Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 741/2017 R.G.L. promossa da
,rappresentato e difeso dall'Avv. Parte 1 (c.f. C.F. 1
GIACINTA ORAZIO, per procura in atti, ricorrente,
contro
Controparte 1 c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. PRESTI ANTONINO, per procura in atti, resistente,
(C.F. P.IVA 2 ), Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTA
LEZZI, giusta procura in atti,
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Parte 1
1- Con ricorso depositato il 31.03.2017 ha adito il Tribunale di Barcellona esponendo di aver iniziato a lavorare per la società [...] Parte 2
Parte 3 dal 14.11.2012 al 31.07.2016 con contratto part-time al 50% con inquadramento al livello V con la mansione di addetto all'attività amministrativa;
di avere in realtà sempre svolto orario full-time, lavorando dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30 ed il sabato dalle 08:30 alle 12:30. Il ricorrente ha chiesto, quindi, la condanna della società Parte 3 a corrispondere le differenze retributive per tutto il periodo di lavoro, a titolo di differenze retributive per paga, lavoro straordinario, tredicesima, quattordicesima, ferie, festività e Trattamento di Fine rapporto e indennità
Con memoria di costituzione depositata il 31.10.2017 si è costituita la società resistente deducendo la correttezza e proporzionalità del trattamento retributivo corrisposto al Pt 1 essendo stato assunto con contratto di lavoro part-time al 50% e non full time con inquadramento al V livello e mansione di addetto all'attività amministrativa;
ha dedotto che le buste paga sono state sempre consegnate e firmate anche per quietanza e comunque mai contestate;
che la retribuzione dovuta è stata corrisposta mediante bonifici bancari mensili comprensivi di tutte le somme dovute;
ha contestato i calcoli di parte;
ha contestato lo svolgimento di lavoro straordinario. La società ha chiesto conclusivamente di dichiarare infondato ed inammissibile e dunque rigettare il ricorso e tutte le domande svolte.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 23.02.2021 è stata ordinata la integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_3, e sono state ammesse le prove orali.
CP L' si è costituito, evocato in giudizio con atto notificato il 27.03.2021 (cfr allegati alle note del 31.03.2021), con memoria depositata il 20.04.2022.
La causa è stata istruita con l'assunzione delle prove orali -interrogatorio formale e prova per testi- e con la disposta c.t.u. contabile.
Alla udienza del 04.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, è decisa come segue. CP 2- Preliminarmente si osserva che l' con la memoria di costituzione del 20.04.2022,
ha eccepito la nullità dell'attività istruttoria compiuta prima della integrazione del contraddittorio.
Ritiene il Tribunale che nessuna nullità si sia prodotta, posto che il principio di nullità degli atti processuali compiuti prima della integrazione del contraddittorio, nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, opera qualora il suddetto litisconsorte eccepisca, nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., un pregiudizio del proprio diritto di difesa (cfr Cass. n. 1644/19).
CP Nel presente giudizio, 12 non ha eccepito alcun concreto ed effettivo vulnus al proprio diritto di difesa, anzi, nella memoria di costituzione, ha espressamente scritto che "L'CP 3 nel costituirsi in causa, precisa di non aver, allo stato, elementi probatori da offrire in causa pertinenti alle domande svolte dal ricorrente: l' CP_2, pertanto, non può che rimettersi alle decisioni che il Giudice riterrà di adottare e a quanto emergerà nel prosieguo della causa".
3- Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.
Occorre osservare che secondo l'orientamento della Corte di cassazione, "sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice" (Cass. Civ., Sez. Lav. 19 giugno 2018 n.
16150).
Il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive per aver effettuato del lavoro straordinario è onerato dunque, ex art. 2697 c.c., a dimostrare i fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario riguardanti sia l'orario normale di lavoro che la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente.
Lo stesso rigoroso onere probatorio ricade sulla parte ricorrente, per quanto attiene al lavoro svolto non giornate destinate al godimento delle ferie.
3.1- Ancora preliminarmente si precisa che, come è noto, le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione
è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale (cfr Cass.
n. 13150/2016).
Invece, la sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta;
né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c. (cfr Cass. n. 27749/2020). 3.2- Nella presente fattispecie le buste paga prodotte in atti dalle parti non risultano sottoscritte né per ricevuta, né per quietanza;
sicché la prova degli eseguiti pagamenti può essere desunta solo dalle copie dei bonifici bancari prodotte dalla società resistente.
Dalle copie dei bonifici bancari prodotti risulta che la società ha corrisposto al Pt 1 euro 700,00 al mese a decorrere dalla mensilità di novembre 2012 sino al mese di dicembre 2014; euro 900,00 al mese a decorrere da gennaio 2015; euro 1.000,00 al mese a decorrere da gennaio 2016 sino alla cessazione del rapporto. Risultano ancora eseguiti i seguenti pagamenti: euro 1.200,00 il 23.12.2013; euro 1.300,00 il 23.12.2014; euro
1.800,00 il 21.12.2015; euro 600,00 il 28.12.2015.
