Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 28314/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante
ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28314/2020 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli al Viale II Malatesta 9 presso Parte_1
l'avv. Mariano Raimo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Michelangelo 80 presso l'avv. Clara D'Amora, dalla quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Impugnazione di delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo virtualmente soccombente il convenuto. CP_1
pagina 1 di 3
chiedendo di dichiarare nulle oppure annullare le Controparte_1 deliberazioni assembleari adottate dal convenuto in data 28/11/2019 sul CP_1 punto 1 all'OdG, e in data 28/9/2020 sul punto 3 all'OdG “con i relativi bilanci consuntivi approvati” (rispettivamente, quelli del 2017 e del 20189 con la prima deliberazione, e quello del 2019 con la seconda), con vittoria delle spese di lite, con distrazione;
si è costituito il convenuto chiedendo di dichiarare CP_1 improcedibile ed inammissibile l'impugnazione per essere state irritualmente espletate le procedure di mediazione e per essere l'attrice decaduta ex art. 1137 cc, e per non avere l'attrice interesse ad agire, e nel merito rigettare l'impugnazione perché infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. ed ora la causa va decisa. Persona_1
L'attrice ha impugnato le deliberazioni in questione perché (1) i bilanci consuntivi con esse approvati mancherebbero dei registri di contabilità e delle note sintetiche esplicative (2) i riepiloghi finanziari ordinari e straordinari sarebbero stati redatti con evidenti errori di calcolo ed in maniera impropria, erronea e contraddittoria (3) le situazioni patrimoniali in essi rappresentate sarebbero errate, carenti e contraddittorie.
Costituendosi, il convenuto, come si è visto, ha preliminarmente eccepito CP_1 che l'attrice sia decaduta ex art. 1137 cc dalla facoltà d'impugnare le delibere di cui si discute.
Negli scritti conclusionali, entrambe le parti hanno dato atto che le deliberazioni impugnate sono state revocate, per cui è cessata la materia del contendere;
restano da regolamentare le spese del giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale.
L'art. 1137.2 cc stabilisce: “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.”; il termine di 30 giorni è un termine di decadenza, l'art.
6.1 D.L.vo 28/2010 dispone tra l'altro: “La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.”, mentre l'art.
6.2 D.L.vo 28/2010: “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.”. Per dimostrare di non essere decaduta dalla facoltà d'impugnare le deliberazioni, l'attrice avrebbe dovuto provare che la domanda di mediazione per ciascuna delle due deliberazioni sia stata comunicata alla controparte entro il termine pagina 2 di 3 fissato dall'art. 1137 cc. Invece, per ciascuna deliberazione l'attrice ha depositato la domanda di mediazione trasmessa all'Organismo di Mediazione, ed il verbale negativo del procedimento, ma non risulta depositato l'atto di trasmissione della domanda e degli allegati al Condominio. L'eccezione di decadenza non è stata quindi superata: se non fosse cessata la materia del contendere, l'impugnazione sarebbe stata dichiarata improcedibile. Le spese del giudizio, dunque, seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo (cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi, considerato che la materia del contendere è cessata, nel merito, in quanto il ha revocato le deliberazioni impugnate). CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 28314/2020 rgac tra:
attrice; , Parte_1 Controparte_1 convenuto;
così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l'attrice, soccombente virtuale, a rimborsare al convenuto CP_1 le spese del giudizio, che liquida in € 3809 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 23/1/2025 Il giudice
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