CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 690/2022 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
18/06/1989, rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
CORTESE GIANPIERO
appellante CONTRO
, nato a [...], il [...], CP_1
, rapp.to e difeso dall'avv. CINTORRINO C.F._2
ANTONIETTA
appellato
Ogg: appello a sentenza n. 412/2022 del 02/03/2022, emessa dal
Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con citazione notificata il 12.10.2023 proponeva Parte_1
appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il
Tribunale adito, a definizione del giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti di per il risarcimento del CP_1
danno da reato (il è stato riconosciuto responsabile del CP_1
reato in danno di , di cui agli artt. 113 e 589, Parte_2
comma 1 e 2 c.p., con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in data 04.03.2010), rigettava la domanda, compensando le spese del giudizio.
Si costituiva l'appellato, eccependo preliminarmente la tardività dell'appello, perché proposto oltre il termine di cui di cui all'art. 327 c.p.c., la mancanza di valida procura in capo al difensore, e la infondatezza del gravame nel merito.
La causa con ordinanza del 18.4.2024, emessa in esito a trattazione scritta, è stata posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
La sentenza gravata è stata pubblicata con lettura in udienza il
02.03.2022 a seguito di discussione orale.
Ciò risulta chiaramente dall'intestazione della sentenza che risulta pubblicata il 2.3.2022 e passata al repertorio il 3.3.2022.
Dalla citata data di pubblicazione decorreva il termine lungo di sei mesi per l'impugnazione, che, tenuto conto della sospensione feriale è spirato in data 3.10.22.
2 Dunque, alla data di notifica della citazione introduttiva del gravame (12.10.22), esso era scaduto.
A ciò non osta l'assunto difensivo per il quale il difensore della
Italiano avrebbe ricevuto la comunicazione della sentenza via pec in data 18.3.2022 (circostanza neanche dimostrata), atteso che il termine lungo decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Per tali motivi l'appello è tardivo, quindi, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi in considerazione della peculiare situazione.
Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, atteso che l'appellante, soccombente in primo grado, non ha chiesto nuova ammissione al G.P. per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
12.10.22 da avverso la sentenza n. 412/2022 Parte_1
emessa il 2.3.2022 dal Tribunale di Messina, nel giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti di CP_1
così provvede:
-dichiara l'appello inammissibile;
-Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata delle spese del grado, che liquida in € 10.060,00 per compensi,
3 oltre Iva, cassa e rimborso forfettario spese generali in ragione del 15%;
-Dichiara che sussistono le condizioni per l'applicazione nei confronti dell'appellante, dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 690/2022 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
18/06/1989, rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
CORTESE GIANPIERO
appellante CONTRO
, nato a [...], il [...], CP_1
, rapp.to e difeso dall'avv. CINTORRINO C.F._2
ANTONIETTA
appellato
Ogg: appello a sentenza n. 412/2022 del 02/03/2022, emessa dal
Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con citazione notificata il 12.10.2023 proponeva Parte_1
appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il
Tribunale adito, a definizione del giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti di per il risarcimento del CP_1
danno da reato (il è stato riconosciuto responsabile del CP_1
reato in danno di , di cui agli artt. 113 e 589, Parte_2
comma 1 e 2 c.p., con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in data 04.03.2010), rigettava la domanda, compensando le spese del giudizio.
Si costituiva l'appellato, eccependo preliminarmente la tardività dell'appello, perché proposto oltre il termine di cui di cui all'art. 327 c.p.c., la mancanza di valida procura in capo al difensore, e la infondatezza del gravame nel merito.
La causa con ordinanza del 18.4.2024, emessa in esito a trattazione scritta, è stata posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
La sentenza gravata è stata pubblicata con lettura in udienza il
02.03.2022 a seguito di discussione orale.
Ciò risulta chiaramente dall'intestazione della sentenza che risulta pubblicata il 2.3.2022 e passata al repertorio il 3.3.2022.
Dalla citata data di pubblicazione decorreva il termine lungo di sei mesi per l'impugnazione, che, tenuto conto della sospensione feriale è spirato in data 3.10.22.
2 Dunque, alla data di notifica della citazione introduttiva del gravame (12.10.22), esso era scaduto.
A ciò non osta l'assunto difensivo per il quale il difensore della
Italiano avrebbe ricevuto la comunicazione della sentenza via pec in data 18.3.2022 (circostanza neanche dimostrata), atteso che il termine lungo decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Per tali motivi l'appello è tardivo, quindi, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi in considerazione della peculiare situazione.
Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, atteso che l'appellante, soccombente in primo grado, non ha chiesto nuova ammissione al G.P. per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
12.10.22 da avverso la sentenza n. 412/2022 Parte_1
emessa il 2.3.2022 dal Tribunale di Messina, nel giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti di CP_1
così provvede:
-dichiara l'appello inammissibile;
-Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata delle spese del grado, che liquida in € 10.060,00 per compensi,
3 oltre Iva, cassa e rimborso forfettario spese generali in ragione del 15%;
-Dichiara che sussistono le condizioni per l'applicazione nei confronti dell'appellante, dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
4