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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1778/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1778/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AUGUSTO GRANDI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DOGANA, N. 820, 47826 VERUCCHIO, presso il difensore avv.
AUGUSTO GRANDI
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA Controparte_1 P.IVA_2
ROSSI, elettivamente domiciliato in VIA PACCHIONI, N. 182, CESENA, presso il difensore avv.
LUCA ROSSI
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 1.02.2025, ovvero come da prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. depositata in data 18.01.2024: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, per tutti i motivi gradatamente esposti, contrariis reiectis: In via preliminare a) rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione (contratto inefficace e invalido concluso in carenza di poteri e conflitto di interessi, mancato svolgimento di attività per interruzione dei rapporti fra le parti); Nel merito, in via gradata b) accertare e dichiarare inefficacia e invalidità - nei confronti di - del contratto Parte_1 di servizi datato 13/07/2018 sottoscritto da in carenza di poteri e, comunque, in Controparte_2 conflitto di interessi;
per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto con condanna - in via riconvenzionale -, della alla restituzione - in favore di Controparte_1 Pt_1
- della somma di €39.000,00, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in
[...] corso di causa, ricevuta in esecuzione del contratto invalido, oltre interessi ex art. 1284, IV° co cc, dalla domanda all'effettivo saldo;
c) accertare e dichiarare - in via di subordine -, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta efficacia e validità del contratto di servizi del 13/07/2018, la mancata esecuzione delle prestazioni sottese alle fatture azionate in via monitoria, ergo l'inadempimento di
pagina 1 di 8 revocando e/o annullando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
d) accertare e dichiarare - in via di ulteriore subordine -, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta efficacia e validità del contratto di servizi del 13/07/2018 e raggiunta la prova dello svolgimento di una qualche attività in favore di la risoluzione del contratto per Parte_1 eccessiva onerosità sopravvenuta a far data dal 24/02/2021 a causa della progressiva interruzione dei rapporti fra le parti;
revocando e/o annullando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
Parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 31.01.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis reiectis, -- Rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto n. 606/2023 del 16/05/2023 emesso dal Tribunale di Forlì. -- In ogni caso, respingersi tutte le eccezioni di parte opponente e conseguentemente condannare la società Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società
[...] della somma di € 28.730,00, o quella maggiore o minore somma che Controparte_1 sarà accertata in corso di causa in base al prudente apprezzamento del Giudice, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 sino al saldo effettivo. -- Rigettare in ogni caso la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in comparsa di costituzione e risposta, nonché nelle memorie depositate in corso di causa. -- Con vittoria di spese e compensi di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di seguito anche senza Parte_1 indicazione del tipo sociale o società rappresentata) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 606/2023, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di (di Controparte_1 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o terzo), ingiungeva il pagamento di euro 28.730,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma dovuta a titolo di saldo per la fornitura di servizi di consulenza di cui alle fatture commerciali nn. 2/001 del 29.03.2021, 8/001 del 8.07.2021, 4/001 e 5/001 del 21.02.20222, rimaste insolute ed azionate in sede monitoria.
Preliminarmente, parte opponente ricostruiva le vicende societarie delle odierne parti in causa, dando atto di come l'odierna società opposta fosse detenuta interamente da e Controparte_3 CP_4
rispettivamente figlio e moglie del figlio di che aveva ricoperto la carica di
[...] Controparte_2
Presidente del C.d.A. della società dal 8.07.2002 fino al 24.02.2021. In aggiunta, parte Pt_1 opponente deduceva come fossero emerse, fra il 2020 e il 2021, gravi irregolarità commesse dal Presidente nella gestione della società e contestava che l'odierna società Controparte_2 Pt_1 opposta avesse prestato le attività di consulenza relative all'anno 2021, in favore di . Pt_1 In particolare, parte opponente eccepiva l'inefficacia e l'invalidità del contratto, concluso in assenza di poteri e in palese conflitto di interessi da parte della famiglia e formulava, altresì, eccezione di CP_2 inadempimento e/o richiesta di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi degli artt. 1460 e 1467 c.c., precisando e documentando che l'unica attività di mediazione prestata da fosse stata regolarmente fatturata e pagata da . Controparte_1 Pt_1
Da ultimo e in via riconvenzionale, parte opponente domandava la restituzione di tutte le Pt_1 somme in precedenza – sotto la gestione del Presidente - versate alla società Controparte_2
, in esecuzione del predetto contratto invalido ed inefficace. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.10.2023, si costituiva CP_1
, domandando la reiezione dell'opposizione e delle domande avversarie.
[...]
In particolare, parte opposta affermava la piena validità del contratto di prestazione di servizi di consulenza stipulato tra le parti, deducendo che lo stesso, in passato, era sempre stato onorato dalla società committente , che aveva saldato regolarmente tutte le fatture emesse e relative agli anni Pt_1
2018, 2019 e 2020. Inoltre, parte opposta deduceva come tutti i componenti della società Pt_1 pagina 2 di 8 fossero a conoscenza dell'accordo stipulato con , nonché l'avessero ratificato, Controparte_1 come dimostrato dal fatto che i bilanci societari erano sempre stati approvati. Da ultimo, parte opposta contestava le avversarie eccezioni di Controparte_1 inadempimento e/o risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, nonché l'avversaria domanda riconvenzionale, ribadendo che la società opposta nei precedenti sette anni aveva sempre svolto con diligenza il proprio incarico, come dimostrato dal fatto che non aveva mai inviato e/o Pt_1 comunicato all'odierna opposta alcuna contestazione e/o eccezione di inadempimento.
Con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c., verificata la regolare instaurazione del contraddittorio fra le parti, il giudice differiva la data della prima udienza al giorno 29.02.2024 e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Le parti provvedevano poi al deposito delle rispettive memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c..
All'udienza del 29.02.2024, il giudice sentiva le parti, presenti personalmente, in libero interrogatorio ex artt. 116, 117, 183, commi 1 e 3, e 185 c.p.c. e prendeva atto della distanza – allo stato non superabile - tra le posizioni delle parti, rilevando l'impossibilità per le stesse di concludere un accordo conciliativo;
di seguito, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai propri atti difensivi, contestando quelli avversari;
parte opposta insisteva per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie orali, mentre parte opponente chiedeva la fissazione dell'udienza di trattenimento della causa in decisione, opponendosi all'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla controparte.
Con ordinanza del 29.02.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.
606/2023 formulata da parte opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, dato atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, fissava per la rimessione della causa al collegio ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 5.03.2025, assegnando a ritroso i termini perentori di cui all'art. 189, comma 1, c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare.
All'udienza del 5.03.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 29.02.2024, visto l'art. 189 c.p.c., il giudice con ordinanza del 6.03.2025 tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
***
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 606/2023 è fondata e Parte_1 va, dunque, accolta per le ragioni di seguito esposte, essendo senza dubbio assorbente la specifica e tempestiva eccezione sollevata da parte opponente in termini di annullabilità per evidente conflitto d'interessi del contratto di prestazione di servizi del 13.07.2018, su cui si fonda la pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto, che conseguentemente deve essere in questa sede revocato.
Parimenti accoglibile è, altresì, la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione degli importi già pagati in forza del predetto contratto invalido, ritualmente e tempestivamente, proposta da parte opponente nei confronti di parte opposta Parte_1 Controparte_1 per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
1. Preliminarmente, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda e delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice, da un lato, ci si limita a ricordare in generale che, come noto,
“con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa,
pagina 3 di 8 ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e di recente anche Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022) e che, dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è legittimato a fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria anche nel corso del giudizio ordinario di cognizione, nei limiti e nel rispetto delle preclusioni processuali. Dall'altro lato, è altresì opportuno precisare che anche nel caso di specie la ripartizione dell'onere probatorio segue la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, è sempre doveroso tener presente chi ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria. Come noto e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
1.1 Sempre in via preliminare, ci si limita a ricordare che l'ordinamento giuridico impone, altresì, che una contestazione per essere specifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c. deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria e ragionevole per la puntualità dei riferimenti contrari allegati e dedotti. In tal senso, si richiamano le condivisibili massime giurisprudenziali per cui, come è noto, “il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa” (cfr. Cass. n. 440 del 11.01.2017) ed inoltre “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020). 1.2 Ancora con specifico riferimento alla disciplina che deve trovare applicazione ai fini del decidere il presente giudizio, per un verso e sotto un profilo generale di analisi, ci si limita a ricordare che, in materia di rappresentanza, il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato ex art. 1388 c.c. (cfr. Cass. n. n. 3903 del 30.03.2000 in merito alla necessità di contemplatio domini in ipotesi di rappresentanza sociale) e che il successivo art. 1394 c.c. prevede che
“Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”, quale ipotesi eccezionale, unitamente all'ipotesi prevista dall'art. 1395 c.c. (contratto con se stesso) rispetto al generale principio dell'irrilevanza del profilo obbligatorio attinente al rapporto interno rappresentante - rappresentato sull'efficacia della legittimazione sostanziale attribuita al primo.
Il conseguente rimedio previsto dall'ordinamento giuridico in tali casi è la pronuncia di annullamento del contratto, su richiesta del rappresentato, che elimina con efficacia retroattiva gli effetti giuridici che si sono prodotti in forza del contratto invalido. Diversa è, poi, la conseguenza prevista dal legislatore nella distinta fattispecie codicistica del contratto concluso dal rappresentante “senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli” ovvero dal falsus procurator, in base alla quale il contratto è da considerarsi inefficace ove venga sollevata eccezione in senso stretto dal falso rappresentato che non abbia ratificato espressamente e/o tacitamente l'operato del falso rappresentante, soggetto tenuto al risarcimento del danno causato (cfr. Cass. n. 24643 del 19.11.2014 ed in particolare Cass. n. 17678 del 02.09.2004).
pagina 4 di 8 Per altro verso e sotto un profilo più specifico di analisi, si deve evidenziare che, pur nell'attuale contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità del rappresentante, non vi è dubbio che l'unico soggetto legittimato a richiedere l'accertamento del conflitto d'interessi sia il rappresentato, il quale è onerato di provare gli elementi da cui risulta il conflitto d'interessi, nonché la relativa conoscenza o conoscibilità da parte del terzo (cfr. già Cass. n. 3136 del 26.09.1969, con riferimento alla specifica ipotesi di collusione tra rappresentante e terzo Cass.
n. 3154 del 9.11.1971). Pertanto, ove siano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie, l'abuso di rappresentanza determina l'invalidità del contratto concluso dal rappresentante e non già l'invalidità della procura conferita allo stesso, in quanto il conflitto d'interessi può per sua stessa natura manifestarsi unicamente nella successiva attività negoziale espressione del potere di rappresentanza
(cfr. Cass. 2529 del 31.01.2017). In sintesi, certamente condivisibile e di rilievo nella specie, è la massima giurisprudenziale ribadita anche di recente per cui “Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell'iniziale convergenza d'interessi” (cfr. Cass. n. 8907 del 04.04.2024). Non vi è dubbio, che il conflitto d'interessi vada verificato in concreto e comunque prescindendo da contestazioni di formale contrapposizione di posizioni che può semmai valere come semplice elemento presuntivo del conflitto tra rappresentante e rappresentato (cfr. ex multis Cass. n. 271 del 10.01.2017, Cass. n. 15981 del 18.07.2007, nonché Cass. n. 18792 del 26.09.2005).
2. Tutto ciò doverosamente premesso e richiamato in diritto, nel caso di specie, a fronte della tempestiva e specifica eccezione in senso stretto di invalidità del contratto di prestazione di servizi concluso tra le società in data 13.07.2018, per conflitto d'interessi tra l'allora presidente della società rappresentata e la società , sollevata da parte opponente con il Pt_1 Controparte_1 proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e sempre riproposta nelle successive difese, parte opposta nell'ambito del presente giudizio di merito non è riuscita a fornire adeguata prova della fonte negoziale sulla base della quale si afferma creditore nei confronti dell'odierna parte opponente, per l'importo di euro 28.730,00 a titolo di corrispettivi per prestazioni di servizi. Ciò non risulta adeguatamente provato in atti, né in via documentale, né in altro modo nel corso dell'istruttoria, in quanto le istanze istruttorie orali formulate sono inammissibili per le ragioni già esplicitate nell'ordinanza del 29.02.2024 che in questa sede si richiama integralmente e ciò non è avvenuto nemmeno per presunzioni ex art. 2729 c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 9059 del 12.04.2018), alla luce della complessiva analisi delle allegazioni assertive e probatorie fornite dalle parti. In particolare, si deve sin d'ora evidenziare come l'ingiunzione di pagamento sia stata ottenuta in fase monitoria fornendo quale idonea prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. le sole fatture commerciali insolute unitamente alla copia autentica delle scritture contabili (cfr. doc. nn.
1-5 monitorio) e come nel corso del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte onerata abbia offerto in comunicazione unicamente il contratto di prestazione di servizi del 13.07.2018 (cfr. doc. n. 4 parte opposta) di cui è stata eccepita l'invalidità, nonché quattro generiche comunicazioni mail che sarebbero relative ad un tale rapporto contrattuale (cfr. doc. B), C), D) e E) parte opposta).
2.1 Innanzitutto, va certamente dichiarata l'invalidità del contratto di prestazione di servizi sottoscritto tra le parti contraenti in data 13.07.2018 (cfr. doc. n. 4 parte opposta e doc. n. 12 parte opponente), in ragione del documentato conflitto d'interessi esistente nel caso di specie. Sotto un primo profilo d'analisi, si devono certamente valorizzare le specifiche qualifiche sociali e i rapporti intercorrenti tra i legali rappresentanti delle due società contraenti, che hanno materialmente sottoscritto la scrittura privata in esame. Da un lato, l'accordo contrattuale è stato pagina 5 di 8 concluso per parte dall'allora presidente del Consiglio di Amministrazione, Parte_1 CP_2
dimissionario a far data dal 24.02.2021, peraltro eccedendo i poteri conferitigli – “autonomia
[...] gestione e di spesa fino alla concorrenza di euro 25.000,00 per ogni operazione, da portare a conoscenza del consiglio nella prima seduta utile” – e senza espressa delibera in tal senso da parte del C.d.A. (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 e 12 parte opponente) e, dall'altro lato, la manifestazione di volontà per conto e nell'interesse della società è stata esternata dal legale rappresentante Controparte_1
e amministratore unico nonché figlio dello stesso (cfr. doc. nn. Controparte_3 Controparte_2 11 e 12 parte opponente). Sempre a quest'ultimo proposito, occorre altresì evidenziare come la società
sia partecipata al 90 % dallo stesso e per il restante 10 Controparte_1 Controparte_3
% da moglie del primo (circostanza fattuale pacifica tra le parti) e quindi sia nei fatti Controparte_4 una società controllata dalla famiglia;
inoltre, è emerso dagli atti come anche la nuora Controparte_4 nel periodo in cui ha rivestito la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione Controparte_2 della società abbia intrattenuto rapporti a carattere patrimoniale – incasso di assegni circolari Pt_1 emessi per conto di - con il suocero (cfr. doc. n. 8 parte opponente). Pt_1
Sotto un secondo profilo d'analisi e alla luce della complessiva lettura della scrittura privata datata 13.07.2018, si deve rilevare l'assenza di ragioni pratiche e di specifiche giustificazioni relative al fatto che la società rappresentata fosse interessata ad ottenere la prestazione di servizi, peraltro Pt_1 non meglio ivi specificati, proprio dalla società , riconducibile al figlio del Controparte_1 presidente del Consiglio di Amministrazione che ha sottoscritto il relativo contratto eccedendo i propri poteri ed in assenza di valida delibera dell'organo amministrativo. Nello specifico, con la sottoscrizione della scrittura privata in esame, il rappresentante ha assunto l'impegno economico, per Controparte_2 la società rappresentata, di pagamento di euro 26.000,00, oltre IVA all'anno, fino alla scadenza contrattuale del 31.12.2021. Contestualmente, ha accettando la previsione contrattuale – certamente vessatoria e particolarmente favorevole per la controparte contrattuale che si assicura in tal maniera la percezione dei relativi corrispettivi - per cui “le parti escludono espressamente e tassativamente la possibilità di risolvere il presente contratto prima della scadenza del 31 dicembre 2021”. Sul punto, appare quantomeno implausibile che vi sia stato un adeguato coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata , visto che come dimostrato dalla Pt_1 stessa parte opposta la società rappresentata era solita in altri casi esplicitare nell'accordo contrattuale l'eventuale assunzione di apposita delibera autorizzativa dell'operazione (cfr. doc. A) parte opponente). Sotto un terzo profilo di analisi, inoltre, è evidente che, in assenza di idonea prova circa la doverosa informativa che il presidente sottoscrittore avrebbe dovuto dare al Consiglio di Amministrazione della società all'epoca dei fatti, la richiesta di accertamento del conflitto Pt_1 d'interesse è stata formulata da parte della società rappresentata nella prima sede utile dopo le dimissioni del presidente nel corso dell'assemblea dei soci del 24.02.2021 (cfr. doc. Controparte_2 nn. 2 e 3 parte opponente) e dopo la scoperta di plurimi ed illegittimi comportamenti nella gestione posti in essere dall'amministratore, come meglio documentati in atti, e che hanno portato anche ad un procedimento penale a carico dello stesso (cfr. doc. nn.
4-10 parte opponente). Controparte_2 In tal senso, pertanto, risulta esile l'argomentazione di parte opposta per cui la società rappresentata avrebbe avallato per fatti concludenti l'attività gestoria posta in essere dall'allora presidente Pt_1 del C.d.A. mediante approvazione dei bilanci d'esercizio di relativi anni 2018, 2019 e 2020, in quanto un tale indizio a carattere presuntivo risulta ampiamente smentito dalle ferme contestazioni sollevate dalla medesima società rappresentata, a seguito dell'integrale rinnovo dell'organo amministrativo, a far data dal mese di maggio 2021 in relazione alle fatture commerciali emesse unilateralmente da
(cfr. doc. nn. 13 e 14 parte opponente). Controparte_1 In aggiunta e sempre al fine di accertare la sussistenza di un concreto conflitto d'interessi che rende annullabile il contratto di prestazione di servizi per cui è causa, si ritiene in ogni caso opportuno ribadire la genericità dell'oggetto dell'accordo contrattuale, nonché l'assenza di idonea prova della successiva esecuzione dell'obbligazioni contrattualmente assunte da parte del contraente CP_1
pagina 6 di 8 e la sussistenza di una concreta utilità per la società rappresentata , che ha altresì CP_1 Pt_1 dimostrato documentalmente il pagamento nel solo periodo della presidenza del rappresentante sottoscrittore della scrittura privata, – dal terzo trimestre dell'anno 2018 all'ultimo Controparte_2 trimestre dell'anno 2020 - dei corrispettivi pattuiti (cfr. doc. nn. 17-27 parte opponente). Per completezza espositiva, si deve altresì rilevare, come a sostegno delle proprie allegazioni, parte opponente abbia provato l'esistenza di un unico effettivo rapporto commerciale che legava le società contraenti nel periodo considerato, relativo all'attività di consulenza e di ausilio nella gestione dell'affitto di un magazzino di proprietà di sito in Cesena, via Ernesto Rossi, n. 141, Parte_1 nonché il proprio esatto adempimento alla corrispettiva obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto (cfr. doc. nn. 15 e 16 parte opponente – che non sono stati oggetto di specifica contestazione ad opera di parte opposta). Tutti i predetti e convergenti elementi fattuali portano a ritenere integrata l'esistenza di un rapporto di sostanziale incompatibilità, in concreto e alla data di conclusione del contratto di prestazione di servizi, tra gli interessi della società rappresentata e del rappresentante Pt_1 CP_2
– interessi che risultano peraltro di fatto coincidenti con quelli conseguiti dalla società terza
[...]
Immobiliare Quadrifoglio, partecipata ed amministrata dal figlio - o quantomeno Controparte_3 di ingiustificato e rilevante squilibrio tra gli interessi delle parti contraenti nello specifico contesto fattuale sopra descritto e facendo applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c..
2.2 Accertata l'invalidità del contratto di prestazione di servizi sottoscritto in data 13.07.2018, che va dichiarato annullato per conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 1394 c.c., con efficacia ex tunc, senza dubbio, infondata è, in primo luogo, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria da parte opposta che non ha altrimenti dimostrato la fonte del proprio ritenuto diritto Controparte_1 di credito, a saldo dei corrispettivi pattuiti (cfr. Cass. n. 98 del 04.01.2019, Cass. n. 23893 del
23.11.2016, Cass. n. 26801 del 21.10.2019, nonché Cass. n. 1701 del 23.01.2025). Ferma l'irrilevanza nell'ambito del presente giudizio di merito delle fatture commerciali emesse unilateralmente dal preteso creditore (cfr. doc. nn.
1-5 monitorio), oggetto di Controparte_1 tempestiva e specifica contestazione ad opera della società (cfr. doc. n. 13 parte opponente e Pt_1 atto di citazione in opposizione), non possono ritenersi dirimenti le deduzioni di parte opposta, aventi carattere generico ed in ogni caso non supportate da adeguata documentazione a sostegno.
Da un lato, infatti, si deve osservare che la scrittura privata offerta in comunicazione sub doc. A) da parte opposta non integra un utile riscontro probatorio, in quanto attiene ad un distinto rapporto contrattuale e, in ragione del generale principio di relatività dell'efficacia del contratto, non è idonea a far prova nei confronti di , che non l'ha sottoscritta. Dall'altro lato, non vi è Controparte_1 nemmeno sufficiente prova del conferimento di alcuno specifico incarico che possa vincolare le odierne parti processuali, in quanto le quattro comunicazioni e-mails prodotte da parte opposta riguardano in parte un periodo certamente antecedente (cfr. doc. B) e C) parte opponente) ed in parte sono di tenore così generico ed inidoneo a comprovare la sussistenza di un accordo contrattuale e la relativa esecuzione dello stesso, come allegata da parte opposta (cfr. doc. D) e E) parte opponente).
In sintesi, non vi è in atti sufficiente prova della sussistenza di alcun valido vincolo obbligatorio diretto da parte di nei confronti di in relazione agli Parte_1 Controparte_1 specifici fatti per cui è causa, con conseguente e doverosa revoca del decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo opposto n. 606/2023, per carenza di adeguata prova. 2.3 In secondo luogo e sempre sulla base delle stesse risultanze documentali emerse nel corso dell'istruttoria, già in precedenza richiamate ed accertate, è invece fondata e deve trovare accoglimento la contrapposta domanda proposta in via riconvenzionale da parte opponente nei confronti di Pt_1 parte opposta . Controparte_1
In via di ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019 e Cass. n. 363 del 9.01.2019), si deve rilevare che, alla luce delle difese svolte da parte opposta nell'ambito della propria comparsa di costituzione e risposta, la circostanza fattuale allegata da parte opponente circa pagina 7 di 8 l'intervenuto pagamento, in esecuzione del contratto di prestazione di servizi del 13.07.2018 – nella presente sede dichiarato invalido ed inefficace ex tunc – delle somme richieste da CP_1
in relazione ai trimestri compresi tra il 1.07.2018 e il 31.12.2020, deve considerarsi non
[...] specificamente contestata dalla controparte costituita in giudizio e deve essere pertanto posta a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Inoltre, parte opponente ha provato anche in via documentale l'effettivo pagamento a tale titolo nel corso degli anni di presidenza di da parte della società del complessivo Controparte_2 Pt_1 importo pari ad euro 86.027,50 (cfr. doc. nn. 17-27 parte opponente); importo certamente divenuto indebito in ragione dell'accertato abuso di rappresentanza e che, quindi, deve formare oggetto di restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. da parte dell'accipiens nei confronti del solvens, oltre interessi meglio indicati in dispositivo e nei limiti della domanda proposta ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c..
3. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo ed in base al valore della controversia (valore complessivo della domanda) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi per ogni fase, ad eccezione della fase di trattazione / istruttoria che deve essere liquidata nei valori minimi, in ragione del fatto che a seguito del deposito delle memorie scritte ad opera delle parti non vi è stata la necessità di espletare ulteriore attività istruttoria in senso stretto. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte opposta in relazione alla propria pretesa creditoria azionata con ricorso per decreto ingiuntivo e non compiutamente provata in sede di giudizio di cognizione in opposizione, nonché in relazione alla domanda riconvenzionale di restituzione proposta da parte opponente, come meglio chiarito in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1778/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per le ragioni di cui in motivazione.
2. ACCERTA E DICHIARA l'invalidità e l'inefficacia ex tunc del contratto di prestazione di servizi concluso tra le parti in data 13.07.2018 in conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 1394 c.c..
3. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 606/2023 emesso dal Tribunale di Forlì in data 16.05.2023.
4. CONDANNA parte opposta alla restituzione in favore di parte Controparte_1 opponente delle somme versate, in forza del predetto contratto di prestazione di servizi Parte_1 dichiarato invalido, pari ad euro 86.027,50, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
5. CONDANNA parte opposta al pagamento a favore di parte Controparte_1 opponente delle spese di lite della presente fase di opposizione, che si liquidano in euro Parte_1
11.268,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 786,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine,
IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 2 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1778/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AUGUSTO GRANDI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DOGANA, N. 820, 47826 VERUCCHIO, presso il difensore avv.
AUGUSTO GRANDI
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA Controparte_1 P.IVA_2
ROSSI, elettivamente domiciliato in VIA PACCHIONI, N. 182, CESENA, presso il difensore avv.
LUCA ROSSI
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 1.02.2025, ovvero come da prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. depositata in data 18.01.2024: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, per tutti i motivi gradatamente esposti, contrariis reiectis: In via preliminare a) rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione (contratto inefficace e invalido concluso in carenza di poteri e conflitto di interessi, mancato svolgimento di attività per interruzione dei rapporti fra le parti); Nel merito, in via gradata b) accertare e dichiarare inefficacia e invalidità - nei confronti di - del contratto Parte_1 di servizi datato 13/07/2018 sottoscritto da in carenza di poteri e, comunque, in Controparte_2 conflitto di interessi;
per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto con condanna - in via riconvenzionale -, della alla restituzione - in favore di Controparte_1 Pt_1
- della somma di €39.000,00, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in
[...] corso di causa, ricevuta in esecuzione del contratto invalido, oltre interessi ex art. 1284, IV° co cc, dalla domanda all'effettivo saldo;
c) accertare e dichiarare - in via di subordine -, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta efficacia e validità del contratto di servizi del 13/07/2018, la mancata esecuzione delle prestazioni sottese alle fatture azionate in via monitoria, ergo l'inadempimento di
pagina 1 di 8 revocando e/o annullando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
d) accertare e dichiarare - in via di ulteriore subordine -, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta efficacia e validità del contratto di servizi del 13/07/2018 e raggiunta la prova dello svolgimento di una qualche attività in favore di la risoluzione del contratto per Parte_1 eccessiva onerosità sopravvenuta a far data dal 24/02/2021 a causa della progressiva interruzione dei rapporti fra le parti;
revocando e/o annullando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
Parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 31.01.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis reiectis, -- Rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto n. 606/2023 del 16/05/2023 emesso dal Tribunale di Forlì. -- In ogni caso, respingersi tutte le eccezioni di parte opponente e conseguentemente condannare la società Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società
[...] della somma di € 28.730,00, o quella maggiore o minore somma che Controparte_1 sarà accertata in corso di causa in base al prudente apprezzamento del Giudice, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 sino al saldo effettivo. -- Rigettare in ogni caso la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti in comparsa di costituzione e risposta, nonché nelle memorie depositate in corso di causa. -- Con vittoria di spese e compensi di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di seguito anche senza Parte_1 indicazione del tipo sociale o società rappresentata) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 606/2023, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di (di Controparte_1 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o terzo), ingiungeva il pagamento di euro 28.730,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma dovuta a titolo di saldo per la fornitura di servizi di consulenza di cui alle fatture commerciali nn. 2/001 del 29.03.2021, 8/001 del 8.07.2021, 4/001 e 5/001 del 21.02.20222, rimaste insolute ed azionate in sede monitoria.
Preliminarmente, parte opponente ricostruiva le vicende societarie delle odierne parti in causa, dando atto di come l'odierna società opposta fosse detenuta interamente da e Controparte_3 CP_4
rispettivamente figlio e moglie del figlio di che aveva ricoperto la carica di
[...] Controparte_2
Presidente del C.d.A. della società dal 8.07.2002 fino al 24.02.2021. In aggiunta, parte Pt_1 opponente deduceva come fossero emerse, fra il 2020 e il 2021, gravi irregolarità commesse dal Presidente nella gestione della società e contestava che l'odierna società Controparte_2 Pt_1 opposta avesse prestato le attività di consulenza relative all'anno 2021, in favore di . Pt_1 In particolare, parte opponente eccepiva l'inefficacia e l'invalidità del contratto, concluso in assenza di poteri e in palese conflitto di interessi da parte della famiglia e formulava, altresì, eccezione di CP_2 inadempimento e/o richiesta di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi degli artt. 1460 e 1467 c.c., precisando e documentando che l'unica attività di mediazione prestata da fosse stata regolarmente fatturata e pagata da . Controparte_1 Pt_1
Da ultimo e in via riconvenzionale, parte opponente domandava la restituzione di tutte le Pt_1 somme in precedenza – sotto la gestione del Presidente - versate alla società Controparte_2
, in esecuzione del predetto contratto invalido ed inefficace. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.10.2023, si costituiva CP_1
, domandando la reiezione dell'opposizione e delle domande avversarie.
[...]
In particolare, parte opposta affermava la piena validità del contratto di prestazione di servizi di consulenza stipulato tra le parti, deducendo che lo stesso, in passato, era sempre stato onorato dalla società committente , che aveva saldato regolarmente tutte le fatture emesse e relative agli anni Pt_1
2018, 2019 e 2020. Inoltre, parte opposta deduceva come tutti i componenti della società Pt_1 pagina 2 di 8 fossero a conoscenza dell'accordo stipulato con , nonché l'avessero ratificato, Controparte_1 come dimostrato dal fatto che i bilanci societari erano sempre stati approvati. Da ultimo, parte opposta contestava le avversarie eccezioni di Controparte_1 inadempimento e/o risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, nonché l'avversaria domanda riconvenzionale, ribadendo che la società opposta nei precedenti sette anni aveva sempre svolto con diligenza il proprio incarico, come dimostrato dal fatto che non aveva mai inviato e/o Pt_1 comunicato all'odierna opposta alcuna contestazione e/o eccezione di inadempimento.
Con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c., verificata la regolare instaurazione del contraddittorio fra le parti, il giudice differiva la data della prima udienza al giorno 29.02.2024 e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Le parti provvedevano poi al deposito delle rispettive memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c..
All'udienza del 29.02.2024, il giudice sentiva le parti, presenti personalmente, in libero interrogatorio ex artt. 116, 117, 183, commi 1 e 3, e 185 c.p.c. e prendeva atto della distanza – allo stato non superabile - tra le posizioni delle parti, rilevando l'impossibilità per le stesse di concludere un accordo conciliativo;
di seguito, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai propri atti difensivi, contestando quelli avversari;
parte opposta insisteva per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie orali, mentre parte opponente chiedeva la fissazione dell'udienza di trattenimento della causa in decisione, opponendosi all'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla controparte.
Con ordinanza del 29.02.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.
606/2023 formulata da parte opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, dato atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, fissava per la rimessione della causa al collegio ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 5.03.2025, assegnando a ritroso i termini perentori di cui all'art. 189, comma 1, c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare.
All'udienza del 5.03.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 29.02.2024, visto l'art. 189 c.p.c., il giudice con ordinanza del 6.03.2025 tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
***
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 606/2023 è fondata e Parte_1 va, dunque, accolta per le ragioni di seguito esposte, essendo senza dubbio assorbente la specifica e tempestiva eccezione sollevata da parte opponente in termini di annullabilità per evidente conflitto d'interessi del contratto di prestazione di servizi del 13.07.2018, su cui si fonda la pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto, che conseguentemente deve essere in questa sede revocato.
Parimenti accoglibile è, altresì, la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione degli importi già pagati in forza del predetto contratto invalido, ritualmente e tempestivamente, proposta da parte opponente nei confronti di parte opposta Parte_1 Controparte_1 per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
1. Preliminarmente, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda e delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice, da un lato, ci si limita a ricordare in generale che, come noto,
“con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa,
pagina 3 di 8 ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e di recente anche Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022) e che, dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è legittimato a fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria anche nel corso del giudizio ordinario di cognizione, nei limiti e nel rispetto delle preclusioni processuali. Dall'altro lato, è altresì opportuno precisare che anche nel caso di specie la ripartizione dell'onere probatorio segue la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, è sempre doveroso tener presente chi ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria. Come noto e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
1.1 Sempre in via preliminare, ci si limita a ricordare che l'ordinamento giuridico impone, altresì, che una contestazione per essere specifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c. deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria e ragionevole per la puntualità dei riferimenti contrari allegati e dedotti. In tal senso, si richiamano le condivisibili massime giurisprudenziali per cui, come è noto, “il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa” (cfr. Cass. n. 440 del 11.01.2017) ed inoltre “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020). 1.2 Ancora con specifico riferimento alla disciplina che deve trovare applicazione ai fini del decidere il presente giudizio, per un verso e sotto un profilo generale di analisi, ci si limita a ricordare che, in materia di rappresentanza, il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato ex art. 1388 c.c. (cfr. Cass. n. n. 3903 del 30.03.2000 in merito alla necessità di contemplatio domini in ipotesi di rappresentanza sociale) e che il successivo art. 1394 c.c. prevede che
“Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”, quale ipotesi eccezionale, unitamente all'ipotesi prevista dall'art. 1395 c.c. (contratto con se stesso) rispetto al generale principio dell'irrilevanza del profilo obbligatorio attinente al rapporto interno rappresentante - rappresentato sull'efficacia della legittimazione sostanziale attribuita al primo.
Il conseguente rimedio previsto dall'ordinamento giuridico in tali casi è la pronuncia di annullamento del contratto, su richiesta del rappresentato, che elimina con efficacia retroattiva gli effetti giuridici che si sono prodotti in forza del contratto invalido. Diversa è, poi, la conseguenza prevista dal legislatore nella distinta fattispecie codicistica del contratto concluso dal rappresentante “senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli” ovvero dal falsus procurator, in base alla quale il contratto è da considerarsi inefficace ove venga sollevata eccezione in senso stretto dal falso rappresentato che non abbia ratificato espressamente e/o tacitamente l'operato del falso rappresentante, soggetto tenuto al risarcimento del danno causato (cfr. Cass. n. 24643 del 19.11.2014 ed in particolare Cass. n. 17678 del 02.09.2004).
pagina 4 di 8 Per altro verso e sotto un profilo più specifico di analisi, si deve evidenziare che, pur nell'attuale contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità del rappresentante, non vi è dubbio che l'unico soggetto legittimato a richiedere l'accertamento del conflitto d'interessi sia il rappresentato, il quale è onerato di provare gli elementi da cui risulta il conflitto d'interessi, nonché la relativa conoscenza o conoscibilità da parte del terzo (cfr. già Cass. n. 3136 del 26.09.1969, con riferimento alla specifica ipotesi di collusione tra rappresentante e terzo Cass.
n. 3154 del 9.11.1971). Pertanto, ove siano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie, l'abuso di rappresentanza determina l'invalidità del contratto concluso dal rappresentante e non già l'invalidità della procura conferita allo stesso, in quanto il conflitto d'interessi può per sua stessa natura manifestarsi unicamente nella successiva attività negoziale espressione del potere di rappresentanza
(cfr. Cass. 2529 del 31.01.2017). In sintesi, certamente condivisibile e di rilievo nella specie, è la massima giurisprudenziale ribadita anche di recente per cui “Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell'iniziale convergenza d'interessi” (cfr. Cass. n. 8907 del 04.04.2024). Non vi è dubbio, che il conflitto d'interessi vada verificato in concreto e comunque prescindendo da contestazioni di formale contrapposizione di posizioni che può semmai valere come semplice elemento presuntivo del conflitto tra rappresentante e rappresentato (cfr. ex multis Cass. n. 271 del 10.01.2017, Cass. n. 15981 del 18.07.2007, nonché Cass. n. 18792 del 26.09.2005).
2. Tutto ciò doverosamente premesso e richiamato in diritto, nel caso di specie, a fronte della tempestiva e specifica eccezione in senso stretto di invalidità del contratto di prestazione di servizi concluso tra le società in data 13.07.2018, per conflitto d'interessi tra l'allora presidente della società rappresentata e la società , sollevata da parte opponente con il Pt_1 Controparte_1 proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e sempre riproposta nelle successive difese, parte opposta nell'ambito del presente giudizio di merito non è riuscita a fornire adeguata prova della fonte negoziale sulla base della quale si afferma creditore nei confronti dell'odierna parte opponente, per l'importo di euro 28.730,00 a titolo di corrispettivi per prestazioni di servizi. Ciò non risulta adeguatamente provato in atti, né in via documentale, né in altro modo nel corso dell'istruttoria, in quanto le istanze istruttorie orali formulate sono inammissibili per le ragioni già esplicitate nell'ordinanza del 29.02.2024 che in questa sede si richiama integralmente e ciò non è avvenuto nemmeno per presunzioni ex art. 2729 c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 9059 del 12.04.2018), alla luce della complessiva analisi delle allegazioni assertive e probatorie fornite dalle parti. In particolare, si deve sin d'ora evidenziare come l'ingiunzione di pagamento sia stata ottenuta in fase monitoria fornendo quale idonea prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. le sole fatture commerciali insolute unitamente alla copia autentica delle scritture contabili (cfr. doc. nn.
1-5 monitorio) e come nel corso del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte onerata abbia offerto in comunicazione unicamente il contratto di prestazione di servizi del 13.07.2018 (cfr. doc. n. 4 parte opposta) di cui è stata eccepita l'invalidità, nonché quattro generiche comunicazioni mail che sarebbero relative ad un tale rapporto contrattuale (cfr. doc. B), C), D) e E) parte opposta).
2.1 Innanzitutto, va certamente dichiarata l'invalidità del contratto di prestazione di servizi sottoscritto tra le parti contraenti in data 13.07.2018 (cfr. doc. n. 4 parte opposta e doc. n. 12 parte opponente), in ragione del documentato conflitto d'interessi esistente nel caso di specie. Sotto un primo profilo d'analisi, si devono certamente valorizzare le specifiche qualifiche sociali e i rapporti intercorrenti tra i legali rappresentanti delle due società contraenti, che hanno materialmente sottoscritto la scrittura privata in esame. Da un lato, l'accordo contrattuale è stato pagina 5 di 8 concluso per parte dall'allora presidente del Consiglio di Amministrazione, Parte_1 CP_2
dimissionario a far data dal 24.02.2021, peraltro eccedendo i poteri conferitigli – “autonomia
[...] gestione e di spesa fino alla concorrenza di euro 25.000,00 per ogni operazione, da portare a conoscenza del consiglio nella prima seduta utile” – e senza espressa delibera in tal senso da parte del C.d.A. (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 e 12 parte opponente) e, dall'altro lato, la manifestazione di volontà per conto e nell'interesse della società è stata esternata dal legale rappresentante Controparte_1
e amministratore unico nonché figlio dello stesso (cfr. doc. nn. Controparte_3 Controparte_2 11 e 12 parte opponente). Sempre a quest'ultimo proposito, occorre altresì evidenziare come la società
sia partecipata al 90 % dallo stesso e per il restante 10 Controparte_1 Controparte_3
% da moglie del primo (circostanza fattuale pacifica tra le parti) e quindi sia nei fatti Controparte_4 una società controllata dalla famiglia;
inoltre, è emerso dagli atti come anche la nuora Controparte_4 nel periodo in cui ha rivestito la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione Controparte_2 della società abbia intrattenuto rapporti a carattere patrimoniale – incasso di assegni circolari Pt_1 emessi per conto di - con il suocero (cfr. doc. n. 8 parte opponente). Pt_1
Sotto un secondo profilo d'analisi e alla luce della complessiva lettura della scrittura privata datata 13.07.2018, si deve rilevare l'assenza di ragioni pratiche e di specifiche giustificazioni relative al fatto che la società rappresentata fosse interessata ad ottenere la prestazione di servizi, peraltro Pt_1 non meglio ivi specificati, proprio dalla società , riconducibile al figlio del Controparte_1 presidente del Consiglio di Amministrazione che ha sottoscritto il relativo contratto eccedendo i propri poteri ed in assenza di valida delibera dell'organo amministrativo. Nello specifico, con la sottoscrizione della scrittura privata in esame, il rappresentante ha assunto l'impegno economico, per Controparte_2 la società rappresentata, di pagamento di euro 26.000,00, oltre IVA all'anno, fino alla scadenza contrattuale del 31.12.2021. Contestualmente, ha accettando la previsione contrattuale – certamente vessatoria e particolarmente favorevole per la controparte contrattuale che si assicura in tal maniera la percezione dei relativi corrispettivi - per cui “le parti escludono espressamente e tassativamente la possibilità di risolvere il presente contratto prima della scadenza del 31 dicembre 2021”. Sul punto, appare quantomeno implausibile che vi sia stato un adeguato coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata , visto che come dimostrato dalla Pt_1 stessa parte opposta la società rappresentata era solita in altri casi esplicitare nell'accordo contrattuale l'eventuale assunzione di apposita delibera autorizzativa dell'operazione (cfr. doc. A) parte opponente). Sotto un terzo profilo di analisi, inoltre, è evidente che, in assenza di idonea prova circa la doverosa informativa che il presidente sottoscrittore avrebbe dovuto dare al Consiglio di Amministrazione della società all'epoca dei fatti, la richiesta di accertamento del conflitto Pt_1 d'interesse è stata formulata da parte della società rappresentata nella prima sede utile dopo le dimissioni del presidente nel corso dell'assemblea dei soci del 24.02.2021 (cfr. doc. Controparte_2 nn. 2 e 3 parte opponente) e dopo la scoperta di plurimi ed illegittimi comportamenti nella gestione posti in essere dall'amministratore, come meglio documentati in atti, e che hanno portato anche ad un procedimento penale a carico dello stesso (cfr. doc. nn.
4-10 parte opponente). Controparte_2 In tal senso, pertanto, risulta esile l'argomentazione di parte opposta per cui la società rappresentata avrebbe avallato per fatti concludenti l'attività gestoria posta in essere dall'allora presidente Pt_1 del C.d.A. mediante approvazione dei bilanci d'esercizio di relativi anni 2018, 2019 e 2020, in quanto un tale indizio a carattere presuntivo risulta ampiamente smentito dalle ferme contestazioni sollevate dalla medesima società rappresentata, a seguito dell'integrale rinnovo dell'organo amministrativo, a far data dal mese di maggio 2021 in relazione alle fatture commerciali emesse unilateralmente da
(cfr. doc. nn. 13 e 14 parte opponente). Controparte_1 In aggiunta e sempre al fine di accertare la sussistenza di un concreto conflitto d'interessi che rende annullabile il contratto di prestazione di servizi per cui è causa, si ritiene in ogni caso opportuno ribadire la genericità dell'oggetto dell'accordo contrattuale, nonché l'assenza di idonea prova della successiva esecuzione dell'obbligazioni contrattualmente assunte da parte del contraente CP_1
pagina 6 di 8 e la sussistenza di una concreta utilità per la società rappresentata , che ha altresì CP_1 Pt_1 dimostrato documentalmente il pagamento nel solo periodo della presidenza del rappresentante sottoscrittore della scrittura privata, – dal terzo trimestre dell'anno 2018 all'ultimo Controparte_2 trimestre dell'anno 2020 - dei corrispettivi pattuiti (cfr. doc. nn. 17-27 parte opponente). Per completezza espositiva, si deve altresì rilevare, come a sostegno delle proprie allegazioni, parte opponente abbia provato l'esistenza di un unico effettivo rapporto commerciale che legava le società contraenti nel periodo considerato, relativo all'attività di consulenza e di ausilio nella gestione dell'affitto di un magazzino di proprietà di sito in Cesena, via Ernesto Rossi, n. 141, Parte_1 nonché il proprio esatto adempimento alla corrispettiva obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto (cfr. doc. nn. 15 e 16 parte opponente – che non sono stati oggetto di specifica contestazione ad opera di parte opposta). Tutti i predetti e convergenti elementi fattuali portano a ritenere integrata l'esistenza di un rapporto di sostanziale incompatibilità, in concreto e alla data di conclusione del contratto di prestazione di servizi, tra gli interessi della società rappresentata e del rappresentante Pt_1 CP_2
– interessi che risultano peraltro di fatto coincidenti con quelli conseguiti dalla società terza
[...]
Immobiliare Quadrifoglio, partecipata ed amministrata dal figlio - o quantomeno Controparte_3 di ingiustificato e rilevante squilibrio tra gli interessi delle parti contraenti nello specifico contesto fattuale sopra descritto e facendo applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c..
2.2 Accertata l'invalidità del contratto di prestazione di servizi sottoscritto in data 13.07.2018, che va dichiarato annullato per conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 1394 c.c., con efficacia ex tunc, senza dubbio, infondata è, in primo luogo, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria da parte opposta che non ha altrimenti dimostrato la fonte del proprio ritenuto diritto Controparte_1 di credito, a saldo dei corrispettivi pattuiti (cfr. Cass. n. 98 del 04.01.2019, Cass. n. 23893 del
23.11.2016, Cass. n. 26801 del 21.10.2019, nonché Cass. n. 1701 del 23.01.2025). Ferma l'irrilevanza nell'ambito del presente giudizio di merito delle fatture commerciali emesse unilateralmente dal preteso creditore (cfr. doc. nn.
1-5 monitorio), oggetto di Controparte_1 tempestiva e specifica contestazione ad opera della società (cfr. doc. n. 13 parte opponente e Pt_1 atto di citazione in opposizione), non possono ritenersi dirimenti le deduzioni di parte opposta, aventi carattere generico ed in ogni caso non supportate da adeguata documentazione a sostegno.
Da un lato, infatti, si deve osservare che la scrittura privata offerta in comunicazione sub doc. A) da parte opposta non integra un utile riscontro probatorio, in quanto attiene ad un distinto rapporto contrattuale e, in ragione del generale principio di relatività dell'efficacia del contratto, non è idonea a far prova nei confronti di , che non l'ha sottoscritta. Dall'altro lato, non vi è Controparte_1 nemmeno sufficiente prova del conferimento di alcuno specifico incarico che possa vincolare le odierne parti processuali, in quanto le quattro comunicazioni e-mails prodotte da parte opposta riguardano in parte un periodo certamente antecedente (cfr. doc. B) e C) parte opponente) ed in parte sono di tenore così generico ed inidoneo a comprovare la sussistenza di un accordo contrattuale e la relativa esecuzione dello stesso, come allegata da parte opposta (cfr. doc. D) e E) parte opponente).
In sintesi, non vi è in atti sufficiente prova della sussistenza di alcun valido vincolo obbligatorio diretto da parte di nei confronti di in relazione agli Parte_1 Controparte_1 specifici fatti per cui è causa, con conseguente e doverosa revoca del decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo opposto n. 606/2023, per carenza di adeguata prova. 2.3 In secondo luogo e sempre sulla base delle stesse risultanze documentali emerse nel corso dell'istruttoria, già in precedenza richiamate ed accertate, è invece fondata e deve trovare accoglimento la contrapposta domanda proposta in via riconvenzionale da parte opponente nei confronti di Pt_1 parte opposta . Controparte_1
In via di ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019 e Cass. n. 363 del 9.01.2019), si deve rilevare che, alla luce delle difese svolte da parte opposta nell'ambito della propria comparsa di costituzione e risposta, la circostanza fattuale allegata da parte opponente circa pagina 7 di 8 l'intervenuto pagamento, in esecuzione del contratto di prestazione di servizi del 13.07.2018 – nella presente sede dichiarato invalido ed inefficace ex tunc – delle somme richieste da CP_1
in relazione ai trimestri compresi tra il 1.07.2018 e il 31.12.2020, deve considerarsi non
[...] specificamente contestata dalla controparte costituita in giudizio e deve essere pertanto posta a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Inoltre, parte opponente ha provato anche in via documentale l'effettivo pagamento a tale titolo nel corso degli anni di presidenza di da parte della società del complessivo Controparte_2 Pt_1 importo pari ad euro 86.027,50 (cfr. doc. nn. 17-27 parte opponente); importo certamente divenuto indebito in ragione dell'accertato abuso di rappresentanza e che, quindi, deve formare oggetto di restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. da parte dell'accipiens nei confronti del solvens, oltre interessi meglio indicati in dispositivo e nei limiti della domanda proposta ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c..
3. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo ed in base al valore della controversia (valore complessivo della domanda) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi per ogni fase, ad eccezione della fase di trattazione / istruttoria che deve essere liquidata nei valori minimi, in ragione del fatto che a seguito del deposito delle memorie scritte ad opera delle parti non vi è stata la necessità di espletare ulteriore attività istruttoria in senso stretto. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte opposta in relazione alla propria pretesa creditoria azionata con ricorso per decreto ingiuntivo e non compiutamente provata in sede di giudizio di cognizione in opposizione, nonché in relazione alla domanda riconvenzionale di restituzione proposta da parte opponente, come meglio chiarito in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1778/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per le ragioni di cui in motivazione.
2. ACCERTA E DICHIARA l'invalidità e l'inefficacia ex tunc del contratto di prestazione di servizi concluso tra le parti in data 13.07.2018 in conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 1394 c.c..
3. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 606/2023 emesso dal Tribunale di Forlì in data 16.05.2023.
4. CONDANNA parte opposta alla restituzione in favore di parte Controparte_1 opponente delle somme versate, in forza del predetto contratto di prestazione di servizi Parte_1 dichiarato invalido, pari ad euro 86.027,50, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
5. CONDANNA parte opposta al pagamento a favore di parte Controparte_1 opponente delle spese di lite della presente fase di opposizione, che si liquidano in euro Parte_1
11.268,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 786,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine,
IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 2 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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