Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 4117/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Nocera e Parte_1 C.F._1
Vincenzo Infranco, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Francesco Panico, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 24.12.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249011857241000 e la cartella di pagamento n.
29120050004727027000 ad essa sottesa, chiedendo dichiararsene la nullità per prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese.
tardività della stessa e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio , deducendo variamente Controparte_2
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione successiva (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n.
9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Va premesso che la questione dell'ulteriore termine prescrizionale a far dalla notifica del titolo non opposto deve qualificarsi quale ragione di opposizione all'esecuzione vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Segnatamente, l'opposizione all'esecuzione risulta meritevole di accoglimento giacché dalla documentazione versata in atti da si evince che – sebbene il Controparte_2
termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica della cartella di pagamento
29120050004727027000 (13.05.2005) sia stato inizialmente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120109000042758000 (2.03.2010) e, a seguire, dell'intimazione di pagamento n. 29120149000088273000 (9.07.2014) – da quest'ultima data fino al successivo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120249011857241000 (27.11.2024) è decorso un termine ampiamente superiore a quello di prescrizione quinquennale. Sul punto, va altresì precisato che alcun effetto interruttivo può essere attribuito all'intimazione di pagamento n. 29120199000851891000, in quanto la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. impedisce di ritenere validamente perfezionata la relativa notifica.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Dato che la responsabilità per la prescrizione dei contributi è ascrivibile esclusivamente ad
[...]
, va disposta la compensazione delle spese di lite tra parte ricorrente e Controparte_2
l' , nonché la condanna di al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_1 Controparte_2
delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29120050004727027000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle Controparte_2
spese processuali, che si liquidano in complessivi 4.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;
compensa le spese tra parte ricorrente e l' . CP_1
Così deciso in Agrigento, il 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo