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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/09/2025, n. 3629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3629 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8762/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Annunziata Loria, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], l'[...], non rappresentato né difeso;
CP_1
– resistente contumace –
E NEI CONFRONTI DI
Avv. Gaetana Valenti, nella qualità di curatore speciale dei minori Persona_1
(nato a [...] il [...]; c.f. ), (nato a [...] il C.F._2 CP_2
3/12/2008, c.f. ) e (nato a [...] il [...], c.f. C.F._3 CP_3
), rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c.; C.F._4
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale del 24/9/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Va anzitutto dichiarata la contumacia del resistente , non costituitosi in CP_1
giudizio malgrado la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Tenuto conto di quanto evidenziato da parte ricorrente nei propri atti di causa e dichiarato dalla stessa personalmente all'udienza del 23/10/2023, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Risulta, inoltre, acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c.
e rimettere la causa al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza.
Ogni statuizione riguardante le spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, visti gli artt. 279 cpv. n. 4 e 473 bis.22 ultimo comma c.p.c., così provvede: dichiara la contumacia di;
CP_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] l'[...], Parte_1
e nato a [...], l'[...], di cui al matrimonio civile contratto a CP_1
Ficarazzi il 14/6/2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, al n. 9, parte II, Serie A;
dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396; dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, dinanzi al quale il processo proseguirà all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 24 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8762/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Annunziata Loria, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], l'[...], non rappresentato né difeso;
CP_1
– resistente contumace –
E NEI CONFRONTI DI
Avv. Gaetana Valenti, nella qualità di curatore speciale dei minori Persona_1
(nato a [...] il [...]; c.f. ), (nato a [...] il C.F._2 CP_2
3/12/2008, c.f. ) e (nato a [...] il [...], c.f. C.F._3 CP_3
), rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c.; C.F._4
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale del 24/9/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Va anzitutto dichiarata la contumacia del resistente , non costituitosi in CP_1
giudizio malgrado la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Tenuto conto di quanto evidenziato da parte ricorrente nei propri atti di causa e dichiarato dalla stessa personalmente all'udienza del 23/10/2023, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Risulta, inoltre, acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c.
e rimettere la causa al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza.
Ogni statuizione riguardante le spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, visti gli artt. 279 cpv. n. 4 e 473 bis.22 ultimo comma c.p.c., così provvede: dichiara la contumacia di;
CP_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] l'[...], Parte_1
e nato a [...], l'[...], di cui al matrimonio civile contratto a CP_1
Ficarazzi il 14/6/2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, al n. 9, parte II, Serie A;
dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396; dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, dinanzi al quale il processo proseguirà all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 24 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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