conseguenza del decesso del marito, che, plausibilmente, avrebbe destinato a sè la restante metà dei redditi.
Quanto ai figli, sebbene su questa parte del quesito il CTU non si sia espresso, avendo ritenuto il danno complessivamente assorbito dagli emolumenti percepiti dalla madre (per pensioni di reversibilità e rendita INAIL), con gli stessi convivente, questa Corte ritiene che, tenuto conto dell'esiguità del valore reddituale annuo differenziale risultante dalla detrazione della sola rendita INAIL, dell'ordine di circa euro 17.000,00, non vi sia prova che la sua perdita si sia tradotta in un decremento economico per i figli dello trattandosi di somme che, come già sopra osservato, quest'ultimo avrebbe verosimilmente _2 destinato al proprio sostentamento.
Né possono accogliersi gli ulteriori rilievi critici mossi dal CTP degli appellanti.
Da un lato, infatti, l'aleatorietà insita nell'esercizio dell'attività imprenditoriale rende, infatti, del tutto incerte le proiezioni reddituali da questi assunte a fondamento delle proprie domande (sulla scorta di un'ipotesi, altrettanto incerta, di prosecuzione dell'attività di lavoro in proprio ben oltre l'età pensionabile), mentre, dall'altro, dovendosi accertare l'esistenza in concreto del dedotto pregiudizio, occorre considerare che, sebbene la ZA RG & C. s.n.c., a seguito del decesso dello sia _2 stata messa in liquidazione (con mutamento della denominazione sociale in ZA RG di OT pagina 8 di 11 VA & C. s.n.c.), gli odierni ricorrenti, subentrati quali eredi nella partecipazione del padre (e, divenuti, pertanto, soci della stessa con una quota la già socia al 30%, del 66,66% e i due figli, Pt_1
e rispettivamente del 16,67% ciascuno), come riportato nella perizia di parte del _2 Parte_3 dott. in conseguenza della cessione del relativo ramo d'azienda, occorsa in data 5.10.2018 e Per_1 della plusvalenza generata nel bilancio societario da tale operazione, pari a complessivi euro
136.395,99 (vd. doc. 16, all. 3F fascicolo primo grado ric.), hanno conseguito redditi da partecipazione nella predetta società di persone di valore corrispondente (per complessivi euro 54.790,00 la e Pt_1 per complessivi euro 13.701,00 ciascuno e , ripartiti in cinque quote annuali a _2 Parte_3 decorrere dal periodo d'imposta anno 2018 sino al 2022 (come da dichiarazioni fiscali di cui agli allegati da 29 a 34 e da prospetti di cui all'all. 35 alla perizia del dott. di cui al doc. 15 Persona_2 fascicolo primo grado ric., ridepositati in data 2.5.2023 sub doc. 16).
Considerato che il prezzo della cessione dell'azienda tiene conto anche della valorizzazione dell'avviamento, ossia della sua capacità di generare reddito e tenuto conto degli ulteriori redditi da partecipazione ritratti dai ricorrenti nel quinquennio successivo alla scomparsa del congiunto (sino a raggiungere, quanto alla l'ammontare di complessivi euro 274.592,63 e quanto a e Pt_1 _2 Pt_3
quello di euro 68.668,66 ciascuno: vd. prospetti alla pag. 8 della perizia del dott.
[...] Persona_2 sub doc. 15 fascicolo primo grado appellanti), in difetto di allegazione e prova che, nel tempo, la prosecuzione dell'attività, ove lo non fosse deceduto, avrebbe garantito margini di guadagno e _2 valori di realizzo superiori di cui gli odierni ricorrenti avrebbero potuto (in via diretta o riflessa) avvantaggiarsi, non vi sono elementi fattuali sufficienti per accertare l'esistenza di residui pregiudizi patrimoniali da lucro cessante a loro carico.
Né concreta un danno risarcibile il differenziale tra pensione IVS che il de cuius avrebbe percepito e la pensione di reversibilità in godimento alla risultando la relativa decurtazione giustificata dal Pt_1 venir meno delle esigenze di sostentamento del fruitore della pensione diretta.
Alla luce delle assorbenti motivazioni che precedono l'appello principale va, pertanto, rigettato.
Del pari infondato è l'appello incidentale proposto da in ordine alla quantificazione del CP_1 danno non patrimoniale da perdita del congiunto.
Tale voce di danno, in accoglimento del criterio indicato in via principale dagli stessi ricorrenti sin dall'originario ricorso depositato innanzi al Tribunale di Venezia, è stato liquidato dal Tribunale di
Milano sulla base del sistema a punti già all'epoca fatto proprio dalle c.d. tabelle romane, in quanto indicato dalle stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 10579/2021 e successive conformi, come più adatto, rispetto all'ampia forbice tra tetto minimo e tetto massimo previsto dalle tabelle milenesi 2021,
pagina 9 di 11 a garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, nonché l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.
Invero, secondo l'orientamento da ultimo espresso sulla questione dalla giurisprudenza di legittimità,
“Il giudice di merito che procede alla liquidazione del danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale, deve provvedere a valutare analiticamente - senza ricorrere ad apodittiche affermazioni che riducono la motivazione ad una sostanziale dimensione di apparenza - tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. "tabellare" in tema di perdita del rapporto parentale.
Il giudice, nella liquidazione del danno non patrimoniale parentale, provvederà all'applicazione delle tabelle elaborate presso la Corte di appello di Roma (e non di quelle milanesi, pur invocate in ricorso), alla luce dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
10579, 26300 e 26301 del 2021), a mente dei quali, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché' l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie” (così Cass. n. 11689/2022).
Ciò premesso, se è pur vero che, alla data del 4.5.2023 in cui la causa è stata decisa in primo grado, le tabelle milanesi -come aggiornate nel 2022 – si erano nel frattempo adeguate ai principi enunciati dalla
Cassazione, avendo a loro volta adottato un sistema di liquidazione a punti anche per tale tipologia di danno non patrimoniale, deve nondimeno escludersi che il Tribunale fosse tenuto a prediligerle a quelle romane, essendo queste ultime improntate a criteri equitativi di quantificazione (ex artt. 2056 c.c. e
1226 c.c.), che la stessa Suprema Corte ha espressamente avallato come corretti.
La sentenza di primo grado, anche per questa parte, merita, pertanto, di essere confermata, sottraendosi alle censure dell'appellata.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese processuali del grado possono essere integralmente compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c. e gli oneri della CTU si pongono definitivamente per metà a carico degli appellanti e per metà a carico dell'appellata.
pagina 10 di 11 Atteso il rigetto di entrambi gli appelli, deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
- rigetta gli appelli principale e incidentale proposti dalle parti avverso la sentenza n. 1595/2023 del Tribunale di Milano;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado;
- pone definitivamente le spese di CTU per metà a carico degli appellanti e per metà a carico dell'appellata;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
Milano, 6/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere all'udienza del 6/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), anche quale socia della ZA RG di Parte_1 C.F._1
OT VA & C. s.n.c., (C.F. ) e C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Boccato (PEC: C.F._3
e Enrico Sorrentino (PEC: Email_1
e domicilio eletto presso gli stessi, con studio in Venezia, S. Email_2
Polo 3080/P (fondamenta De Le Sechere),
-appellanti- contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Paolo Patron (PEC: CP_1 P.IVA_1
e domicilio eletto presso lo stesso, con studio in Milano, Email_3
Galleria del Corso, 1,
-appellata e appellante in via incidentale-
CONCLUSIONI per gli appellanti:
“riforma parziale della sentenza n. 1595/2023 - pubblicata in data 10/05/2023 e non notificata - resa dalla sezione lavoro del Tribunale di Milano (dott.ssa Maria Beatrice Gigli) nel procedimento recante
RG n. 9765/2021,
