Articolo 3 della Legge 28 febbraio 1992, n. 217
Articolo 2
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10 marzo 1992
Art. 3. 1. Nell'ambito della revisione degli organici prevista dall'articolo 2, l'aumento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all' articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , e successive modificazioni, non puo' essere superiore a:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1993, due unita' per i generali di divisione;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1992, sette unita' per i generali di brigata;
c) a decorrere dal 1 gennaio 1992, quarantatre unita' per i colonnelli.
2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono riportate nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.
Entrata in vigore il 10 marzo 1992