4- Parte ricorrente ha chiesto l'ammissione, ex art. 421 c.p.c., delle produzioni documentali allegate alle note del 09.10.2023: trattasi di documentazione di formazione antecedente alla introduzione del giudizio (risalente all'anno 2014) che avrebbe potuto e dovuto essere prodotta con la proposizione dell'atto introduttivo.
Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (cfr Cass. n.33393/2019).
Ciò sta a significare che l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale quale caratteristica precipua del rito speciale, consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte.
Ora, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non appaia necessaria l'acquisizione documentale tardiva, alla luce degli esiti delle prove orali, nei termini di seguito esposti.
5- Esame delle prove orali 5.1 In esito alle prove testimoniali assunte, può ritenersi dimostrato che il ricorrente svolgesse attività di lavoro full-time e non part-time al 50%, come contrattualmente pattuito.
Il teste di parte ricorrente Testimone 1 -che all'epoca della resa deposizione
(19.04.2022) ha dichiarato di aver transatto tutte le cause in corso con la Parte_3 ha dichiarato che il ricorrente in un primo momento si occupava di accogliere i clienti, ricevere le telefonate, ricevere la merce portata dai corrieri in piccoli pacchi.
Successivamente, dopo circa un anno, ha iniziato a caricare i dati nel sistema operativo dell'azienda. Il teste ha aggiunto che il ricorrente lavorava da lunedì al sabato, insieme al sottoscritto, e iniziava a lavorare alle 08:30 sino alla 12:30 e poi dalle 14:30 alle 18:30.
Il Sabato iniziava alle 08:30 fino alle 12:30, aggiungendo che lavoravano nello stesso ufficio.
La deposizione del teste Testimone 1 ha trovato riscontro nel narrato dei testi di parte resistente.
,dipendente dal 2012, pur non sapendo dire quali In particolare, Persona 1 Pt 1 ha aggiunto "però posso dire che lo stesso era fossero gli orari di lavoro del presente e lavorava in Azienda sia di mattina che di pomeriggio, ed anche il sabato mattina".
Il teste di parte resistente Testimone 2 -dipendente dal 2010 al 2020- ha dichiarato che vedeva il Pt 1 a volte di mattina, a volte di pomeriggio, però ha anche aggiunto che "Il Pt 1 si occupava di gestire il Front Office presente all'interno dell'azienda ove venivano consegnati documenti vari che poi venivano smistati;
si occupava altresì di ricevere il pubblico e registrarlo in un apposito elenco che era presente presso l'accettazione. Il ricorrente era l'unico che si occupava della gestione del Front Office.
Il Front Office rimaneva aperto tutta la giornata".
5.2- Nessuna specifica e concreta dimostrazione è, invece, emersa con riferimento alle ferie non godute reclamate ed alle altre pretese.
6 - Sulla scorta di tali coordinate è stato dato mandato al c.t.u. di quantificare le differenze retributive nel periodo in questione, al netto delle somme corrisposte risultanti dai bonifici prodotti.
Il nominato c.t.u., in aderenza al mandato ricevuto, ha quantificato le differenze retributive dovute in relazione alla qualifica posseduta, alle previsioni del CCNL applicabile, e al lavoro straordinario svolto (come indicato nel mandato), detraendo dal Pt 4 con la dovuto le somme che la società ha dimostrato di aver corrisposto al produzione dei bonifici bancari allegati.
6.1- Occorre però osservare che le operazioni svolte dal consulente operano un raffronto tra poste contabili non omogenee, ovvero tra somme calcolate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e somme corrisposte al netto dalla società al ricorrente.
Quindi i dati contabili elaborati dal consulente devono essere rivisti nel modo che segue.
6.2- Come anzi detto, dalle copie dei bonifici bancari allegati dalla società, può dirsi dimostrato che la società abbia corrisposto al Pt 1 i seguenti importi: euro 700,00 al mese a decorrere dalla mensilità di novembre 2012 sino al mese di dicembre 2014; euro
900,00 al mese a decorrere da gennaio 2015; euro 1.000,00 al mese a decorrere da gennaio 2016 sino alla cessazione del rapporto (luglio 2016). Risultano altresì eseguiti i seguenti pagamenti: euro 1.200,00 il 23.12.2013; euro 1.300,00 il 23.12.2014; euro
1.800,00 il 21.12.2015; euro 600,00 il 28.12.2015.
a) Dall'inizio del rapporto (14.11.2012) per tutto l'anno 2013 gli importi indicati in busta paga sono di importo inferiore rispetto al corrisposto netto (700,00 al mese + 1.200,00 il 23.12.2013); di talché può ragionevolmente ritenersi che gli importi corrisposti dalla società vadano a coprire il lavoro straordinario svolto (ammontante in media a circa
190,00 al mese al lordo delle ritenute) e la tredicesima mensilità.
