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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5119 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa UN d'Amore presidente dott. RG EN consigliere rel.
dott. Giuseppe Vinciguerra consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4773/2019 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Santa RI Capua Vetere n. 846/2019 del 25 marzo 2019
t r a
(nata a [...] il [...]; ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Valentino (con studio in Santa
RI Capua Vetere al Corso Ugo De Carolis n. 2; domicilio digitale
Email_1
1
e la Curatela del Fallimento n. 8459 del “ Controparte_1
(P.IVA , in persona del curatore pro
[...] P.IVA_1
tempore, Prof. Avv. Amedeo Bassi, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio
RI ER e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
Ponte di Tappia n. 82 presso lo studio dell'avvocato Sergio Amodio (domicilio digitale Email_2
e
(nata a [...] il [...]; Controparte_2
, quale erede di (nato a [...] il 16 C.F._2 Persona_1
novembre 1935 e deceduto in Santa RI Capua Vetere il 2 agosto 2010),
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Valentino (con studio Santa
RI Capua Vetere al corso Ugo De Carolis n. 2; domicilio digitale
Email_1 Conclusioni
Per e l'avv. Roberto Valentino, all'udienza del Parte_1 Controparte_2
2 ottobre 2025, rilevava «che la cooperativa Villa RE è stata cancellata fin dal
17.11.2011 e che il procuratore costituito in primo grado per detta parte risulta
sospeso da 1.10.2020”.
Per la Curatela del Fallimento n. 8459 del “ Controparte_1
l'avv. Sergio RI ER, alla stessa udienza,
[...]
chiedeva «decidersi la causa» riportandosi alle note depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 24 ottobre 2019, a proposto Parte_1
appello contro la sentenza n. 846/2019 del Tribunale di Santa RI Capua
Vetere pubblicata il 25 marzo 2019, che ha accolto la domanda della Curatela
del Fallimento n. 8459 del “ Controparte_1
avanzata nei confronti di
[...] Persona_1 Parte_1
volta ad ottenere la restituzione di un appartamento e relativo box auto siti in
2
Santa RI Capua Vetere alla Via Svezia, Cooperativa "Villa RE", nonché
la condanna dei convenuti al pagamento di somme a titolo di risarcimento per occupazione sine titulo.
In primo grado i convenuti avevano eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva della curatela fallimentare contestandone la titolarità del diritto di proprietà del bene conteso, e chiesto e ottenuto di chiamare in causa la indicata come effettiva Controparte_3
proprietaria del bene, nei confronti della quale avevano spiegato domanda di garanzia.
Dopo la riassunzione del processo, interrotto per la morte di Persona_1
la si era costituita in giudizio, per resistere alla Controparte_3
domanda proposta nei suoi confronti.
In appello a chiesto che, dichiarato il difetto di legittimazione Parte_1
attiva della curatela, fosse accertata la legittimità del proprio possesso dell'immobile e, nella denegata ipotesi di accertamento dell'occupazione sine
titulo e di relativa condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, di essere tenuta indenne dalla . Controparte_3
Con ordinanza del 14 febbraio 2025 la corte, rilevata la mancata prova dell'avvenuta notificazione dell'appello sia alla Villa RE sia a CP_3
, indicata come coerede di ha invitato Controparte_2 Persona_1
l'appellante a documentare tali adempimenti e a produrre idonea certificazione anagrafica al fine di individuare altri eventuali eredi di
[...]
rinviando per il prosieguo all'udienza del 3 aprile 2025. Per_1
Si è costituita in data 2 aprile 2025 quale erede di Controparte_2 [...]
Per_1
All'udienza del 3 aprile 2025, l'appellante ha rappresentato di non aver rinvenuto l'avviso di ricevimento a completamento della notificazione postale dell'atto di appello alla e ha chiesto un termine per Controparte_3
procedere alla rinnovazione della notifica. La corte ha perciò ordinato la
3 rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti della CP_3
entro il termine del 12 maggio 2025.
[...]
L'appellante non ha eseguito nel termine assegnato alcuna notificazione,
producendo, poi, una visura camerale dalla quale risulta che la CP_3
è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 17 novembre
[...]
