Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 25/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 880/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 880/2023 promossa da:
P.I. con l'avv. Mario Aloé, elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio del difensore in Chieti, via Sette Dolori n. 2, come da procura in atti
-attrice- contro
P.I. ), con l'avv. Angelo Controparte_1 P.IVA_2
Andreatta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Venezia-Mestre,
Piazza Ferretto n. 84, come da procura in atti
(C.F. ), con l'avv. Monica Mognato, Controparte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Venezia-Mestre, Piazza Ferretto
n. 84, come da procura in atti
-convenute-
Avente ad oggetto: appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in vista dell'udienza ex art. 127ter
c.p.c. in data 28 febbraio 2025: “Voglia l'intestato Tribunale di Belluno, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, conclusione, cosi provvedere: 1) In via principale, previa ammissione delle risultanze dell'Accertamento
Tecnico Preventivo, svolto dinanzi al Tribunale di Belluno (n. 694/2021 R.G. - Giudice Dott. Paolo Velo) ed eventuale acquisizione del fascicolo d'ufficio agli atti del presente giudizio, accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi difetti e vizi così come descritti nelle relazioni del C.T.U. Ing. e dal C.T.P. e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità Persona_1
a qualsiasi titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669, viceversa ai sensi dell'art. 2043 c.c., della Controparte_3
[..
[...]
[...] Controparte_2 nella causazione dei vizi/difetti e del corrispondente danno subito dall'attrice da quantificare in €. 46.222,64, ovvero nel maggiore o minore importo che risulti provato all'esito dell'istruttoria, corrispondente al costo necessario per l'eliminazione dei vizi e/o difetti, ivi compresi quelli derivanti dalla perdita di chance, dal deprezzamento del valore dell'immobile a causa della ridotta volumetria delle altezze del locale taverna e dei costi sostenuti per la difesa tecnica e legale in sede di A.T.P., condannando le parti convenute al pagamento della complessiva somma di € 125.564,02, aumentata dall'ulteriore somma da quantificarsi, pari al costo complessivo per eliminare e/o sanare le difformità accertate e non contabilizzate in sede di
A.T.P e che risulteranno all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data della denuncia ovvero dalla domanda al saldo, o di quella che risulti provata e di giustizia in esito all'istruttoria; in subordine, al risarcimento del danno in forma specifica corrispondente all'esecuzione di tutti i lavori necessari per l'eliminazione dei suddetti vizi fatto salvo il risarcimento da perdita da chance, per le riscontrate difformità ivi comprese quelle dovute alla ridotta volume tria delle altezze della taverna e per i costi per l'assistenza legale e tecnica sostenuti in A.T.P., oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
sempre in via principale in applicazione dell'art. 1669 c.c., o nella diversa ipotesi dell'art. 2043 c.c., condannare i convenuti al risarcimento del danno in forma specifica ai lavori per il contenimento delle acque di falda necessari per l'eliminazione dei vizi e dei difetti del fabbricato, come da perizia del C.T.P.; in subordine, al risarcimento per equivalente corrispondente al costo complessivo delle opere necessarie oltre accessori come per legge, per il rifacimento dei la vori necessari per il contenimento delle acque di falda come da perizia del C.T.P., fatti salvi sempre i risarcimenti per perdita di chance, per le riscontrate difformità e per i co sti sostenuti nel giudizio di A.T.P.; 2) In via secondaria, nella denegata ipotesi di non applicazione al caso de quo dell'art. 1669 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., previa ammissione delle risultanze dell'Accertamento Tecnico
Preventivo, accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi difetti e vizi riconducibili agli oneri di cui all'art. 1489 c.c. come ampiamente argomentato in narrativa e, per l'effetto, pronunciare a favore della la riduzione del prezzo di Pt_1 acquisto dell'immobile per cui è causa tra le parti con la condanna in solido, alternati va o concorrenziale della e CP_1 della alla restituzione del prezzo pagato, individuato nella somma necessaria per l'eliminazione dei vizi/difetti CP_2 di cui ai punti sopra citati e comunque nella maggiore o minore somma che verrà determinata al termine dell'espletamento dell'istruttoria, con la condanna altresì dei convenuti al pagamento in solido, alternativo o concorrente del risarcimento del danno pari alla somma corrispondente ai danni quantificati in sede di A.T.P., oltre a quello equivalente al costo dei lavori necessari per il contenimento delle acque di falda, in aggiunta al danno per la perdita di chance, per la ridotta volumetria dell'altezza del locale taverna e i danni per l'assistenza legale e tecnica sopportata dalla nel giudizio di A.T.P., Pt_1 con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della denuncia ovvero dalla do manda al saldo, o di quella che risulti provata e di giustizia in esito all'istruttoria. 3) In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte depositate in vista Controparte_2 dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. in data 28 febbraio 2025: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, In rito - dichiarare la non opponibilità/estensibilità alla Sig.ra quale Direttore dei Controparte_2
Lavori, della Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma dell'Ing. datata 4.10.2022 depositata all'esito della procedura Per_1 di ATP n. 694/2021 R.G. Trib. Belluno;
- dichiarare inammissibile ogni istanza, domanda o eccezione di parte attrice, per i motivi fattuali e giuridici esposti nei precedenti scritti e nelle precedenti deduzioni a verbale, e qui interamente richiamati;
Nel merito rigettare integralmente ogni istanza, domanda o eccezione di parte attrice, per manifesta infondatezza, per i motivi
2 fattuali e giuridici esposti nei precedenti scritti e nelle precedenti deduzioni a verbale e qui interamente richiamati. In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, in ogni caso escludere e/o comunque limitare la condanna in solido ex art. 2055 c.c. della Sig.ra quale Direttore dei Lavori, Controparte_2 all'ammontare dei danni che, all'esito del giudizio, risulterà concretamente riconducibile alle condotte poste in essere dalla stessa e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., escludere o ridurre il risarcimento per il concorso colposo del danneggiato. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre ad accessori di legge. In via istruttoria Come da comparsa di costituzione e risposta e memorie ex art. 171-ter c.p.c.”.
Parte convenuta a concluso come da note Controparte_1 scritte depositate in vista dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. in data 28 febbraio 2025: “Piaccia
a Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, In rito Dichiararsi inammissibile ogni istanza, domanda o eccezione di parte attrice, per i motivi fattuali e giuridici esposti in narrativa e qui interamente richiamati. Nel merito Rigettarsi integralmente ogni istanza, domanda o eccezione di parte attrice, per manifesta infondatezza, per i motivi fattuali e giuridici esposti in narrativa e qui interamente richiamati. In subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., escludere o ridurre il risarcimento per il concorso colposo del danneggiato. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre ad accessori di legge. In via istruttoria Come da comparsa di costituzione e risposta e memorie ex art. 171-ter c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 5 ottobre 2023, vocava in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentirle condannare in solido, in via concorrente o alternativa, al Controparte_2 risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di vizi e difetti riscontrati nell'appartamento sito in Sappada (UD), censito al catasto di detto Comune al foglio 28, map. 912. In via secondaria, l'attrice chiedeva la riduzione del prezzo di acquisto dell'immobile ai sensi dell'art. 1489 c.c. e quindi di sentir condannare le convenute alla restituzione del prezzo pagato.
Esponeva l'attrice di aver stipulato in data 7 agosto 2015 con la convenuta
[...] tto di compravendita avente ad oggetto il suddetto Controparte_1 immobile e che, in occasione di un sopralluogo avvenuto in data 14 giugno 2020, sarebbero stati riscontrati molteplici vizi. Inoltre, l'attrice riferiva che l'esistenza dei difetti e vizi lamentati, le loro cause, le percentuali di responsabilità dei soggetti coinvolti,
l'individuazione dei lavori necessari per la loro eliminazione, i relativi costi, nonché la quantificazione dei danni arrecati sarebbero già stati accertati nel corso del procedimento
3 per accertamento tecnico preventivo R.G. 694/2021 instaurato dinanzi al Tribunale di
Belluno.
In data 11 dicembre 2023 si costituiva con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in cancelleria chiedendo, in via Controparte_2 preliminare, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione e decadenza da ogni domanda nei suoi confronti, nonché l'inammissibilità di ogni istanza, domanda o eccezione di parte attrice e la non opponibilità/estensibilità nei suoi confronti della C.T.U. depositata all'esito della procedura di accertamento tecnico preventivo. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, che fosse esclusa e/o limitata la sua condanna in solido ex art. 2055 c.c. all'ammontare dei danni riconducibili alle sue condotte e, in ogni caso, che fosse escluso o ridotto il risarcimento per il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 11 dicembre 2023 si costituiva altresì chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità di ogni istanza, domanda o eccezione di parte attrice. Nel merito, chiedeva il rigetto di ogni istanza, domanda o eccezione di parte attrice e, in via subordinata, che fosse escluso o ridotto il risarcimento dovuto per il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Con decreto del 27 dicembre 2023 il Giudice, ritenuto non sussistere i presupposti per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 171bis, 1° c., c.p.c., differiva la prima udienza di comparizione al 6 marzo 2024.
Alla prima udienza di comparizione del 6 marzo 2024, il Giudice, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'istruzione preventiva pendente avanti il Tribunale di Belluno R.G. 694/2021 e rinviava la causa all'udienza del 26 giugno 2024 per la disamina delle relative risultanze.
Successivamente, all'udienza del 26 giugno 2024, tenutasi con trattazione scritta secondo le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la completezza della CTU e osservata l'assenza di istanze istruttorie delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 5 marzo 2025.
All'udienza del 5 marzo 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione
2.
4 Preliminarmente rispetto al merito, occorre procedere al vaglio dell'eccezione di decadenza e prescrizione avanzata da entrambi i convenuti.
Per le motivazioni che saranno esposte diffusamente infra, il titolo giuridico azionato dall'attrice per fare valere la responsabilità dei convenuti è da ascrivere nel campo di applicazione dell'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di cose immobili che si manifestano entro dieci anni dal compimento e, pertanto, devono essere applicati i più lunghi termini per l'inoltro della denunzia e di prescrizione, quantificati dalla norma in questione come rispettivamente di un anno dalla scoperta e di un anno dalla denunzia.
Si osserva che non è contestato che la consegna dell'immobile avvenne contestualmente alla sottoscrizione del contratto di compravendita in data 6 agosto 2015, come risulta dal tenore del contratto inter partes, e che il bene, ai tempi della presa in consegna, versava in buone condizioni, non essendo le problematiche lamentate ancora emerse, né è contestato che l'immobile rimase disabitato per cinque anni, essendo la circostanza ammessa anche da parte convenuta, (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione e risposta
[...]
e pag. 9 comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 CP_2
. È pertanto del tutto credibile che l'attrice prese cognizione dei vizi solo in data
[...]
14 giugno 2020 in occasione di un sopralluogo presso i luoghi di causa.
Ebbene, entro un anno dalla citata scoperta, l'attrice ebbe ad inviare, esclusivamente a
, la comunicazione a mezzo raccomandata ar Controparte_1 del 10 luglio 2020 (cfr. doc. 4, fasc. att.), nella quale contestava dettagliatamente alla convenuta la presenza dei vizi strutturali per cui oggi è causa, invitando la destinataria a porvi rimedio. Successivamente, con ricorso dimesso in data 9 luglio 2021 instaurava il procedimento per ATP RG 694/2021, che si concludeva in data 4 ottobre 2022 con il deposito dell'elaborato peritale, comunicato alle parti in data 6 ottobre 2022. Infine, in data 5 ottobre 2023 provvedeva alla notificazione dell'atto di citazione Parte_1 che ha introdotto questo giudizio ad entrambi i convenuti.
Deve pertanto concludersi per la tempestività, tanto della denuncia, quanto dell'azione giudiziaria mossa dall'attrice nei confronti di anche Controparte_1 perché la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo comporta l'interruzione del termine di prescrizione, con conseguente sospensione del relativo decorso, sino alla conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo, segnato dalla comunicazione alla parte del deposito dell'elaborato peritale, a partire dal
5 quale va computato il nuovo decorso al fine di stabilire la tempestività della successiva azione intrapresa (in questo senso, Cass. Civ. 11743/2009).
Per quanto riguarda per converso l'azione nei confronti di si osserva Controparte_2 che la comunicazione del 10 luglio 2020 non fu inviata a costei e che l'accertamento tecnico preventivo non fu esperito anche nei confronti del professionista. Nessuna valida denuncia dei vizi le è stata pertanto recapitata e nessun atto interruttivo della prescrizione
è stato posto in essere nei confronti della parte tra la scoperta dei vizi nel giugno 2020 e l'odierna azione giudiziaria, radicata nell'ottobre 2023. D'altronde, non è possibile sostenere che l'attrice ebbe cognizione della gravità e delle cause dei vizi solo con le risultanze dell'istruzione preventiva, in quanto dalla disamina della lettera del luglio 2020, inviata solo a si evince che l'attrice era già ampiamente Controparte_1 edotta della portata delle problematiche riscontrate e della conseguente possibilità che i vizi potessero essere ascrivibili anche a vizi di progettazione.
L'eccezione di decadenza e prescrizione svolta da è pertanto fondata. Controparte_2
3.
Quanto al merito, la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
è fondata per i motivi di cui in appresso. Controparte_1
4.
È pacifico che acquistò in data 6 agosto 2015 da Parte_1 [...] la proprietà di un immobile ad uso abitativo a Sappada Controparte_1
(UD), per atto a rogito Notaio ad un prezzo concordato a corpo di euro Persona_2
260.000,00.
È altresì pacifico che il bene è afflitto da alcune problematiche che ne minano il pacifico godimento, quali infiltrazioni di acqua dalle fondazioni, muffe sulle pareti ed eccessiva umidità.
Il fatto che l'immobile fu realizzato direttamente dalla convenuta, oltre a non essere stato specificatamente contestato da quest'ultima, risulta anche per via documentale dal fatto che il certificato di agibilità, allegato dalla parte medesima sub doc. 14, è stato rilasciato a favore di , circostanza che, a maggior ragione, Controparte_1 depone a favore del fatto che fu proprio la convenuta a costruire il compendio e a venderlo all'attrice.
6 A distanza di 5 anni dalla compravendita, nel giugno 2020 fu effettuato un primo sopralluogo a cura dell'acquirente nelle more del quale si prese atto della presenza di alcune problematiche infiltrative, prontamente denunciate con la lettera di cui sopra si è detto.
Infine, fu instaurato il procedimento per ATP avanti l'intestato Tribunale e rubricato RG
694/2021.
5.
Osserva preliminarmente il Tribunale che i vizi e difetti che affliggono l'immobile oggetto di causa devono essere ascritti nella categoria di cui all'art. 1669 c.c.
Costituiscono infatti gravi difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'opus, ma anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, pur non alterando le strutture portanti dell'edificio, e che alterino, per la notevole estensione delle superfici interessate, il normale godimento dell'immobile e la sua funzione economica (Cass. Civ. 20644/2013). Nel caso de quo, non vi sono dubbi che siano da considerare grave difetto la presenza di consistenti fasce di umidità diffuse sui muri del piano interrato della costruzione, la consistente imbibizione di acqua da parte dei muri del piano interrato contestualmente alla risalita di umidità dal pavimento, i ristagni di acqua sul pavimento del piano interrato che limitano la pedonabilità dei locali, le infiltrazioni a quota del primo solaio la pavimentazione esterna contigua alla costruzione è stata realizzata in contropendenza e verso le pareti perimetrali dell'edificio.
Tenendo presente quanto sopra, la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. è ritenuta, secondo l'opinione prevalente, una responsabilità di tipo extracontrattuale da fatto illecito, a dispetto della sedes materiae e della necessaria presenza del vincolo di natura contrattuale sotteso all'obbligazione di realizzare il bene durevole dietro percezione del compenso. Da tale assunto deriva che l'ipotesi di responsabilità in parola trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione - che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa - perché operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera. Ebbene, per le ragioni viste sopra, la convenuta, oltre ad avere venduto il bene all'attrice, ha personalmente curato la
7 realizzazione del bene, tanto che nel contratto di compravendita è espressamente previsto che “la società alienante presta le garanzie di legge, anche quelle proprie del costruttore”.
6.
Ebbene, l'accertamento peritale svolto in sede di istruzione preventiva ha accertato la sussistenza di vizi e difetti come prospettati dall'attrice.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha espressamente accertato: “Si ritiene che l'esfogliazione della rasatura esterna sia dovuta al mancato utilizzo alla base del rivestimento a cappotto di una rasatura idrorepellente, inoltre è stato appurato con i sondaggi eseguiti che il rivestimento a cappotto non presenta un'adeguata zoccolatura alla base dello stesso. Il pannello in polistirolo è stato utilizzato per effettuare
l'intero cappotto ma non è adatto all'esecuzione della fascia di partenza del rivestimento essendo sensibile all'acqua ed all'umidità. L'esfogliazione dell'intonaco interno si ritiene sia dovuta all'ingresso dall'esterno dell'umidità assorbita dal rivestimento a cappotto, tant'è che è concentrata alla base della parete. L'angolo sud est della zona giorno è stato interessato anche dall'infiltrazione d'acqua dovuta alla rottura del pluviale esterno. Le pareti interne del locale a piano interrato sono caratterizzate da una muffa diffusa, inoltre è stata rilevata un'elevata umidità alla base della scala e sulla pavimentazione sono presenti evidenti segni di salsedine dovuta alla presenza di umidità di risalita dal pavimento stesso. Inoltre, nell'intercapedine a piano interrato sono state rilevate infiltrazioni d'acqua dai fori sulla pavimentazione e attraverso la video ispezione si è appurato la presenza di acqua di falda nell'interspazio fra le fondazioni e quindi sotto al pavimento della taverna. La presenza della falda incide sull'umidità del piano interrato, le strutture in calcestruzzo a contatto con il terreno assorbono per capillarità l'acqua presente trasferendola all'interno”.
Dal tenore delle conclusioni dell'accertamento peritale si evince che i fenomeni che interessano l'immobile siano da addebitare a vizi costruttivi del bene, tali essendo quelli descritti dal CTU, il quale, d'altronde, non ha rinvenuto alcun elemento estraneo alla tecnica realizzativa del fabbricato che sia idoneo, di per sé, a causare i fenomeni riscontrati.
La tesi avanzata dalla convenuta, secondo la quale il fenomeno sarebbe da attribuire anche a negligenze in capo alla proprietaria del bene, ha trovato espressa smentita nelle conclusioni alle quali è giunto l'ausiliario del giudice, secondo cui “i fenomeni rilevati non dipendano dal mancato utilizzo dei locali e non siano collegati alla presenza di eventuali ponti termici della struttura. L'alloggio benché non sia mai stato abitato non presenta segni d'incuria”.
8 7.
Accertato che l'immobile è affetto dai vizi riscontrati da parte attrice, e che tali vizi sono da addebitare a carenze costruttive del bene, all'esperto nominato dal giudice è stato chiesto di descrivere i lavori necessari per l'eliminazione ed i presumibili costi.
Ebbene, il consulente ha argomentato: “I lavori necessari per l'eliminazione dei vizi consistono in: rifacimento della zoccolatura del rivestimento a cappotto a piano terra e rifacimento dell'impermeabilizzazione del marciapiede, ripristino dell'intonaco nei locali a piano terra nella fascia a ridosso del pavimento, rifacimento del pavimento del locale interrato comprensivo di impermeabilizzazione, isolamento, rifacimento della contro parete interna ed esecuzione del rivestimento esterno a cappotto. Si prevede inoltre la posa di un sistema elettrofisico che contrasti la risalita dell'umidità attraverso le strutture vista la presenza della falda che interessa le fondazioni dell'edificio. Le opere sono state computate utilizzando il Prezziario della Provincia di Belluno (ovvero quello di Trento) ed ammontano considerando
l'iva di legge a € 39.878,64 (diconsi euro trentanove mila ottocento settantotto/64), si ipotizza un costo di € 6.344,00 per le pratiche edilizie”.
