Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4248/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 4248/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di Vendita di cose mobili” e pendente tra:
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Sant'Arpino (CE), CF: titolare della Ditta D.M. CodiceFiscale_1 di Del Prete Massimo, corrente in Marcianise alla zona Industriale ASI Km 19.800- Parco Lo Monaco- rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura resa su foglio separato ed allegato all'atto di appello, dall'avvocato Pasquale Miele (CF ) in aggiunta all'Avv. C.F._2
Nicoletta Piscopo, che lo difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura in arri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arzano, alla Via Russiello n 17;
Appellante
CONTRO (P.I. - Controparte_1 P.IVA_1
) residente in [...]
n. 31 ed elettivamente domiciliata nello studio e presso l'Avv. Domenico Cozzolino sito in Casoria (NA) alla Via PIO XII, 114 che la rappresenta e difenda in virtù di procura alle liti rilasciata su separato foglio ed allegato all'atto di costituzione in appello;
Appellata
AVVERSO La sentenza n. 2388/2022 emessa dal Giudice di Pace di Casoria, Dott.ssa Paola De Candia, in data 27/07/2022, pubblicata il 07/10/2022, a conclusione del procedimento RG n.ro 4069/2019, non notificata
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 05.04.2023, il sig. Parte_1 ha proposto gravame avverso la sentenza n. 2388/2022 pronunciata in data 27.07.2022, pubblicata in data 07.10.2022, con la quale il Giudice di Pace di Casoria, Dott.ssa Paola De Candia, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso proposta avverso il Decreto Ingiuntivo N. 213/2019 - R.G. 8527/18 emesso dal Giudice di Pace di Casoria, Dott. Per_1
, con il quale era stato ingiunto ad esso di pagare in favore
[...] Parte_1 della ditta la somma di euro 1.451,20 oltre Controparte_1 spese ed interessi a saldo di fatture emesse per la fornitura di calzature per un importo di € 2.755,00, oltre interessi e spese del procedimento. In merito al procedimento di primo grado, l'appellante rappresentava che: con atto di citazione notificato il 26/4/2019 l'odierno appellante-originario opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.213/2019 emesso dall' Ufficio del Giudice di Pace di Casoria, Dott. con il Per_1 quale era stato ingiunto al Sig. di pagare in favore della Parte_2 ditta la somma ante indicata oltre interessi Controparte_1
e spese del procedimento, deducendo la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la mancata sottoscrizione del ricorso e della procura da parte del difensore e, nel merito, l'inesistenza della pretesa creditoria, essendo state regolarmente pagate le forniture dedotte attraverso dilazioni di pagamento e reso dei capi difettati. Si costituiva la Controparte_1
, che impugnava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto con conferma
[...] dell'opposto decreto. Assegnata a sentenza in data 18.07.22, la causa veniva definita come in epigrafe indicato, con rigetto dell'opposizione poiché ritenuta infondata e non supportata da alcuna prova. Avverso la suddetta sentenza, l'odierno appellante proponeva il dispiegato gravame, riportandosi integralmente a tutti gli atti e verbali di causa ed alle argomentazioni e le conclusioni rese in primo grado, eccependo essere la sentenza di primo grado ingiusta e da riformare in quanto le motivazioni n. 4248/2023 r.g.a.c. Pagina 2 di 11 N. 4248/2023 R.G.A.C.
rese dal Giudice di Pace di Casoria inconferenti rispetto al thema decidendum ed alle contestazioni mosse con la dispiegata opposizione.
Quale primo motivo di appello, principale ed assorbente, rispetto ad ogni altra questione dedotta e deducibile nella opposizione a decreto ingiuntivo, indicava l'omesso esame su punto rilevante della controversia, all'uopo eccepiva la nullità del provvedimento monitorio per la mancata sottoscrizione del ricorso e della procura ad litem. Su tale punto, contestava esservi stata la totale omissione di pronuncia da parte del giudice di prossimità su una questione dirimente. Di contro, riteneva che il giudice de quo avrebbe dovuto rilevare la assoluta nullità, se non l'inesistenza, del provvedimento monitorio impugnato per la mancanza di sottoscrizione del ricorso, come dedotto nell'atto di opposizione. Quale secondo motivo di appello indicava l'errore nella valutazione delle prove acquisite al processo evidenziando che nella sentenza impugnata veniva dedotta come motivo di opposizione solo la circostanza che “l'opponente aveva regolarmente corrisposto tutte le somme con dilazioni e reso” omettendo ogni riferimento alla eccepita nullità e mancanza di sottoscrizione. Anche sotto tale punto contestava la sentenza, laddove con motivazione inconferente e lacunosa aveva respinto il secondo motivo di opposizione relativo alla inesistenza del credito con la motivazione che la opposizione non sarebbe supportata da prova, mentre statuiva che la prova del credito risultava dai documenti versati in atti dall'opposto. Riteneva inoltre aver errato il giudice di prime cure nel ritenere l'onere probatorio a carico dell'opponente, convenuto sostanziale, in un giudizio nel quale aveva provato il versamento di acconti e la restituzione di capi difettati, a fronte di una mancata prova, da parte dell'opposto, attore sostanziale, degli elementi costitutivi della sua pretesa creditoria. Per quanto innanzi esposto, ritenendo la sentenza illegittima ed ingiusta anche per la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'appellante Sig. , titolare della ditta DM di Del Prete Massimo, come Parte_1 in epigrafe rappresentato e domiciliato, citava l'appellata ditta in epigrafe indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 10 luglio 2023,per sentir : -in riforma della impugnata sentenza accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, revocandolo o, subordinatamente, nel merito dichiarare la domanda relativa alla pretesa creditoria assolutamente infondata anche perché non provata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.n Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio la Controparte_2
, insistendo per il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in
[...] fatto ed in diritto. In merito al motivo di appello, evidenziava l'infondatezza della eccepita nullità del provvedimento monitorio per la mancata sottoscrizione del ricorso e della procura, in quanto deduceva non essere manchevole di sottoscrizione il ricorso per decreto ingiuntivo depositato innanzi all'ufficio n. 4248/2023 r.g.a.c. Pagina 3 di 11 N. 4248/2023 R.G.A.C.
del Giudice di Pace di Casoria, poi assegnato al Dott. ma la sola Per_1 copia libera notificata all'ingiunto. Sul punto rilevava aver già in sede di note autorizzate depositate innanzi al giudice di prime cure, richiamato la sentenza della Suprema Corte (VI sez. civ. - sentenza n. 11793 del 15-05-2018) secondo cui “la mancanza di sottoscrizione dell'avvocato difensore nella copia dell'atto notificato al convenuto, non ne comporta la nullità, quando dal medesimo atto sia comunque possibile desumere, sulla scorta degli elementi in esso contenuti, la provenienza dal procuratore abilitato”. Argomentava altresì aver la Suprema Corte ribadito che: “Quel che rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo di un atto privo di sottoscrizione, non è tanto la sua conoscibilità da parte del destinatario bensì la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore. E tra gli elementi idonei a consentire la sicura riferibilità dell'atto alla persona indicata come autore, può assumere rilievo anche l'indicazione, nella relazione di notificazione, che quest'ultima sia stata effettuata ad istanza del difensore indicato come autore”. Richiamava inoltre la consolidata giurisprudenza di legittimità alla stregua della quale (Cassazione N. 1166 del 27.01.2012) “La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso (e quindi a maggior ragione l'analoga omissione riguardante - come nella specie - la copia notificata) costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità del mandato "ad litem ", poiché tale nullità non è comminata dalla legge né la predetta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo”. Avverso il secondo motivo di appello, circa l'asserita corresponsione delle somme dovute, l'appellata eccepiva che, a riprova della mancanza assoluta di buona fede da parte del nell'esecuzione del contratto Parte_1 sinallagmatico intercorso tra le parti, vi era una lettera raccomandata del 12.09.2018 inviata allo stesso ricevuta in data 19.09.2018 con la quale veniva invitato ad onorare la sua obbligazione a fronte della merce consegnata. Rilevava l'appellata che a seguito di tale sollecito, il Parte_1 in maniera del tutto arbitraria e a distanza di cinque anni dal
[...] ricevimento della merce, spediva alla uno scatolone contenente CP_1 di fatto calzature oggetto del campionario contenente una sola calzata campione per ogni modello. Quindi, eccepiva che l'ipotetico reso dichiarato dall'opponente-appellante, riguardava calzature che erano state consegnate dalla alla ditta quale merce campione, mentre, le CP_1 Parte_1 calzature oggetto della effettiva fornitura non erano state mai riconsegnate, mai pagate, né tanto meno, alcuna contestazione era stata mai sollevata sulla qualità del prodotto fornitogli. Pertanto, concludeva: - Dichiarare l'appello proposto inammissibile;
- Rigettare l'appello infondato in fatto ed in diritto per le ragioni su esposte. Con vittoria di spese diritti e onorari del secondo grado di giudizio Disposta la trattazione scritta della presente controversia, secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020; in n. 4248/2023 r.g.a.c. Pagina 4 di 11 N. 4248/2023 R.G.A.C.
data 23.9.24, preso atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12. 2024 e trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190- 352 cod. proc. civ.
4.In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame, nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo n. 4248/2023 r.g.a.c. Pagina 5 di 11 N. 4248/2023 R.G.A.C.
di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). Sul merito. L'appellante ha proposto il dispiegato gravame censurando in primis la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo notificato per omessa sottoscrizione del ricorso in monitorio da parte del difensore di parte ricorrente, nonché per inesistenza della procura per mancata sottoscrizione. Dall'esame della documentazione in atti e del fascicolo monitorio acquisito d'ufficio emerge che il ricorso è stato validamente sottoscritto dal difensore, con allegata procura ad litem sottoscritta e rilasciata in calce al ricorso (cfr. fascicolo di primo grado n.rg. 4069/19, produzione di parte opposta CP_1
e produzione monitorio n.rg 8597/18). Ne consegue che la
[...] sottoscrizione da parte del difensore della copia cartacea del ricorso notificato alla parte ingiunta non è in alcun modo necessaria, avendo già provveduto al deposito dell'originale e che l'omessa sottoscrizione della copia cartacea notificata non integra alcun vizio dell'atto e del procedimento (cfr. ex multis, “La mancanza della sottoscrizione del procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione sussista nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore. A tal fine, l'attestazione del cancelliere di conformità all'originale, e la relata di notificazione contenente la locuzione "richiesto come in atti", può essere idonea ad attestare la provenienza dell'atto da parte di un procuratore legittimato a richiederne la notifica. L'accettazione, da parte del cancelliere, degli atti depositati dalla parte che si costituisce, senza l'annotazione di alcun rilievo formale riconducibile all'esercizio dei poteri di controllo affidatigli dall'art. 74 disp. att. cod. proc. civ., fa presumere la regolarità degli atti medesimi e, quindi, anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali” -cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 20817 del 26/09/2006 (Rv. 593609 - 01); più di recente cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10450 del 03/06/2020 (Rv. 657791 - 02) “La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore”). Mette conto evidenziare che l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall' ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria -se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4780 del 26/02/2013). Ed invero, l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad n. 4248/2023 r.g.a.c. Pagina 6 di 11 N. 4248/2023 R.G.A.C.
esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto, non configurando l'opposizione un'impugnazione del decreto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011). I giudici di legittimità ricordano che, per la presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo davanti al tribunale, è necessario il patrocinio di un difensore munito di procura (art. 83 c.p.c.). Nel procedimento di monizione, la corretta costituzione del ricorrente è verificata d'ufficio dal giudice. Pertanto, se il decreto viene emesso, significa che il giudice, almeno implicitamente, ha ritenuto sussistente la procura. Viceversa: il difetto o il vizio della procura impedisce l'emissione del decreto ingiuntivo;
se la procura manca o è viziata, il decreto ingiuntivo emesso è viziato e tale vizio può essere sollevato in sede di opposizione. (Corte di Cassazione, con l'ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27154) Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con attitudine al giudicato, quindi, il debitore ingiunto – che voglia contestare la legittimità dell'emissione del decreto a causa del vizio o difetto della procura –deve proporre un'opposizione tempestiva. Il termine per presentare opposizione decorre dalla notifica del provvedimento monitorio e alla notifica, è legittimato il difensore che si sia costituito nel procedimento monitorio, atteso che ha ottenuto l'emissione del decreto. In altre parole, il debitore non dispone di un'actio nullitatis, senza limiti di tempo, verso il provvedimento che ritiene essere stato emesso in carenza di procura. È scorretto ritenere che tale azione sia fondata sulla circostanza che il difensore del creditore, privo di procura, non sia legittimato alla notifica del decreto ingiuntivo (Cass. 4833/1991; Cass. 27406/2013). La Suprema Corte precisa come l'attività notificatoria intervenga in un momento successivo all'emissione del decreto da parte del giudice. Pertanto, il giudice, emettendo il provvedimento, ha vagliato la sussistenza delle condizioni necessarie, tra cui la presenza di una valida procura alle liti. Nel caso in cui il giudice non abbia rilevato l'assenza della procura, il decreto ingiuntivo emesso risulta viziato, ma tale vizio può essere dedotto solo con l'opposizione (cfr. cass. civ. sez. 3 ord. 27154/2021“Nel caso di procura inesistente, la notificazione del decreto fatta dal difensore non si presenta a sua volta come attività riconducibile al vizio radicale di inesistenza, in quanto legittimata in via provvisoria dalla pronuncia del giudice e discutibile - non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 650 c.p.c. - solo con l'opposizione tempestiva»)
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In buona sostanza, la notifica effettuata da un difensore con procura viziata o assente non è inesistente. Ai fini della notifica del decreto ingiuntivo non serve allegare la procura. Il codice di rito (art. 643 c.p.c.) prevede che, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione, siano notificati al debitore ingiunto in copia autentica: il ricorso, il decreto ingiuntivo. La norma non fa menzione della procura alle liti del difensore che effettua la notifica. La procura deve essere presente nel fascicolo monitorio e la sua validità va accertata: nel procedimento monitorio e in sede di opposizione. L'allegazione della procura non è prevista neppure per le notifiche in proprio (ex lege 53/1994). L'art. 1 legge cit. dispone che l'avvocato notificante – anche nel caso di notifica a mezzo PEC – sia munito di procura, non che tale procura vada allegata all'atto da notificare. In riferimento alle notificazioni di atti relativi a procedimenti già instaurati, “la procura deve essere prodotta e sussistere agli atti del procedimento giudiziario sottostante e la sua regolarità va accertata nell'ambito di detto procedimento, secondo le regole processuali che lo disciplinano”. Tanto premesso, nel caso di specie, esaminando il ricorso per decreto ingiuntivo depositato, si evince che tra gli allegati regolarmente depositati nel fascicolo monitorio vi è una procura alle liti rilasciata in cartaceo con sottoscrizione del difensore per autentica. Ne consegue che già in sede monitoria l'odierno difensore dell'opposta operava in virtù di valida procura alle liti rilasciata nel pieno rispetto delle formalità e dei termini di cui all'art. 83 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente. In ogni caso, con la costituzione nel giudizio di opposizione (ngr.4069/19), la creditrice opposta ha conferito al medesimo difensore nuova e valida procura, rilasciandola in calce all'atto introduttivo del giudizio notificato. Sulla base delle considerazioni che precedono l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo deve essere rigettata con conseguente rigetto del primo motivo di appello. Quanto al secondo motivo di impugnazione è ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere- dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio,
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nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore. Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “.... proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda...”. Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica, il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale. Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda. È poi noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. Civ., Sez. III 23-06- 1997, n. 5573; Cass. Civ., Sez. II, 23-07-1994). Tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato costantemente espresso dalla Suprema Corte (cfr.; Cass. Civ., Sez. III 13-06-2006, n. 13651, Cass. Civ., Sez. III, 3.7.1998, n. 6502; Cass. Civ., Sez. II, 20-09-1999, n. 10160; Cass. Civ., Sez. II, 04-03-2003, n. 3188; Cass. Civ., Sez. II, 20-05-2004, n. 9593), la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla n. 4248/2023 r.g.a.c. Pagina 9 di 11 N. 4248/2023 R.G.A.C.
funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto. Sullo specifico onus probandi, invero, appare poi sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. Nella specie costituiscono circostanze non oggetto di specifica contestazione che i prodotti commerciali debitamente indicati nelle fatture in atti (n.271 del 15.10.2014; n.294 del 31.10.2014, n.340 del 18.12.2014) siano stati effettivamente erogati dall'opposta. Sul punto, alcuna contestazione specifica è stata sollevata con l'atto di opposizione, non potendo ritenere la merce fotografata, allegata alla proposta opposizione (cfr. fascicolo primo grado) relativa ad un asserito reso, a contestazione delle fatture emesse ben cinque anni prima. Pertanto, deve ritenersi fondato il diritto della a CP_1 ricevere il pagamento della somma ingiunta. Per tutto quanto precede, pertanto, l'appello non può che essere integralmente rigettato. Sulle spese di lite In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti della parte appellata costituita, liquidate, così come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia secondo la quantificazione della domanda così come operata dalla stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata costituita e con applicazione dei relativi parametri previsti dal detto D.M. Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto, nel merito, del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto n. 4248/2023 r.g.a.c. Pagina 10 di 11 N. 4248/2023 R.G.A.C.
dall'appellata costituita (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013). Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002. Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 4248/2023, così provvede:
-Rigetta integralmente l'appello;
-Condanna l'appellante titolare della Ditta D.M. di Del Prete Parte_1
Massimo, al pagamento, in favore di parte appellata in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 per compensi professionali in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 03/04/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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