Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3205/2024 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 27.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 3205/2024 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , elettivamente domiciliati in San
[...] C.F._2
Severo alla via San Donato n. 7, presso lo studio dell'avv. Luigi Fallucchi, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
- CF , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
c.f. , elettivamente domiciliata in Roma al viale G. Mazzini N. P.IVA_1
11, presso lo studio dell'avv. Antonio Labate, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
C.f. , Controparte_4 P.IVA_2 contumace.
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente Notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ.,
[...] avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 984/2016, deducendo la sussistenza dei presupposti delineati da Cass. civ. Sez. Un. n.
9479/2023.
costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_5 dell'opposizione ed ha chiesto di rigettarla nel merito siccome infondata.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. Civ.
Deve preliminarmente ribadirsi la contumacia della Controparte_6
bench ritualmente citata in giudizio.
[...]
L'opposizione è inammissibile per la motivazione che segue.
Con la sentenza n. 9479/2023, le Sezioni Unite hanno chiarito che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva
(potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro
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- Seconda Sezione civile -
quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c..
Se ne desume, dunque, che l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ.
è ammissibile “esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole”, ossia per far valere le violazioni del diritto dei consumatori.
Nel caso in esame, invece, gli opponenti hanno lamentato la nullità derivata del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust e l'illegittimità dell'ingiunzione per carenza probatoria.
Nessuna delle due doglianze attiene, quindi, a violazioni della disciplina consumeristica.
L'opposizione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
All'inammissibilità dell'opposizione segue la condanna degli opponenti, siccome soccombenti (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dell'opposta, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2
D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore della controversia non superiore ad € 260.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri minimi, stante l'esiguità delle questioni giuridiche (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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- Seconda Sezione civile -
a) dichiara la contumacia di Controparte_6
b) dichiara l'opposizione inammissibile;
c) condanna gli opponenti al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite pari alla somma di € 7.052,00, a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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