Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2356/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2356/2013 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in C. SO GARIBALDI N. 215 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. PASCA
ALESSANDRO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
GEN. G. NATELLA, 7 (GIÀ VIA F.LLI DE MATTIA) 84123 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. PENNASILICO ROBERTO (c.f.: ), dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: , elettivamente Controparte_2 C.F._4
domiciliato in VIA GEN. G. NATELLA, 7 (GIÀ VIA F.LLI DE MATTIA) 84123
SALERNO, presso lo studio dell'Avv. PENNASILICO ROBERTO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
CONVENUTA
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Pagina 1 di 3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea di revocatoria ex art. 2901 c.c. è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Invero, si evidenzia che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisca in revocatoria e il debitore disponente;
nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto di disposizione;
nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che con l'atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (cfr., Cass. 16 dicembre 2005, n. 27718).
Attraverso l'azione revocatoria ordinaria il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'eventus damni e del consilum fraudis (se si tratta di negozio a titolo oneroso) di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore medesimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente.
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito la prova dell'esistenza delle ragioni creditorie nei confronti del presunto debitore-garante . CP_1
È noto che la giurisprudenza di legittimità ritenga che “ Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc sia sufficiente la titolarita' in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr Cass. 16819/2024).
Pagina 2 di 3 Nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di tutelare un credito litigioso, atteso che, come documentalmente provato dai convenuti, il credito, per la cui tutela ha agito l'istituto bancario, è stato dichiarato inesistente (perché non provato) con sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 380/2020, passata in giudicato per mancata impugnazione (cfr. sentenza e certificato di passaggio in giudicato allegati alle note scritte di parte convenuta del
15.10.2020).
Quanto all'azione di simulazione, essa è inammissibile per carenza di interesse ad agire, atteso che il terzo (presunto creditore) può far valer la simulazione solo se essa pregiudica i suoi diritti (cfr. artt. 1415-1416 c.c).
Nel caso di specie, è stata accertata, con la citata sentenza passata in giudicato,
l'insussistenza del diritto di credito di nei confronti del Parte_1
convenuto . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea di revocatoria;
2) Dichiara inammissibile l'azione di simulazione;
3) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano in euro 35,87 per spese vive ed euro 9.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 3.2.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 3 di 3