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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/10/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Elisa BERTILLO, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1913 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico NASO, presso il cui studio, sito in Parte_1
Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, via dei Portoghesi, 12
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2021, la ricorrente, premesso di aver presentato domanda per l'attribuzione di un incarico di docenza nell'anno scolastico 2021/2022 e di non essere risultata destinataria di alcuna nomina, ha chiesto al Tribunale di:
«- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta del Controparte_1 consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza in favore di docenti con punteggi inferiori a quello della ricorrente;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a ricevere l'incarico annuale, presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultima nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù dell'elevato punteggio posseduto e, per l'effetto
- ORDINARE all'Amministrazione resistente di conferire alla ricorrente, ora per allora, l'incarico annuale presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultima nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, e così per un importo pari ad €. 20.141,20, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia,
o, per l'effetto
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente al risarcimento, in favore della ricorrente, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, e così per un importo pari ad €. 20.141,20, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di
n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia
e, per l'effetto,
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il punteggio complessivo di
n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale 60/2020».
2. Il si è costituito e ha eccepito che nell'anno scolastico 2021/2022 la CP_2 ricorrente ha ottenuto un incarico di docenza su posto di sostegno, a tempo determinato, presso la scuola primaria G. Grassi di Fiumicino, con decorrenza dal 5 novembre 2021 al 30 giugno 2022 e chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
3. Solo in seguito alla richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, parte ricorrente ha precisato la domanda, limitandola al risarcimento del danno relativo alle retribuzioni perse nei mesi di settembre, ottobre, luglio, agosto e per i primi 4 giorni di novembre, per una somma pari ad euro 6.937,48.
4. Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
5. Va, preliminarmente rilevato che in ragione della limitazione della domanda al solo risarcimento del danno non si è resa necessaria l'integrazione del contraddittorio necessario con gli altri partecipanti alla procedura, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui «In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità
(promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.); l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione»
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
(cfr. Cass., sez. lav., 16 luglio 2018, n. 18807; per analoghi principi cfr. anche Cass., sez. lav., 17 gennaio 2017, n. 988 e Cass., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28766).
6. Nel merito, parte ricorrente deduce di essere una docente inserita a pieno titolo nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Roma, per la classe di concorso EEEE in posizione 6166 con punteggio pari a 48,5 e lamenta, con ricorso depositato in data 10 dicembre 2021, il mancato conferimento dell'incarico di supplenza in quanto pretermessa in favore di docenti che sono stati assegnati alle sedi da essa richieste pur in possesso di un punteggio inferiore.
Senonchè, come si è anticipato, costituendosi il ha chiarito che la ricorrente ha CP_2 ottenuto un incarico di docenza su posto di sostegno, a tempo determinato, presso la scuola primaria G. Grassi di Fiumicino, con decorrenza dal 5 novembre 2021 al 30 giugno 2022 e precisato che la ricorrente non ha ottenuto l'incarico durante il primo turno di nomina in quanto le sedi scolastiche dalla stessa indicate nelle preferenze non erano disponibili.
7. Sarebbe stato allora onere della ricorrente fornire prova delle sedi scolastiche dalla stessa indicate, così da consentire di verificare l'assunto secondo cui le stesse sarebbero state attribuite, durante il primo turno di nomina, a docenti con punteggio inferiore, come allegato da parte ricorrente. Tuttavia, né nel ricorso, né in seguito nel corso del giudizio è stato prodotta prova delle sedi richieste, sicchè l'allegazione attorea, contestata da parte resistente, risulta indimostrata.
8. Ne consegue il rigetto del ricorso.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, ridotte del venti per cento ai sensi dell'art. 152bis disp. att. c.p.c. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore
50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. - condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi
€1.562,62 di cui €1.358,80 a titolo di compensi ed €203,82 a titolo di spese generali, oltre IVA e
CPA.
Civitavecchia, 2 ottobre 2025
GIUDICE
Elisa Bertillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Elisa BERTILLO, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1913 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico NASO, presso il cui studio, sito in Parte_1
Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, via dei Portoghesi, 12
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2021, la ricorrente, premesso di aver presentato domanda per l'attribuzione di un incarico di docenza nell'anno scolastico 2021/2022 e di non essere risultata destinataria di alcuna nomina, ha chiesto al Tribunale di:
«- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta del Controparte_1 consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza in favore di docenti con punteggi inferiori a quello della ricorrente;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a ricevere l'incarico annuale, presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultima nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù dell'elevato punteggio posseduto e, per l'effetto
- ORDINARE all'Amministrazione resistente di conferire alla ricorrente, ora per allora, l'incarico annuale presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultima nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, e così per un importo pari ad €. 20.141,20, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia,
o, per l'effetto
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente al risarcimento, in favore della ricorrente, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, e così per un importo pari ad €. 20.141,20, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di
n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia
e, per l'effetto,
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il punteggio complessivo di
n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale 60/2020».
2. Il si è costituito e ha eccepito che nell'anno scolastico 2021/2022 la CP_2 ricorrente ha ottenuto un incarico di docenza su posto di sostegno, a tempo determinato, presso la scuola primaria G. Grassi di Fiumicino, con decorrenza dal 5 novembre 2021 al 30 giugno 2022 e chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
3. Solo in seguito alla richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, parte ricorrente ha precisato la domanda, limitandola al risarcimento del danno relativo alle retribuzioni perse nei mesi di settembre, ottobre, luglio, agosto e per i primi 4 giorni di novembre, per una somma pari ad euro 6.937,48.
4. Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
5. Va, preliminarmente rilevato che in ragione della limitazione della domanda al solo risarcimento del danno non si è resa necessaria l'integrazione del contraddittorio necessario con gli altri partecipanti alla procedura, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui «In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità
(promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.); l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione»
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
(cfr. Cass., sez. lav., 16 luglio 2018, n. 18807; per analoghi principi cfr. anche Cass., sez. lav., 17 gennaio 2017, n. 988 e Cass., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28766).
6. Nel merito, parte ricorrente deduce di essere una docente inserita a pieno titolo nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Roma, per la classe di concorso EEEE in posizione 6166 con punteggio pari a 48,5 e lamenta, con ricorso depositato in data 10 dicembre 2021, il mancato conferimento dell'incarico di supplenza in quanto pretermessa in favore di docenti che sono stati assegnati alle sedi da essa richieste pur in possesso di un punteggio inferiore.
Senonchè, come si è anticipato, costituendosi il ha chiarito che la ricorrente ha CP_2 ottenuto un incarico di docenza su posto di sostegno, a tempo determinato, presso la scuola primaria G. Grassi di Fiumicino, con decorrenza dal 5 novembre 2021 al 30 giugno 2022 e precisato che la ricorrente non ha ottenuto l'incarico durante il primo turno di nomina in quanto le sedi scolastiche dalla stessa indicate nelle preferenze non erano disponibili.
7. Sarebbe stato allora onere della ricorrente fornire prova delle sedi scolastiche dalla stessa indicate, così da consentire di verificare l'assunto secondo cui le stesse sarebbero state attribuite, durante il primo turno di nomina, a docenti con punteggio inferiore, come allegato da parte ricorrente. Tuttavia, né nel ricorso, né in seguito nel corso del giudizio è stato prodotta prova delle sedi richieste, sicchè l'allegazione attorea, contestata da parte resistente, risulta indimostrata.
8. Ne consegue il rigetto del ricorso.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, ridotte del venti per cento ai sensi dell'art. 152bis disp. att. c.p.c. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore
50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. - condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi
€1.562,62 di cui €1.358,80 a titolo di compensi ed €203,82 a titolo di spese generali, oltre IVA e
CPA.
Civitavecchia, 2 ottobre 2025
GIUDICE
Elisa Bertillo
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