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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/07/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1756 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), ivi elettivamente domiciliato in via Rossini 63, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Giuseppe Cammalleri, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti.
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, nei cui uffici, siti in Caltanissetta, via Libertà n.174, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
E
Controparte_3
(P.I. ), , in persona del legale P.IVA_2 Controparte_4
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
1 Angelo Pariani, sito in Milano, via Camillo Hajech n. 10, che la rappresentata e difende in virtù di procura agli atti.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: responsabilità ex artt. 1218 e/o 2048 cc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 26.02.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig.ri e Parte_2 Pt_3
n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...] [...]
convenivano in giudizio il Parte_1 [...]
, per vederlo condannare a risarcire i danni subiti Controparte_5
a causa di un sinistro verificatosi durante l'orario di lezione all'interno dell'istituto scolastico dallo stesso frequentato.
Esponevano gli attori che “”il giorno 1.10.2019, durante l'ora di attività didattica dedicata all'insegnamento dell'educazione fisica, il prof. Per_1
organizzava tra gli alunni della terza classe del Liceo scientifico Elio
[...]
Vittorini di Gela, frequentata dal figlio minore degli attori, , Parte_1
un torneo di “braccio di ferro”…egli veniva abbinato, secondo le indicazioni del prof. .., con il compagno di classe;
i Persona_2 Persona_3
due giovani serravano le mani nella classica presa, stando seduti di fronte e sullo stesso banco. Era il docente, nella sua qualità di organizzatore ed arbitro, accertato che entrambi i ragazzi stessero di fronte e dopo aver verificato la presa delle rispettive mani nella posizione tipica dei contendenti del braccio di ferro, tenendo i gomiti puntati sul banco, a dare il "via" alla prova. Appena pochi istanti dopo accadeva che il minore aveva il sopravvento Persona_3
e ribaltava sul proprio lato il braccio destro di il quale Parte_1
avvertiva subito un forte dolore all'altezza della spalla” per cui si rendeva
2 necessario recarsi al Pronto soccorso ove gli veniva diagnosticata una “frattura spiroide scomposta del 1/3 distale dell'omero destro””.
Concludevano chiedendo “”- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nella causazione del Controparte_5
sinistro indicato in premessa occorso al minore rappresentato;
- accertare e dichiarare che il minore ha subito le lesioni personali Parte_1
specificate nella documentazione medica versata in atti e, per l'effetto, stabilire che il predetto e, per esso, i legali rappresentati, attori nel presente giudizio, hanno diritto, nella loro qualità, ad essere integralmente risarciti di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, sotto qualsiasi aspetto risarcibili, subiti in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa;
- conseguentemente e per l'effetto, condannare il convenuto, per le causali spiegate in epigrafe, in persona CP_5
del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore degli attori,
n.q. di genitori esercenti la potestà parentale, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, come meglio specificati in epigrafe, subiti nell'evento de quo dal loro figlio minore infra generalizzato, determinandone l'ammontare nella complessiva somma di Euro 51.395,00, o in quell'altra somma maggiore o minore accertanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data del fatto e sino all'effettivo soddisfo, trattandosi di debito di valore. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario, ……””.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il , che contestava in toto CP_5
l'atto di citazione ed, in particolare, chiedeva “”Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, istanza ed eccezione: - preliminarmente, disporre lo spostamento dell'udienza di prima comparizione per consentire la chiamata in causa della Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale e
[...]
rappresentanza per l'Italia in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 112 (cap. 00156
– C.F. e P. – pec: per essere da essa PartitaIVA_3 Email_1
3 garantita e tenuta indenne in ipotesi di eventuale condanna, disponendo, per
l'effetto, il differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti ex art.
269, comma 2°, cod. proc. civ;
- ancora in via preliminare, accertare la carenza di legittimazione attiva degli attori;
- respingere in toto l'atto di citazione presentato, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
- Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio””.
Autorizzata la chiamata in causa in manleva della società assicurativa, quest'ultima, costituitasi, eccepiva l'insussistenza della responsabilità nell'accaduto della P.A. convenuta, aderendo alle difese proposte dall'Avvocatura dello Stato e chiedendo “”Nel merito in via principale: Per tutti i motivi meglio illustrati in narrativa, respingere le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto. In via subordinata: Nella mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la domanda posta in via principale, liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno che verrà eventualmente accertato al termine dell'espletanda istruttoria nella misura percentuale in cui avesse ad essere accertata e dichiarata la responsabilità dell' assicurato con Controparte_7
. In ogni caso, con Controparte_3
vittoria di spese diritti ed onorari di causa, (oltre oneri fiscali come per legge) oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario””.
Nelle more del procedimento, con comparsa del 11 gennaio 2023 si costituiva personalmente in giudizio divenuto maggiorenne, facendo Parte_1
proprie le domande e difese spiegate nel suo interesse dai genitori.
Indi, ad istruzione ultimata, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per note conclusive e repliche.
In primis, priva di pregio giuridico si rileva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei genitori del danneggiato minore Parte_1
all'epoca del fatto occorsogli, per sopravvenuto raggiungimento della maggiore
4 età nel corso del giudizio, sollevata dal convenuto , essendo principio CP_5
pacifico, stabilito dalla univoca giurisprudenza di legittimità, che “ Il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: e il il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del processo, con efficacia retroattiva e con riferimento
a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria” (così ex plurimis Cass.34987/2022).
Si rileva, sul punto, che al momento dell'instaurazione del presente giudizio e, nello specifico, al momento della notificazione dell'atto di citazione avvenuta il
10.12.2020, il danneggiato era ancora minorenne, con sussistenza in capo ai genitori, esercenti la responsabilità genitoriale e rappresentanti legali di
[...]
della legittimazione processuale – oltre che della legittimazione ad Parte_1
agire - essendo lo stesso divenuto maggiorenne solo in un momento successivo, vale a dire il 02.01.2021, quindi successivamente anche alla data di iscrizione a ruolo della causa e all'instaurazione del rapporto processuale.
Peraltro, in corso di causa, con comparsa di costituzione del 10.01.2023, il predetto ha formalizzato la propria costituzione, aderendo a tutte le richieste, deduzioni e difese formulate precedentemente dai genitori per suo nome e conto.
Passando al merito, gli esiti dell'istruttoria espletata inducono a concludere per il rigetto della domanda attorea azionata in questa sede, e tanto per le ragioni che ci si accinge a chiarire.
L'oggetto del contendere riguarda un sinistro occorso ai danni di Parte_1
durante le ore scolastiche e nell'ambito di attività di educazione fisica, e in
[...]
particolare nel corso di “ un braccio di ferro”, organizzato in classe dal docente di scienze motorie.
5 Le circostanze di tempo e di luogo sono pacifiche, in quanto non oggetto di contestazione tra le parti.
Risultano ugualmente incontestate le modalità estrinsecative del sinistro.
La vicenda fattuale, dunque, pare perfettamente attagliarsi alla fattispecie normativa delineata dall'art. 2048 c.c., il cui secondo comma, come noto, attribuisce ai precettori e a coloro i quali insegnano un mestiere o un'arte la responsabilità per i danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Tale peculiare regime di responsabilità si connota per una presunzione di colpa a carico dei precettori, ai quali viene imputato il danno cagionato dagli allievi, salvo che provino di “non aver potuto impedire il fatto”.
Onde, in tale fattispecie, e in linea generale, si delinea un riparto probatorio che vede, da un lato, l'attore, chiamato a dimostrare che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. n. 9542/09, n. 24997/08).
Si è, infatti, rilevato che, in linea di principio, per superare la presunzione di responsabilità, che ex art. 2048 c.c. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (cfr. Cass. n. 9542/09 - n. 2657/03).
Orbene nella fattispecie che ci occupa dall'istruttoria espletata è emerso che:
- il prof. , docente di scienze motorie, il 1/10/2019 ha svolto una Persona_1
lezione nell'ambito delle ore di cd. “potenziamento” nella classe frequentata
6 dall'alunno (IV classe del liceo scientifico). In tale occasione non essendo Pt_1
disponibile la palestra, l'insegnante ha dovuto svolgere la lezione in classe, decidendo per tale motivo di far svolgere degli esercizi agli alunni che potessero essere svolti in aula.
- L'attività svolta dal minore e dai suoi compagni si Parte_1
svolgeva, inoltre, alla presenza e sotto l'attenta vigilanza del docente (cfr. teste
: “” Si è vero, il Prof. Giudice dopo aver controllato l'esatta posizione Per_3
da noi assunta ha dato l'avvio alla gara……Il Prof. Giudice ha controllato che i gomiti fossero appoggiati al banco e la corretta presa delle mani.””
- Che gli abbinamenti fra i giocatori avversari erano stati individuati dal predetto professore, tenendo evidentemente conto della struttura fisica e della forza dei diversi alunni. (cfr. teste “Confermo che il foglio che mi viene Tes_1
esibito è stato scritto dal prof. Giudice, riguarda gli abbinamenti fra gli scolari per il torneo” ).
- Che “il braccio di ferro”, così come altri esercizi volti al rafforzamento scheletrico-muscolare degli allievi, era contemplato anche nei manuali di educazione fisica (ad esempio nel libro “”Energia pura”, in particolare alle pagg.
80 e seguenti, e segnatamente alla figura n.10 in cui è riportata per immagine l'esecuzione dell'esercizio denominato proprio “braccio di ferro”, versato in atti).
Peraltro, si tenga altresì in considerazione il fatto che gli alunni, ai quali il suindicato docente ha fatto svolgere detta attività, erano ragazzi ormai prossimi alla maggiore età (16/17 anni), e, quindi, non solo con una prestanza ed uno sviluppo fisico adeguato per lo svolgimento della predetta “prova di forza”, ma soprattutto con un'età per la quale è ragionevole ritenere che gli stessi sappiano controllare i propri movimenti e gestire la propria forza e stanchezza.
Come è noto, infatti, nel braccio di ferro è importante capire quando fermarsi;
cioè bisogna riconoscere il punto in cui non è più possibile mantenere la posizione di forza, o quando si rischia di subire una sconfitta.
7 In pratica, ci si deve concentrare sulla gestione della forza e della stanchezza, e sull'analisi della reazione dell'avversario.
Detti principi posti a fondamento della suddetta disciplina sportiva erano stati previamente illustrati e spiegati dal docente che, solo dopo aver Persona_4
verificato la corretta posizione di gomiti e mani, aveva dato avvio alla gara.
La scelta dell'insegnante, peraltro, di far svolgere quell'esercizio in forma di gioco, prevista nella programmazione dell'attività di potenziamento, non può quindi essere considerata una scelta arbitraria, negligente o imprudente.
Nel caso di specie, quindi, si è verificato un infortunio del tutto imprevedibile e che, in ogni caso, rientra nel novero delle possibilità, quantomeno per caso fortuito, in occasione dell'espletamento di ogni esercizio fisico, di gioco, di sport o di competizione che si può svolgere nell'ambiente scolastico.
L'infortunio, pertanto, è riconducibile all'ordinario esercizio dell'attività scolastica, specie di educazione fisica, in cui agli allievi va necessariamente richiesto un impegno e, quindi, anche uno sforzo fisico e non è possibile prevedere né prevenire ogni ipotetico incidente, seppure ogni attività si svolga, come è effettivamente avvenuto, sotto la costante presenza ed il controllo dell'insegnante e con ogni cautela del caso.
Nella fattispecie che ci occupa le lesioni sono state generate da una sequenza causale non imputabile al , in quanto non sono emersi elementi di fatto, dai CP_8
quali poter evincere che durante la lezione di educazione fisica non siano state adottate quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, favorevoli all'insorgere di serie causali sfocianti nella produzione del danno.
Rebus sic stantibus, non vi è chi non veda come quanto occorso al è, Pt_1
quindi, un infortunio sportivo per il quale la giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire che “è fisiologicamente connesso all'esercizio di attività motorie che, facendole, possa accidentalmente farsi male, senza che ciò necessariamente significhi che l'insegnante abbia posto in essere azioni o omissioni sotto un
8 qualche profilo censurabili” (cfr. Trib di Catania Sez. VI sent. N. 1478 del
3/5/2006).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai criteri indicati nel D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda attorea;
-condanna, conseguentemente, al pagamento in favore del Parte_1
convenuto delle spese processuali che liquida in € 1.452,50 CP_5
per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge;
-condanna, altresì, la parte attrice a rimborsare alla terza chiamata in causa le spese del giudizio che liquida in euro 3.448,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento di pari data, definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Caltanissetta, in data 15 luglio 2025
IL G.O.P.
Elvira Gambino
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