pagina 1 di 11 e quindi, richiamate integralmente ex art. 346 c.p.c. tutte le deduzioni, difese, eccezioni, istanze, anche istruttorie, formulate dai ricorrenti negli atti del primo grado, chiedono che sia fissata udienza di discussione ex art. 435 c.p.c., e presi gli ulteriori provvedimenti di legge, affinché - disattesa e reietta ogni diversa o contraria istanza - siano accolte le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO: previa conferma di ogni altra diversa parte della sentenza di primo grado qui impugnata, condannarsi parte convenuta/appellata in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., a risarcire tutti i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in proprio e/o quali eredi ed aventi causa del sig. RG ZA, deceduto il 21/04/18, da liquidarsi, rispettivamente, con sentenza resa anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., come segue: sig.ra € 3.482.629,31; Parte_1 sig.ra € 1.735.292,23; Parte_2 sig. € 1.735.292,23 Parte_3 ovvero nella diversa somma che fosse accertata e/o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre le spese della perizia dott. e l'eventuale assistenza quale CTP in corso di causa, come saranno Per_1 nel prosieguo quantificate, il tutto con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali ex 1284, IV° comma c.c., sul rivalutato, dall'evento (o comunque dal dovuto) al saldo, semestralmente capitalizzati ex art. 1283 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale e dovuti decorsi sei mesi dalla data della domanda stessa.”; per l'appellata e appellante in via incidentale:
“- rigettare l'appello proposto da e perché infondato in Parte_1 Parte_2 Parte_3 fatto e in diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale, condannare i sigg. e Parte_1 Parte_2 Pt_3
ciascuno per quanto di sua competenza, alla restituzione delle somme che risulteranno versate
[...] in eccesso rispetto alla quantificazione dei risarcimenti non patrimoniali spettanti iure proprio in applicazione delle tabelle a punti milanesi, con interessi legali e maggiorati ex art. 1284 co. IV c.c. dalla proposizione della domanda di restituzione;
- con vittoria di spese del presente giudizio, compreso rimborso forfettario 15% e contributo unificato, oltre accessori di legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.11.2023, e nelle loro Parte_1 Parte_2 Parte_3 rispettive qualità, la prima di coniuge e i secondi di figli di RG ZA -deceduto in data 21.4.2018 per mesotelioma pleurico di tipo sarcomatoide da inalazione di fibre d'amianto, alle quali era stato pagina 2 di 11 esposto nel periodo dal settembre del 1978 all'aprile del 1982, lavorando quale operaio conduttore di caldaie e manutentore presso lo stabilimento di Ficarolo (RO) alle dipendenze di CP_2 [...]
incorporata mediante fusione dalla hanno proposto Controparte_3 CP_1 appello avverso la sentenza n. 1595/2023 del Tribunale di Milano, adito in riassunzione a seguito di declaratoria d'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia.
Con la sentenza appellata, dopo aver istruito la causa mediante CTU medico-legale, il giudice di primo grado, accertata la responsabilità ex art. 2087 c.c. di nella causazione del decesso dello CP_1
ha accolto le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzate dai ricorrenti sia iure _2 proprio, per la perdita del rapporto parentale (assumendo come parametro di liquidazione le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma), che iure heredatario, a titolo di danno terminale patito dal congiunto
(nei venti giorni intercorsi tra il ricovero e la morte), nonché la domanda di risarcimento del danno patrimoniale emergente proposta da di rimborso delle spese sostenute per i funerali e Parte_1 per l'autopsia, mentre ha rigettato le domande di risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante, statuendo come segue: “Condanna la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, i seguenti importi, maggiorati di rivalutazione e interessi legali secondo quanto indicato in motivazione:
a euro 477.918,50; Parte_1
a euro 463.208,45; Parte_2
a euro 442.804,48; Parte_3 condanna altresì la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a
l'importo di euro 6130,02 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Parte_1 rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite per il 50%; condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente il 50% delle spese di lite che si liquidano in euro 18.000, oltre 15% spese gen., IVA e CPA;
spese di CTU a carico definitivo della parte convenuta.”.
L'appello dei ricorrenti verte esclusivamente sul capo della sentenza che ha rigettato le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali dagli stessi in assunto patiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto per essere questi l'unico produttore di reddito all'interno del nucleo familiare grazie all'attività dallo stesso svolta nell'ambito della ZA RG & C. s.n.c., di cui lo stesso era socio al
70% (essendo il restante 30% del capitale sociale in capo alla socia non operativa), sia quale Pt_1 agente di commercio che grazie all'immissione sul mercato di un innovativo modello di “sac à poche” dal medesimo ideato e del quale, dopo aver presentato nel 2010 una domanda di brevetto (docc. nn. pagina 3 di 11 12/13), aveva avviato la produzione e la commercializzazione, conseguendo tra il 2013 e il 2018 utili nell'ordine di quasi 160 mila euro, da aggiungersi ai redditi per provvigioni derivanti dall'esercizio dell'attività di agente di commercio, pari, nel 2013, ad euro 118.292.
La domanda di risarcimento di tale voce di danno è stata quantificata dai ricorrenti, sulla base di una relazione contabile redatta da professionista dagli stessi incaricato (doc. 15 fascicolo primo grado), nei seguenti importi (tenuto conto che ¼ dei redditi sarebbe stato destinato dal defunto a se stesso e i restanti ¾ ai bisogni dei famigliari): euro 3.482.629,31 in favore di (moglie); euro Parte_1
1.735.292,23 in favore di ciascuno dei due figli (che, pur essendo entrambi già maggiorenni all'epoca del decesso del padre, occorso in data 21.4.2018, essendo nati, rispettivamente, in data Parte_2
18.5.1985 e in data 15.6.1991, hanno allegato la prima di percepire insignificanti redditi Parte_3 mensili inferiori a euro 500,00 solo a partire dal biennio 2016/2017 e il secondo di essere tornato a completare gli studi universitari dopo aver trovato un lavoro temporaneo durante la malattia del padre).
Nell'insistere per l'accoglimento delle proprie domande, gli appellanti hanno reiterato l'istanza di
CTU, disattesa in prime cure, censurando la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha affermato:
1) che sarebbe mancata la prova del fatto che, a seguito del decesso di RG ZA, la sua famiglia “sia stata privata di utilità economiche di cui già beneficiava”;
2) che – pur senza indicare nemmeno implicitamente le ragioni di tale affermazione- dovesse essere attribuita particolare rilevanza al fatto che mancava la prova dell'avvenuto ottenimento del brevetto per il “sac à poche”;
3) che la perizia di parte farebbe “riferimento a una serie di documenti che poi non vengono specificatamente elencati e che, quindi, non è facile esaminare e rapportare alle conclusioni cui il perito di parte è giunto” e che, pertanto, “un'eventuale CTU contabile, richiesta dal ricorrente, sarebbe stata conseguentemente esplorativa poiché al ctu si sarebbe dovuta delegare la ricerca stessa dei documenti e degli elementi su cui fondare la propria valutazione.”.
In particolare, a supporto del primo motivo d'appello, titolato “SULLA PRESUNTA MANCANZA DI
PROVA”), i ricorrenti hanno ribadito che la prova delle utilità economiche perse per via del decesso del padre era insita nel legame di convivenza familiare e nel carattere monoreddito del nucleo, economicamente dipendente dai redditi prodotti dal defunto e, quanto ai figli, non poteva essere esclusa dall'essere gli stessi maggiorenni, essendo -comunque- ancora improduttivi di adeguati redditi propri e restando risarcibile, pur in presenza di una situazione di indipendenza economica, il danno patrimoniale dai medesimi subito, in termini di minor reddito, per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro (Cass. n. 24802/2008 e 11003/2003). pagina 4 di 11 Il giudice di primo grado, inoltre, avrebbe trascurato di considerare che, oltre alla suddivisione del reddito da partecipazione nella società (di cui la era socia al 30%), la prematura scomparsa dello Pt_1 aveva privato la moglie e di riflesso anche i figli del reddito che lo stesso avrebbe percepito se _2 fosse rimasto in vita fino alla morte presunta anche degli emolumenti legati alla pensione anticipata
INPS che avrebbe percepito da 1.7.2021, ai supplementi di pensione che avrebbe maturato e percepito continuando a lavorare dopo il pensionamento e della pensione della Fondazione Enasarco che avrebbe percepito al compimento dei 67 anni.
