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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
(C. F. ), già titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale PRORES di (P.I. , rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. MARIO SCAMMACCA per procura in atti attrice
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore pro tempore, , quest'ultimo anche Controparte_2 in proprio (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIO C.F._2
COLOMBO per procura in atti
- convenuto - nonché
(C.F. ) E Controparte_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. EMMA
[...] C.F._4
COTTICELLI per procura in atti
- terzi chiamati -
pagina 1 di 15 OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio il Parte_1
e, in proprio, il suo amministratore Controparte_1 CP_2
, al fine di ottenere la condanna del DO al pagamento della complessiva
[...] somma di € 45.275,28 oltre IVA, nonché l'accertamento dell'obbligo dell'amministratore ad eseguire la ripartizione della spesa per millesimi ex art. 1123 c.c. e a comunicare senza ritardo il nominativo dei condomini morosi al creditore istante, con la condanna del ai sensi CP_2 dell'art. 614 bis c.p.c. per avere ignorato la richiesta della ricorrente ex art. 63 disp. att. c.c. avanzata con lettera racc. a/r del 07.03.2017, nonché la sua condanna, sempre ex art. 614 bis c.p.c., al versamento di una somma ulteriore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del comando;
in via subordinata, chiedeva la condanna del al pagamento della CP_1 somma indicata a titolo di ingiustificato arricchimento.
A sostegno delle domande dichiarava: di avere sottoscritto con il resistente in CP_1 data 2.7.2012 il contratto di appalto avente ad oggetto la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della facciata dell'edificio condominiale (palazzo Tricomi), pattuendo il corrispettivo di € 179.159,86, iva esclusa, al netto del ribasso;
che in corso d'opera erano state richieste ulteriori opere (impermeabilizzazione della terrazza, spostamento di cavi elettrici, ripristino architravi); che, in esecuzione dell'appalto, la direzione lavori aveva elaborato con grave ritardo sette SAL, emesso sei certificati di pagamento e approntato la bozza del settimo
SAL, ma il committente non aveva mai rispettato i termini di pagamento;
che, nonostante ripetute rassicurazioni, il non aveva versato il saldo dei lavori e, da ultimo, aveva CP_1 richiesto, a distanza di tre anni dalla fine dei lavori, la trasmissione del durc, peraltro non più ottenibile dalla ricorrente che aveva cessato nelle more la sua attività.
Si costituiva in giudizio il in persona Controparte_1 dell'amministratore , quest'ultimo anche in proprio, contestando le Controparte_2 domande.
pagina 2 di 15 Eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per violazione dell'art. 163, c. 3, n. 2 c.p.c., risultando omessa l'indicazione del codice fiscale e della residenza e/o domicilio del
CP_2
Nel merito escludeva di avere mai autorizzato i lavori di spostamento dei cavi elettrici.
Affermava che il ritardo nei pagamenti era stato determinato dal ritardato pagamento dei condomini e che, comunque, l'amministratore aveva cercato di farvi fronte anche omettendo di versare il proprio compenso nonché il compenso alla direzione lavori, tenuto conto che all'epoca del contratto di appalto non era previsto il preventivo accantonamento dell'ammontare dell'appalto presso i condomini.
Escludeva l'avvenuto smontaggio del ponteggio per le festività e la suddivisione Per_1 dell'appalto in lotti;
ricostruiva l'iter dell'appalto e contestava talune delle somme richieste dalla ricorrente;
in merito all'asserito rifiuto di fornire la lista dei condomini morosi rappresentava di essersi dichiarato pronto a trasmetterla una volta individuato l'ammontare dovuto, in assenza di SAL approvato dalla direzione lavori, e previa trasmissione del durc o di una dichiarazione attestante lo stato attuale della Prores, ciò in considerazione delle notizie informalmente apprese dai condomini in merito allo stato di decozione della Prores.
Evidenziava che quest'ultima avrebbe potuto, comunque, richiedere il durc prima di cessare l'attività. Contestava, infine, gli importi richiesti, affermando la responsabilità della ricorrente, che non aveva rispettato le scadenze pattuite, incorrendo nelle relative penali, e aveva abbandonato il cantiere, costringendo il DO a rivolgersi ad un'altra impresa.
Contestava la domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c..
Chiedeva, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto con la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni subiti.
Alla prima udienza del 7.5.2019 la ricorrente chiedeva, ed otteneva, di chiamare in causa e direttori dei lavori, al fine di ottenere la loro Controparte_3 Controparte_4 condanna, in solido, per il caso di responsabilità degli stessi, al pagamento delle somme richieste, e veniva disposto il mutamento di rito.
pagina 3 di 15 Si costituivano in giudizio e eccependo Controparte_3 Controparte_4
l'inammissibilità della chiamata in causa, per difetto di domanda proposta nei loro confronti.
I terzi chiamati affermavano che la non aveva completato le opere e non aveva Pt_1 rispettato le scadenze pattuite. Dichiaravano che il aveva regolarmente emesso i CP_3 certificati di pagamento e che le opere eseguite erano solo quelle risultanti dai sette SAL, escludendo di avere omesso la contabilizzazione di ulteriori opere.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza del 5.10.2020 veniva ammessa la prova orale;
all'esito, con provvedimento del 23.11.2021 veniva disposta
CTU; ottenuto il deposito della relazione, all'udienza del 11.9.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato medio tempore nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23.10.2024, sostituita dal deposito di note – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – e, sulle conclusioni precisate nelle note, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La costituzione in giudizio del convenuto quale amministratore in proprio, che CP_2 si è difeso nel merito, ha sanato i vizi della sua vocatio in ius.
Deve essere disattesa l'eccezione, formulata dall'attrice, di difetto di legittimazione dell'Amministratore a proporre la domanda riconvenzionale.
Sul punto si richiama il noto orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale la necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3,
c.c. (Cass. Sez. 2, 23 gennaio 2014, n. 1451, e da Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865).
L'amministratore di condominio può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, e altresì impugnare la relativa decisione del giudice di primo grado, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, ad esempio, nella controversia avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del dal terzo creditore CP_1 in adempimento di obbligazione assunta dal medesimo amministratore nell'esercizio delle sue attribuzioni in rappresentanza dei partecipanti, ovvero dando esecuzione a deliberazione dell'assemblea o erogando le spese
pagina 4 di 15 occorrenti per la manutenzione delle parti comuni o per l'esercizio dei servizi condominiali, e quindi nei limiti di cui all'art. 1130 c.c. (così Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260).
Infine, secondo quanto stabilito da Cass. Sez. U, 04/03/2016, n. 4248, il difetto di rappresentanza o autorizzazione può essere sanato ex art. 182 c.p.c. (come nella specie) in sede di legittimità, dando prova della sussistenza del potere rappresentativo o del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 372
c.p.c., sempre che il rilievo del vizio nel giudizio di cassazione sia officioso […], in quanto sul rilievo di parte
l'avversario è chiamato prima ancora a contraddire (si veda già Cass. Sez. 2, 31/01/2011, n. 2179).
Nel caso di specie l'eccezione è stata formulata dall'attrice nella memoria ex art. 183, c. 6,
n. 1 c.p.c. e con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. l'amministratore ha depositato la copia della delibera assembleare del 29.3.2019, dunque antecedente rispetto alla costituzione in giudizio del , nella quale l'assemblea ha dato mandato all'amministratore di CP_1 ottenere una relazione dettagliata da parte della direzione lavori in merito alle opere eseguite e ai compensi richiesti, nonché in merito ad eventuali responsabilità dell'impresa anche per il mancato rispetto dei tempi e per il mancato completamento dei lavori, e di costituirsi in giudizio “per far valere le proprie ragioni”.
La delibera in esame, avendo esaminato tutti i profili oggetto della domanda riconvenzionale, ha senz'altro conferito all'amministratore il potere di proporre la predetta domanda, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata dall'attrice.
L'attrice nel presente giudizio ha dapprima chiesto il pagamento della somma indicata in premessa, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'appalto, dunque ha agito per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sul convenuto, ai sensi degli CP_1 artt. 1176, 1655 e 1657 c.c., nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento del con condanna di quest'ultimo al CP_1 pagamento delle somme dovute e al risarcimento del danno, con gli interessi di mora.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve comunque farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
pagina 5 di 15 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Dunque, nel caso di specie, la parte attrice deve fornire la prova del contratto di appalto, ed allegare l'inadempimento della controparte ma, viste le contestazioni formulate dalla parte convenuta, deve altresì fornire la prova del suo corretto adempimento.
Peraltro, nelle ipotesi, come quella in esame, in cui si fronteggiano una domanda di risoluzione ed una (originaria) di adempimento poi modificata in accertamento dell'inadempimento con riguardo al medesimo contratto, si ritiene di fare applicazione del principio di diritto in virtù del quale “ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra” (C. Cass. Sez. I, n. 336/2013).
Ed ancora: nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente
pagina 6 di 15 rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (C. Cass., n. 13627/2017) con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente (C. Cass., n. 13827/2019).
Ciò posto, il contratto è in atti e non è contestato.
Il , dal canto suo, non ha contestato il mancato pagamento del saldo dei CP_1 lavori, ma ha escluso di dover versare le somme richieste dall'attrice e ha comunque proposto una specifica domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per l'esecuzione delle opere non a regola d'arte e per il mancato rispetto dei tempi pattuiti in contratto.
È noto che il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (C. Cass., n.
10995/2015, n. 22346/2014); il principio sancito dall'art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione (C. Cass., Sez. II, n. 14034/2005).
Deve innanzitutto escludersi nel caso di specie la previsione di un termine essenziale ex art. 1457 c.c..
Come affermato dai giudici di legittimità, “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta
l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del
pagina 7 di 15 negozio stesso oltre la data considerata” (Cass. Civ. Sez. 2, sent. n. 2347 del 01/03/1995, n.
