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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7237/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Giuseppe Ribaudo e Francesco Dentino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal suo funzionario dott. Renzo Cavadi;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 24 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 18 luglio 2022 ha chiesto che il Parte_1
venga condannato al pagamento di un'indennità risarcitoria da Controparte_1 liquidarsi in misura corrispondente a venti mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di lavorare alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta fin dal 22 novembre 2016 in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato, sempre rinnovati e/o prorogati senza soluzione
1 di continuità per provvedere illegittimamente alla copertura di posti vacanti, argomentando, quindi, circa il carattere abusivo del ricorso alla contrattazione a termine
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 13 novembre 2024 il
[...]
ha chiesto il rigetto della pretesa risarcitoria perché Controparte_1
indimostrata e comunque infondata (cfr. memoria).
Ciò detto, la domanda va immediatamente respinta perché, come giustamente notato dall'Amministrazione, la ricorrente non ha assolto i suoi oneri probatori.
Va segnalato, infatti, che secondo la Corte di Cassazione “in tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è, in sé, configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, - fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima - né il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell'art. 4, commi 1 e 11, della l.n. 124 del 1999 (Corte cost., sentenza n. 187 del 2016), perché l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'”organico di diritto” e si siano protratte per oltre
36 mesi” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 8935 del 6 aprile 2017).
Alla luce del superiore insegnamento è del tutto evidente che l'analisi dei singoli contratti risulta decisiva ai fini della prova del carattere abusivo dello strumento contrattuale di cui si discute, con la conseguenza che l'omessa produzione in giudizio da parte della lavoratrice dei contratti asseritamente abusivi osta all'accertamento giudiziale demandato a questa Autorità, senza che tale lacuna probatoria possa ritenersi sanata dall'esame della schermata allegata al ricorso (equiparabile ad un mera allegazione, priva di efficacia probatoria: tralasciando il fatto che da tale documento sembrerebbe emergere addirittura l'infondatezza della pretesa risarcitoria, secondo il già richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità).
Le considerazioni che precedono conducono all'immediato rigetto del ricorso ed alla conseguenziale condanna ex art. 91 c.p.c. della al rimborso delle spese Parte_1 giudiziali del resistente, che si liquidano come in dispositivo tenendo in CP_1
2 considerazione il concreto sforzo difensivo profuso e la riduzione ex art. 152 bis disp. att.
c.p.c. visto che la parte vittoriosa si è avvalsa per la difesa di un suo funzionario.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese giudiziali, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7237/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Giuseppe Ribaudo e Francesco Dentino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal suo funzionario dott. Renzo Cavadi;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 24 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 18 luglio 2022 ha chiesto che il Parte_1
venga condannato al pagamento di un'indennità risarcitoria da Controparte_1 liquidarsi in misura corrispondente a venti mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di lavorare alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta fin dal 22 novembre 2016 in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato, sempre rinnovati e/o prorogati senza soluzione
1 di continuità per provvedere illegittimamente alla copertura di posti vacanti, argomentando, quindi, circa il carattere abusivo del ricorso alla contrattazione a termine
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 13 novembre 2024 il
[...]
ha chiesto il rigetto della pretesa risarcitoria perché Controparte_1
indimostrata e comunque infondata (cfr. memoria).
Ciò detto, la domanda va immediatamente respinta perché, come giustamente notato dall'Amministrazione, la ricorrente non ha assolto i suoi oneri probatori.
Va segnalato, infatti, che secondo la Corte di Cassazione “in tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è, in sé, configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, - fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima - né il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell'art. 4, commi 1 e 11, della l.n. 124 del 1999 (Corte cost., sentenza n. 187 del 2016), perché l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'”organico di diritto” e si siano protratte per oltre
36 mesi” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 8935 del 6 aprile 2017).
Alla luce del superiore insegnamento è del tutto evidente che l'analisi dei singoli contratti risulta decisiva ai fini della prova del carattere abusivo dello strumento contrattuale di cui si discute, con la conseguenza che l'omessa produzione in giudizio da parte della lavoratrice dei contratti asseritamente abusivi osta all'accertamento giudiziale demandato a questa Autorità, senza che tale lacuna probatoria possa ritenersi sanata dall'esame della schermata allegata al ricorso (equiparabile ad un mera allegazione, priva di efficacia probatoria: tralasciando il fatto che da tale documento sembrerebbe emergere addirittura l'infondatezza della pretesa risarcitoria, secondo il già richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità).
Le considerazioni che precedono conducono all'immediato rigetto del ricorso ed alla conseguenziale condanna ex art. 91 c.p.c. della al rimborso delle spese Parte_1 giudiziali del resistente, che si liquidano come in dispositivo tenendo in CP_1
2 considerazione il concreto sforzo difensivo profuso e la riduzione ex art. 152 bis disp. att.
c.p.c. visto che la parte vittoriosa si è avvalsa per la difesa di un suo funzionario.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese giudiziali, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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