Quanto al secondo motivo d'appello, nel dedurre l'irrilevanza dell'esistenza o meno di un brevetto per il sac à poche, gli appellanti hanno allegato che l'attività di agente di commercio aveva sempre generato un reddito di gran lunga superiore a quello derivante dalla commercializzazione di tale prodotto, che, brevettato o meno, in ogni caso, aveva portato utili per decine di migliaia di euro, con un incremento di valore, tra il 2013 e il 2018, di 160 mila euro.
Con il terzo motivo d'appello, i ricorrenti hanno osservato che la domanda dagli stessi svolta, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non è generica né esplorativa, essendo diretta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali dai medesimi subiti (esplicitamente quantificati e motivati), come documentati mediante le produzioni specificamente elencate quali allegati alla perizia di parte. si è costituita, con memoria difensiva depositata in data 29.1.2024, contestando la CP_1 fondatezza dell'appello sulle base delle difese già svolte in primo grado (circa l'insussistenza delle prospettive reddituali prospettate dai ricorrenti sulla base di una perizia di parte in assunto fondata su dati fattuali errati o incerti, non verificati né documentati) e proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha quantificato il risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del congiunto sulla base delle tabelle romane in luogo che in applicazione delle tabelle milanesi 2022, nonostante le stesse avessero, nel frattempo, recepito l'indicazione della Suprema Corte di basare la liquidazione di tale voce di danno su un sistema a punti adattabile al singolo caso concreto.
L'appellata ha chiesto, quindi, di rideterminare il risarcimento nell'importo di € 252.375,00 in luogo di quello di € 441.301,50 in favore della moglie e nell'importo di € 272.565,00 ciascuno in favore della figlia (in luogo di quello di € 426.591,45) e del figlio (in luogo di quello di Parte_2 Parte_3
€ 406.187,48 in favore), con condanna degli appellanti alle conseguenti restituzioni (avendo la stessa dato esecuzione alle statuizioni di condanna di primo grado).
All'udienza di discussione dell'8.2.2024, la Corte, ritenutane l'indispensabilità, ha disposto l'acquisizione ex art. 213 c.p.c., a cura della Cancelleria, presso l'INPS della documentazione relativa pagina 5 di 11 alla pensione di reversibilità e presso l'INAIL della rendita ai superstiti, provvidenze riconosciute da detti enti a ordinando, nel contempo, a quest'ultima di esibire mediante deposito Parte_1 telematico quella relativa alla pensione di reversibilità percepita dall'Enasarco.
Alla successiva udienza del 18.4.2024, è stata, quindi, disposta CTU contabile volta ad accertare l'ammontare del danno non patrimoniale oggetto dell'appello incidentale e, convocato il perito per l'udienza del 30.5.2024, allo stesso è stato chiesto di quantificarne l'entità in relazione alla capacità reddituale del defunto RG ZA, quale agente di commercio e socio al 70% della ZA RG &
C. s.n.c., esercente attività di agente in forma societaria, calcolata sulla base degli ultimi due anni antecedenti al decesso e valutatane la potenzialità sino al raggiungimento dell'età pensionabile, detraendo, quanto alla posizione della vedova gli importi delle pensioni di reversibilità INPS ed Pt_1
Enasarco e della rendita ai superstiti INAIL.
Depositata in data 14.11.2024 la relazione di CTU, all'udienza del 4.12.2024, fissata per la sua disamina, la Corte ha sottoposto alle parti un'indicazione conciliativa comportante la corresponsione da parte dell'appellata, in favore degli appellanti, dell'ulteriore somma di euro 100.000,00 ad integrazione di quanto da questi già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre a un corso spese del grado e alle spese di CTU.
