TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/07/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3364/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
OLIVERO FRANCESCA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso l'Avv. OLIVERO FRANCESCA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto: di aver contratto matrimonio civile in Savigliano il 14/07/1990, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte I, Serie A, dell'anno 1990; che dal matrimonio sono nati, a Savigliano, i figli: , il 17.05.1991; , il Persona_1 Persona_2
06.01.1995; , il 19.07.1999; , il 19.08.2003; il 07.08.2007; Persona_3 Persona_4 Persona_5
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore nata dal matrimonio, di cui si è omesso Per_5
l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 14/07/1971 a ROMA (RM), Parte_1
[...
, n. il 10/08/1968 a AGRIGENTO (AG), Parte_3
alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3364/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
OLIVERO FRANCESCA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso l'Avv. OLIVERO FRANCESCA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto: di aver contratto matrimonio civile in Savigliano il 14/07/1990, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte I, Serie A, dell'anno 1990; che dal matrimonio sono nati, a Savigliano, i figli: , il 17.05.1991; , il Persona_1 Persona_2
06.01.1995; , il 19.07.1999; , il 19.08.2003; il 07.08.2007; Persona_3 Persona_4 Persona_5
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore nata dal matrimonio, di cui si è omesso Per_5
l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 14/07/1971 a ROMA (RM), Parte_1
[...
, n. il 10/08/1968 a AGRIGENTO (AG), Parte_3
alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi