Sentenza 23 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 23/11/2023, n. 17431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17431 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2023
N. 17431/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Galeani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via XX Settembre n. 4;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , già rappresentata e difesa dall’avvocato Guglielmo Frigenti, e ora dall’avvocato Valentina Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale recante diniego di assegnazione in regolarizzazione occupazione senza titolo l.r. lazio 27/06 n. rep. -OMISSIS- del -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23 dicembre 2016 e depositato il 18 gennaio 2017, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale in epigrafe indicata, notificata il 5 dicembre 2016, con la quale Roma Capitale ha rigettato la sua istanza di assegnazione dell’alloggio E.R.P. sito in -OMISSIS-; il rigetto è motivato sul presupposto del parere negativo della Commissione Tecnica, contraria a detta assegnazione in quanto, alla data di riferimento del 20 novembre 2006 (art. 53, comma 1, L.R. 27/2006), l’alloggio non era occupato abusivamente dalla richiedente, ma abitato dalla legittima assegnataria (sig.ra -OMISSIS-), deceduta il -OMISSIS-.
1.1. Contestualmente, la ricorrente chiede che il giudice amministrativo riconosca il suo a vedere accolta la domanda di assegnazione in regolarizzazione di cui è causa.
2. A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione di legge, omessa e/o insufficiente motivazione e omessa istruttoria.
3. In punto di fatto, la ricorrente deduce inoltre:
- di essersi trasferita nell’alloggio di proprietà ATER in questione, abitato dalla legittima assegnataria, nel mese di luglio 2000, unitamente al proprio nucleo familiare (figlio e marito, dal quale si è separata legalmente nel 2004);
- di avervi trasferito la residenza anagrafica con il consenso della legittima assegnataria in data -OMISSIS-, come da certificato storico anagrafico allegato;
- che, come da certificato di degenza allegato, l’assegnataria avrebbe risieduto presso la struttura -OMISSIS- dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, data del decesso. Conseguentemente, la ricorrente avrebbe provveduto alla reintestazione delle utenze a suo nome;
- di aver presentato al Comune di Roma la domanda di assegnazione in regolarizzazione di detto alloggio in data 26 ottobre 2007;
- di aver appreso che la legittima assegnataria risultava ancora residente nell’alloggio de quo unicamente a seguito della notifica, in data 5 dicembre 2016, dell’impugnata determinazione dirigenziale, non avendo ricevuto la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, né l’avviso di giacenza della stessa, alla quale pertanto non ha dato riscontro.
4. Il provvedimento gravato sarebbe dunque illegittimo per:
- violazione del comma 1, lettera b), dell’art. 13 L.R. 12/99, il quale prevede la decadenza automatica dall’assegnazione nel caso in cui l’assegnatario non abiti stabilmente l’alloggio, salvo il caso in cui l’ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi; l’allontanamento della legittima assegnataria sin dal 2001 avrebbe comportato la decadenza della stessa dall’assegnazione dell’alloggio sin da tale data, con la conseguenza che alla data del 20 novembre 2006 - considerata dalla normativa regionale - l’alloggio, già occupato dalla ricorrente e dal figlio, non poteva essere legittimamente né di fatto abitato dalla originaria assegnataria;
- difetto di motivazione, in relazione al mancato invio di una comunicazione ulteriore rispetto alla nota -OMISSIS-/-OMISSIS- né alcun avviso di giacenza, con cui la ricorrente sarebbe stata messa nella condizione di controdedurre sul preavviso di rigetto di cui alla suddetta nota prima di ricevere il provvedimento finale;
- difetto di istruttoria in relazione all’effettivo trasferimento della legittima assegnataria, già nel 2001, presso la struttura assistenziale menzionata.
5. Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso, evidenziando che la legittima assegnataria, al momento del decesso avvenuto nel 2007, da verifica anagrafica risultava ancora residente nell’alloggio; non potrebbe, pertanto, configurarsi prima di quella data un’occupazione abusiva di terzi soggetti, irrilevante essendo, di contro, la circostanza dedotta dalla ricorrente di aver già trasferito, a far data dal 2001, la propria residenza nell’alloggio de quo .
6. In occasione dell’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e come tale merita di essere respinto.
8. Osserva il Collegio che, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione resistente, la situazione di fatto rappresentata dalla ricorrente osta con la disposizione di cui all’art. 53, comma 5, L.R. 27/06, ai sensi del quale: “5 . Nei casi di illegittima cessione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, l'assegnatario e l'occupante vengono privati del diritto all'assegnazione, all'acquisto e alla regolarizzazione della posizione amministrativa. .. ”.
9. La L.R. 27/06 è assolutamente chiara e tesa ad evitare situazioni di disagio sociale, regolarizzando mediante l’assegnazione in sanatoria esclusivamente le posizioni dei soggetti che hanno occupato alloggi non assegnati ovvero liberi e da riassegnare.
10. La L.R. 27/06, quindi, esclude tassativamente ai fini della regolarizzazione in sanatoria che gli alloggi già assegnati possano essere oggetto, in costanza di rapporto, di cessioni non autorizzate e quindi illegittime.
11. Nel caso di specie, rileva l’Amministrazione che, posto che l’assegnataria originaria risultava residente nell’alloggio - e, quindi, occupante legittima - sino alla data del suo decesso, avvenuta nel mese di gennaio 2007, ne deriva che in capo alla ricorrente non può configurarsi prima di quella data alcuna occupazione abusiva; è irrilevante, di contro, la circostanza che la ricorrente avesse già trasferito nel 2000 la propria residenza nell’alloggio e che nel mese di luglio 2001 l’assegnataria si sia trasferita presso la citata struttura sanitaria assistenziale.
12. Da quanto sopra, nessuna rilevanza ai fini del riconoscimento della sanatoria può assumere il mese di luglio 2001, quale periodo al quale riferirsi per far risalire l'occupazione dell'alloggio da parte dell'odierna ricorrente, atteso che in detto periodo era ancora in essere l’assegnazione dell’alloggio alla sig.ra -OMISSIS-, inconferente essendo la circostanza che dal 2001 quest’ultima si sia trasferita di fatto in una residenza assistenziale. Ciò posto, risulta dunque infondata anche la censura di difetto di istruttoria sollevata dalla parte ricorrente.
13. In proposito, neppure assume rilevanza la circostanza fattuale dell’asserito allontanamento dall'alloggio dell’assegnataria in relazione al computo del periodo dal quale far decorrere l'occupazione ai fini della sanatoria, in quanto, da un lato, l’abbandono definitivo dell’alloggio e la rinuncia allo stesso non è stata formalizzata nei confronti dell’ente competente sulla base della relativa normativa e, dall’altro, in difetto della predetta comunicazione, non si poteva legittimamente inferire dal suo momentaneo allontanamento per motivi di salute la cessazione definitiva dell’occupazione dello stesso (cfr. in proposito vedi Tar Lazio, sentenze n. 10192/2016 e n. 2986/2015).
14. Solamente a seguito del decesso dell’assegnataria avrebbe potuto configurarsi, per giurisprudenza di questo Tribunale, una occupazione dell’alloggio utile per una eventuale sanatoria, risultando l’alloggio stesso libero e da riassegnare, posto che la morte dell’assegnatario determina la decadenza dal provvedimento amministrativo ad personam e la risoluzione di diritto del contratto di locazione per la stretta interdipendenza esistente tra il provvedimento concessorio (assegnazione) e il negozio stipulato tra amministrazione e privato.
15. Nel caso di specie, tuttavia, il decesso dell’assegnataria si è verificato il -OMISSIS- e, quindi, dopo la scadenza del termine (20 novembre 2006) fissato dalla legge regionale per la regolarizzazione; per detta ragione, l’occupazione della ricorrente è stata legittimamente dichiarata non sanabile.
16. Quanto al difetto di motivazione, come rilevato dall’Amministrazione resistente, nella determinazione dirigenziale impugnata si dà esaurientemente conto delle ragioni che hanno determinato l’emissione del provvedimento, che è stato preceduto dalla nota prot. -OMISSIS-/-OMISSIS- in cui si dava conto del parere contrario reso dalla Commissione Tecnica, comunicando la possibilità di presentare osservazioni; è appena il caso di rilevare che la predetta nota, come da documentazione prodotta dall’Amministrazione, risulta tornata indietro per “compiuta giacenza” .
17. In conclusione, il ricorso è infondato in ogni domanda e, come tale, deve essere respinto, rendendo ultronea, attesa la documentazione agli atti, la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla ricorrente.
18. Attese, tuttavia, le peculiarità della vicenda in esame e la risalenza della stessa, si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le persone fisiche menzionate nel ricorso, nonché la localizzazione dell’alloggio di cui si tratta.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.