Non avendo le parti raggiunto un accordo su tali basi (avendovi aderito solamente l'appellata), all'udienza del 4.2.2025 la difesa degli appellanti ha insistito per il rinnovo della CTU, con integrazione del quesito sia avuto riguardo alla durata della residua vita lavorativa del defunto che sotto il profilo della perdita delle chances di reddito derivanti dalle due attività (e, segnatamente, delle provvigioni e dei ricavi ritratti dalle vendite del sac à poche), previa quantificazione della quota sibi
(ossia della parte dei redditi che RG ZA avrebbe destinato al proprio sostentamento), istanza alla quale la difesa di parte appellata si è opposta.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Collegio, invitate le parti alla discussione, all'udienza del
6.5.2025, ha emesso sentenza, come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, gli appelli interposti dalle parti avverso la sentenza di primo grado non possono essere accolti.
Quanto al gravame avanzato in via principale dagli appellanti, la causa, nel presente grado d'appello, è stata istruita mediante CTU contabile volta ad accertare e quantificare l'effettiva sussistenza e consistenza del danno patrimoniale da perdita reddituale subito dai ricorrenti in ragione del decesso del loro congiunto RG ZA in relazione del venir meno dei redditi dallo stesso apportati al nucleo familiare in virtù delle provvigioni ritratte dallo svolgimento dell'attività di agente di commercio e dei pagina 6 di 11 ricavi conseguiti mediante la commercializzazione del sac à poche dallo stesso ideato nell'ambito della
ZA RG & C NC (di cui la moglie, era socia non operativa con una Parte_1 partecipazione del 30%), il tutto sulla base del quesito di seguito trascritto:
“Dica il CTU esaminati gli atti, esperiti gli opportuni accertamenti, a quanto ammonta il danno patrimoniale subito dagli odierni appellanti quale conseguenza del decesso del de cuius RG ZA in data 21/04/2018, in relazione alla capacità reddituale del medesimo capofamiglia, quale agente di commercio e socia al 70% della società esercente anche attività di Agente in Controparte_4 forma societaria, calcolata sulla media dei redditi degli ultimi due anni antecedenti il decesso e valutane altresì la potenzialità reddituale sino al raggiungimento dell'età pensionabile dello stesso de cuius. Provveda infine a detrarre separatamente dal valore così raggiunto, quanto alla posizione della vedova gli importi che la medesima ha percepito e percepirà a titolo di pensione di reversibilità Pt_1
INPS ed ENASARCO e di rendita ai superstiti INAIL di cui alla documentazione in atti, secondo
l'aspettativa di vita”.
Nel quesito è stato chiesto al CTU di detrarre, quanto alla moglie, la pensione di reversibilità INPS e
Enasarco nonché la rendita ai superstiti INAIL. Ne è risultato che le prestazioni previdenziali e assistenziali percepite dalla sono superiori alla media dei redditi conseguiti negli ultimi due anni Pt_1 antecedenti al decesso dal defunto (e, segnatamente, dei redditi conseguiti nel 2016 e nel 2017 come rilevabili dal modello Unico PF 2017 e 2018) ed ha, quindi, concluso che non è riscontrabile alcun danno patrimoniale differenziale in capo ai familiari superstiti e ciò sulla base dei dati sotto riportati: media dei redditi degli ultimi due anni: euro 37.668,50 – euro 2.215,72 (pensione reversibilità INPS autonomi) – euro 18.312,32 (pensione reversibilità gestione commercianti INPS) – euro 7.093,95
(pensione reversibilità Enasarco) – euro 20.882,52 (rendita INAIL) = - euro 10.835,51.
Il Collegio, preso atto del consolidato orientamento espresso sulla questione dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene che il conteggio effettuato nella relazione di CTU (come da quesito) debba essere emendato, escludendo dalle voci da detrarre, ai fini dell'individuazione del danno non patrimoniale differenziale, quelle riferibili alla pensione di reversibilità INPS ed Enasarco percepite da Parte_1
quale coniuge superstite di RG ZA.
[...]
Infatti, come eccepito dagli appellanti sin dal ricorso ex art. 414 c.p.c., con difesa reiterata anche nel ricorso in appello (vd. pag. 18-19), quanto al danno da lucro cessante la Cassazione esclude che lo stesso possa considerarsi eliso dalla percezione da parte dei familiari superstiti della pensione di reversibilità (così Cass. SU, n. 12564/2018: "dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte pagina 7 di 11 del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo"; in senso conforme si vedano, anche,
Cass. n. 1555/2019, n. 9696/2020 e n. 2177/21).