2011, nonché estratto del sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Santa RI Capua Vetere attestante la sospensione dall'esercizio della professione forense, con decorrenza dal 1° ottobre 2020, dell'avvocato
IC IO, costituito per la in primo grado. Controparte_3
Inoltre, non ha prodotto certificazione anagrafica idonea a documentare l'inesistenza di ulteriori eredi di Persona_1
Ciò premesso, vanno esaminati gli effetti processuali derivanti dalla mancata notificazione dell'atto di appello alla (parte del Controparte_3 giudizio di primo grado), e dalla conseguente inottemperanza dell'ordine di rinnovazione della notificazione entro il termine del 12 maggio 2025.
La risoluzione della questione impone di esaminare la natura del rapporto processuale instauratosi in primo grado e la conseguente necessità o meno della integrazione del contraddittorio in sede di gravame nei confronti della
. Controparte_3
Occorre poi valutare la natura del termine concesso per la rinnovazione della notifica e le conseguenze del suo mancato rispetto.
Quanto al primo profilo, deve rilevarsi che nel giudizio di primo grado la era stata chiamata in causa dai convenuti ai sensi Controparte_3
dell'articolo 106 c.p.c., non soltanto perché li mantenesse indenni da eventuali condanne pronunciate nei loro confronti (posto che essi deducevano di aver ricevuto l'immissione in possesso dell'immobile proprio dalla cooperativa, in qualità di soci assegnatari, e di aver corrisposto ad essa le relative somme),
ma anche in relazione alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione
4 attiva della Curatela, sostenendo i convenuti che la proprietà del bene per cui
è causa appartenesse alla Cooperativa “Villa RE” e che, dunque, l'istante non avesse alcun titolo all'azione intrapresa.
Il tribunale ha compiuto un accertamento circa la titolarità del diritto di proprietà superficiaria sui beni oggetto di controversia, riconoscendo tale titolarità in capo al fallito (legittimato attivo alla domanda di CP_1
restituzione) e negandola alla . Tale accertamento ha Controparte_3
effetti anche nei confronti della stante la natura Controparte_3
inscindibile della causa relativa alla titolarità della proprietà del bene e la connessione oggettiva delle posizioni delle parti, con la conseguente inscindibilità della causa in grado di appello: infatti, l'eventuale riforma della sentenza impugnata non potrebbe che avere effetti nei confronti di tutte le parti in causa, incidendo necessariamente anche sulla posizione della
. Da ciò la necessaria partecipazione al giudizio di Controparte_3 appello anche della cooperativa (o, per quanto è poi emerso, dei suoi aventi causa), nei confronti della quale è stata, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio (ai sensi dell'articolo 331 c.p.c.), posto che la sentenza eventualmente pronunciata in assenza di uno o più litisconsorti sarebbe inutiliter data (cd. principio dell'unità soggettiva del processo di impugnazione): «L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di
gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in
primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd.
litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti
nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione,
al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei
confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata
integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero
procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio
anche in sede di legittimità» (così, Cass. 8790/2019; cfr. anche Cass. 4303/2023,
5
Cass. 9006/2021, Cass. 8695/2019).
Il principio espresso dalla Suprema Corte trova fondamento nella necessità di assicurare l'effettività del contraddittorio e di evitare il rischio di giudicati contrastanti. Ove, infatti, fosse consentito all'appellante di limitare l'impugnazione solo ad alcune delle parti del giudizio di primo grado,
nonostante la decisione presentasse carattere di inscindibilità, potrebbero formarsi giudicati tra loro incompatibili, con pregiudizio per la certezza dei rapporti giuridici e per i diritti delle parti non evocate in giudizio.
