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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale ordinario di CA Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di CA, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 14.11.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 05.12.2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2165 del ruolo generale per l'anno 2018, promossa da
1. nata a [...], il [...], ivi residente Parte_1
nel vico Popolare n. 28, ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
CA dell'11.04.2018, prot. n. 02073/2018, elettivamente domiciliata in
CA, nella via G. Deledda n. 39, presso lo Studio dell'Avv. Monica
PUGGIONI, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. nata a [...], il [...], ivi Parte_2
residente, nella via E. D'Arborea n. 4, elettivamente domiciliata in CA, nella
pagina 1 p.zza A. Gramsci n. 22, presso lo studio dell'Avv. Angela SIDONI e dell'Avv.
Angelo SCHIRRU, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“In via principale,
• accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro avente
natura subordinata senza soluzione di continuità dall'aprile 2007 al 21.12.2007;
• accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono
correttamente inquadrabili nell'ambito del C.C.N.L. per il lavoro domestico;
• condannare la convenuta a provvedere alla regolarizzazione contributiva della
lavoratrice per il tutto il periodo di esecuzione del rapporto di lavoro dall'aprile
2007 al 21.12.2007.
Sempre in via principale:
accertato che il datore di lavoro ha corrisposto alla lavoratrice retribuzioni
inferiori a quelle previste dalla CCNL di settore e comunque insufficienti ai sensi
dell'art. 36 Cost., dichiarare tenuta e condannare la SI al Parte_2
pagamento in favore della SI , della somma complessiva di € Parte_1
13.033,47 di cui € 11.965,71 a titolo di differenze retributive ed € 1.067,76 a
titolo di TFR o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali;
• condannare la convenuta alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del
giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
pagina 2 Nell'interesse della resistente:
“In via preliminare,
dichiarare prescritti i pretesi diritti rivendicati dalla SI per Parte_1
le ragioni di cui al presente atto;
rigettare il ricorso proposto dalla SI , in quanto infondato in Parte_1
fatto e diritto e, comunque, generico e carente di prova, per tutte le ragioni
esposte nella precedente espositiva;
con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti di al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di Parte_2
lavoro subordinato a tempo pieno e il mancato pagamento di competenze maturate in dipendenza del rapporto stesso.
In specie, ella ha rappresentato:
− di avere, a seguito di un colloquio con lavorato Parte_2
continuativamente, dall'aprile del 2007 al marzo del 2008, alle dipendenze della resistente nella sua stessa abitazione sita in Escalaplano, nella via D'Arborea n. 4,
svolgendo mansioni di accudimento dei due genitori;
− che la prestazione lavorativa si era dispiegata dall'aprile 2007 al
20.12.2007 senza contratto regolare, articolata su sette giornate lavorative su sette,
comprese le festività, con orario di lavoro dalle ore 7,30 alle ore 12,40 e dalle 15
alle 18;
− di avere, ogni giorno, dalle ore 7,30 provveduto nell'ordine a preparare la colazione, somministrare le medicine ai due genitori non autosufficienti,
pagina 3 riordinare la cucina e la camera da letto, provvedere alla cura personale dei due anziani, preparare il pranzo, somministrare loro i farmaci alle 12,40 e a portarli nella stanza da letto dove restavano soli fino alle ore 15, allorquando li sollevava dal letto e dava loro la merenda e i farmaci delle 17,30, dopo di che riordinava la camera da letto, preparava la cena, riordinava la cucina e procedeva alla stiratura degli indumenti, la maggior parte di , del figlio e del marito;
Pt_2
− che nelle ore lavorative capitava anche di dover svolgere delle commissioni come recarsi dal medico, in farmacia, per necessità che non riguardavano i genitori anziani, ma esclusivamente la;
Pt_2
− di essere stata assunta regolarmente solo il 21.12.2007 dalla resistente con contratto di lavoro a tempo determinato, categoria di inquadramento I, con la mansione di badante-colf, assicurata per 2 ore e 30 al giorno;
− di avere continuato ad avere un orario giornaliero di 8 ore, ricevendo una retribuzione mensile pari a euro 250,00;
− di avere deciso di dimettersi a febbraio 2008, dando regolare preavviso ma , dopo averle promesso una retribuzione di euro 850,00 mensili Pt_2
con regolare contratto per 8 ore al giorno, l'aveva convinta a non abbandonare il posto di lavoro;
− di avere, nonostante, le promesse ricevute, a fine febbraio percepito euro
250,00 e di essere stata licenziata poi il 26.03.2008 da con lettera Pt_2
raccomandata;
− di avere, nell'espletamento delle proprie mansioni, lavorato con
Parte_3
− di essere creditrice, sin dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 14.03.2008, del per un importo di euro 1.067,76 e di CP_1
pagina 4 euro 11.965,71 a titolo di differenze retributive, avendo percepito per tutta la durata del rapporto euro 250,00 al mese.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della Parte_2
domanda.
In specie, ella ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito vantato dalla ricorrente e ha, inoltre, nel merito esposto: Pt_1
− che il rapporto lavorativo de quo era sorto soltanto il 21.12.2007, con la regolare assunzione per poi concludersi nel 2008;
− che, in particolare, durante il menzionato periodo lavorativo l'odierna ricorrente aveva svolto la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato alternativamente dalle ore 8 alle ore 9 e dalle ore 11 alle ore 13, oppure dalle ore
15 alle ore 16 e dalle ore 18 alle ore 19,30, in ogni caso mai nei giorni festivi;
− di essere divenuta madre nell'anno 2006 e di avere beneficiato del congedo a tutela della maternità fino al settimo mese di vita del bambino,
rimanendo costantemente presente nella propria residenza e provvedendo all'assistenza degli anziani genitori con lei conviventi con l'ausilio della familiare
, che, oltre a supportarla nella attività comportanti uno Persona_1
sforzo incompatibile con il suo stato di puerpuera, si occupava della gestione della casa;
− di avere, nel mese di dicembre 2007, apprendendo di poter beneficiare dei contributi economici assistenziali concessi dal Comune di appartenenza,
assunto la ricorrente che avrebbe dovuto supportarla nell'assistenza degli anziani genitori;
− che insieme a era stata assunta con regolare contratto Parte_1
nel mese di dicembre 2007, anche la di lei sorella;
Parte_3
pagina 5 − che, al solo scopo di non rendere traumatico l'inserimento di due nuove figure nella vita dell'anziana coppia, era stato chiesto a e Parte_3
di recarsi prima dell'assunzione e in via del tutto eccezionale, Parte_1
presso la propria residenza, ma in quelle occasioni le stesse non avevano svolto nessuna attività lavorativa;
− che per la coppia di anziani, che non necessitava di particolari trattamenti sanitari, e la cui igiene personale veniva curata sempre e solo da ella stessa figlia,
era sufficiente avere un sussidio per l'assunzione del pasti e per la gestione degli effetti personali e della stanza da letto;
− che le sorelle avevano seguito un'alternanza mattina, Pt_1
pomeriggio e sera senza mai lavorare in compresenza, assicurando il supporto richiesto in occasione dei pasti, colazione, spuntini, pranzo e cena;
− che e sua sorella avevano il solo compito di aiutare i Parte_1
genitori della convenuta ad assumere i pasti e accompagnarli e/o sistemarli ove abitualmente trascorrevano il loro tempo, riordinando i loro effetti personali e la loro stanza;
− che nessuna ulteriore attività era stata svolta dalla ricorrente all'interno dell'abitazione e può essere capitato del tutto eccezionalmente che Pt_1
avesse provveduto all'acquisto dei farmaci e/o alla loro somministrazione per i due anziani assistiti;
− che non veritiera è altresì la circostanza riportata dalla ricorrente che la medesima “riordinava la camera da letto, preparava la cena, riordinava la
cucina e procedeva alla stiratura degli indumenti, la maggior parte della SI
, del figlio e del marito”, poiché, per lo svolgimento dei lavori domestici e Pt_2
la gestione della casa, ella stessa resistente beneficiava della collaborazione di una
pagina 6 familiare ed è quantomai inverosimile che nello stesso periodo presso la stessa abitazione prestassero servizio, con le stesse mansioni, ben tre persone di cui due
(la ricorrente e la sorella) per ben otto ore giornaliere;
− che nel periodo in cui il rapporto lavorativo de quo si era svolto, presso la propria abitazione, erano in corso importanti e invasivi lavori di ristrutturazione edilizia, che rendevano non fruibile buona parte della casa.
3. La causa è stata istruita con prova per testi e produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere disattesa.
Con le note di replica del 30.05.2019, infatti, ha prodotto n. 4 Parte_1
atti di messa in mora rispettivamente del 24.11.2009, 30.10.2012, 29.10.2013 e
31.10.2015 a mezzo di lettera raccomandata A/R, tutte correttamente e incontestatamente ricevute da Parte_2
5. Nel merito, la domanda di è fondata e deve essere Parte_1
accolta, nei limiti di seguito indicati.
È risultata, anzitutto, documentalmente provata l'esistenza, tra e Parte_1
di un rapporto di lavoro domestico concernente mansioni di Parte_2
badante/colf, categoria I del CCNL lavoro domestico, con decorrenza dal
21.12.2007 (doc. n. 2, prodotto col ricorso, e doc. n. 1, prodotto con la memoria di costituzione).
È, inoltre, di evidenza documentale la conclusione di un contratto di lavoro come badante/colf il 21.12.2007 tra e sorella Parte_2 Parte_3
della ricorrente odierna (doc. n. 2, prodotto con la memoria di costituzione).
pagina 7 Infine, è in atti una sentenza di assoluzione del Tribunale di CA (con formula piena “perché il fatto non sussiste”) pronunciata nei confronti di Parte_3
e per il reato di abbandono di incapace in concorso tra loro (artt. Parte_1
110 e 510 c.p.), nella cui motivazione si legge che “ ha deposto Parte_2
in dibattimento all'udienza del 29.10.2012. Ha riferito di avere assunto le sorelle
perché badassero alla casa ed ai suoi genitori - entrambi anziani ed Pt_1
affetti dal morbo di Alzheimer - e soprattutto al padre che, ancora in Per_2
grado di muoversi in autonomia, spesso perdeva l'orientamento.
Da qui la necessità di sorvegliarlo, affinché non si allontanasse dall'abitazione.
Le due collaboratrici dovevano prestare il loro servizio dalla mattina - intorno
alle
otto - sino all'ora di pranzo (non ulteriormente specificata). [...] Ad un più attento
esame delle risultanze delle sue dichiarazioni messe in relazione con le ulteriori
risultanze processuali, i fatti narrati presentano più di una distorsione dalla
realtà atta a minare irrimediabilmente la attendibilità del racconto e dei fatti
denunciati.
Il racconto della si complica allorquando le viene richiesto di descrivere Pt_2
le modalità con le quali le erano assunte, ovvero orari di entrambe, che, a Pt_1
quanto pare, sempre a detta della teste, erano diversi perché le sorelle si
alternavano e che, a esaminare i contratti prodotti in atti dalla difesa, erano
assunte per due ore giornaliere ciascuna. Si complica sui tempi e modi della loro
assunzione, che la indica in un anno circa, mentre dai contratti in atti Pt_2
risulta essere durata meno di quattro mesi. La testimone non è stata in grado di
riferire, pur avendo precisato che terminava - all'epoca - di lavorare alle ore
14,00 circa, se le collaboratrici dovessero o meno attendere il suo ritorno e, dato
pagina 8 ancora più sconcertante, nemmeno è stata in grado di riferire quale delle due
sorelle sarebbe stata in servizio nel frattempo in cui il padre era stato Pt_1
visto vagare per il paese (dal momento che si alternavano) affermando poi che
sicuramente quella delle due che era in servizio aveva allertato l'altra ed insieme
si erano poste alla ricerca dell'anziano, fatto quest' ultimo riferitole proprio
personalmente dalle imputate.
Incalzata dal difensore non ha, infine, potuto negare di avere sporto la denuncia
che ha dato origine a questo procedimento nel mese di ottobre del 2008 e solo
dopo avere ricevuto una richiesta di pagamento di mensilità ed altri arretrati
rivendicati dalle sorelle ” (sent. 1522/2013 del 04.10.2013, Tribunale di Pt_1
CA, Sezione Penale, in composizione monocratica: doc. n. 7, prodotto col ricorso).
Con riguardo all'effettivo inizio del rapporto di lavoro della ricorrente e all'impegno orario effettivamente osservato, in disparte il dato formale contenuto nel contratto di lavoro domestico, è emerso dalle concordi deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa che aveva lavorato per circa un anno Parte_1
a casa di , tra il 2007 e il 2008, alternandosi su due turni, divisi tra Pt_2
mattina e pomeriggio, con la sorella per lo svolgimento delle Parte_3
mansioni di badante e colf.
In sostanza, attraverso le testimonianze acquisite, ha trovato parziale conferma la ricostruzione del rapporto operata dalla ricorrente con riferimento alla durata dello stesso, agli orari seguiti e alle mansioni svolte.
In specie, devono considerarsi esaustive le dichiarazioni dei testi
[...]
(udienza del 26.11.2021) e (udienza del Tes_1 Persona_1
pagina 9 22.11.2022), persone di fiducia della resistente che avevano frequentato assiduamente l'abitazione della stessa nel periodo per cui è causa.
In particolare, la teste ha ricordato che “In quel periodo Testimone_1
frequentavo abitualmente la casa di perché seguivo dei lavori di Parte_2
manutenzione ordinaria della sua abitazione (stavano sostituendo i pavimenti,
smantellando i servizi igienici e la cucina, modificando l'impianto elettrico e di
riscaldamento e sostituendo infissi). Ho visto anche le OR . Si Pt_1
alternavano la mattina e la sera a casa della SI.ra . Non so se Pt_2
lavorassero per la SI.ra presumo di sì perché io vedevo che entrambe si Pt_2
occupavano di gestire i suoi genitori. Non so quali fossero gli orari di lavoro io le
vedevo o la mattina o la sera, mai entrambe contemporaneamente.
Mi pare di averle viste per circa un anno, a volte una delle sorelle era presente
insieme alla SI.ra . Parte_4
Mi recavo nella abitazione della SI.ra almeno tre o quattro volte alla Pt_2
settimana”.
Ancora, la teste , pure in rapporto di parentela con la Persona_1
resistente poiché è cugina del marito della stessa teste, ha Pt_2
rammentato di avere visto e poiché avevano Parte_1 Parte_3
“lavorato per la convenuta, dopo che la figlia lavava la mamma che non Pt_2
era autosufficiente loro la alzavano e la mettevano nel divano, le davano la
colazione, le medicine, le preparavano il pranzo, pulivano qualcosa della casa
come il cucinino e facevano il letto. Io le ho viste sin dal periodo in cui c'ero io
[febbraio/marzo 2007 ndr.] […]. Le sorelle si alternavano nel lavoro, lavoravano
tutti i giorni dal lunedì al sabato, non so se lavorassero anche la domenica. Una
lavorava la mattina dalle 8,00 alle 9,00/9,30 e poi all'ora di pranzo per
pagina 10 un'ora/un'ora e mezzo per prepararle il pranzo, darle da mangiare metterla a
letto. L'altra lavorava il pomeriggio dalle 16,00 alle 17,00 per un'ora per alzarla
dal letto e metterla nel divano e poi la sera per la cena e per metterla a letto. Non
mi è mai capitato di averle viste insieme. Penso che si gestissero da sole giorni
per turni. Solo la mamma della convenuta era da imboccare e da assistere, il
padre della ricorrente era autonomo nel mangiare, camminare e nel vestirsi.
Bisognava darle le medicine: gliele davano a volte la convenuta a volte le ragazze
[le sorelle ndr.]. Pt_1
Io ho frequentato con assiduità la loro casa ed è per questo che conosco gli orari
e la loro attività. Andavo quasi tutti giorni”.
Si tratta di testimoni disinteressati della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, oltre che per la loro coerenza, per la loro diretta conoscenza delle parti del presente giudizio, della ubicazione del luogo di residenza o della loro attività,
essendo vicini di casa e in ogni caso frequentatori abituali della casa di e della sua stessa famiglia. Pt_2
Si deve, dunque, evidenziare, per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro di che questo si fosse esteso per almeno un anno, dal lunedì al Parte_1
sabato, come ricordato da e da ma che, Tes_1 Persona_1
effettivamente, esso avesse le caratteristiche di un part time, alternandosi le due sorelle nell'assistenza degli anziani genitori di su due turni Parte_2
giornalieri, uno di almeno tre ore la mattina e l'altro di tre ore la sera.
Quanto alle mansioni, dalle coerenti disposizioni testimoniali esaminate, deve affermarsi provato che si occupava di accudire i genitori della Parte_1
ex datrice di lavoro, oltreché di svolgere anche alcuni lavori domestici per la stessa . Pt_2
pagina 11 Peraltro, avuto riguardo alle mansioni espletate dalla ricorrente, appare opportuno evidenziare come le stesse fossero riconducibili, per tutta la durata del rapporto di lavoro, alla declaratoria della categoria CS del C.C.N.L. lavoro domestico applicato al momento della regolarizzazione del rapporto di lavoro (art. 10,
rubricato “Inquadramento dei lavoratori” a mente del quale è inquadrato nel livello C Super il lavoratore “Assistente a persone non autosufficienti (non
formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi
comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia
della casa ove vivono gli assistiti”), poiché, come ricordato dalle testi e come emerso anche nella sentenza del Tribunale di CA di cui sopra, la ricorrente si occupava, per alcune ora la mattina o la sera, precipuamente dell'accudimento dei genitori di , entrambi affetti dal morbo di Alzheimer, non Pt_2
autosufficienti e bisognosi di cure e assistenza quotidiana.
Giova richiamare la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, si è così
pronunciata: “l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di
condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del
giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla
sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità
all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo
penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini
dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile
sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso
causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico” (Cass. civ., Sez.
III, 10.05.2024, ord. n. 12901).
pagina 12 L'insieme delle dichiarazioni e della documentazione prodotta in atti
(segnatamente, la citata sentenza del Tribunale penale di CA), quindi,
consente di ritenere provato che la ricorrente avesse lavorato nel periodo dall'aprile 2007 al marzo 2008 alle dipendenze di per sei Parte_2
giorni a settimana e tre ore al giorno, per un totale di 18 ore settimanali.
Spettano, dunque, a le differenze retributive maturate per il Parte_1
lavoro effettivamente svolto, avendo la stessa ricorrente dichiarato di avere percepito euro 250,00 al mese.
In particolare, quanto alle differenze sulle retribuzioni e al T.F.R., si deve richiamare, in punto di onere della prova, il principio generale affermato ormai costantemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, neppure specificamente allegato e comunque dimostrato (ex
multis, Cass. civ., Sez. II, 21.05.2019, ord. n. 13685).
Quanto alle ferie non godute, in diritto giova richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in materia di onere della prova, “Le
ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del
lavoratore – a cui è intrinsecamente collegato il diritto all'indennità finanziaria
sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro – e,
correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a
pagina 13 provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. civ., Sez. L,
08.07.2022, n. 21780).
Nella vicenda scrutinata, non ha assolto l'onere della prova Parte_2
su di lei incombente, non essendo stata versata in atti documentazione atta a comprovare il pagamento degli emolumenti correttamente spettanti alla ricorrente sin dall'aprile del 2007.
Spetta, infine, alla ricorrente anche l'indennità per il mancato preavviso, poiché il lavoro domestico, seppur rientrante nell'area della cd. libera recedibilità ai sensi dell'art. 4, l. n. 108/1990, è infatti soggetto, ai sensi dell'art. 2244 c.c. in relazione alla anticipata cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'art. 2119 c.c. e, alla stregua di questa disposizione, deve essere trattato il caso concreto, non essendo emersa prova alcuna del fatto che il datore di lavoro avesse all'odierna ricorrente precisato per tempo che il rapporto sarebbe cessato nei termini previsti dalla contrattazione collettiva di settore, da utilizzarsi quale parametro di riferimento (15 giorni di calendario per ipotesi qual è quella di specie), con congruo preavviso, con la conseguenza che deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso.
Ebbene, nel caso di specie non risulta che sia stata in qualche modo contestata una giusta causa di recesso, onde motivare l'anticipata cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa.
Il calcolo delle somme spettanti a può, peraltro, essere effettuato senza Pt_1
necessità dell'ausilio di un C.T.U. per evidenti ragioni di economicità, potendosi,
comunque, valorizzare quanto prevede il CCNL applicabile ratione temporis,
nonché i conteggi versati in atti corretti con riferimento alle basi di calcolo utilizzate, con l'evidente adattamento per cui i calcoli devono essere
pagina 14 riproporzionati rispetto al part time di 18 ore settimanali e così a un part time al
45%, ossia riparametrati su 3 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana di attività
lavorativa, che sono risultate provate come effettivamente prestate dall'odierna ricorrente, contro le 8 ore giornaliere rivendicate
Quanto al lavoro festivo, ritiene il Tribunale che possano essere riconosciute,
anche in via equitativa, ore di lavoro supplementare, risultate provate limitatamente alle festività dell'anno 2007 in numero di 20, ore così quantificate anche in via equitativa;
quanto al lavoro domenicale, deve certamente essere escluso, non essendo stata raggiunta la relativa prova.
In favore della ricorrente, quindi, per il lavoro svolto per l'anno 2007, a partire dal mese di aprile (nove mensilità), erano dovuti complessivi euro 370,08 mensili
(ossia il 45% della somma di euro 822,40: 5,14 (paga oraria) *18 ore settimanali*4 settimane), da cui vanno decurtati euro 250,00 che la ricorrente ha dichiarato di avere percepito ogni mese, per una differenza finale pari ad euro
120,08 lordi, da moltiplicare per le nove mensilità e così complessivi euro
1.080,72; per il lavoro svolto nel 2008 (tre mensilità) erano dovuti complessivi euro 360,24.
Sono, dunque, dovuti, a titolo di competenze retributive, euro 1.440,96 lordi
(1.080,72+360,24); a tale somma deve essere aggiunta la somma lorda di euro
61,68 di maggiorazione per le 20 giornate di lavoro festivo (60% di euro 5,14
euro, moltiplicati per 20 giorni).
Anche le somme indicate a titolo di 13ª, di indennità per ferie non godute e di indennità per mancato preavviso devono essere riproporzionate sul part time al
45%.
pagina 15 Sono, allora, dovute le ulteriori somme di euro 118,73 (13ª mensilità), di euro
441,02 (indennità per ferie non godute) e di euro 240,55 (indennità per mancato preavviso).
Sulla base degli importi predetti va corrisposto il TFR da calcolare con la consueta formula, ossia imponibile lordo riferito al periodo in questione, ovvero euro
2.302,94/13,5, ossia euro 170,59.
Per tali ragioni, deve essere condannata a pagare a Parte_2 Pt_1
a titolo di differenze sulle retribuzioni (euro 1.440,96), 13ª mensilità,
[...]
(118,73), ferie non godute (euro 441,02) e indennità per mancato preavviso
(240,55), l'importo complessivo lordo di euro 2.302,94, nonché euro 170,59 a titolo di T.F.R., per complessivi euro 2.473,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo ai sensi dell'art. 429 u.c. c.p.c.
6. La domanda proposta da di condanna “alla Parte_1
regolarizzazione della posizione previdenziale” è improcedibile, non avendo la ricorrente convenuto in giudizio l' CP_2
Trova infatti applicazione il principio generale in forza del quale l'interesse al versamento dei contributi previdenziali di cui si assume l'omesso pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è
tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione.
Ne consegue che colui che assuma la lesione del proprio interesse alla posizione assicurativa ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro per sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente
pagina 16 previdenziale, purché tuttavia quest'ultimo sia stato convenuto in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula un'espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del soggetto tenuto al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Cass. civ., Sez. L., 15.09.2014, n. 19398;
Cass. civ., Sez. VI – L., 30.05.2019, ord. n. 14853).
7. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
secondo il principio della causalità delle spese (la resistente ha recisamente negato, peraltro contraddicendosi con quanto dichiarato in sede penale, il rapporto di lavoro come allegato dalla ricorrente), deve essere Parte_2
condannata a rifondere delle spese del presente giudizio, che si Parte_1
liquidano in dispositivo in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133, D.P.R.
30.5.2002 n. 115, recante il testo unico delle spese di giustizia, essendo vincitrice la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, calcolate sui minimi tariffari, in ragione della semplicità del giudizio, ad eccezione della fase introduttiva, da calcolarsi sui medi, avendo la ricorrente comunque prodotto i conteggi utili ai fini della decisione.
Infine, deve essere altresì considerata la grave condotta processuale della resistente, la quale, come emerso dalla citata sentenza di assoluzione, in sede penale, di e aveva reso, allora, dichiarazioni Parte_1 Parte_3
contrastanti con quanto poi sostenuto nella memoria di costituzione e, in generale,
in tutto il presente giudizio, circa la durata del rapporto di lavoro dell'odierna ricorrente e le mansioni effettivamente svolte dalla stessa e le circostanze in cui le stese erano disimpegnate (cfr. sent. 1522/2013 del 04.10.2013, Tribunale di
CA, Sezione Penale: “[ ndr.] Ha riferito di avere Parte_2
pagina 17 assunto le sorelle perché badassero alla casa ed ai suoi genitori - Pt_1
entrambi anziani ed affetti dal morbo di Alzheimer - e soprattutto al padre
che, ancora in grado di muoversi in autonomia, spesso perdeva Per_2
l'orientamento.
Da qui la necessità di sorvegliarlo, affinché non si allontanasse dall'abitazione.
Le due collaboratrici dovevano prestare il loro servizio dalla mattina - intorno
alle
otto - sino all'ora di pranzo (non ulteriormente specificata). [...] Ad un più attento
esame delle risultanze delle sue dichiarazioni messe in relazione con le ulteriori
risultanze processuali, i fatti narrati presentano più di una distorsione dalla
realtà atta a minare irrimediabilmente la attendibilità del racconto e dei fatti
denunciati.
Il racconto della si complica allorquando le viene richiesto di descrivere Pt_2
le modalità con le quali le erano assunte, ovvero orari di entrambe, che, a Pt_1
quanto pare, sempre a detta della teste, erano diversi perché le sorelle si
alternavano e che, a esaminare i contratti prodotti in atti dalla difesa, erano
assunte per due ore giornaliere ciascuna. Si complica sui tempi e modi della loro
assunzione, che la indica in un anno circa, mentre dai contratti in atti Pt_2
risulta essere durata meno di quattro mesi”).
La prefigurata condotta processuale tenuta dalla ricorrente, di segno marcatamente defatigatorio (si veda anche soltanto la negazione di una qualche condizione patologica del padre), deve essere, pertanto, valutata da questo Tribunale e deve essere condannata ex art. 96, comma 3°, c.p.c. al Parte_2
risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, avendo ella senz'altro resistito in giudizio con colpa grave.
pagina 18 Tale condotta processuale è certamente inquadrabile nel novero delle condotte di c.d. abuso del processo, che il legislatore ha inteso sanzionare proprio con lo strumento di cui all'art. 96, comma 3°, c.p.c., diretto a colpire le difese che vengono proposte, come nel caso che ci occupa, in modo del tutto temerario e defatigatorio (in tal senso cfr. Cass. civ., n. 21570/2012, secondo cui “la
condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del
terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n.
69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte
soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina
della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere
una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”).
Risulta, quindi, opportuno, ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., condannare d'ufficio l'opponente al pagamento di una ulteriore somma in favore dell'opposto,
che si stima equo determinare in misura pari al doppio delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto da e, Parte_1
per l'effetto,
2. dichiara accertato che aveva prestato, di fatto, Parte_1
continuativamente attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze di disimpegnando mansioni corrispondenti alla qualifica di Parte_2
colf/badante di cui al livello CS, CCNL lavoratori domestici non conviventi, dal
02.04.2007 al 14.03.2008, con rapporto di lavoro part time al 45%;
pagina 19 3. condanna a pagare, a per i titoli Parte_2 Parte_1
dedotti, la somma complessiva di euro 2.473,53, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli diritti fino al saldo definitivo;
4. dichiara improcedibile la domanda di condanna alla regolarizzazione previdenziale della posizione della ricorrente;
5. condanna a pagare, a la somma Parte_2 Parte_1
complessiva di euro 3.100,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c.
6. condanna a rifondere lo Stato delle spese del Parte_2
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.550,00 (compenso già
dimidiato), per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
CA, 05.12.2024
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di CA, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 14.11.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 05.12.2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2165 del ruolo generale per l'anno 2018, promossa da
1. nata a [...], il [...], ivi residente Parte_1
nel vico Popolare n. 28, ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
CA dell'11.04.2018, prot. n. 02073/2018, elettivamente domiciliata in
CA, nella via G. Deledda n. 39, presso lo Studio dell'Avv. Monica
PUGGIONI, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. nata a [...], il [...], ivi Parte_2
residente, nella via E. D'Arborea n. 4, elettivamente domiciliata in CA, nella
pagina 1 p.zza A. Gramsci n. 22, presso lo studio dell'Avv. Angela SIDONI e dell'Avv.
Angelo SCHIRRU, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“In via principale,
• accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro avente
natura subordinata senza soluzione di continuità dall'aprile 2007 al 21.12.2007;
• accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono
correttamente inquadrabili nell'ambito del C.C.N.L. per il lavoro domestico;
• condannare la convenuta a provvedere alla regolarizzazione contributiva della
lavoratrice per il tutto il periodo di esecuzione del rapporto di lavoro dall'aprile
2007 al 21.12.2007.
Sempre in via principale:
accertato che il datore di lavoro ha corrisposto alla lavoratrice retribuzioni
inferiori a quelle previste dalla CCNL di settore e comunque insufficienti ai sensi
dell'art. 36 Cost., dichiarare tenuta e condannare la SI al Parte_2
pagamento in favore della SI , della somma complessiva di € Parte_1
13.033,47 di cui € 11.965,71 a titolo di differenze retributive ed € 1.067,76 a
titolo di TFR o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali;
• condannare la convenuta alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del
giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
pagina 2 Nell'interesse della resistente:
“In via preliminare,
dichiarare prescritti i pretesi diritti rivendicati dalla SI per Parte_1
le ragioni di cui al presente atto;
rigettare il ricorso proposto dalla SI , in quanto infondato in Parte_1
fatto e diritto e, comunque, generico e carente di prova, per tutte le ragioni
esposte nella precedente espositiva;
con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti di al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di Parte_2
lavoro subordinato a tempo pieno e il mancato pagamento di competenze maturate in dipendenza del rapporto stesso.
In specie, ella ha rappresentato:
− di avere, a seguito di un colloquio con lavorato Parte_2
continuativamente, dall'aprile del 2007 al marzo del 2008, alle dipendenze della resistente nella sua stessa abitazione sita in Escalaplano, nella via D'Arborea n. 4,
svolgendo mansioni di accudimento dei due genitori;
− che la prestazione lavorativa si era dispiegata dall'aprile 2007 al
20.12.2007 senza contratto regolare, articolata su sette giornate lavorative su sette,
comprese le festività, con orario di lavoro dalle ore 7,30 alle ore 12,40 e dalle 15
alle 18;
− di avere, ogni giorno, dalle ore 7,30 provveduto nell'ordine a preparare la colazione, somministrare le medicine ai due genitori non autosufficienti,
pagina 3 riordinare la cucina e la camera da letto, provvedere alla cura personale dei due anziani, preparare il pranzo, somministrare loro i farmaci alle 12,40 e a portarli nella stanza da letto dove restavano soli fino alle ore 15, allorquando li sollevava dal letto e dava loro la merenda e i farmaci delle 17,30, dopo di che riordinava la camera da letto, preparava la cena, riordinava la cucina e procedeva alla stiratura degli indumenti, la maggior parte di , del figlio e del marito;
Pt_2
− che nelle ore lavorative capitava anche di dover svolgere delle commissioni come recarsi dal medico, in farmacia, per necessità che non riguardavano i genitori anziani, ma esclusivamente la;
Pt_2
− di essere stata assunta regolarmente solo il 21.12.2007 dalla resistente con contratto di lavoro a tempo determinato, categoria di inquadramento I, con la mansione di badante-colf, assicurata per 2 ore e 30 al giorno;
− di avere continuato ad avere un orario giornaliero di 8 ore, ricevendo una retribuzione mensile pari a euro 250,00;
− di avere deciso di dimettersi a febbraio 2008, dando regolare preavviso ma , dopo averle promesso una retribuzione di euro 850,00 mensili Pt_2
con regolare contratto per 8 ore al giorno, l'aveva convinta a non abbandonare il posto di lavoro;
− di avere, nonostante, le promesse ricevute, a fine febbraio percepito euro
250,00 e di essere stata licenziata poi il 26.03.2008 da con lettera Pt_2
raccomandata;
− di avere, nell'espletamento delle proprie mansioni, lavorato con
Parte_3
− di essere creditrice, sin dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 14.03.2008, del per un importo di euro 1.067,76 e di CP_1
pagina 4 euro 11.965,71 a titolo di differenze retributive, avendo percepito per tutta la durata del rapporto euro 250,00 al mese.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della Parte_2
domanda.
In specie, ella ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito vantato dalla ricorrente e ha, inoltre, nel merito esposto: Pt_1
− che il rapporto lavorativo de quo era sorto soltanto il 21.12.2007, con la regolare assunzione per poi concludersi nel 2008;
− che, in particolare, durante il menzionato periodo lavorativo l'odierna ricorrente aveva svolto la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato alternativamente dalle ore 8 alle ore 9 e dalle ore 11 alle ore 13, oppure dalle ore
15 alle ore 16 e dalle ore 18 alle ore 19,30, in ogni caso mai nei giorni festivi;
− di essere divenuta madre nell'anno 2006 e di avere beneficiato del congedo a tutela della maternità fino al settimo mese di vita del bambino,
rimanendo costantemente presente nella propria residenza e provvedendo all'assistenza degli anziani genitori con lei conviventi con l'ausilio della familiare
, che, oltre a supportarla nella attività comportanti uno Persona_1
sforzo incompatibile con il suo stato di puerpuera, si occupava della gestione della casa;
− di avere, nel mese di dicembre 2007, apprendendo di poter beneficiare dei contributi economici assistenziali concessi dal Comune di appartenenza,
assunto la ricorrente che avrebbe dovuto supportarla nell'assistenza degli anziani genitori;
− che insieme a era stata assunta con regolare contratto Parte_1
nel mese di dicembre 2007, anche la di lei sorella;
Parte_3
pagina 5 − che, al solo scopo di non rendere traumatico l'inserimento di due nuove figure nella vita dell'anziana coppia, era stato chiesto a e Parte_3
di recarsi prima dell'assunzione e in via del tutto eccezionale, Parte_1
presso la propria residenza, ma in quelle occasioni le stesse non avevano svolto nessuna attività lavorativa;
− che per la coppia di anziani, che non necessitava di particolari trattamenti sanitari, e la cui igiene personale veniva curata sempre e solo da ella stessa figlia,
era sufficiente avere un sussidio per l'assunzione del pasti e per la gestione degli effetti personali e della stanza da letto;
− che le sorelle avevano seguito un'alternanza mattina, Pt_1
pomeriggio e sera senza mai lavorare in compresenza, assicurando il supporto richiesto in occasione dei pasti, colazione, spuntini, pranzo e cena;
− che e sua sorella avevano il solo compito di aiutare i Parte_1
genitori della convenuta ad assumere i pasti e accompagnarli e/o sistemarli ove abitualmente trascorrevano il loro tempo, riordinando i loro effetti personali e la loro stanza;
− che nessuna ulteriore attività era stata svolta dalla ricorrente all'interno dell'abitazione e può essere capitato del tutto eccezionalmente che Pt_1
avesse provveduto all'acquisto dei farmaci e/o alla loro somministrazione per i due anziani assistiti;
− che non veritiera è altresì la circostanza riportata dalla ricorrente che la medesima “riordinava la camera da letto, preparava la cena, riordinava la
cucina e procedeva alla stiratura degli indumenti, la maggior parte della SI
, del figlio e del marito”, poiché, per lo svolgimento dei lavori domestici e Pt_2
la gestione della casa, ella stessa resistente beneficiava della collaborazione di una
pagina 6 familiare ed è quantomai inverosimile che nello stesso periodo presso la stessa abitazione prestassero servizio, con le stesse mansioni, ben tre persone di cui due
(la ricorrente e la sorella) per ben otto ore giornaliere;
− che nel periodo in cui il rapporto lavorativo de quo si era svolto, presso la propria abitazione, erano in corso importanti e invasivi lavori di ristrutturazione edilizia, che rendevano non fruibile buona parte della casa.
3. La causa è stata istruita con prova per testi e produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere disattesa.
Con le note di replica del 30.05.2019, infatti, ha prodotto n. 4 Parte_1
atti di messa in mora rispettivamente del 24.11.2009, 30.10.2012, 29.10.2013 e
31.10.2015 a mezzo di lettera raccomandata A/R, tutte correttamente e incontestatamente ricevute da Parte_2
5. Nel merito, la domanda di è fondata e deve essere Parte_1
accolta, nei limiti di seguito indicati.
È risultata, anzitutto, documentalmente provata l'esistenza, tra e Parte_1
di un rapporto di lavoro domestico concernente mansioni di Parte_2
badante/colf, categoria I del CCNL lavoro domestico, con decorrenza dal
21.12.2007 (doc. n. 2, prodotto col ricorso, e doc. n. 1, prodotto con la memoria di costituzione).
È, inoltre, di evidenza documentale la conclusione di un contratto di lavoro come badante/colf il 21.12.2007 tra e sorella Parte_2 Parte_3
della ricorrente odierna (doc. n. 2, prodotto con la memoria di costituzione).
pagina 7 Infine, è in atti una sentenza di assoluzione del Tribunale di CA (con formula piena “perché il fatto non sussiste”) pronunciata nei confronti di Parte_3
e per il reato di abbandono di incapace in concorso tra loro (artt. Parte_1
110 e 510 c.p.), nella cui motivazione si legge che “ ha deposto Parte_2
in dibattimento all'udienza del 29.10.2012. Ha riferito di avere assunto le sorelle
perché badassero alla casa ed ai suoi genitori - entrambi anziani ed Pt_1
affetti dal morbo di Alzheimer - e soprattutto al padre che, ancora in Per_2
grado di muoversi in autonomia, spesso perdeva l'orientamento.
Da qui la necessità di sorvegliarlo, affinché non si allontanasse dall'abitazione.
Le due collaboratrici dovevano prestare il loro servizio dalla mattina - intorno
alle
otto - sino all'ora di pranzo (non ulteriormente specificata). [...] Ad un più attento
esame delle risultanze delle sue dichiarazioni messe in relazione con le ulteriori
risultanze processuali, i fatti narrati presentano più di una distorsione dalla
realtà atta a minare irrimediabilmente la attendibilità del racconto e dei fatti
denunciati.
Il racconto della si complica allorquando le viene richiesto di descrivere Pt_2
le modalità con le quali le erano assunte, ovvero orari di entrambe, che, a Pt_1
quanto pare, sempre a detta della teste, erano diversi perché le sorelle si
alternavano e che, a esaminare i contratti prodotti in atti dalla difesa, erano
assunte per due ore giornaliere ciascuna. Si complica sui tempi e modi della loro
assunzione, che la indica in un anno circa, mentre dai contratti in atti Pt_2
risulta essere durata meno di quattro mesi. La testimone non è stata in grado di
riferire, pur avendo precisato che terminava - all'epoca - di lavorare alle ore
14,00 circa, se le collaboratrici dovessero o meno attendere il suo ritorno e, dato
pagina 8 ancora più sconcertante, nemmeno è stata in grado di riferire quale delle due
sorelle sarebbe stata in servizio nel frattempo in cui il padre era stato Pt_1
visto vagare per il paese (dal momento che si alternavano) affermando poi che
sicuramente quella delle due che era in servizio aveva allertato l'altra ed insieme
si erano poste alla ricerca dell'anziano, fatto quest' ultimo riferitole proprio
personalmente dalle imputate.
Incalzata dal difensore non ha, infine, potuto negare di avere sporto la denuncia
che ha dato origine a questo procedimento nel mese di ottobre del 2008 e solo
dopo avere ricevuto una richiesta di pagamento di mensilità ed altri arretrati
rivendicati dalle sorelle ” (sent. 1522/2013 del 04.10.2013, Tribunale di Pt_1
CA, Sezione Penale, in composizione monocratica: doc. n. 7, prodotto col ricorso).
Con riguardo all'effettivo inizio del rapporto di lavoro della ricorrente e all'impegno orario effettivamente osservato, in disparte il dato formale contenuto nel contratto di lavoro domestico, è emerso dalle concordi deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa che aveva lavorato per circa un anno Parte_1
a casa di , tra il 2007 e il 2008, alternandosi su due turni, divisi tra Pt_2
mattina e pomeriggio, con la sorella per lo svolgimento delle Parte_3
mansioni di badante e colf.
In sostanza, attraverso le testimonianze acquisite, ha trovato parziale conferma la ricostruzione del rapporto operata dalla ricorrente con riferimento alla durata dello stesso, agli orari seguiti e alle mansioni svolte.
In specie, devono considerarsi esaustive le dichiarazioni dei testi
[...]
(udienza del 26.11.2021) e (udienza del Tes_1 Persona_1
pagina 9 22.11.2022), persone di fiducia della resistente che avevano frequentato assiduamente l'abitazione della stessa nel periodo per cui è causa.
In particolare, la teste ha ricordato che “In quel periodo Testimone_1
frequentavo abitualmente la casa di perché seguivo dei lavori di Parte_2
manutenzione ordinaria della sua abitazione (stavano sostituendo i pavimenti,
smantellando i servizi igienici e la cucina, modificando l'impianto elettrico e di
riscaldamento e sostituendo infissi). Ho visto anche le OR . Si Pt_1
alternavano la mattina e la sera a casa della SI.ra . Non so se Pt_2
lavorassero per la SI.ra presumo di sì perché io vedevo che entrambe si Pt_2
occupavano di gestire i suoi genitori. Non so quali fossero gli orari di lavoro io le
vedevo o la mattina o la sera, mai entrambe contemporaneamente.
Mi pare di averle viste per circa un anno, a volte una delle sorelle era presente
insieme alla SI.ra . Parte_4
Mi recavo nella abitazione della SI.ra almeno tre o quattro volte alla Pt_2
settimana”.
Ancora, la teste , pure in rapporto di parentela con la Persona_1
resistente poiché è cugina del marito della stessa teste, ha Pt_2
rammentato di avere visto e poiché avevano Parte_1 Parte_3
“lavorato per la convenuta, dopo che la figlia lavava la mamma che non Pt_2
era autosufficiente loro la alzavano e la mettevano nel divano, le davano la
colazione, le medicine, le preparavano il pranzo, pulivano qualcosa della casa
come il cucinino e facevano il letto. Io le ho viste sin dal periodo in cui c'ero io
[febbraio/marzo 2007 ndr.] […]. Le sorelle si alternavano nel lavoro, lavoravano
tutti i giorni dal lunedì al sabato, non so se lavorassero anche la domenica. Una
lavorava la mattina dalle 8,00 alle 9,00/9,30 e poi all'ora di pranzo per
pagina 10 un'ora/un'ora e mezzo per prepararle il pranzo, darle da mangiare metterla a
letto. L'altra lavorava il pomeriggio dalle 16,00 alle 17,00 per un'ora per alzarla
dal letto e metterla nel divano e poi la sera per la cena e per metterla a letto. Non
mi è mai capitato di averle viste insieme. Penso che si gestissero da sole giorni
per turni. Solo la mamma della convenuta era da imboccare e da assistere, il
padre della ricorrente era autonomo nel mangiare, camminare e nel vestirsi.
Bisognava darle le medicine: gliele davano a volte la convenuta a volte le ragazze
[le sorelle ndr.]. Pt_1
Io ho frequentato con assiduità la loro casa ed è per questo che conosco gli orari
e la loro attività. Andavo quasi tutti giorni”.
Si tratta di testimoni disinteressati della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, oltre che per la loro coerenza, per la loro diretta conoscenza delle parti del presente giudizio, della ubicazione del luogo di residenza o della loro attività,
essendo vicini di casa e in ogni caso frequentatori abituali della casa di e della sua stessa famiglia. Pt_2
Si deve, dunque, evidenziare, per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro di che questo si fosse esteso per almeno un anno, dal lunedì al Parte_1
sabato, come ricordato da e da ma che, Tes_1 Persona_1
effettivamente, esso avesse le caratteristiche di un part time, alternandosi le due sorelle nell'assistenza degli anziani genitori di su due turni Parte_2
giornalieri, uno di almeno tre ore la mattina e l'altro di tre ore la sera.
Quanto alle mansioni, dalle coerenti disposizioni testimoniali esaminate, deve affermarsi provato che si occupava di accudire i genitori della Parte_1
ex datrice di lavoro, oltreché di svolgere anche alcuni lavori domestici per la stessa . Pt_2
pagina 11 Peraltro, avuto riguardo alle mansioni espletate dalla ricorrente, appare opportuno evidenziare come le stesse fossero riconducibili, per tutta la durata del rapporto di lavoro, alla declaratoria della categoria CS del C.C.N.L. lavoro domestico applicato al momento della regolarizzazione del rapporto di lavoro (art. 10,
rubricato “Inquadramento dei lavoratori” a mente del quale è inquadrato nel livello C Super il lavoratore “Assistente a persone non autosufficienti (non
formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi
comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia
della casa ove vivono gli assistiti”), poiché, come ricordato dalle testi e come emerso anche nella sentenza del Tribunale di CA di cui sopra, la ricorrente si occupava, per alcune ora la mattina o la sera, precipuamente dell'accudimento dei genitori di , entrambi affetti dal morbo di Alzheimer, non Pt_2
autosufficienti e bisognosi di cure e assistenza quotidiana.
Giova richiamare la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, si è così
pronunciata: “l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di
condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del
giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla
sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità
all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo
penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini
dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile
sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso
causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico” (Cass. civ., Sez.
III, 10.05.2024, ord. n. 12901).
pagina 12 L'insieme delle dichiarazioni e della documentazione prodotta in atti
(segnatamente, la citata sentenza del Tribunale penale di CA), quindi,
consente di ritenere provato che la ricorrente avesse lavorato nel periodo dall'aprile 2007 al marzo 2008 alle dipendenze di per sei Parte_2
giorni a settimana e tre ore al giorno, per un totale di 18 ore settimanali.
Spettano, dunque, a le differenze retributive maturate per il Parte_1
lavoro effettivamente svolto, avendo la stessa ricorrente dichiarato di avere percepito euro 250,00 al mese.
In particolare, quanto alle differenze sulle retribuzioni e al T.F.R., si deve richiamare, in punto di onere della prova, il principio generale affermato ormai costantemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, neppure specificamente allegato e comunque dimostrato (ex
multis, Cass. civ., Sez. II, 21.05.2019, ord. n. 13685).
Quanto alle ferie non godute, in diritto giova richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in materia di onere della prova, “Le
ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del
lavoratore – a cui è intrinsecamente collegato il diritto all'indennità finanziaria
sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro – e,
correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a
pagina 13 provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. civ., Sez. L,
08.07.2022, n. 21780).
Nella vicenda scrutinata, non ha assolto l'onere della prova Parte_2
su di lei incombente, non essendo stata versata in atti documentazione atta a comprovare il pagamento degli emolumenti correttamente spettanti alla ricorrente sin dall'aprile del 2007.
Spetta, infine, alla ricorrente anche l'indennità per il mancato preavviso, poiché il lavoro domestico, seppur rientrante nell'area della cd. libera recedibilità ai sensi dell'art. 4, l. n. 108/1990, è infatti soggetto, ai sensi dell'art. 2244 c.c. in relazione alla anticipata cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'art. 2119 c.c. e, alla stregua di questa disposizione, deve essere trattato il caso concreto, non essendo emersa prova alcuna del fatto che il datore di lavoro avesse all'odierna ricorrente precisato per tempo che il rapporto sarebbe cessato nei termini previsti dalla contrattazione collettiva di settore, da utilizzarsi quale parametro di riferimento (15 giorni di calendario per ipotesi qual è quella di specie), con congruo preavviso, con la conseguenza che deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso.
Ebbene, nel caso di specie non risulta che sia stata in qualche modo contestata una giusta causa di recesso, onde motivare l'anticipata cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa.
Il calcolo delle somme spettanti a può, peraltro, essere effettuato senza Pt_1
necessità dell'ausilio di un C.T.U. per evidenti ragioni di economicità, potendosi,
comunque, valorizzare quanto prevede il CCNL applicabile ratione temporis,
nonché i conteggi versati in atti corretti con riferimento alle basi di calcolo utilizzate, con l'evidente adattamento per cui i calcoli devono essere
pagina 14 riproporzionati rispetto al part time di 18 ore settimanali e così a un part time al
45%, ossia riparametrati su 3 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana di attività
lavorativa, che sono risultate provate come effettivamente prestate dall'odierna ricorrente, contro le 8 ore giornaliere rivendicate
Quanto al lavoro festivo, ritiene il Tribunale che possano essere riconosciute,
anche in via equitativa, ore di lavoro supplementare, risultate provate limitatamente alle festività dell'anno 2007 in numero di 20, ore così quantificate anche in via equitativa;
quanto al lavoro domenicale, deve certamente essere escluso, non essendo stata raggiunta la relativa prova.
In favore della ricorrente, quindi, per il lavoro svolto per l'anno 2007, a partire dal mese di aprile (nove mensilità), erano dovuti complessivi euro 370,08 mensili
(ossia il 45% della somma di euro 822,40: 5,14 (paga oraria) *18 ore settimanali*4 settimane), da cui vanno decurtati euro 250,00 che la ricorrente ha dichiarato di avere percepito ogni mese, per una differenza finale pari ad euro
120,08 lordi, da moltiplicare per le nove mensilità e così complessivi euro
1.080,72; per il lavoro svolto nel 2008 (tre mensilità) erano dovuti complessivi euro 360,24.
Sono, dunque, dovuti, a titolo di competenze retributive, euro 1.440,96 lordi
(1.080,72+360,24); a tale somma deve essere aggiunta la somma lorda di euro
61,68 di maggiorazione per le 20 giornate di lavoro festivo (60% di euro 5,14
euro, moltiplicati per 20 giorni).
Anche le somme indicate a titolo di 13ª, di indennità per ferie non godute e di indennità per mancato preavviso devono essere riproporzionate sul part time al
45%.
pagina 15 Sono, allora, dovute le ulteriori somme di euro 118,73 (13ª mensilità), di euro
441,02 (indennità per ferie non godute) e di euro 240,55 (indennità per mancato preavviso).
Sulla base degli importi predetti va corrisposto il TFR da calcolare con la consueta formula, ossia imponibile lordo riferito al periodo in questione, ovvero euro
2.302,94/13,5, ossia euro 170,59.
Per tali ragioni, deve essere condannata a pagare a Parte_2 Pt_1
a titolo di differenze sulle retribuzioni (euro 1.440,96), 13ª mensilità,
[...]
(118,73), ferie non godute (euro 441,02) e indennità per mancato preavviso
(240,55), l'importo complessivo lordo di euro 2.302,94, nonché euro 170,59 a titolo di T.F.R., per complessivi euro 2.473,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo ai sensi dell'art. 429 u.c. c.p.c.
6. La domanda proposta da di condanna “alla Parte_1
regolarizzazione della posizione previdenziale” è improcedibile, non avendo la ricorrente convenuto in giudizio l' CP_2
Trova infatti applicazione il principio generale in forza del quale l'interesse al versamento dei contributi previdenziali di cui si assume l'omesso pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è
tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione.
Ne consegue che colui che assuma la lesione del proprio interesse alla posizione assicurativa ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro per sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente
pagina 16 previdenziale, purché tuttavia quest'ultimo sia stato convenuto in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula un'espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del soggetto tenuto al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Cass. civ., Sez. L., 15.09.2014, n. 19398;
Cass. civ., Sez. VI – L., 30.05.2019, ord. n. 14853).
7. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
secondo il principio della causalità delle spese (la resistente ha recisamente negato, peraltro contraddicendosi con quanto dichiarato in sede penale, il rapporto di lavoro come allegato dalla ricorrente), deve essere Parte_2
condannata a rifondere delle spese del presente giudizio, che si Parte_1
liquidano in dispositivo in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133, D.P.R.
30.5.2002 n. 115, recante il testo unico delle spese di giustizia, essendo vincitrice la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, calcolate sui minimi tariffari, in ragione della semplicità del giudizio, ad eccezione della fase introduttiva, da calcolarsi sui medi, avendo la ricorrente comunque prodotto i conteggi utili ai fini della decisione.
Infine, deve essere altresì considerata la grave condotta processuale della resistente, la quale, come emerso dalla citata sentenza di assoluzione, in sede penale, di e aveva reso, allora, dichiarazioni Parte_1 Parte_3
contrastanti con quanto poi sostenuto nella memoria di costituzione e, in generale,
in tutto il presente giudizio, circa la durata del rapporto di lavoro dell'odierna ricorrente e le mansioni effettivamente svolte dalla stessa e le circostanze in cui le stese erano disimpegnate (cfr. sent. 1522/2013 del 04.10.2013, Tribunale di
CA, Sezione Penale: “[ ndr.] Ha riferito di avere Parte_2
pagina 17 assunto le sorelle perché badassero alla casa ed ai suoi genitori - Pt_1
entrambi anziani ed affetti dal morbo di Alzheimer - e soprattutto al padre
che, ancora in grado di muoversi in autonomia, spesso perdeva Per_2
l'orientamento.
Da qui la necessità di sorvegliarlo, affinché non si allontanasse dall'abitazione.
Le due collaboratrici dovevano prestare il loro servizio dalla mattina - intorno
alle
otto - sino all'ora di pranzo (non ulteriormente specificata). [...] Ad un più attento
esame delle risultanze delle sue dichiarazioni messe in relazione con le ulteriori
risultanze processuali, i fatti narrati presentano più di una distorsione dalla
realtà atta a minare irrimediabilmente la attendibilità del racconto e dei fatti
denunciati.
Il racconto della si complica allorquando le viene richiesto di descrivere Pt_2
le modalità con le quali le erano assunte, ovvero orari di entrambe, che, a Pt_1
quanto pare, sempre a detta della teste, erano diversi perché le sorelle si
alternavano e che, a esaminare i contratti prodotti in atti dalla difesa, erano
assunte per due ore giornaliere ciascuna. Si complica sui tempi e modi della loro
assunzione, che la indica in un anno circa, mentre dai contratti in atti Pt_2
risulta essere durata meno di quattro mesi”).
La prefigurata condotta processuale tenuta dalla ricorrente, di segno marcatamente defatigatorio (si veda anche soltanto la negazione di una qualche condizione patologica del padre), deve essere, pertanto, valutata da questo Tribunale e deve essere condannata ex art. 96, comma 3°, c.p.c. al Parte_2
risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, avendo ella senz'altro resistito in giudizio con colpa grave.
pagina 18 Tale condotta processuale è certamente inquadrabile nel novero delle condotte di c.d. abuso del processo, che il legislatore ha inteso sanzionare proprio con lo strumento di cui all'art. 96, comma 3°, c.p.c., diretto a colpire le difese che vengono proposte, come nel caso che ci occupa, in modo del tutto temerario e defatigatorio (in tal senso cfr. Cass. civ., n. 21570/2012, secondo cui “la
condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del
terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n.
69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte
soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina
della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere
una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”).
Risulta, quindi, opportuno, ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., condannare d'ufficio l'opponente al pagamento di una ulteriore somma in favore dell'opposto,
che si stima equo determinare in misura pari al doppio delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto da e, Parte_1
per l'effetto,
2. dichiara accertato che aveva prestato, di fatto, Parte_1
continuativamente attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze di disimpegnando mansioni corrispondenti alla qualifica di Parte_2
colf/badante di cui al livello CS, CCNL lavoratori domestici non conviventi, dal
02.04.2007 al 14.03.2008, con rapporto di lavoro part time al 45%;
pagina 19 3. condanna a pagare, a per i titoli Parte_2 Parte_1
dedotti, la somma complessiva di euro 2.473,53, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli diritti fino al saldo definitivo;
4. dichiara improcedibile la domanda di condanna alla regolarizzazione previdenziale della posizione della ricorrente;
5. condanna a pagare, a la somma Parte_2 Parte_1
complessiva di euro 3.100,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c.
6. condanna a rifondere lo Stato delle spese del Parte_2
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.550,00 (compenso già
dimidiato), per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
CA, 05.12.2024
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
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