Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 362/2023 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Nicola Alessandro Vecchio Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 362/2023 R..G., posta in decisione con ordinanza del
12.2.2025 emessa in esito alla dell'11.02.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. ROCCHETTO ROSARIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
Contro
, in persona della sua procuratrice Controparte_1 [...]
c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo Controparte_2 P.IVA_1 studio dell'avv. CAROLI SILVIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
, c.fisc. , CP_3 C.F._2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Lesione Personale - appello avverso la Sentenza n. 64/2023 del
Tribunale di Palmi pubblicata in data 31/01/2023, emessa nell'ambito del procedimento n. 1276/2019 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 12/07/2023 parte appellante impugnava la sentenza n. 64/2023 emessa e pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Palmi in data 31/01/2023 rilevando la erroneità della stessa nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto non provata la domanda. Concludeva pertanto chiedendo “In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
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Sexies cpc, dal Tribunale di Palmi – Sezione Civile contestualmente all'udienza del
31/01/2023, non notificata, con la quale è stata definita la causa civile iscritta al n. 1276/2019
RG, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“...NEL MERITO accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto, in data 06.11.2017 tra , conducente dell'autovettura Mercedes trg DA793MD, di proprietà del Parte_2 sig. , assicurata per la responsabilità civile con la compagnia Controparte_4 CP_5
polizza n. 145/013849668 e proprietario e conducente del veicolo,
[...] CP_3 tipo Audi A4, tg EW444GF, assicurato per la r.c.a. con la compagnia - polizza n. CP_6
066841512, sul quale viaggiava in qualità di terzo trasportato l'attore, sig. Parte_1
accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra
[...] loro a risarcire tutti i danni materiali e fisici prodotti all'esponente quantificati in complessivi € 25.943,82, oltre interessi legali e rivalutazione, entro la competenza del
Giudice adito, per come di seguito specificati: DANNO PERMANENTE Percentuale invalidità > 11% (tredici per cento); Danno biologico > € 20.392,00 DANNO INVALIDITA'
TEMPORANEA Inabilità temporanea assoluta (100%) > 15 giorni Inabilità temporanea relativa (75%) > 15 giorni Inabilità temporanea relativa (50%) > 50 giorni Inabilità temporanea relativa (25%) > 50 giorni Danno biologico (temporanea) > €5.400,00
RIEPILOGO: TOTALE PERMANENTE > € 20.392,00 TOTALE TEMPORANEA > €
5.400,00 SPESE MEDICHE € 151,82 TOTALE GENERALE € 25.943,82 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa...” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 20.11.2023 si costituiva
[...]
rilevando la correttezza della sentenza impugnata e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 14.1.2025 (sostituita ex art. 127 ter cpc) stante la regolarità della notifica, il
Consigliere istruttore dichiarava la contumacia del e nessuna delle parti costituite CP_3 depositava note. La causa veniva pertanto, rinviata alla udienza dell'11.2.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Anche a detta udienza - nonostante la regolare comunicazione del rinvio - nessuna delle parti depositava note sostitutive della presenza in udienza.
Il Consigliere istruttore, pertanto, assegnava la causa a sentenza, riservando di riferire al
Collegio.
Ciò posto, visto l'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
P.Q.M
2 La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro e nella
[...] Controparte_1 CP_3 contumacia di quest'ultimo, così decide:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
14/02/2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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