Nel caso di specie, l'appellante a impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado negando che il consorzio fallito fosse proprietario dell'unità
immobiliare da lei detenuta e che, pertanto, la curatela fallimentare fosse legittimata a chiederne il rilascio, indicando come proprietaria la CP_3
, che avrebbe immesso suo padre el possesso del
[...] Persona_1
bene. È evidente che tale motivo di gravame investe direttamente la posizione della e presuppone un accertamento che non può Controparte_3
che avere carattere unitario, con efficacia nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto sostanziale. L'eventuale accoglimento del gravame,
infatti, comporterebbe necessariamente il riconoscimento della titolarità del diritto in capo alla Cooperativa e il conseguente difetto di legittimazione attiva della Curatela, con effetti inscindibili che si riverbererebbero su tutte le posizioni processuali.
Deve, pertanto, affermarsi che nel caso in esame sussiste un'ipotesi di inscindibilità della causa, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della . Controparte_3
Quanto poi alla natura del termine concesso con ordinanza del 3 aprile 2025
nonché alle conseguenze del suo mancato rispetto, va evidenziato il carattere perentorio dello stesso, improrogabile neppure su accordo delle parti (art. 331
c.p.c.).
Dall'inosservanza del termine deriva l'inammissibilità dell'impugnazione,
6 mancando il presupposto, anteriore ed esterno all'atto di appello, che impone che il giudizio di impugnazione non possa svolgersi se non nei confronti di tutti coloro che parteciparono al precedente grado di giudizio.
E' orientamento giurisprudenziale consolidato che: «Il termine per la
notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato
ex art. 331, c.p.c., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non
è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere
integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche
nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicché la sua
violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità
dell'impugnazione» (Cass. 7528/2007; Cass. 749/2009; Cass. 17416/2010; Cass.
31316/2018; Cass. 28298/2021).
Nel caso di specie, l'appellante ha lasciato decorrere il termine perentorio assegnatole all'udienza del 3 aprile 2025, senza che tale inosservanza possa reputarsi giustificata dall'estinzione della cooperativa (derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese in data 17 novembre 2011, nelle more del primo grado di giudizio).
L'evento anzidetto non è stato dichiarato dal difensore della cooperativa,
costituita in primo grado, sì da non determinare l'interruzione del processo,
né è valso ad escludere la necessità della notificazione dell'appello, consentita,
in virtù del principio di ultrattività del mandato, nei confronti dello stesso difensore (cfr. Cass. S.U. 15295/2014; Cass. 190/2022; Cass. 23563/2017; Cass.
15724/2015), purché entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (ex art. 330 c.p.c.).
A nulla vale il deposito di una schermata (screenshot) del sito dell'Ordine degli
Avvocati di Santa RI Capua Vetere da cui risulta che l'avvocato IO
IC, costituitosi in primo grado per la , è sospeso Controparte_3
con decorrenza 1° ottobre 2020.
La sospensione è successiva al tentativo di notificazione al predetto avvocato
7 dell'atto di appello, in data 24 ottobre 2019 (momento in cui trovava applicazione l'articolo 170 c.p.c., ossia la notificazione presso il procuratore costituito in primo grado), ed è anche successiva al decorso dell'anno (dalla pubblicazione della sentenza) oltre il quale l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Deve, pertanto, escludersi che da tale sospensione sia derivata l'interruzione del processo di appello (ex art. 301 c.p.c.).
Si osserva, inoltre, dalla schermata depositata, che la PEC comunicata al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di riferimento dal richiamato procuratore è e non quella erroneamente Email_3
utilizzata dall'appellante presso cui ha inviato l'appello in data 24 ottobre
2019, , invertendo erroneamente il nome con Email_4
il cognome tanto che il sistema ha restituito un avviso di mancata consegna per “indirizzo non valido”, avviso diverso da quello di casella piena, che dunque imponeva gli opportuni controlli per verificare la correttezza, anche ortografica, della PEC utilizzata nonché la corrispondenza della stessa con quella risultante dall'albo professionale di appartenenza e, quindi, sia dai registri INI PEC di cui all'articolo 6-bis del D. Lgs. n. 82 del 2005 sia dal
ReGindE di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della
IU
Si può, dunque, affermare che le attività di notificazione dell'atto di appello in data 24 ottobre 2019 non risultano ritualmente compiute (ivi compreso la mancata richiesta di duplicato dell'avviso di ricevimento a mezzo posta dell'atto di appello), laddove l'utilizzo del corretto indirizzo PEC del procuratore costituito in primo grado per la parte destinataria del gravame,
avrebbe ragionevolmente prodotto la rituale notificazione dell'atto giudiziario.
Né tanto meno la visura camerale prodotta può valere a dimostrare l'impossibilità oggettiva di eseguire la rinnovazione della notificazione o a
8 giustificare una proroga del termine già fissato per l'adempimento; proroga neppure richiesta e plausibile solo nelle ipotesi in cui, a fronte della prova di essersi attivato da parte del notificante, detta rinnovazione risulti, appunto,
impedita da cause a questo non imputabili.
L'appellante avrebbe dovuto attivarsi per individuare i soggetti destinatari della notifica (da individuarsi, una volta cancellata ed estinta la società
cooperativa, nei suoi successori, ossia coloro che ne erano stati soci fino al momento della cancellazione) e per eseguire la stessa con le modalità
prescritte dalla legge, fornendo poi la relativa documentazione a questa corte.
Né, infine, dalla documentazione prodotta dall'appellante dopo la scadenza del termine ex art. 331 c.p.c. può desumersi la necessità dell'interruzione del processo, in causa iniziata nel 2007 (cui è estranea la disciplina dettata dall'articolo 300 c.p.c. nel testo introdotto per i processi iniziati dopo il 4 luglio
2009, che, peraltro, riguarda gli eventi interruttivi che colpiscono «la parte dichiarata contumace», ossia già ritualmente citata in giudizio e non costituitasi).
Conclusivamente, l'appello va dichiarato inammissibile (ai sensi dell'art. 331,
secondo comma, c.p.c.).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna l'appellante l pagamento delle spese di appello Parte_1
in favore della Controparte_4
[...]
, che si liquidano in €
[...]
5.750,00 (di cui € 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per spese forfettarie),
oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante i un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello versato per l'appello.
Così deciso il 16 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
RG EN
La presidente
UN 'Amore
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa UN d'Amore presidente dott. RG EN consigliere rel.
dott. Giuseppe Vinciguerra consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4773/2019 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Santa RI Capua Vetere n. 846/2019 del 25 marzo 2019
t r a
(nata a [...] il [...]; ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Valentino (con studio in Santa
RI Capua Vetere al Corso Ugo De Carolis n. 2; domicilio digitale
Email_1
1
e la Curatela del Fallimento n. 8459 del “ Controparte_1
(P.IVA , in persona del curatore pro
[...] P.IVA_1
tempore, Prof. Avv. Amedeo Bassi, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio
RI ER e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla Via
Ponte di Tappia n. 82 presso lo studio dell'avvocato Sergio Amodio (domicilio digitale Email_2
e
(nata a [...] il [...]; Controparte_2
, quale erede di (nato a [...] il 16 C.F._2 Persona_1
novembre 1935 e deceduto in Santa RI Capua Vetere il 2 agosto 2010),
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Valentino (con studio Santa
RI Capua Vetere al corso Ugo De Carolis n. 2; domicilio digitale
Email_1 Conclusioni
Per e l'avv. Roberto Valentino, all'udienza del Parte_1 Controparte_2
2 ottobre 2025, rilevava «che la cooperativa Villa RE è stata cancellata fin dal
17.11.2011 e che il procuratore costituito in primo grado per detta parte risulta
sospeso da 1.10.2020”.
Per la Curatela del Fallimento n. 8459 del “ Controparte_1
l'avv. Sergio RI ER, alla stessa udienza,
[...]
chiedeva «decidersi la causa» riportandosi alle note depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 24 ottobre 2019, a proposto Parte_1
appello contro la sentenza n. 846/2019 del Tribunale di Santa RI Capua
Vetere pubblicata il 25 marzo 2019, che ha accolto la domanda della Curatela
del Fallimento n. 8459 del “ Controparte_1
avanzata nei confronti di
[...] Persona_1 Parte_1
volta ad ottenere la restituzione di un appartamento e relativo box auto siti in
2
Santa RI Capua Vetere alla Via Svezia, Cooperativa "Villa RE", nonché
la condanna dei convenuti al pagamento di somme a titolo di risarcimento per occupazione sine titulo.
