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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 238/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 238/2022 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FLORINDI ANDREA e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
GIÀ (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CORINALDESI PIER LUIGI e dell'avv. CORINALDESI FRANCESCO ( ) VIA SANTO STEFANO N 64 40125 BOLOGNA;
, C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come in atto di citazione Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, Nel merito:
. respingere le domande proposte dall'appellante nei confronti di (già Controparte_1 CP_2
perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
[...]
. confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 3179/2021 Trib. Bologna.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio."
IN FATTO
1. Con atto notarile in data 24 marzo concedeva a un mutuo di € Controparte_2 Parte_2
1.800.000,00, garantito da ipoteca su alcuni beni immobili;
con contratto di compravendita in data 30 giugno 2015 vendeva ad quale titolare della impresa individuale Parte_2 Controparte_3 pagina 1 di 7 “Farmacia ND del dott. ND AN, la piena proprietà di uno degli immobili ipotecati al prezzo di € 1.582.854,96, con pagamento interamente regolato mediante accollo del residuo debito del suddetto mutuo di originari € 1.800.000,00; quest'ultimo veniva in seguito estinto in data
18.12.2018 con il pagamento di €.1.300.531,43 effettuato dall'impresa individuale Farmacia
ND del dott. ND ND.
A distanza di pochi giorni, con atto notarile in data 20.12.2018, ND ND, Persona_1
e costituivano la società nella quale
[...] Controparte_4 Parte_1
a copertura e a completa liberazione della propria quota di partecipazione Controparte_3
sociale, conferiva la sua impresa Individuale “Farmacia ND del dott. ND
AN.
2. conveniva quindi in giudizio chiedendo accertarsi a) Parte_1 Controparte_2
l'illecito anatocismo insito nel piano di rimborso con ammortamento alla francese del mutuo ipotecario del 24.3.2010 e la conseguente nullità parziale di detto contratto, con rideterminazione e/o ricalcolo del piano di rimborso depurato dall'illegittima capitalizzazione mensile degli interessi;
b) la nullità parziale del contratto di mutuo per mancata indicazione del corretto parametro di riferimento della variabile (EURIBOR) nonché del corretto tasso annuo nominale (TAN) ; c) la mancata indicazione del
TAE, con conseguente nullità parziale del contratto;
d) l'errata indicazione dell'ISC e del TAEG;
chiedeva pertanto dichiararsi il diritto della mutuataria ex art. 1815 c.c. II comma alla restituzione del solo capitale ricevuto a titolo di mutuo con esclusione di tutti gli interessi (sia di mora che corrispettivi), con condanna della convenuta alla restituzione di quanto incassato indebitamente.
In via subordinata, chiedeva accertarsi il diritto della convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale ex. art. 1284 c.c. ovvero al tasso sostitutivo ex. art, 117 comma VII TUB, con condanna alla restituzione in favore dell'attrice delle somme pagate in eccesso, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
3. Si costituiva la banca, contestando le pretese avversarie e chiedendone il rigetto.
4. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 4179/2021, rigettava le domande proposte, condannando l'attrice alle spese.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito Parte_1 Controparte_1
già
[...] Controparte_2
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.4.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
pagina 2 di 7 5. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il tribunale non abbia ritenuto l'illegittimità del piano ammortamento c.d. alla francese del mutuo ipotecario oggetto di causa, che comporterebbe una indebita capitalizzazione degli interessi e la loro indeterminatezza.
6. Con il secondo motivo censura il mancato rilievo della omessa indicazione del TAEG - ISC.
7. Con il terzo motivo contesta l'omesso rilievo del tasso di interesse parametrato all'Euribor, laddove in contratto è previsto che la quotazione dell'Euribor 3 mesi lettera, oltre all'aumento di 01, punti, dovrà essere moltiplicata per il coefficiente 365/2360, in quanto tal modo gli interessi, secondo l'appellante, “anziché maturare giorno per giorno (di calendario), vengono fatti maturare anche per alcuni (5 oppure 6, se bisestile) giorni in più, affatto contemplati dal calendario”.
8. Dal canto suo l'appellata, nel chiedere la conforma della sentenza di primo grado, reitera preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_1
non esaminata dal tribunale, secondo la quale l'azione proposta avrebbe potuto essere proposta soltanto da quale titolare dell'Impresa Individuale “Farmacia ND del Dott. Controparte_3
ND AN.
Quest'ultimo, infatti, ha estinto il mutuo ipotecario oggetto di causa in data 18.12.2018, mentre l'atto costitutivo della – originaria attrice e odierna appellante - è stato rogato in Parte_1
data 20.12.2018 e la società medesima è stata iscritta nel Registro delle Imprese il 1.1.2019; pertanto, alla data di costituzione della il mutuo era già stato estinto e, Parte_1
conseguentemente, non poteva essere oggetto di conferimento fra le poste del passivo della predetta società.
Sostiene in proposito che un'obbligazione estinta non può essere in alcun modo accollata/trasferita in capo a terzi e nel caso di specie, in particolare, il punto C dell'atto costituivo della società appellante prevede che: “Il complesso aziendale è conferito nella sua organica unità sotto il profilo economico e finanziario, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente trovasi, ivi compresa le relative attività e le passività, i rapporti contrattuali ed ogni altro cespite relativo, il tutto come meglio descritto nella relazione di stima di cui sopra…..”. A nulla rileverebbe, al riguardo, la circostanza che il mutuo in questione risultasse dalle scritture contabili dell'impresa individuale riportate nella relazione di stima, essendo stata questa redatta sulla scorta della situazione economico/patrimoniale alla data del
30.9.2018, ossia quando il suddetto mutuo era ancora in essere.
Dunque il contratto di mutuo, estinto in data antecedente alla costituzione della società appellante ed alla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, non poteva essere oggetto di conferimento ai sensi dell'art. 2560 c.c. né, tantomeno, potevano esserlo i diritti ad esso connessi, fra i quali quello di adire in giudizio la banca che aveva erogato il finanziamento;
tale diritto infatti, in virtù della sua natura pagina 3 di 7 accessoria, non potrebbe essere oggetto di trasferimento e/o conferimento se non unitamente al diritto di credito “principale” al quale è indissolubilmente connesso.
Non potrebbe inoltre essere oggetto di trasferimento un diritto di credito (peraltro indimostrato) che trova la sua (presunta) fonte in un rapporto contrattuale già definito prima della venuta ad esistenza del soggetto terzo rivendicante.
9. L'eccezione è infondata.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa (Cass., n. 28787/2021; Cass., n. 20415/2018; Cass., n.
8644/2009; Cass., n. 6578/2008); in proposito, nella nozione di credito vanno ricomprese le mere pretese o aspettative di credito, pure se contestate e derivanti da un rapporto già estinto, come il mutuo oggetto di causa, tramite integrale pagamento del debito residuo prima del conferimento.
10. Ciò posto, il primo motivo di appello è infondato.
Di recente le S.U. con la sentenza n. 15130/2024, decidendo sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno con ordinanza 19 luglio 2023, hanno enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Inoltre in motivazione le S.U. - sebbene premettano che la stessa ordinanza di rimessione “precisa … che “non si controverte in questo giudizio di violazione del divieto di anatocismo” che “non viene qui in gioco”, aggiungendo che “in effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c.
(comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti” cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato” - escludono, con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse “a tasso fisso”, che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo e ricordano, a tal proposito, che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione
pagina 4 di 7 del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (si richiama anche
Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale).
L'ammortamento alla francese viene poi ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, “che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale”.
11. Le S.U. escludono, altresì, che la mancata ostensione della formula matematica di determinazione della quota di interessi possa essere di per sé motivo di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale e causa di violazione delle regole di trasparenza bancaria. Sotto il primo profilo, la motivazione ricorda che non può esservi alcun vulnus nella costruzione strutturale dell'operazione negoziale quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Sotto il secondo profilo di indagine, poi, si rileva che la maggiore onerosità del mutuo alla francese, rispetto a quello con capitalizzazione “all'italiana”, non è il frutto di costi occulti o anatocistici, bensì “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Le considerazioni della S.C. in ordine alla determinatezza o determinabilità possono essere estese anche ai mutui a tasso variabile, come quello di specie, in quanto, fintantoché il piano di rimborso riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale.
12. Infondato è altresì il secondo motivo, in quanto, come chiarito dalla S.C., “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della
pagina 5 di 7 banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass., n.
4597/2023).
13. Va infine disatteso il terzo motivo;
in primo luogo, la doglianza, secondo la quale la previsione di un tasso variabile, parametrato alla quotazione dell'Euribor 3 mesi lettera, oltre all'aumento di 01, punti, da moltiplicata per il coefficiente 365/360, comporterebbe che gli interessi, “anziché maturare giorno per giorno (di calendario), vengono fatti maturare anche per alcuni (5 oppure 6, se bisestile) giorni in più, affatto contemplati dal calendario”, appare difficilmente comprensibile;
se però
l'appellante ha inteso sostenere l'indeterminatezza del divisore di riferimento (360 giorni quale anno commerciale, oppure 365 giorni come anno solare), si osserva che, in realtà, dalla lettura del contratto di mutuo nessun dubbio può porsi al riguardo, risultando precisato che “gli interessi saranno calcolati sulla base dei giorni di calendario commerciale con divisore 360”.
Quindi non sussiste alcuna indeterminatezza, neppure sotto questo profilo, del tasso contrattuale.
13. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 12.150,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Appello il
7.1.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 238/2022 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FLORINDI ANDREA e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
GIÀ (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CORINALDESI PIER LUIGI e dell'avv. CORINALDESI FRANCESCO ( ) VIA SANTO STEFANO N 64 40125 BOLOGNA;
, C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come in atto di citazione Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, Nel merito:
. respingere le domande proposte dall'appellante nei confronti di (già Controparte_1 CP_2
perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
[...]
. confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 3179/2021 Trib. Bologna.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio."
IN FATTO
1. Con atto notarile in data 24 marzo concedeva a un mutuo di € Controparte_2 Parte_2
1.800.000,00, garantito da ipoteca su alcuni beni immobili;
con contratto di compravendita in data 30 giugno 2015 vendeva ad quale titolare della impresa individuale Parte_2 Controparte_3 pagina 1 di 7 “Farmacia ND del dott. ND AN, la piena proprietà di uno degli immobili ipotecati al prezzo di € 1.582.854,96, con pagamento interamente regolato mediante accollo del residuo debito del suddetto mutuo di originari € 1.800.000,00; quest'ultimo veniva in seguito estinto in data
18.12.2018 con il pagamento di €.1.300.531,43 effettuato dall'impresa individuale Farmacia
ND del dott. ND ND.
A distanza di pochi giorni, con atto notarile in data 20.12.2018, ND ND, Persona_1
e costituivano la società nella quale
[...] Controparte_4 Parte_1
a copertura e a completa liberazione della propria quota di partecipazione Controparte_3
sociale, conferiva la sua impresa Individuale “Farmacia ND del dott. ND
AN.
2. conveniva quindi in giudizio chiedendo accertarsi a) Parte_1 Controparte_2
l'illecito anatocismo insito nel piano di rimborso con ammortamento alla francese del mutuo ipotecario del 24.3.2010 e la conseguente nullità parziale di detto contratto, con rideterminazione e/o ricalcolo del piano di rimborso depurato dall'illegittima capitalizzazione mensile degli interessi;
b) la nullità parziale del contratto di mutuo per mancata indicazione del corretto parametro di riferimento della variabile (EURIBOR) nonché del corretto tasso annuo nominale (TAN) ; c) la mancata indicazione del
TAE, con conseguente nullità parziale del contratto;
d) l'errata indicazione dell'ISC e del TAEG;
chiedeva pertanto dichiararsi il diritto della mutuataria ex art. 1815 c.c. II comma alla restituzione del solo capitale ricevuto a titolo di mutuo con esclusione di tutti gli interessi (sia di mora che corrispettivi), con condanna della convenuta alla restituzione di quanto incassato indebitamente.
In via subordinata, chiedeva accertarsi il diritto della convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale ex. art. 1284 c.c. ovvero al tasso sostitutivo ex. art, 117 comma VII TUB, con condanna alla restituzione in favore dell'attrice delle somme pagate in eccesso, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
3. Si costituiva la banca, contestando le pretese avversarie e chiedendone il rigetto.
4. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 4179/2021, rigettava le domande proposte, condannando l'attrice alle spese.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito Parte_1 Controparte_1
già
[...] Controparte_2
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.4.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
pagina 2 di 7 5. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il tribunale non abbia ritenuto l'illegittimità del piano ammortamento c.d. alla francese del mutuo ipotecario oggetto di causa, che comporterebbe una indebita capitalizzazione degli interessi e la loro indeterminatezza.
6. Con il secondo motivo censura il mancato rilievo della omessa indicazione del TAEG - ISC.
7. Con il terzo motivo contesta l'omesso rilievo del tasso di interesse parametrato all'Euribor, laddove in contratto è previsto che la quotazione dell'Euribor 3 mesi lettera, oltre all'aumento di 01, punti, dovrà essere moltiplicata per il coefficiente 365/2360, in quanto tal modo gli interessi, secondo l'appellante, “anziché maturare giorno per giorno (di calendario), vengono fatti maturare anche per alcuni (5 oppure 6, se bisestile) giorni in più, affatto contemplati dal calendario”.
8. Dal canto suo l'appellata, nel chiedere la conforma della sentenza di primo grado, reitera preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_1
non esaminata dal tribunale, secondo la quale l'azione proposta avrebbe potuto essere proposta soltanto da quale titolare dell'Impresa Individuale “Farmacia ND del Dott. Controparte_3
ND AN.
Quest'ultimo, infatti, ha estinto il mutuo ipotecario oggetto di causa in data 18.12.2018, mentre l'atto costitutivo della – originaria attrice e odierna appellante - è stato rogato in Parte_1
data 20.12.2018 e la società medesima è stata iscritta nel Registro delle Imprese il 1.1.2019; pertanto, alla data di costituzione della il mutuo era già stato estinto e, Parte_1
conseguentemente, non poteva essere oggetto di conferimento fra le poste del passivo della predetta società.
Sostiene in proposito che un'obbligazione estinta non può essere in alcun modo accollata/trasferita in capo a terzi e nel caso di specie, in particolare, il punto C dell'atto costituivo della società appellante prevede che: “Il complesso aziendale è conferito nella sua organica unità sotto il profilo economico e finanziario, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente trovasi, ivi compresa le relative attività e le passività, i rapporti contrattuali ed ogni altro cespite relativo, il tutto come meglio descritto nella relazione di stima di cui sopra…..”. A nulla rileverebbe, al riguardo, la circostanza che il mutuo in questione risultasse dalle scritture contabili dell'impresa individuale riportate nella relazione di stima, essendo stata questa redatta sulla scorta della situazione economico/patrimoniale alla data del
30.9.2018, ossia quando il suddetto mutuo era ancora in essere.
Dunque il contratto di mutuo, estinto in data antecedente alla costituzione della società appellante ed alla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, non poteva essere oggetto di conferimento ai sensi dell'art. 2560 c.c. né, tantomeno, potevano esserlo i diritti ad esso connessi, fra i quali quello di adire in giudizio la banca che aveva erogato il finanziamento;
tale diritto infatti, in virtù della sua natura pagina 3 di 7 accessoria, non potrebbe essere oggetto di trasferimento e/o conferimento se non unitamente al diritto di credito “principale” al quale è indissolubilmente connesso.
Non potrebbe inoltre essere oggetto di trasferimento un diritto di credito (peraltro indimostrato) che trova la sua (presunta) fonte in un rapporto contrattuale già definito prima della venuta ad esistenza del soggetto terzo rivendicante.
9. L'eccezione è infondata.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa (Cass., n. 28787/2021; Cass., n. 20415/2018; Cass., n.
8644/2009; Cass., n. 6578/2008); in proposito, nella nozione di credito vanno ricomprese le mere pretese o aspettative di credito, pure se contestate e derivanti da un rapporto già estinto, come il mutuo oggetto di causa, tramite integrale pagamento del debito residuo prima del conferimento.
10. Ciò posto, il primo motivo di appello è infondato.
Di recente le S.U. con la sentenza n. 15130/2024, decidendo sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno con ordinanza 19 luglio 2023, hanno enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Inoltre in motivazione le S.U. - sebbene premettano che la stessa ordinanza di rimessione “precisa … che “non si controverte in questo giudizio di violazione del divieto di anatocismo” che “non viene qui in gioco”, aggiungendo che “in effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c.
(comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti” cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato” - escludono, con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse “a tasso fisso”, che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo e ricordano, a tal proposito, che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione
pagina 4 di 7 del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (si richiama anche
Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale).
L'ammortamento alla francese viene poi ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, “che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale”.
11. Le S.U. escludono, altresì, che la mancata ostensione della formula matematica di determinazione della quota di interessi possa essere di per sé motivo di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale e causa di violazione delle regole di trasparenza bancaria. Sotto il primo profilo, la motivazione ricorda che non può esservi alcun vulnus nella costruzione strutturale dell'operazione negoziale quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Sotto il secondo profilo di indagine, poi, si rileva che la maggiore onerosità del mutuo alla francese, rispetto a quello con capitalizzazione “all'italiana”, non è il frutto di costi occulti o anatocistici, bensì “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Le considerazioni della S.C. in ordine alla determinatezza o determinabilità possono essere estese anche ai mutui a tasso variabile, come quello di specie, in quanto, fintantoché il piano di rimborso riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale.
12. Infondato è altresì il secondo motivo, in quanto, come chiarito dalla S.C., “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della
pagina 5 di 7 banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass., n.
4597/2023).
13. Va infine disatteso il terzo motivo;
in primo luogo, la doglianza, secondo la quale la previsione di un tasso variabile, parametrato alla quotazione dell'Euribor 3 mesi lettera, oltre all'aumento di 01, punti, da moltiplicata per il coefficiente 365/360, comporterebbe che gli interessi, “anziché maturare giorno per giorno (di calendario), vengono fatti maturare anche per alcuni (5 oppure 6, se bisestile) giorni in più, affatto contemplati dal calendario”, appare difficilmente comprensibile;
se però
l'appellante ha inteso sostenere l'indeterminatezza del divisore di riferimento (360 giorni quale anno commerciale, oppure 365 giorni come anno solare), si osserva che, in realtà, dalla lettura del contratto di mutuo nessun dubbio può porsi al riguardo, risultando precisato che “gli interessi saranno calcolati sulla base dei giorni di calendario commerciale con divisore 360”.
Quindi non sussiste alcuna indeterminatezza, neppure sotto questo profilo, del tasso contrattuale.
13. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 12.150,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Appello il
7.1.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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