Tale è pertanto la somma che deve essere riconosciuta a parte attrice.
Non deve essere riconosciuto per converso il richiesto ristoro per perdita di valore dell'immobile, in quanto, secondo il CTU, i vizi lamentati possono essere risolti con l'esecuzione dei lavori proposti.
Anche in merito alla contestazione inerente l'altezza del piano taverna, il quale, secondo quanto prospettato dall'attrice, sarebbe inferiore rispetto a quanto previsto dagli elaborati progettuali, il CTU, nel rispondere alle osservazioni mosse dal CTP di parte attrice, ha riportato che “il locale ad uso taverna, locale accessorio alla residenza, può avere un'altezza minima pari a 2.40 metri e pertanto l'altezza di 2.55 metri rilevati non ne modifica la destinazione d'uso”, escludendo quindi che dalla circostanza possa derivare un danno in capo all'acquirente del bene. Peraltro, è documentalmente provato che l'altezza inferiore del soffitto era stata oggetto di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Sappada in data
2 ottobre 2014, ed allegato da parte convenuta sub doc. 15, e che, in ogni caso, è stata rilasciata l'agibilità dei locali in data 29 luglio 2015 (cfr. doc. 17, fasc. conv.) e che, pertanto, il manufatto non è afflitto da alcuna irregolarità urbanistica.
Infine, la domanda di riduzione del prezzo ex art. 1489 e 1480 c.c. avanzata da parte attrice in via subordinata deve essere ritenuta assorbita dall'accoglimento della domanda avanzata in via principale.
9 8.
Deve essere infine rigettata la pretesa nei confronti della convenuta Controparte_2 in ragione dell'avvenuta prescrizione della pretesa vantata nei suoi confronti ed inoltre in quanto gli esiti della CTU, nella quale peraltro non si adombra alcuna responsabilità del progettista o del direttore dei lavori, non sono opponibili alla convenuta, non essendo stata costei parte del procedimento per ATP. A riguardo, il fatto che costei abbia partecipato come legale rappresentante di Controparte_1 non vale ad instaurare nessun valido contraddittorio nei suoi confronti in veste di direttore dei lavori.
9.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza di Controparte_1 ei confronti di nonché di quest'ultima nei confronti
[...] Parte_1 di e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore Controparte_2 accertato (euro 46.222) e dell'effettiva trattazione (valori medi per tutte le fasi).
Le spese di ATP, che si liquidano in euro 5.755,05 per compenso di CTU ed euro 3.056,00 per compenso di avvocato, devono essere rimborsate da Controparte_1
favore di
[...] Parte_1
PQM
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE la domanda svolta nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, Controparte_1
2. CONDANNA a pagare a Controparte_1
una somma di euro 46.222,64, oltre IVA di legge se dovuta, ed Parte_1 oltre interessi ex art. 1284, 4° c., c.c., dalla domanda sino al saldo effettivo;
3. CONDANNA a rimborsare a Controparte_1 le spese dell'ATP, liquidandole per l'intero in complessivi Parte_1
5.755,05 per compenso di CTU ed euro 3.056,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
4. RIGETTA la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_2
[...]
10 5. CONDANNA a rimborsare a Controparte_1
le spese di questo giudizio, spese che si liquidano in complessivi Parte_1 euro 545,00 per anticipazioni ed euro 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
6. CONDANNA a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_2
questo giudizio, spese che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
7. DICHIARA COMPENSATE le spese di lite tra le altre parti.
Così deciso in Belluno, il giorno 24 marzo 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
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