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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 31/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2418 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca De Pari, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
FI (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Nardini e dall'Avv.
Mario Brandolini, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
Con ordinanza emessa in data 25.1.2024 il Giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori e rinviava la causa al 7 febbraio 2025 disponendo ordine di esibizione di documentazione reddituale ed assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'udienza cartolare del 7 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28 agosto 2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in IQ (CA) il 13.07.2014 con , registrato agli atti di matrimonio del medesimo Controparte_1
Comune all'anno 2014, atto n. 2, parte 2, Serie A, Uff. 1;
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 06.09.2015) e (il Per_1 Per_2
24.10.2018);
- che in data 10.10.2022 il Tribunale di Civitavecchia recepiva le condizioni di separazione concordate dalle parti mediante accordo di negoziazione assistita disponendo, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie,
l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno e un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli per un importo di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che il padre non comunicava i giorni infrasettimanali di frequentazione con i figli impedendo, di fatto, alla ricorrente la gestione dei minori, costringendola ad assumere una babysitter ed a cambiare occupazione lavorativa;
- che il resistente prestava servizio quale appuntato scelto dell'arma dei carabinieri presso la Tenenza di Roma, Camera dei Deputati, e percepiva una retribuzione mensile netta di euro 2.500,00;
- di percepire una retribuzione netta di euro 1.500,00 mensili quale impiegata presso Eurobet s.r.l., somma inferiore rispetto a quella percepita prima della separazione;
2 - che il resistente aveva mantenuto la residenza presso la casa coniugale, da cui si era allontanato prima della separazione consensuale e non aveva comunicato il nuovo indirizzo di abitazione;
- di avere intrapreso una nuova relazione con il sig. , ma di non Parte_2 aver instaurato con il medesimo una convivenza.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la casa coniugale, disciplinare il diritto di visita paterno e disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli di euro 750,00 mensili o, in subordine, la percezione al
100% dell'assegno unico alla madre.
Con memoria difensiva del 18.12.2023 si costituiva in giudizio CP_1
che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e
[...] deduceva:
- che le condizioni di frequentazione padre figli erano frutto di una lunga trattativa e tenevano conto sia dell'attività lavorativa del padre, sia di quella svolta dalla madre, la quale era impiegata con contratto part-time e mediante un secondo lavoro svolto prevalentemente on line da casa e con orari flessibili;
- di avere sempre comunicato alla moglie il giorno di frequentazione settimanale con i figli nei tempi stabiliti;
- che la teneva condotte squalificanti la figura paterna sia pubblicamente che Pt_1 social network, nonché dinanzi ai minori;
- che in costanza di matrimonio era il padre ad occuparsi dei figli e di tutte le incombenze domestiche anche in assenza della madre, la quale era impegnata fuori casa per circa dieci giorni al mese quale assistente di volo;
- che la resistente era regolarmente impiegata presso la Eurobet Italia s.r.l. e percepiva uno stipendio mensile netto di euro 1.500,00 a cui si dovevano aggiungere gli ulteriori introiti ottenuti dalla sua attività di venditrice marketing digitale per conto della per uno stipendio mensile complessivo Controparte_2 di oltre euro 2.500,00;
- che il nuovo compagno della ricorrente viveva ormai stabilmente presso la casa coniugale;
- di lavorare quale appuntato scelto presso l'Arma dei Carabinieri e di percepire una retribuzione mensile netta di euro 1.900,00 e di versare il 50% della rata di
3 mutuo per la casa familiare pari ad euro 407,00 mensili, euro 800,00 per l'affitto della casa di abitazione ed euro 260,00 mensili per una cessione del quinto.
Tanto dedotto, il resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la con dichiarazione di Pt_1 autonomia economica dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre nella casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno come previsto in sede di separazione, ponendo a carico dello stesso un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro 500,00 mensili nonché il pagamento al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 24.01.2024 comparivano per l'audizione le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con separata ordinanza, fatti salvi nel resto i provvedimenti della separazione come vigenti, aumentava l'assegno di mantenimento a carico del padre per i figli ad euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio) con decorrenza dal mese di settembre 2023 e rinviava la causa per la decisione concedendo i termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. assegnando alle parti termine per deposito di documentazione reddituale aggiornata ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
All'udienza cartolare del 7 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 13.07.2014 in IQ
(CA), giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Assegnazione della casa coniugale ed affidamento e collocamento dei figli
In merito all'assegnazione della casa coniugale di proprietà delle parti, devono essere confermati i provvedimenti emessi in sede di separazione consensuale con assegnazione a favore della ricorrente, in qualità di genitore collocatario dei figli minorenni e . Per_1 Per_2
Quanto alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori ritiene
4 il Tribunale che debba essere disposto l'affidamento condiviso dei figli e Per_1
, dovendosi privilegiare il principio di bigenitorialità, con collocamento Per_2 prevalente presso la madre nella casa coniugale, come richiesto dalle parti, con disciplina del diritto di visita paterno come dettagliatamente indicato in parte dispositiva.
Sull'assegno di mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
La ricorrente ha chiesto disporsi la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 750,00 mensili (euro 375,00 per ciascun figlio) oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie, mentre il ha richiesto disporsi un CP_1 assegno di mantenimento a suo carico per i figli di euro 500,00 mensili.
In sede di udienza presidenziale il resistente ha dichiarato di svolgere la professione di appuntato scelto presso l'Arma dei Carabinieri e di percepire euro
1.800,00/1.900,00 mensili e di versare il 50% della rata di mutuo per la casa familiare pari ad euro 407,00 mensili, euro 800,00 mensili per l'affitto della casa di abitazione ed euro 260,00 per una cessione del quinto, mentre la ricorrente ha dichiarato di percepire euro 1.500,00 mensili quale impiegata e di percepire l'assegno unico per i figli nella misura del 50% per euro 199,00 mensili.
All'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del
24.01.2024 il Giudice ha aumentato l'assegno di mantenimento a carico del padre per i figli ad euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio) con decorrenza dal mese di settembre 2023 ed ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, le buste paga degli ultimi sei mesi ed estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie con decorrenza dal 2021 da depositare entro il 10 gennaio 2025.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla ricorrente risultano redditi lordi per l'anno 2021 di euro 14.923,00, per l'anno 2022 di euro 12.415,00 e per l'anno 2023 di euro 23.057,00, dalle buste paga depositate uno stipendio mensile in media di euro 1.650,00, dalla certificazione di atto notorio risultano dei redditi lordi aggiuntivi inerenti l'attività di vendita di prodotti online per l'anno 2021 di euro 6.957,74, per l'anno 2022 di euro 15.917,11 e per l'anno 2023 di euro 3.190,00.
Nella dichiarazione sostituiva di atto notorio depositata da parte resistente il
5 ha dichiarato di aver percepito euro 37.133,00 per l'anno 2021, euro CP_1
42.162,00 per l'anno 2022 ed euro 45.070,00 per l'anno 2023, di avere una cessione del quinto con rata mensile di euro 260,00 e di versare euro 500,00 mensili per l'affitto della casa di abitazione a far data dal 1.12.2024, mentre dalle buste paga risulta una retribuzione mensile netta di euro 2.200,00 circa.
Dagli estratti conto depositati dal resistente emergono numerosi bonifici effettuati dal ai propri genitori per un totale di euro 35.000,00 (euro CP_1
10.000,00 il 16.05.2022 ed euro 25.000,00 il 08.06.2022), nonché alcuni versamenti effettuati dai genitori al figlio per euro 19.600,00, nonché l'acquisto in data
10.01.2022 dell'autovettura Modello Peugeot per euro 28.277,00. Non risultano invece depositati gli estratti conto per i mesi da giugno ad ottobre 2023.
La condotta tenuta dal resistente deve essere valutata ai sensi dell'art. 116 e
118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
Il Collegio, pertanto, ritiene di dover riconoscere un assegno di mantenimento a favore della ricorrente per i figli di euro 600,00 mensili con decorrenza dal mese di settembre 2023 e con aumento Istat dal medesimo mese, confermando le disposizioni adottate con ordinanza presidenziale.
Le spese straordinarie relative ai figli, con le specificazioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2418/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
13.07.2014 in IQ (CA) tra nata a [...] il Parte_1
23.11.1986 e , nato a [...] il Controparte_1
08.02.1985, registrato agli atti di matrimonio del Comune di IQ (CA) all'anno 2014, atto n. 2, parte 2, Serie A, Uff. 1;
6 2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone l'assegnazione della casa familiare sita in FI (RM) via delle
Conchiglie 27, a favore di in qualità di genitore collocatario Parte_1 dei figli e;
Per_1 Per_2
4) dispone l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per i minori ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale di figli;
5) dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come segue: a fine settimana alternati il padre, terrà con sé i bambini dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica fino alle ore 20.30 mentre durante il periodo estivo o durante i periodi di vacanza i minori saranno prelevati dall'abitazione materna entro le ore 16.00 e riaccompagnati a casa la domenica alle ore 20.30; durante la settimana il padre terrà con sé e un pomeriggio a settimana, in caso di Per_1 Per_2 mancato accordo, il mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle 16.00 in caso di chiusura della scuola) alle ore 20.30, con impegno a comunicare alla madre il pomeriggio prescelto entro la domenica della settimana precedente;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli 30 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno con i genitori, alternativamente negli anni, il giorno del 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e
1° gennaio, il 6 gennaio, rimanendo convenuto tra le parti che a decorrere dall'anno 2023, il giorno del 24 dicembre spetterà alla madre mentre il 31 dicembre al padre. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. Sempre ad anni alterni le eventuali settimane bianche o vacanze invernali, sempre da concordarsi con congruo anticipo di almeno 20 giorni. Il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso insieme con entrambi i genitori e solo in caso di disaccordo od ove ciò non sia possibile, i genitori
7 concorderanno di trascorrerlo ad anni alterni, così come per la Festa della
Mamma e del Papà saranno trascorsi con i rispettivi genitori;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 attraverso la corresponsione della somma di euro 600,00, a far data da settembre 2023, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base settembre 2023;
7) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
8) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
9) Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 25 marzo 2025
Il Presidente rel.
Dott. Gianluca Gelso
8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2418 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca De Pari, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
FI (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Nardini e dall'Avv.
Mario Brandolini, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
Con ordinanza emessa in data 25.1.2024 il Giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori e rinviava la causa al 7 febbraio 2025 disponendo ordine di esibizione di documentazione reddituale ed assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'udienza cartolare del 7 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28 agosto 2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in IQ (CA) il 13.07.2014 con , registrato agli atti di matrimonio del medesimo Controparte_1
Comune all'anno 2014, atto n. 2, parte 2, Serie A, Uff. 1;
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 06.09.2015) e (il Per_1 Per_2
24.10.2018);
- che in data 10.10.2022 il Tribunale di Civitavecchia recepiva le condizioni di separazione concordate dalle parti mediante accordo di negoziazione assistita disponendo, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie,
l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno e un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli per un importo di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che il padre non comunicava i giorni infrasettimanali di frequentazione con i figli impedendo, di fatto, alla ricorrente la gestione dei minori, costringendola ad assumere una babysitter ed a cambiare occupazione lavorativa;
- che il resistente prestava servizio quale appuntato scelto dell'arma dei carabinieri presso la Tenenza di Roma, Camera dei Deputati, e percepiva una retribuzione mensile netta di euro 2.500,00;
- di percepire una retribuzione netta di euro 1.500,00 mensili quale impiegata presso Eurobet s.r.l., somma inferiore rispetto a quella percepita prima della separazione;
2 - che il resistente aveva mantenuto la residenza presso la casa coniugale, da cui si era allontanato prima della separazione consensuale e non aveva comunicato il nuovo indirizzo di abitazione;
- di avere intrapreso una nuova relazione con il sig. , ma di non Parte_2 aver instaurato con il medesimo una convivenza.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la casa coniugale, disciplinare il diritto di visita paterno e disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli di euro 750,00 mensili o, in subordine, la percezione al
100% dell'assegno unico alla madre.
Con memoria difensiva del 18.12.2023 si costituiva in giudizio CP_1
che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e
[...] deduceva:
- che le condizioni di frequentazione padre figli erano frutto di una lunga trattativa e tenevano conto sia dell'attività lavorativa del padre, sia di quella svolta dalla madre, la quale era impiegata con contratto part-time e mediante un secondo lavoro svolto prevalentemente on line da casa e con orari flessibili;
- di avere sempre comunicato alla moglie il giorno di frequentazione settimanale con i figli nei tempi stabiliti;
- che la teneva condotte squalificanti la figura paterna sia pubblicamente che Pt_1 social network, nonché dinanzi ai minori;
- che in costanza di matrimonio era il padre ad occuparsi dei figli e di tutte le incombenze domestiche anche in assenza della madre, la quale era impegnata fuori casa per circa dieci giorni al mese quale assistente di volo;
- che la resistente era regolarmente impiegata presso la Eurobet Italia s.r.l. e percepiva uno stipendio mensile netto di euro 1.500,00 a cui si dovevano aggiungere gli ulteriori introiti ottenuti dalla sua attività di venditrice marketing digitale per conto della per uno stipendio mensile complessivo Controparte_2 di oltre euro 2.500,00;
- che il nuovo compagno della ricorrente viveva ormai stabilmente presso la casa coniugale;
- di lavorare quale appuntato scelto presso l'Arma dei Carabinieri e di percepire una retribuzione mensile netta di euro 1.900,00 e di versare il 50% della rata di
3 mutuo per la casa familiare pari ad euro 407,00 mensili, euro 800,00 per l'affitto della casa di abitazione ed euro 260,00 mensili per una cessione del quinto.
Tanto dedotto, il resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la con dichiarazione di Pt_1 autonomia economica dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre nella casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno come previsto in sede di separazione, ponendo a carico dello stesso un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro 500,00 mensili nonché il pagamento al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 24.01.2024 comparivano per l'audizione le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con separata ordinanza, fatti salvi nel resto i provvedimenti della separazione come vigenti, aumentava l'assegno di mantenimento a carico del padre per i figli ad euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio) con decorrenza dal mese di settembre 2023 e rinviava la causa per la decisione concedendo i termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. assegnando alle parti termine per deposito di documentazione reddituale aggiornata ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
All'udienza cartolare del 7 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 13.07.2014 in IQ
(CA), giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Assegnazione della casa coniugale ed affidamento e collocamento dei figli
In merito all'assegnazione della casa coniugale di proprietà delle parti, devono essere confermati i provvedimenti emessi in sede di separazione consensuale con assegnazione a favore della ricorrente, in qualità di genitore collocatario dei figli minorenni e . Per_1 Per_2
Quanto alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori ritiene
4 il Tribunale che debba essere disposto l'affidamento condiviso dei figli e Per_1
, dovendosi privilegiare il principio di bigenitorialità, con collocamento Per_2 prevalente presso la madre nella casa coniugale, come richiesto dalle parti, con disciplina del diritto di visita paterno come dettagliatamente indicato in parte dispositiva.
Sull'assegno di mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
La ricorrente ha chiesto disporsi la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 750,00 mensili (euro 375,00 per ciascun figlio) oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie, mentre il ha richiesto disporsi un CP_1 assegno di mantenimento a suo carico per i figli di euro 500,00 mensili.
In sede di udienza presidenziale il resistente ha dichiarato di svolgere la professione di appuntato scelto presso l'Arma dei Carabinieri e di percepire euro
1.800,00/1.900,00 mensili e di versare il 50% della rata di mutuo per la casa familiare pari ad euro 407,00 mensili, euro 800,00 mensili per l'affitto della casa di abitazione ed euro 260,00 per una cessione del quinto, mentre la ricorrente ha dichiarato di percepire euro 1.500,00 mensili quale impiegata e di percepire l'assegno unico per i figli nella misura del 50% per euro 199,00 mensili.
All'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del
24.01.2024 il Giudice ha aumentato l'assegno di mantenimento a carico del padre per i figli ad euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio) con decorrenza dal mese di settembre 2023 ed ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, le buste paga degli ultimi sei mesi ed estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie con decorrenza dal 2021 da depositare entro il 10 gennaio 2025.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla ricorrente risultano redditi lordi per l'anno 2021 di euro 14.923,00, per l'anno 2022 di euro 12.415,00 e per l'anno 2023 di euro 23.057,00, dalle buste paga depositate uno stipendio mensile in media di euro 1.650,00, dalla certificazione di atto notorio risultano dei redditi lordi aggiuntivi inerenti l'attività di vendita di prodotti online per l'anno 2021 di euro 6.957,74, per l'anno 2022 di euro 15.917,11 e per l'anno 2023 di euro 3.190,00.
Nella dichiarazione sostituiva di atto notorio depositata da parte resistente il
5 ha dichiarato di aver percepito euro 37.133,00 per l'anno 2021, euro CP_1
42.162,00 per l'anno 2022 ed euro 45.070,00 per l'anno 2023, di avere una cessione del quinto con rata mensile di euro 260,00 e di versare euro 500,00 mensili per l'affitto della casa di abitazione a far data dal 1.12.2024, mentre dalle buste paga risulta una retribuzione mensile netta di euro 2.200,00 circa.
Dagli estratti conto depositati dal resistente emergono numerosi bonifici effettuati dal ai propri genitori per un totale di euro 35.000,00 (euro CP_1
10.000,00 il 16.05.2022 ed euro 25.000,00 il 08.06.2022), nonché alcuni versamenti effettuati dai genitori al figlio per euro 19.600,00, nonché l'acquisto in data
10.01.2022 dell'autovettura Modello Peugeot per euro 28.277,00. Non risultano invece depositati gli estratti conto per i mesi da giugno ad ottobre 2023.
La condotta tenuta dal resistente deve essere valutata ai sensi dell'art. 116 e
118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica.
Il Collegio, pertanto, ritiene di dover riconoscere un assegno di mantenimento a favore della ricorrente per i figli di euro 600,00 mensili con decorrenza dal mese di settembre 2023 e con aumento Istat dal medesimo mese, confermando le disposizioni adottate con ordinanza presidenziale.
Le spese straordinarie relative ai figli, con le specificazioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2418/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
13.07.2014 in IQ (CA) tra nata a [...] il Parte_1
23.11.1986 e , nato a [...] il Controparte_1
08.02.1985, registrato agli atti di matrimonio del Comune di IQ (CA) all'anno 2014, atto n. 2, parte 2, Serie A, Uff. 1;
6 2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone l'assegnazione della casa familiare sita in FI (RM) via delle
Conchiglie 27, a favore di in qualità di genitore collocatario Parte_1 dei figli e;
Per_1 Per_2
4) dispone l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per i minori ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale di figli;
5) dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come segue: a fine settimana alternati il padre, terrà con sé i bambini dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica fino alle ore 20.30 mentre durante il periodo estivo o durante i periodi di vacanza i minori saranno prelevati dall'abitazione materna entro le ore 16.00 e riaccompagnati a casa la domenica alle ore 20.30; durante la settimana il padre terrà con sé e un pomeriggio a settimana, in caso di Per_1 Per_2 mancato accordo, il mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle 16.00 in caso di chiusura della scuola) alle ore 20.30, con impegno a comunicare alla madre il pomeriggio prescelto entro la domenica della settimana precedente;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli 30 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno con i genitori, alternativamente negli anni, il giorno del 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e
1° gennaio, il 6 gennaio, rimanendo convenuto tra le parti che a decorrere dall'anno 2023, il giorno del 24 dicembre spetterà alla madre mentre il 31 dicembre al padre. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. Sempre ad anni alterni le eventuali settimane bianche o vacanze invernali, sempre da concordarsi con congruo anticipo di almeno 20 giorni. Il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso insieme con entrambi i genitori e solo in caso di disaccordo od ove ciò non sia possibile, i genitori
7 concorderanno di trascorrerlo ad anni alterni, così come per la Festa della
Mamma e del Papà saranno trascorsi con i rispettivi genitori;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 attraverso la corresponsione della somma di euro 600,00, a far data da settembre 2023, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base settembre 2023;
7) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
8) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
9) Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 25 marzo 2025
Il Presidente rel.
Dott. Gianluca Gelso
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