Al contrario la rendita INAIL, nel caso esaminato liquidata esclusivamente in favore di Parte_1 quale coniuge superstite del lavoratore deceduto a causa della malattia professionale, va detratta,
[...] avendo una funzione indennitaria volta a ristorare il pregiudizio patrimoniale da perdita del congiunto
(vd., per tutte, Cass. n. 14362/2019: “La rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio "in itinere", così come quella temporanea liquidata ai figli, assolve ad una funzione di "anticipo" del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal familiare deceduto e va, quindi, detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito ai congiunti, i quali, di conseguenza, hanno diritto ad ottenere
l'importo residuo, nel caso in cui il danno liquidato sia stato soltanto in parte coperto dalla predetta prestazione assicurativa, e non somme ulteriori.”).
Quanto a la rendita annua INAIL dalla stessa percepita (ammontante ad euro Parte_1
20.882,52) corrisponde a oltre la metà del reddito medio annuo accertato in capo al coniuge deceduto nell'ultimo biennio, sicché, anche senza considerare le pensioni di reversibilità, non vi è prova che la stessa abbia subito un decremento reddituale in conseguenza del decesso del marito, che, plausibilmente, avrebbe destinato a sè la restante metà dei redditi.
Quanto ai figli, sebbene su questa parte del quesito il CTU non si sia espresso, avendo ritenuto il danno complessivamente assorbito dagli emolumenti percepiti dalla madre (per pensioni di reversibilità e rendita INAIL), con gli stessi convivente, questa Corte ritiene che, tenuto conto dell'esiguità del valore reddituale annuo differenziale risultante dalla detrazione della sola rendita INAIL, dell'ordine di circa euro 17.000,00, non vi sia prova che la sua perdita si sia tradotta in un decremento economico per i figli dello trattandosi di somme che, come già sopra osservato, quest'ultimo avrebbe verosimilmente _2 destinato al proprio sostentamento.
Né possono accogliersi gli ulteriori rilievi critici mossi dal CTP degli appellanti.
Da un lato, infatti, l'aleatorietà insita nell'esercizio dell'attività imprenditoriale rende, infatti, del tutto incerte le proiezioni reddituali da questi assunte a fondamento delle proprie domande (sulla scorta di un'ipotesi, altrettanto incerta, di prosecuzione dell'attività di lavoro in proprio ben oltre l'età pensionabile), mentre, dall'altro, dovendosi accertare l'esistenza in concreto del dedotto pregiudizio, occorre considerare che, sebbene la ZA RG & C. s.n.c., a seguito del decesso dello sia _2 stata messa in liquidazione (con mutamento della denominazione sociale in ZA RG di OT pagina 8 di 11 VA & C. s.n.c.), gli odierni ricorrenti, subentrati quali eredi nella partecipazione del padre (e, divenuti, pertanto, soci della stessa con una quota la già socia al 30%, del 66,66% e i due figli, Pt_1
e rispettivamente del 16,67% ciascuno), come riportato nella perizia di parte del _2 Parte_3 dott. in conseguenza della cessione del relativo ramo d'azienda, occorsa in data 5.10.2018 e Per_1 della plusvalenza generata nel bilancio societario da tale operazione, pari a complessivi euro
136.395,99 (vd. doc. 16, all. 3F fascicolo primo grado ric.), hanno conseguito redditi da partecipazione nella predetta società di persone di valore corrispondente (per complessivi euro 54.790,00 la e Pt_1 per complessivi euro 13.701,00 ciascuno e , ripartiti in cinque quote annuali a _2 Parte_3 decorrere dal periodo d'imposta anno 2018 sino al 2022 (come da dichiarazioni fiscali di cui agli allegati da 29 a 34 e da prospetti di cui all'all. 35 alla perizia del dott. di cui al doc. 15 Persona_2 fascicolo primo grado ric., ridepositati in data 2.5.2023 sub doc. 16).
Considerato che il prezzo della cessione dell'azienda tiene conto anche della valorizzazione dell'avviamento, ossia della sua capacità di generare reddito e tenuto conto degli ulteriori redditi da partecipazione ritratti dai ricorrenti nel quinquennio successivo alla scomparsa del congiunto (sino a raggiungere, quanto alla l'ammontare di complessivi euro 274.592,63 e quanto a e Pt_1 _2 Pt_3
quello di euro 68.668,66 ciascuno: vd. prospetti alla pag. 8 della perizia del dott.
[...] Persona_2 sub doc. 15 fascicolo primo grado appellanti), in difetto di allegazione e prova che, nel tempo, la prosecuzione dell'attività, ove lo non fosse deceduto, avrebbe garantito margini di guadagno e _2 valori di realizzo superiori di cui gli odierni ricorrenti avrebbero potuto (in via diretta o riflessa) avvantaggiarsi, non vi sono elementi fattuali sufficienti per accertare l'esistenza di residui pregiudizi patrimoniali da lucro cessante a loro carico.
Né concreta un danno risarcibile il differenziale tra pensione IVS che il de cuius avrebbe percepito e la pensione di reversibilità in godimento alla risultando la relativa decurtazione giustificata dal Pt_1 venir meno delle esigenze di sostentamento del fruitore della pensione diretta.
Alla luce delle assorbenti motivazioni che precedono l'appello principale va, pertanto, rigettato.
Del pari infondato è l'appello incidentale proposto da in ordine alla quantificazione del CP_1 danno non patrimoniale da perdita del congiunto.
Tale voce di danno, in accoglimento del criterio indicato in via principale dagli stessi ricorrenti sin dall'originario ricorso depositato innanzi al Tribunale di Venezia, è stato liquidato dal Tribunale di
Milano sulla base del sistema a punti già all'epoca fatto proprio dalle c.d. tabelle romane, in quanto indicato dalle stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 10579/2021 e successive conformi, come più adatto, rispetto all'ampia forbice tra tetto minimo e tetto massimo previsto dalle tabelle milenesi 2021,
pagina 9 di 11 a garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, nonché l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.
Invero, secondo l'orientamento da ultimo espresso sulla questione dalla giurisprudenza di legittimità,
“Il giudice di merito che procede alla liquidazione del danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale, deve provvedere a valutare analiticamente - senza ricorrere ad apodittiche affermazioni che riducono la motivazione ad una sostanziale dimensione di apparenza - tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. "tabellare" in tema di perdita del rapporto parentale.
Il giudice, nella liquidazione del danno non patrimoniale parentale, provvederà all'applicazione delle tabelle elaborate presso la Corte di appello di Roma (e non di quelle milanesi, pur invocate in ricorso), alla luce dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
10579, 26300 e 26301 del 2021), a mente dei quali, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché' l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie” (così Cass. n. 11689/2022).
Ciò premesso, se è pur vero che, alla data del 4.5.2023 in cui la causa è stata decisa in primo grado, le tabelle milanesi -come aggiornate nel 2022 – si erano nel frattempo adeguate ai principi enunciati dalla
Cassazione, avendo a loro volta adottato un sistema di liquidazione a punti anche per tale tipologia di danno non patrimoniale, deve nondimeno escludersi che il Tribunale fosse tenuto a prediligerle a quelle romane, essendo queste ultime improntate a criteri equitativi di quantificazione (ex artt. 2056 c.c. e
1226 c.c.), che la stessa Suprema Corte ha espressamente avallato come corretti.
La sentenza di primo grado, anche per questa parte, merita, pertanto, di essere confermata, sottraendosi alle censure dell'appellata.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese processuali del grado possono essere integralmente compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c. e gli oneri della CTU si pongono definitivamente per metà a carico degli appellanti e per metà a carico dell'appellata.
pagina 10 di 11 Atteso il rigetto di entrambi gli appelli, deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
- rigetta gli appelli principale e incidentale proposti dalle parti avverso la sentenza n. 1595/2023 del Tribunale di Milano;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado;
- pone definitivamente le spese di CTU per metà a carico degli appellanti e per metà a carico dell'appellata;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
Milano, 6/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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