Art. 3. 1. Nell'ambito della revisione degli organici prevista dall'articolo 2, l'aumento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all' articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , e successive modificazioni, non puo' essere superiore a:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1993, due unita' per i generali di divisione;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1992, sette unita' per i generali di brigata;
c) a decorrere dal 1 gennaio 1992, quarantatre unita' per i colonnelli.
2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono riportate nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.
a) a decorrere dal 1 gennaio 1993, due unita' per i generali di divisione;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1992, sette unita' per i generali di brigata;
c) a decorrere dal 1 gennaio 1992, quarantatre unita' per i colonnelli.
2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono riportate nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.