Non vi è prova, invece, del pagamento della quattordicesima mensilità per l'anno 2013 che, stando ai conteggi elaborati dal c.t.u., ammonta ad euro 1.015,99.
b) Per l'anno 2014 le buste paga sono tutte di importo inferiore rispetto al corrisposto dalla società (700,00 al mese + 1.300,00 il 23.12.2014) sino alla mensilità di aprile 2014; di talchè può ragionevolmente ritenersi che gli importi corrisposti al netto vadano a coprire il lavoro straordinario svolto e la tredicesima mensilità.
A decorrere dalla mensilità di maggio 2014 le somme indicate in buste sono di importo pari o superiore al corrisposto.
Devono, pertanto, ritenersi dovuti per l'anno 2014 i seguenti importi che possono desumersi, attraverso semplici operazioni matematiche, dai conteggi elaborati dal c.t.u.:
- lavoro straordinario pari ad euro 1.415,07 (da maggio 2014);
- quattordicesima mensilità pari ad euro 1.556,10;
c) Per l'anno 2015 le buste paga riportano sino al mese di settembre 2015 importi inferiore rispetto al corrisposto netto pari ad euro 900,00 al mese + due pagamenti di euro 1.800,00 il 21.12.2015 e di euro 600,00 il 28.12.2015 (a pagamento delle mensilità di novembre e dicembre 2015 e della tredicesima mensilità); di talchè può ritenersi che il corrisposto vada a coprire le somme dovute a titolo di straordinario e tredicesima mensilità.
A partire dalla mensilità di ottobre 2015 le buste paga si allineano sostanzialmente al corrisposto pari a 900 euro mensili. Sicché risultano dovuti: euro 603,43 a titolo di lavoro straordinario;
euro 1.580,69 per quattordicesima mensilità;
-
c) Per l'anno 2016 le buste paga si allineano al corrisposto pari ad euro 1.000,00 mensili.
Sicché risulta dovuto:
d) lavoro straordinario pari ad euro 1.312,86
e) tredicesima mensilità euro 934,25
f) Quattordicesima mensilità 1.735,03
6.3- Compete altresì il Trattamento di Fine rapporto pari ad euro 5.692,13, come quantificato dal c.t.u, di cui non è stata fornita prova di pagamento.
6.4- Null'altra somma spetta (come indennità sostituiva del preavviso) non avendone il ricorrente fatto richiesta ed esulando pertanto dall'oggetto del giudizio.
7- Conclusivamente, gli importi complessivamente dovuti al ricorrente risultano pari ad euro 10.153,42 a titolo di differenze retributive ed euro 5.692,13 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge ex art. 429 c.p.c.
8- In relazione alla condanna della società resistente al pagamento delle differenze contributive, si osserva che, secondo un principio costantemente affermato in materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché la prescrizione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale non può rinunciare alla "irricevibilità" dei contributi prescritti (cfr. Cass. civ. n. 23116/2004, richiamato anche da Cass. civ., SS.UU., n. 7514/2022).
Come è noto il termine di prescrizione dei crediti contributivi ex legge n 335/1995 è quinquennale.
Nel caso di specie, il primo atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del credito contributivo, in coerenza con la struttura bilaterale dell'obbligazione contributiva e con la esclusiva legittimazione attiva dell'CP_3, è la CP notifica del ricorso all' in data 27.03.2021.
-
Ne consegue, quindi, la intervenuta prescrizione di ogni credito contributivo maturato nel quinquennio antecedente al 27.03.2021. Conclusivamente, alla condanna per differenze retributive consegue la condanna della società resistente alla regolarizzazione contributiva rispetto alle maggiori somme riconosciute, nei limiti della prescrizione quinquennale (prescritte sino al 27.03.2016).
9- Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento delle originarie pretese del ricorrente, vanno compensate per metà, ponendo la restante metà a carico della società calcolata ai medi di tariffa, scaglione di valore sino ad euro 26 mila.
10- Le spese di lite possono compensarsi nei rapporti dell' in ragione della operatività CP
della prescrizione sostanzialmente fino a marzo 2016 (rapporto conclusosi a luglio
2016).
11- Le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, devono essere poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1931/2016 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la Parte 3 in persona del legale rapp.te pro tempore a corrispondere a Parte 1 la somma di euro 10.153,42 a titolo di differenze retributive ed euro 5.692,13 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge ex art. 429 c.p.c. e al pagamento, in favore dell' CP_3 in persona del legale rapp.te pro tempore, le relative differenze contributive nei limiti della prescrizione quinquennale come indicato in parte motiva;
2) Compensa per metà le spese di lite tra ricorrente e resistente e condanna la società
resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della restante metà, liquidata in €
2.694,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
P C
3) Compensa le spese di lite con1.
Pone le spese di ctu, come separatamente liquidate, a carico della società 4)
resistente.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 02/04/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano