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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1406/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con gli avv. MAGRINI MARCO (cf ) e C.F._2
MAGRINI LUCA (cf C.F._3
ATTORE cf ), Parte_2 C.F._4 con l'avv. PRATI ILARIA (cf ) C.F._5
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'opposizione proposta da ai sensi dell'art. Parte_1
615 co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificatogli in data
25.6.2024 assieme al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 157/2024 resa dal Tribunale di Pistoia in data 6.2.2024 a definizione del giudizio R.G. n.
598/2021 promosso da e con la quale è stata accertata la Parte_2 responsabilità professionale dell'odierno opponente, con condanna di costui al pagamento in favore della controparte dell'importo di euro 14.666,16 a titolo risarcitorio oltre interessi e spese di giudizio.
L'opponente rappresenta che la sentenza di primo grado è attualmente sub iudice davanti alla - la quale ha respinto l'istanza di sospensiva CP_1 avanzata dal medesimo - e che sin da data antecedente la definizione Pt_1 del giudizio di prime cure egli aveva presentato domanda di ammissione a concordato minore ex art. 74 CCII, omologata con sentenza n. 20/2023 del
21.3.2023 del Tribunale fallimentare di Pistoia e di cui l'opponente fa valere l'effetto “paralizzatore” di azioni esecutive individuale dei creditori quale quella intrapresa con l'atto di precetto qui opposto. Conclude quindi per sentir
“preliminarmente, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 25 Giugno 2024 ad istanza della SI.ra per per le ragioni di cui alla narrativa del Parte_2 presente atto;
ancora in via preliminare, fissare udienza per la discussione sulla sospensiva in data anteriore a quella indicata per la prima udienza;
nel merito, in accoglimento della proposta opposizione ex-art. 615 c.p.c. accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 25 Giugno 2024, dichiarando che la SI.ra non ha diritto a procedere ad esecuzione Parte_2 nei confronti dell'odierno opponente attesa la mancanza di efficacia esecutiva della sentenza emessa nei suoi confronti;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 8 D.M. 55/2014”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando le avverse domande e deduzioni e concludendo per sentir “dichiarare infondata, improcedibile e/o inammissibile e comunque rigettare l'odierna opposizione ex art 615 cpc;
Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio e con condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art
96 comma 3 cpc”.
I.3. Accolta l'istanza di sospensiva attorea e depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., stante la natura documentale della causa e l'assenza di richieste istruttorie da delibare viene fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c..
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II. Reputa questo Tribunale che le argomentazioni versate dalle parti nelle memorie ex art. 171ter c.p.c., trattandosi di controversia di natura documentale in quanto vertente su questioni prettamente giuridiche (tanto vero che nessuna parte ha formulato istanze istruttorie), non valgano a superare quanto già osservato in sede di ordinanza concessiva della sospensione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c.. In quel contesto – ordinanza 3.12.2024 resa nel sub- fascicolo R.G. n. 1406-
1/2024 – si dava conto del fatto che “l'esperibilità di azioni esecutive a opera dell'odierna convenuta è preclusa rectius “circoscritta” dall'operare dell'istituto del concordato minore, il quale una volta omologato (come avvenuto nella vicenda in disamina) è vincolante per tutti i creditori, anche dissenzienti, i quali possono trovare soddisfazione del proprio credito nella misura di cui alla proposta omologata, non potendo invece agire esecutivamente sul patrimonio del debitore” e la medesima motivazione deve essere posta a base della presente pronuncia di accoglimento dell'opposizione.
Integra, infatti, circostanza incontestata l'avvenuta omologa del concordato minore chiesto dall'odierno opponente, nell'ambito del quale è compreso anche il credito vantato dall'odierna convenuta sia pur in misura minore rispetto a quella poi accertata con la sentenza n. 157/2024 Trib. Pistoia, in data antecedente all'emissione di tale sentenza (omologa del concordato intervenuta con sentenza n. 20/2023, doc. 5 fasc. attoreo) e l'art. 78 co. 2 lett. d) CC.II. nel disporre che “non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali … da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore” si riferisce ai crediti la cui genesi si colloca in data anteriore all'omologa del concordato, a prescindere dal fatto che la contestazione del credito e il relativo accertamento avvenga con pronuncia giudiziale intervenuta dopo, ovvero all'esito di giudizio introdotto dopo, l'avvenuta omologa.
Merita ancora ribadire, come già nella citata ordinanza 3.12.2024, che il
“blocco” alle azioni esecutive posto dall'art. 78 co. 2 lett. d) CC.II. non impedisce, all'evidenza, che possano essere avviati e proseguiti giudizi di merito per l'accertamento del credito, ancorché già inserito nel piano concordatario.
Una volta intervenuta l'omologa del concordato, opera il cd. vincolo concordatario e il debitore è tenuto a eseguire il concordato ex art. 81 CC.II., pertanto finché questo è in esecuzione vale la preclusione di cui all'art. 78 co.
2 lett. d) CC.II. a meno che il creditore insoddisfatto chieda e ottenga la risoluzione del concordato, ma nulla è stato dedotto e provato sul punto a opera della convenuta: d'altra parte, come espressamente riconosciuto anche dall'opponente, è sempre fatta salva la possibilità per il creditore di intraprendere o proseguire azioni esecutive per la riscossione del credito non
(integralmente) soddisfatto una volta chiusa la procedura di concordato all'esito della sua esecuzione (art. 81 CC.II.). Per altro verso, è da dire che le argomentazioni portate dalla convenuta circa l'assenza di contrasto fra giudicati (pagg. 5ss. comparsa di cost. e risposta) e circa l'impossibilità di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. motivi che avrebbero potuto essere proposti nel giudizio ove si è formato il titolo giudiziale o che andrebbero fatti valere in sede di gravame (cfr. pag. 2ss. mem. 171ter n.
1 c.p.c. convenuta) si profilano inconferenti rispetto alla materia del presente contendere, ossia rispetto alle ragioni poste a base dell'opposizione fondandosi questa proprio e solo sulla disciplina di cui all'art. 78 co. 2 lett. d) CC.II. afferente l'esecutività del titolo, non su questioni di merito riguardanti il contenuto sostanziale del titolo e tese a contestare l'accertamento ivi sancito.
Come affermato in sede di decisione sulla sospensiva ex art. 283 c.p.c. dalla stessa Corte d'appello investita del gravame proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza di prime cure, Trib. Pistoia 6.2.2024 integrante il titolo esecutivo di cui al precetto qui opposto, “l'ammissione alla procedura di concordato minore paralizza solo le azioni esecutive dei creditori (art. 78, comma secondo lett. d) CCII) ma non anche l'accertamento dei loro crediti” (cfr. doc. 9 fasc. attoreo) e infatti nell'ordinanza 3.12.2024 cit. di accoglimento dell'istanza attorea ex art. 615 co. 1 c.p.c. (sub-fascicolo R.G. n. 1406-1/2025) si dava atto della duplicità e diversità di piani su cui operano da un lato l'impugnazione, con appello, del titolo esecutivo giudiziale tesa a contestare il merito di questo, dall'altro lato l'opposizione a precetto (e dipo, in ipotesi,
l'opposizione all'esecuzione avviata) volta a contestare la possibilità di agire in executivis e del tutto estranea a motivi di merito afferenti l'accertamento contenuto nel titolo giudiziale di cui al precetto1. 1 Ordinanza 3.12.2024 cit. “considerato, infatti, che il rigetto dell'istanza di sospensiva ex artt. 283 e 351 c.p.c. a opera della non determina in automatico il rigetto CP_1 dell'istanza ex art. 615 co. 1 c.p.c. svolta dalla medesima parte, appellante e odierno opponente, differenti essendo le valutazioni da compiere con riferimento ai due istituti, considerato, del resto, che ciò emerge expressis verbis anche dal decreto del Presidente di Sezione della CdA di rigetto della sospensiva inaudita altera parte, laddove il Presidente ha affermato che “l'ammissione alla procedura di concordato minore paralizza solo le azioni esecutive dei creditori (art. 78, comma secondo lett. d) CCII) ma non anche l'accertamento dei loro crediti” (cfr. doc. 9 fasc. attoreo) dovendosi altresì considerare – a escludere qualsiasi automatismo fra le due sospensive, come sopra detto – che (all'evidenza) i motivi posti a base del gravame sono diversi da quelli spesi nell'opposizione di cui al presente procedimento, precisato, pertanto, che il rigetto della sospensiva ex artt. 382 e 351 c.p.c. non comporta ex se il rigetto della sospensiva ex art. 615 co. 1 c.p.c., come vorrebbe parte convenuta, atteso che il gravame avverso la sentenza di prime cure attiene al merito della domanda di accertamento di credito e condanna ivi azionata, mentre l'opposizione al precetto In questo senso, le deduzioni difensive di parte convenuta sono pure corrette ma del tutto fuori luogo, atteso che l'opponente ha circoscritto i propri motivi di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. proprio alla possibilità per la controparte di agire in via esecutiva, possibilità preclusa dall'avvenuta omologa del concordato minore ex art. 78 co. 2 lett. d) CC.II., senza sollevare alcun argomento afferente il merito dell'accertamento contenuto nel titolo giudiziale di cui al precetto opposto: dunque non ha senso alcuno in questa sede eccepire che l'opponente avrebbe dovuto dedurre nel giudizio di primo grado e, dipoi, in sede di gravame le ragioni poste a base della presente opposizione trattandosi di ragioni estranee a questioni di merito.
Per fare definitiva chiarezza, anche a fronte dei rilievi operati dalle parti nelle rispettive note conclusive ex art. 127ter c.p.c. sostitutive della discussione orale d'udienza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., così si riassume:
(i) parte attrice ha proposto opposizione a precetto sull'unico argomento, afferente la mera possibilità di agire in executivis sulla base del titolo giudiziale di cui al precetto opposto, invocando l'art. 78 co. 2 lett. d) CC.II. in virtù del quale l'espropriazione forzata intrapresa da controparte è preclusa dall'avvenuta omologa del concordato minore e fino a completa esecuzione di questo, posto che il credito accertato con la sentenza posta a base del precetto opposto è contemplato, sia pure in misura minore, nel concordato de quo;
(ii) non vi è alcuna contraddizione nel fatto che la Corte d'appello, investita del gravame avverso la suddetta sentenza, abbia respinto l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. avendo la stessa CdA ben distinto i motivi e le azioni afferenti l'accertamento del merito della creditoria vantata dai motivi concernenti la messa in esecuzione di quel credito, nella specie “paralizzata” in forza della disciplina di cui all'art. 78 co. 2 lett. d) CC.II. cit.;
(iii) non è sostenibile, come asserisce la convenuta anche nella nota scritta conclusionale dep. 8.5.2025, che “nel caso di specie l'opponente, nel procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale di Pistoia rgn 598/2021, in sede di note conclusionali autorizzate, non ha eccepito che la somma dovuta dal
in virtù di omologa del concordato minore già avvenuta (e ritenuta dal Pt_1
Giudice di prime cure come ricognizione del debito ex art. 1988), non dovesse essere quella richiesta con atto di citazione dalla ma quella prevista dal Pt_2
attiene esclusivamente alla fase esecutiva id est di “messa in esecuzione” della decisione/titolo giudiziale”. concordato stesso. Dunque, controparte non ha sollevato nel procedimento in cui si è formato il titolo (pur potendolo e dovendolo fare) l'eccezioni proposte in questa opposizione avendole, tra l'altro, già sollevate in Appello”, poiché
l'opponente non ha proposto in questa opposizione tale eccezione, mai avendo sostenuto in questa sede che la somma dovuta in virtù di omologa del concordato minore sarebbe quella di cui al concordato e non quella accertata con la sentenza posta a base del precetto opposto, essendo vero piuttosto che unico motivo speso nell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. che qui si decide è proprio quello riguardante la “preclusione” alle azioni esecutive individuali ai sensi dell'art. 78 co. 2 lett. d) CC.II.;
(iv) come anticipato, ciò non esclude che una volta definitivamente accertato il credito di spettanza dell'odierna convenuta e una volta chiuso il procedimento di concordato minore per intervenuta integrale esecuzione dello stesso, la creditrice possa intraprendere o riattivare azioni esecutive individuali per ottenere soddisfazione del credito che non sia stato ancora (del tutto) corrisposto.
Per quanto sin qui esposto, l'opposizione merita accoglimento trattandosi in definitiva di fare applicazione di un disposto normativo, art. 78 co. 2 lett. d)
CC.II., mentre le tesi difensive spese dalla parte convenuta opposta si sono rilevate imprecise e, soprattutto, inconferenti rispetto al contenuto dell'altrui opposizione e alle motivazioni poste a base di questa.
III. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa
(importo del precetto opposto) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, ridotti i compensi rispetto ai medi tabellari sia per la fase istruttoria limitata al deposito di brevissime memorie ex art. 171ter c.p.c., sia per la fase decisionale celebrata in forma semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. tramite deposito di una sola bravissima nota scritta di parte ex art. 127ter
c.p.c. sostitutiva della discussione orale d'udienza.
Non si fa luogo a condanna ex art. 96 c.p.c., reciprocamente chiesta dalle parti, mancandone il presupposto della soccombenza per quanto attiene a parte attrice e quello della temerarietà della difesa per quanto attiene a parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto qui opposto per le ragioni di cui in parte motiva, in applicazione dell'art. 78 co.
2 lett. d) CC.II. (d.lgs. n. 14/2019);
2) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice opponente, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge di euro 264,00 per esborsi.
Pistoia, 26/05/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini