Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Sentenza 8 febbraio 2023
Decreto presidenziale 6 maggio 2024
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 17 luglio 2025
Decreto collegiale 27 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/07/2025, n. 6317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6317 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06317/2025REG.PROV.COLL.
N. 01966/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2023, proposto da
AL Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Villata in Roma, via G. Caccini n. 1
contro
IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Collevecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 6
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 2090/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IT S.p.A. e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati Daniele Vagnozzi per delega dell'avvocato Andreina Degli Esposti e Marcello Collevecchio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
AL Italia S.p.A. impugnava la delibera prot. n. 294125 del 25 novembre 2021, con cui IT - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. aveva disposto la non ammissione ai fini dell'accesso al Fondo di cui all'art. 37 co. 1 del d.l. 41/2021 volto a sostenere le grandi imprese in difficoltà finanziaria (cd. Fondo GID) con la seguente motivazione: 1) non è sussistente il requisito di accesso dei flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (cfr. art. 5, comma 3, del Decreto Interministeriale MISE-MEF del 5 luglio 2021 e art. 3, comma 2, lett. a) del Decreto Direttoriale 3 settembre 2021); 2) non è confermata l’assenza di una situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 (art. 3, comma 2, lett. b) del Decreto Direttoriale 3 settembre 2021).
Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1541/2022 del 6 aprile 2022 accoglieva l’appello cautelare invitando IT a riesaminare l’istanza presentata da AL, rilevando nel merito come, in ordine al secondo motivo ostativo, l’accordo di ristrutturazione si riferiva ad un piano di risanamento ex art. 67 L.F. non inquadrabile in una procedura concorsuale.
In esito al riesame, con nota prot. n. 202988 del 30 giugno 2022 IT deliberava la non ammissione di AL alle agevolazioni, rilevando in particolare che mancava il requisito dei flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; al contempo dava atto che era superato il motivo ostativo relativo all’adozione di un accordo di ristrutturazione e all’assenza di una situazione di difficoltà preesistente al 31 dicembre 2019.
AL impugnava il provvedimento con motivi aggiunti.
Con la sentenza n.2090/2023 il Tar dichiarava improcedibile il ricorso originario a seguito dell’adozione, con diversa motivazione, di un nuovo provvedimento confermativo del diniego già espresso e respingeva i motivi aggiunti proposti avverso il rinnovato diniego.
Impugnata la pronuncia, con la sentenza non definitiva n.11246/2023 il Consiglio di Stato accoglieva, nei limiti di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo di appello con il quale l’appellante aveva dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 co. 3 del d.l. 41/2021, dell’art. 2 punto 18 del reg. UE n. 651/2014 e dell’art. 5 co. 3 e co. 4 lett. b del decreto interministeriale del 5 luglio 2021 e disponeva una verificazione al fine di accertare, sulla base della istruttoria espletata la sussistenza o meno del presupposto previsto dall’art. 37 co. 3 del d.l. 41/2021 il quale recita: “ si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate ”.
Il verificatore designato depositava un primo elaborato in data 27 maggio 2024, concludendo per la sussistenza, in capo a AL s.p.a., del presupposto previsto dall’art. 37 citato.
Con ordinanza collegiale n. 8504/2024 il Collegio, in considerazione dei rilievi difensivi che contestavano come il verificatore avesse sostanzialmente posto a fondamento della propria valutazione la nota IT n. 202988 del 30 giugno 2022, con cui la stessa appellata aveva dato atto che la documentazione depositata da AL nell’ambito del riesame disposto dal Consiglio di Stato era sufficientemente giustificativa dei dati stimati e prodotti in sede di risposta alla comunicazione dei motivi ostativi, ne disponeva il richiamo “ perché provveda alla analisi e alla verifica in concreto dei dati riportati nella documentazione prodotta da AL, evidenziando l’attendibilità e la coerenza dei medesimi ”.
Il verificatore ha depositato la propria relazione integrativa il 21 gennaio 2025, concludendo che, “ sulla base dell’istruttoria espletata da IT e della documentazione prodotta da AL anche in sede di ricorso giudiziale, deve ritenersi sussistente -ai fini del presente giudizio- il requisito della temporanea difficoltà finanziaria in capo a AL s.p.a.”.
IT ha contestato le risultanze anche della relazione integrativa lamentando che il verificatore, anche nella nuova versione dell’elaborato, non aveva adempiuto all’incarico affidatole dal Collegio, essendosi limitata a rilevare la presunta coerenza formale tra i dati contenuti nella tabella 2.1E e quelli ricompresi nel file Excel predisposto dall’advisor della medesima parte appellante, senza compiere alcuna attività di verifica “in concreto” sull’attendibilità sostanziale delle informazioni rese.
Tali eccezioni devono essere disattese.
Il verificatore (v. pag. 22 della relazione) ha premesso che la nota IT prot. n. 202988 del 30 giugno 2022, con cui la documentazione di AL era stata ritenuta sufficientemente giustificativa dei dati stimati e prodotti in sede di risposta ai motivi ostativi, non è stata posta a fondamento delle conclusioni cui era giunta la prima relazione, essendo queste ultime basate su un processo logico del tutto autonomo.
In particolare evidenzia che il requisito di temporanea difficoltà finanziaria era stato ritenuto sussistente perché le stime dei flussi di cassa, le cui informazioni sottostanti sono state ritenute da IT adeguatamente giustificative, evidenziavano che almeno un trimestre tra quelli oggetto di analisi presentava un saldo complessivo negativo.
Nella relazione il verificatore ha accertato la sussistenza del requisito di temporanea difficoltà finanziaria, così come richiesto dal Collegio, “ mediante un’analisi in concreto dell’attendibilità e della coerenza dei dati riportati nella documentazione prodotta da AL ”.
In particolare il verificatore ha esaminato le tabelle presentate dall’appellante, ricordando come la prima di esse (figura 1, pag. 25, tabella 2.1E) era stata superata a seguito delle osservazioni presentate da AL il 20 ottobre 2021, nella quali si dava atto di un errore dovuto ai collegamenti presenti nei file excel modificati a seguito del trasferimento in word . Evidenzia, altresì, come a tali osservazioni AL avesse allegato la nuova tabella (figura n. 2 della relazione), che IT ha poi ritenuto, come già ricordato, sufficientemente giustificativa dei dati stimati, sebbene non rappresentativa dello stato di difficoltà finanziaria.
Il verificatore ha, poi, illustrato il criterio seguito per operare “l’analisi in concreto” dei dati prodotti da AL. Si legge nella relazione, a tal proposito, che “ la scrivente ha esaminato le informazioni contenute nel piano in formato excel presente in atti, trasmesso al professionista accertatore -Dott. Giovanni Naccarato- in data 15 settembre 2021 (allegato 17) ”. Si legge altresì che “ in primo luogo, si è provveduto a confrontare i saldi di cassa riportati nella seconda versione della tabella 2.1E con quanto riportato nel foglio CF del suddetto file excel. Come è possibile evincere dal confronto del contenuto della figura 3 e della figura 4, i saldi relativi al IV trimestre 2021 e al I, II, III trimestre 2022 coincidono. In particolare, la tabella estratta dal file excel, redatta seguendo un approccio indiretto, consente di comprendere quali siano le ipotesi in termini di investimenti, variazioni del capitale circolante e variazioni della struttura finanziaria che formano i risultati di cassa al termine di ciascun trimestre ”.
Inoltre, il verificatore ha precisato ulteriormente che, al fine di “ approfondire la verifica dei dati riportati nella documentazione prodotta da AL, si è provveduto a verificare anche quanto rappresentato sotto il profilo economico/reddituale, oltre che finanziario. In particolare, sono stati raffrontati i dati dei ricavi e dei costi operativi -a partire dal secondo semestre 2021 e sino a tutto il 2022- riportati nel piano di impresa (all. 18) con quelli riportati nel piano in formato excel presente in atti ”; i dati contenuti nella figura 5 (prospetto dei ricavi e costi operativi) e nella tabella 1 (sviluppata dalla stessa Prof. Lombardi) siano coincidenti.
Infine il verificatore ha effettuato “ un confronto tra i risultati economici - a partire dal secondo semestre 2021 e sino a tutto il 2022- riportati nel piano d’impresa (allegato 18) con quelli riportati nel piano in formato excel presente in atti (allegato 17) ” evidenziando come il confronto tra la figura 6 (risultati economici) e la tabella 2 (raffronto tra conto economico da piano e valori di cui alla figura 6) consente di riscontrare che: - il valore dell’Ebit è coincidente; - il valore dell’EBT è coincidente nel II semestre 2021, mentre presenta lievi disallineamenti per i periodi successivi, riscontrabili anche con riferimento al risultato netto.
All’esito delle sue analisi il verificatore ha concluso evidenziando che: (a) il prospetto (figura 2) allegato alle osservazioni di AL presenta “ per il terzo trimestre 2022 un saldo negativo di € -5,7 milioni” ; b) tale dato “ può essere riscontrato all’interno del piano in formato excel prodotto da AL ”; (c) “ le principali informazioni reddituali riportate nel piano d’impresa e che alimentano i flussi di cassa oggetto di analisi, al netto di irrilevanti e non materiali disallineamenti, possono essere facilmente riscontrati nel file excel prodotto da AL ”.
L’esame del contenuto delle due elaborati consente di apprezzare il maggiore approfondimento della relazione integrativa, la quale non solo opera un raffronto tra il prospetto dei flussi di cassa allegati da AL (tabella 2.1E modificata) e le informazioni contenute nel “piano” in possesso del Professionista attestatore (all. 17), ma anche verifica i dati rappresentati sotto il profilo economico/reddituale, oltre che finanziario.
In conclusione, anche a seguito della disposta integrazione, le risultanze della verificazione risultano adeguatamente attendibili e scevre da profili di incongruità; conseguentemente possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Alla luce delle risultanze della disposta verificazione, l’appello deve essere, pertanto, accolto.
In considerazione delle particolarità e della novità della questione trattata le spese processuali del doppio grado di giudizio devono essere compensate, mentre le spese di verificazione, che saranno liquidate con apposito decreto presidenziale, devono essere poste a carico di IT s.p.a.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, accoglie l’originario ricorso.
Compensa le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Pone a carico di IT s.p.a. le spese della verificazione che saranno liquidate con apposito decreto presidenziale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO