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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/06/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1095/2024
Successivamente, alle ore 15.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1095/2024 promossa da:
(cod. fisc. nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Alberto
Bova, elettivamente domiciliata, ai presenti fini, presso il suo studio, sito in Ferrara, via
Spadari n.3 parte ricorrente
Contro
(cod. fisc. , corrente in Crotone Via Roma, 128, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Elio Manica, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crotone alla via Ugo Foscolo, 18/b; parte resistente
CONCLUSIONI
Le parti, all'odierna udienza, hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 01.08.2024, la ricorrente
[...]
esponeva che: - in data 25.06.2024 e 26.06.2024 veniva fissata, rispettivamente in Parte_1 prima e seconda convocazione, l'assemblea del sito in Controparte_1
Crotone, alla Via Roma n. 128, presso lo studio dell'amministratore pro tempore, sig.
, sito in Crotone, Via Poggioreale n. 79, per discutere, tra le altre cose, del Persona_1 seguente punto inserito nell'ordine del giorno al n. 5) “Discussione e approvazione computo metrico lavori straordinari fabbricato revisionato dal geometra e Controparte_2 architetto ; - l'assemblea, riunitasi in seconda convocazione il 26.06.2024, CP_3
deliberava, con la maggioranza solo apparente di 523,760 (determinata con riferimento alla tabella n. 5 G.V, espressamente indicata nel riparto consuntivo 01.01.2023-31.12.2023, allegato alla lettera di convocazione dell'assemblea), l'approvazione del computo metrico per i lavori straordinari del fabbricato sopra richiamati;- la ricorrente, proprietaria di una unità abitativa collocata nel citato condominio, in quanto non presente all'assemblea condominiale, riceveva la comunicazione del verbale in data 27.06.2024 ed immediatamente rilevava la sussistenza di macroscopici errori e imprecisioni;
- l'istante accertava, in primis, il mancato raggiungimento del quorum necessario e sufficiente per le deliberazioni condominiali riferite ad opere e interventi di natura straordinaria-lavori straordinari fabbricato-per erroneità ed illegittimità dei millesimi indicati nel verbale medesimo, arbitrariamente utilizzati per la determinazione del quorum deliberativo necessario per la validità dell'assemblea stessa (523,760 millesimi);- l'odierna ricorrente instaurava la procedura di mediazione, la cui seduta, tenutasi in data 29.07.2024, si concludeva negativamente per mancata adesione e partecipazione del convocato;
eccepiva CP_1 il mancato raggiungimento del quorum deliberativo per l'approvazione dei lavori straordinari e la violazione delle norme del regolamento condominiale;
sulla base di tali premesse, la ricorrente chiedeva, previa sospensione inaudita altera parte, l'annullamento della delibera assembleare impugnata.
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.11.2024, si costituiva in giudizio il in persona del legale rappresentante p.t., il quale Controparte_1
eccepiva la nullità del ricorso per mancato avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c.; chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo il resistente CP_1
provveduto ad annullare la delibera impugnata in sede di assemblea del 14.11.2024; evidenziava che a seguito dell'assemblea tenutasi in data 26.06.2024 (in seconda convocazione) l'amministratore, il giorno successivo, comunicava il verbale agli assenti e
2 l'odierna ricorrente adiva immediatamente l'Organismo di mediazione in data 05.07.2024; esponeva che: - l'amministratore, accortosi dell'errore nel conteggio dei millesimi, inviava immediatamente (in data 08.07.2024), mediante Pec, a tutti i condomini la seguente comunicazione “Gentile condomino in qualità di amministratore pro tempore
[...]
Via Roma 128 88900 Crotone, comunico che la delibera del 25.06.2024 in Controparte_1
prima convocazione e del 26.06.2024 in seconda convocazione (verbale di assemblea) è da ritenere nulla, in quanto un refuso nel calcolo dei millesimi … sarà mia premura riconvocare una nuova assemblea nei tempi brevi con gli stessi punti all'ordine del giorno…scusandomi per eventuali disagi porgo Cordiali saluti …”; - l'amministratore del convocava, in data 16.07.2024, l'assemblea per il 23.07.2024, con all'ordine CP_1 del giorno “..annullamento verbale di assemblea del 26.06.2024”; - successivamente, lo stesso amministratore informava, a mezzo Pec del 29.07.2024, il legale della ricorrente che l'assemblea di fine luglio, alla quale la ricorrente non si era presentata, era “andata deserta”
e che avrebbe convocato subito dopo l'estate una nuova assemblea;
deduceva la nullità del regolamento condominiale in tema di numero massime delle deleghe;
eccepiva l'inammissibilità della richiesta di sospensione della delibera impugnata, avendo l'assemblea condominiale deliberato la revoca/nullità della medesima delibera;
osservava che la delibera non era stata messa in esecuzione né poteva essere immediatamente eseguita;
rilevava, infine, la non corretta determinazione del valore della presente controversia e la conseguente incompetenza per valore del giudice adito;
chiedeva dichiararsi il non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione e, nel merito, la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3.
All'esito del procedimento cautelare, iscritto al n. 1095-1/2024 R.G., con provvedimento del
29.11.2024, il giudice disponeva il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, stante l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato con delibera del resistente CP_1
resa in data 14.11.2024.
4.
All'udienza del 11.12.2024, parte ricorrente, dato atto dell'avvenuto annullamento della delibera assembleare impugnata, chiedeva emettersi pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Parte resistente si riportava alla propria comparsa di costituzione, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3 Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
5.
All'odierna udienza le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente ha insistito nella richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
6.
E' pacifico tra le parti l'avvenuto annullamento della delibera impugnata in sede di assemblea del 14.11.2024 ( cfr. verbale depositato in atti, all. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Tale sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
7.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
8.
Entrambi le parti, prendendo atto del sopraggiunto mutamento della situazione originaria, hanno sottoposto al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere in ragione della realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria.
La rilevata carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, non costituendo un'eccezione in senso proprio, non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni ed è, pertanto, rilevabile anche d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. civile n. 1257/2023; Cass. civile n.
19845/2019).
9.
Sulle spese processuali.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese processuali dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della "soccombenza
4 virtuale" (cfr. Cass. civile n. 24714/2022; Cass. civile n. 14939/2020; Cass. civile n.
44832/2009).
Al riguardo si osserva che l'illegittimità della delibera assembleare scaturisce da un evidente errore dei conteggi delle quote condominiali sulla base dei prospetti allegati dallo stesso amministratore nella lettera di convocazione (cfr. ricorso introduttivo, pag. 3).
Ebbene, giova evidenziare che a seguito dell'assemblea tenutasi in data 26.06.2024 (in seconda convocazione) l'amministratore, il giorno successivo, comunicava il verbale agli assenti.
La ricorrente adiva immediatamente l'Organismo di mediazione in data 05.07.2024 (cfr. all.
4 comparsa di costituzione).
L'amministratore, già in data 08.08.2024, a mezzo Pec, comunicava a tutti i condomini che
“la delibera del 25.06.2024 in prima convocazione e del 26.06.2024 in seconda convocazione (verbale di assemblea) è da ritenere nulla, in quanto un refuso nel calcolo dei millesimi … sarà mia premura riconvocare una nuova assemblea nei tempi brevi con gli stessi punti all'ordine del giorno … scusandomi per eventuali disagi porgo Cordiali saluti
…” (cfr. all. 5 comparsa di costituzione).
Ed invero, l'amministratore convocava, in data 16.07.2024, l'assemblea per il 23.07.2024, con all'ordine del giorno “..annullamento verbale di assemblea del 25.06.2024 in prima convocazione e del 26.06.2024 in seconda convocazione”, dandone comunicazione alla condomina (cfr. all. 6 comparsa di costituzione). Parte_1
Ne discende che parte ricorrente ha proposto il presente ricorso nonostante fosse a conoscenza della nuova convocazione dell'assemblea condominiale, accelerando l'instaurazione del giudizio.
Pertanto, sussistono giusti ed obiettivi motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite, stante l'avvenuto abuso – da parte della ricorrente – dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1095/2024
R.G.,
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
5 Così deciso in Crotone il 18.06.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
6
Successivamente, alle ore 15.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1095/2024 promossa da:
(cod. fisc. nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Alberto
Bova, elettivamente domiciliata, ai presenti fini, presso il suo studio, sito in Ferrara, via
Spadari n.3 parte ricorrente
Contro
(cod. fisc. , corrente in Crotone Via Roma, 128, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Elio Manica, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crotone alla via Ugo Foscolo, 18/b; parte resistente
CONCLUSIONI
Le parti, all'odierna udienza, hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 01.08.2024, la ricorrente
[...]
esponeva che: - in data 25.06.2024 e 26.06.2024 veniva fissata, rispettivamente in Parte_1 prima e seconda convocazione, l'assemblea del sito in Controparte_1
Crotone, alla Via Roma n. 128, presso lo studio dell'amministratore pro tempore, sig.
, sito in Crotone, Via Poggioreale n. 79, per discutere, tra le altre cose, del Persona_1 seguente punto inserito nell'ordine del giorno al n. 5) “Discussione e approvazione computo metrico lavori straordinari fabbricato revisionato dal geometra e Controparte_2 architetto ; - l'assemblea, riunitasi in seconda convocazione il 26.06.2024, CP_3
deliberava, con la maggioranza solo apparente di 523,760 (determinata con riferimento alla tabella n. 5 G.V, espressamente indicata nel riparto consuntivo 01.01.2023-31.12.2023, allegato alla lettera di convocazione dell'assemblea), l'approvazione del computo metrico per i lavori straordinari del fabbricato sopra richiamati;- la ricorrente, proprietaria di una unità abitativa collocata nel citato condominio, in quanto non presente all'assemblea condominiale, riceveva la comunicazione del verbale in data 27.06.2024 ed immediatamente rilevava la sussistenza di macroscopici errori e imprecisioni;
- l'istante accertava, in primis, il mancato raggiungimento del quorum necessario e sufficiente per le deliberazioni condominiali riferite ad opere e interventi di natura straordinaria-lavori straordinari fabbricato-per erroneità ed illegittimità dei millesimi indicati nel verbale medesimo, arbitrariamente utilizzati per la determinazione del quorum deliberativo necessario per la validità dell'assemblea stessa (523,760 millesimi);- l'odierna ricorrente instaurava la procedura di mediazione, la cui seduta, tenutasi in data 29.07.2024, si concludeva negativamente per mancata adesione e partecipazione del convocato;
eccepiva CP_1 il mancato raggiungimento del quorum deliberativo per l'approvazione dei lavori straordinari e la violazione delle norme del regolamento condominiale;
sulla base di tali premesse, la ricorrente chiedeva, previa sospensione inaudita altera parte, l'annullamento della delibera assembleare impugnata.
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.11.2024, si costituiva in giudizio il in persona del legale rappresentante p.t., il quale Controparte_1
eccepiva la nullità del ricorso per mancato avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c.; chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo il resistente CP_1
provveduto ad annullare la delibera impugnata in sede di assemblea del 14.11.2024; evidenziava che a seguito dell'assemblea tenutasi in data 26.06.2024 (in seconda convocazione) l'amministratore, il giorno successivo, comunicava il verbale agli assenti e
2 l'odierna ricorrente adiva immediatamente l'Organismo di mediazione in data 05.07.2024; esponeva che: - l'amministratore, accortosi dell'errore nel conteggio dei millesimi, inviava immediatamente (in data 08.07.2024), mediante Pec, a tutti i condomini la seguente comunicazione “Gentile condomino in qualità di amministratore pro tempore
[...]
Via Roma 128 88900 Crotone, comunico che la delibera del 25.06.2024 in Controparte_1
prima convocazione e del 26.06.2024 in seconda convocazione (verbale di assemblea) è da ritenere nulla, in quanto un refuso nel calcolo dei millesimi … sarà mia premura riconvocare una nuova assemblea nei tempi brevi con gli stessi punti all'ordine del giorno…scusandomi per eventuali disagi porgo Cordiali saluti …”; - l'amministratore del convocava, in data 16.07.2024, l'assemblea per il 23.07.2024, con all'ordine CP_1 del giorno “..annullamento verbale di assemblea del 26.06.2024”; - successivamente, lo stesso amministratore informava, a mezzo Pec del 29.07.2024, il legale della ricorrente che l'assemblea di fine luglio, alla quale la ricorrente non si era presentata, era “andata deserta”
e che avrebbe convocato subito dopo l'estate una nuova assemblea;
deduceva la nullità del regolamento condominiale in tema di numero massime delle deleghe;
eccepiva l'inammissibilità della richiesta di sospensione della delibera impugnata, avendo l'assemblea condominiale deliberato la revoca/nullità della medesima delibera;
osservava che la delibera non era stata messa in esecuzione né poteva essere immediatamente eseguita;
rilevava, infine, la non corretta determinazione del valore della presente controversia e la conseguente incompetenza per valore del giudice adito;
chiedeva dichiararsi il non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione e, nel merito, la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3.
All'esito del procedimento cautelare, iscritto al n. 1095-1/2024 R.G., con provvedimento del
29.11.2024, il giudice disponeva il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, stante l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato con delibera del resistente CP_1
resa in data 14.11.2024.
4.
All'udienza del 11.12.2024, parte ricorrente, dato atto dell'avvenuto annullamento della delibera assembleare impugnata, chiedeva emettersi pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Parte resistente si riportava alla propria comparsa di costituzione, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3 Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
5.
All'odierna udienza le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente ha insistito nella richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
6.
E' pacifico tra le parti l'avvenuto annullamento della delibera impugnata in sede di assemblea del 14.11.2024 ( cfr. verbale depositato in atti, all. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Tale sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
7.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
8.
Entrambi le parti, prendendo atto del sopraggiunto mutamento della situazione originaria, hanno sottoposto al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere in ragione della realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria.
La rilevata carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, non costituendo un'eccezione in senso proprio, non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni ed è, pertanto, rilevabile anche d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. civile n. 1257/2023; Cass. civile n.
19845/2019).
9.
Sulle spese processuali.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese processuali dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della "soccombenza
4 virtuale" (cfr. Cass. civile n. 24714/2022; Cass. civile n. 14939/2020; Cass. civile n.
44832/2009).
Al riguardo si osserva che l'illegittimità della delibera assembleare scaturisce da un evidente errore dei conteggi delle quote condominiali sulla base dei prospetti allegati dallo stesso amministratore nella lettera di convocazione (cfr. ricorso introduttivo, pag. 3).
Ebbene, giova evidenziare che a seguito dell'assemblea tenutasi in data 26.06.2024 (in seconda convocazione) l'amministratore, il giorno successivo, comunicava il verbale agli assenti.
La ricorrente adiva immediatamente l'Organismo di mediazione in data 05.07.2024 (cfr. all.
4 comparsa di costituzione).
L'amministratore, già in data 08.08.2024, a mezzo Pec, comunicava a tutti i condomini che
“la delibera del 25.06.2024 in prima convocazione e del 26.06.2024 in seconda convocazione (verbale di assemblea) è da ritenere nulla, in quanto un refuso nel calcolo dei millesimi … sarà mia premura riconvocare una nuova assemblea nei tempi brevi con gli stessi punti all'ordine del giorno … scusandomi per eventuali disagi porgo Cordiali saluti
…” (cfr. all. 5 comparsa di costituzione).
Ed invero, l'amministratore convocava, in data 16.07.2024, l'assemblea per il 23.07.2024, con all'ordine del giorno “..annullamento verbale di assemblea del 25.06.2024 in prima convocazione e del 26.06.2024 in seconda convocazione”, dandone comunicazione alla condomina (cfr. all. 6 comparsa di costituzione). Parte_1
Ne discende che parte ricorrente ha proposto il presente ricorso nonostante fosse a conoscenza della nuova convocazione dell'assemblea condominiale, accelerando l'instaurazione del giudizio.
Pertanto, sussistono giusti ed obiettivi motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite, stante l'avvenuto abuso – da parte della ricorrente – dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1095/2024
R.G.,
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
5 Così deciso in Crotone il 18.06.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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