In primo grado i convenuti avevano eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva della curatela fallimentare contestandone la titolarità del diritto di proprietà del bene conteso, e chiesto e ottenuto di chiamare in causa la indicata come effettiva Controparte_3
proprietaria del bene, nei confronti della quale avevano spiegato domanda di garanzia.
Dopo la riassunzione del processo, interrotto per la morte di Persona_1
la si era costituita in giudizio, per resistere alla Controparte_3
domanda proposta nei suoi confronti.
In appello a chiesto che, dichiarato il difetto di legittimazione Parte_1
attiva della curatela, fosse accertata la legittimità del proprio possesso dell'immobile e, nella denegata ipotesi di accertamento dell'occupazione sine
titulo e di relativa condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, di essere tenuta indenne dalla . Controparte_3
Con ordinanza del 14 febbraio 2025 la corte, rilevata la mancata prova dell'avvenuta notificazione dell'appello sia alla Villa RE sia a CP_3
, indicata come coerede di ha invitato Controparte_2 Persona_1
l'appellante a documentare tali adempimenti e a produrre idonea certificazione anagrafica al fine di individuare altri eventuali eredi di
[...]
rinviando per il prosieguo all'udienza del 3 aprile 2025. Per_1
Si è costituita in data 2 aprile 2025 quale erede di Controparte_2 [...]
Per_1
All'udienza del 3 aprile 2025, l'appellante ha rappresentato di non aver rinvenuto l'avviso di ricevimento a completamento della notificazione postale dell'atto di appello alla e ha chiesto un termine per Controparte_3
procedere alla rinnovazione della notifica. La corte ha perciò ordinato la
3 rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti della CP_3
entro il termine del 12 maggio 2025.
[...]
L'appellante non ha eseguito nel termine assegnato alcuna notificazione,
producendo, poi, una visura camerale dalla quale risulta che la CP_3
è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 17 novembre
[...]
2011, nonché estratto del sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Santa RI Capua Vetere attestante la sospensione dall'esercizio della professione forense, con decorrenza dal 1° ottobre 2020, dell'avvocato
IC IO, costituito per la in primo grado. Controparte_3
Inoltre, non ha prodotto certificazione anagrafica idonea a documentare l'inesistenza di ulteriori eredi di Persona_1
Ciò premesso, vanno esaminati gli effetti processuali derivanti dalla mancata notificazione dell'atto di appello alla (parte del Controparte_3 giudizio di primo grado), e dalla conseguente inottemperanza dell'ordine di rinnovazione della notificazione entro il termine del 12 maggio 2025.
La risoluzione della questione impone di esaminare la natura del rapporto processuale instauratosi in primo grado e la conseguente necessità o meno della integrazione del contraddittorio in sede di gravame nei confronti della
. Controparte_3
Occorre poi valutare la natura del termine concesso per la rinnovazione della notifica e le conseguenze del suo mancato rispetto.
Quanto al primo profilo, deve rilevarsi che nel giudizio di primo grado la era stata chiamata in causa dai convenuti ai sensi Controparte_3
dell'articolo 106 c.p.c., non soltanto perché li mantenesse indenni da eventuali condanne pronunciate nei loro confronti (posto che essi deducevano di aver ricevuto l'immissione in possesso dell'immobile proprio dalla cooperativa, in qualità di soci assegnatari, e di aver corrisposto ad essa le relative somme),
ma anche in relazione alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione
4 attiva della Curatela, sostenendo i convenuti che la proprietà del bene per cui
è causa appartenesse alla Cooperativa “Villa RE” e che, dunque, l'istante non avesse alcun titolo all'azione intrapresa.
Il tribunale ha compiuto un accertamento circa la titolarità del diritto di proprietà superficiaria sui beni oggetto di controversia, riconoscendo tale titolarità in capo al fallito (legittimato attivo alla domanda di CP_1
restituzione) e negandola alla . Tale accertamento ha Controparte_3
effetti anche nei confronti della stante la natura Controparte_3
inscindibile della causa relativa alla titolarità della proprietà del bene e la connessione oggettiva delle posizioni delle parti, con la conseguente inscindibilità della causa in grado di appello: infatti, l'eventuale riforma della sentenza impugnata non potrebbe che avere effetti nei confronti di tutte le parti in causa, incidendo necessariamente anche sulla posizione della
. Da ciò la necessaria partecipazione al giudizio di Controparte_3 appello anche della cooperativa (o, per quanto è poi emerso, dei suoi aventi causa), nei confronti della quale è stata, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio (ai sensi dell'articolo 331 c.p.c.), posto che la sentenza eventualmente pronunciata in assenza di uno o più litisconsorti sarebbe inutiliter data (cd. principio dell'unità soggettiva del processo di impugnazione): «L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di
gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in
primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd.
litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti
nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione,
al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei
confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata
integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero
procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio
anche in sede di legittimità» (così, Cass. 8790/2019; cfr. anche Cass. 4303/2023,
5
Cass. 9006/2021, Cass. 8695/2019).
Il principio espresso dalla Suprema Corte trova fondamento nella necessità di assicurare l'effettività del contraddittorio e di evitare il rischio di giudicati contrastanti. Ove, infatti, fosse consentito all'appellante di limitare l'impugnazione solo ad alcune delle parti del giudizio di primo grado,
nonostante la decisione presentasse carattere di inscindibilità, potrebbero formarsi giudicati tra loro incompatibili, con pregiudizio per la certezza dei rapporti giuridici e per i diritti delle parti non evocate in giudizio.
Nel caso di specie, l'appellante a impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado negando che il consorzio fallito fosse proprietario dell'unità
immobiliare da lei detenuta e che, pertanto, la curatela fallimentare fosse legittimata a chiederne il rilascio, indicando come proprietaria la CP_3
, che avrebbe immesso suo padre el possesso del
[...] Persona_1
bene. È evidente che tale motivo di gravame investe direttamente la posizione della e presuppone un accertamento che non può Controparte_3
che avere carattere unitario, con efficacia nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto sostanziale. L'eventuale accoglimento del gravame,
infatti, comporterebbe necessariamente il riconoscimento della titolarità del diritto in capo alla Cooperativa e il conseguente difetto di legittimazione attiva della Curatela, con effetti inscindibili che si riverbererebbero su tutte le posizioni processuali.
Deve, pertanto, affermarsi che nel caso in esame sussiste un'ipotesi di inscindibilità della causa, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della . Controparte_3
Quanto poi alla natura del termine concesso con ordinanza del 3 aprile 2025
nonché alle conseguenze del suo mancato rispetto, va evidenziato il carattere perentorio dello stesso, improrogabile neppure su accordo delle parti (art. 331
c.p.c.).
Dall'inosservanza del termine deriva l'inammissibilità dell'impugnazione,
6 mancando il presupposto, anteriore ed esterno all'atto di appello, che impone che il giudizio di impugnazione non possa svolgersi se non nei confronti di tutti coloro che parteciparono al precedente grado di giudizio.
E' orientamento giurisprudenziale consolidato che: «Il termine per la
notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato
ex art. 331, c.p.c., è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non
è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere
integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche
nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicché la sua
violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità
dell'impugnazione» (Cass. 7528/2007; Cass. 749/2009; Cass. 17416/2010; Cass.
31316/2018; Cass. 28298/2021).
Nel caso di specie, l'appellante ha lasciato decorrere il termine perentorio assegnatole all'udienza del 3 aprile 2025, senza che tale inosservanza possa reputarsi giustificata dall'estinzione della cooperativa (derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese in data 17 novembre 2011, nelle more del primo grado di giudizio).
L'evento anzidetto non è stato dichiarato dal difensore della cooperativa,
costituita in primo grado, sì da non determinare l'interruzione del processo,
né è valso ad escludere la necessità della notificazione dell'appello, consentita,
in virtù del principio di ultrattività del mandato, nei confronti dello stesso difensore (cfr. Cass. S.U. 15295/2014; Cass. 190/2022; Cass. 23563/2017; Cass.
15724/2015), purché entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (ex art. 330 c.p.c.).
A nulla vale il deposito di una schermata (screenshot) del sito dell'Ordine degli
Avvocati di Santa RI Capua Vetere da cui risulta che l'avvocato IO
IC, costituitosi in primo grado per la , è sospeso Controparte_3
con decorrenza 1° ottobre 2020.
La sospensione è successiva al tentativo di notificazione al predetto avvocato
7 dell'atto di appello, in data 24 ottobre 2019 (momento in cui trovava applicazione l'articolo 170 c.p.c., ossia la notificazione presso il procuratore costituito in primo grado), ed è anche successiva al decorso dell'anno (dalla pubblicazione della sentenza) oltre il quale l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Deve, pertanto, escludersi che da tale sospensione sia derivata l'interruzione del processo di appello (ex art. 301 c.p.c.).
Si osserva, inoltre, dalla schermata depositata, che la PEC comunicata al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di riferimento dal richiamato procuratore è e non quella erroneamente Email_3
utilizzata dall'appellante presso cui ha inviato l'appello in data 24 ottobre
2019, , invertendo erroneamente il nome con Email_4
il cognome tanto che il sistema ha restituito un avviso di mancata consegna per “indirizzo non valido”, avviso diverso da quello di casella piena, che dunque imponeva gli opportuni controlli per verificare la correttezza, anche ortografica, della PEC utilizzata nonché la corrispondenza della stessa con quella risultante dall'albo professionale di appartenenza e, quindi, sia dai registri INI PEC di cui all'articolo 6-bis del D. Lgs. n. 82 del 2005 sia dal
ReGindE di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della
IU
Si può, dunque, affermare che le attività di notificazione dell'atto di appello in data 24 ottobre 2019 non risultano ritualmente compiute (ivi compreso la mancata richiesta di duplicato dell'avviso di ricevimento a mezzo posta dell'atto di appello), laddove l'utilizzo del corretto indirizzo PEC del procuratore costituito in primo grado per la parte destinataria del gravame,
avrebbe ragionevolmente prodotto la rituale notificazione dell'atto giudiziario.
Né tanto meno la visura camerale prodotta può valere a dimostrare l'impossibilità oggettiva di eseguire la rinnovazione della notificazione o a
8 giustificare una proroga del termine già fissato per l'adempimento; proroga neppure richiesta e plausibile solo nelle ipotesi in cui, a fronte della prova di essersi attivato da parte del notificante, detta rinnovazione risulti, appunto,
impedita da cause a questo non imputabili.
L'appellante avrebbe dovuto attivarsi per individuare i soggetti destinatari della notifica (da individuarsi, una volta cancellata ed estinta la società
cooperativa, nei suoi successori, ossia coloro che ne erano stati soci fino al momento della cancellazione) e per eseguire la stessa con le modalità
prescritte dalla legge, fornendo poi la relativa documentazione a questa corte.
Né, infine, dalla documentazione prodotta dall'appellante dopo la scadenza del termine ex art. 331 c.p.c. può desumersi la necessità dell'interruzione del processo, in causa iniziata nel 2007 (cui è estranea la disciplina dettata dall'articolo 300 c.p.c. nel testo introdotto per i processi iniziati dopo il 4 luglio
2009, che, peraltro, riguarda gli eventi interruttivi che colpiscono «la parte dichiarata contumace», ossia già ritualmente citata in giudizio e non costituitasi).
Conclusivamente, l'appello va dichiarato inammissibile (ai sensi dell'art. 331,
secondo comma, c.p.c.).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna l'appellante l pagamento delle spese di appello Parte_1
in favore della Controparte_4
[...]
, che si liquidano in €
[...]
5.750,00 (di cui € 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per spese forfettarie),
oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante i un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello versato per l'appello.
Così deciso il 16 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
RG EN
La presidente
UN 'Amore