32238/2019).
Al riguardo, se è vero che l'art. 4 espressamente qualifica i termini ivi previsti per l'inizio dei lavori o per il completamento degli stessi come “essenziali”, tuttavia, proprio la condotta complessiva della parte committente, che ha tollerato il ritardo già in fase di avvio dei lavori, senza chiedere immediatamente la risoluzione del contratto, come avrebbe potuto fare sulla base dell'art. 4.1., consente di escludere quella perdita di utilità per l'esecuzione della prestazione oltre la data stabilita.
Peraltro, come emerso dal verbale dell'assemblea del 16.6.2017 (cfr. doc. 9 all. alla comparsa di costituzione dei terzi chiamati), i lavori sono stati sospesi per la mancanza di fondi del . Dunque il mancato rispetto dei termini risulta imputabile anche al CP_1 comportamento del . CP_1
Occorre a questo punto verificare come sia stata data esecuzione al contratto di appalto.
Al fine di ottenere ogni utile elemento al riguardo nel corso del giudizio è stata disposta apposita CTU.
Il Consulente nominato, ing. , ha innanzitutto evidenziato l'assenza degli Persona_2 allegati contrattuali e della documentazione contabile riferita all'appalto, tale da incidere sulla piena cognizione delle opere appaltate, di quelle realizzate, nonché delle analisi di alcuni prezzi unitari pattuiti ai fini della completa individuazione del conto finale.
Il CTU ha escluso la debenza degli importi richiesti dalla ditta per lo steccato integrativo di cui alle fatture n. a20/13 del 20/12/2013, n. a25/14 del 25/12/2014 e n. a20/15 del
30/12/2015, in difetto di specifico supporto documentale. Ha evidenziato che l'Ordinanza del
Sindaco del prot. n. 33088 in data 30/01/2013 – depositata dai terzi Controparte_5 chiamati - che intima “la messa in sicurezza dei ponteggi dell'Edificio di angolo via CP_1
Vittorio Emanuele per impedire il passaggio sotto l'impalcatura...”, non fa cenno alla necessità di smontaggio di parti di ponteggio. Si fa riferimento all'ingabbiamento del ponteggio, per impedire il passaggio dei pedoni, che in ogni caso riguarda la messa in sicurezza del cantiere, di competenza esclusiva della ditta appaltatrice.
pagina 8 di 15 Ha richiamato l'art.
6.1 lettera m) del contratto, in virtù del quale doveva essere fornito il ponteggio di protezione a mezzo lamiera che impedisca l'accesso ai piani di lavoro nonché l'impianto di antifurto, con ciò potendosi intendere che per tutta la durata dei lavori dovevano porsi in essere tutti quegli accorgimenti di sicurezza che potessero impedire l'accesso al ponteggio da parte di terzi e che al comma 6.2 tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli oneri sopra indicati si dovevano intendere comprese nel prezzo pattuito in contratto.
Ha, altresì, escluso la richiesta di pagamento per lo spostamento dei cavi elettrici, in quanto priva di fondamento tecnico, in quanto tale attività risulta eventualmente eseguile solo da tecnici specializzati del distributore di energia elettrica ed in ogni caso non è stato prodotto alcun riferimento contabile e/o Ordine di
Servizio per l'attività in questione.
Ha, infine, escluso di poter verificare la sussistenza di vizi nelle opere commesse, sia per la modifica dello stato dei luoghi (avvenuta tinteggiatura dell'appartamento e, CP_6 comunque, concernenti parti private o, comunque, non accertabili (i danni al cornicione) per il lasso di tempo trascorso.
In merito ai lavori extra contratto ha osservato che gli stessi presentano alcune non perfette rispondenze alla regole dell'arte nelle parti relative agli innesti delle scarpe nei pluviali, ma non è possibile accertare per il decorso del tempo (e tra l'altro per l'avvenuta manutenzione dell'impermeabilizzazione delle mantovane con grondaie, che potrebbero rappresentare una causa di infiltrazioni più verosimile) il nesso causale tra le infiltrazioni avvenute nell'appartamento ex Professoressa ed i vizi riscontrati nella soprastante CP_6 terrazza. Invero, sembrerebbe che successivamente all'intervento nelle mantovane con grondaie, tali infiltrazioni non si sono più verificate, nonostante la terrazza (compresi gli innesti nei pluviali) non hanno subito nel tempo alcun intervento di eliminazione delle non conformità alle regole dell'arte.
Nel rispondere alle osservazioni formulate dal il Consulente ha specificato CP_1 con riguardo ai lavori da contratto che la somma spettante alla ditta ricorrente si ottiene detraendo dall'importo rideterminato dello S.A.L. n.7 pari ad €. 33.768,83 (I.V.A. inclusa) le somme già corrisposte e quelle per la duplicazione del pagamento dei cagnoli, per un totale pari ad €. 25.300,00 (I.V.A. inclusa), ottenendo un residuo pari a €. 8.468,83 (I.V.A. inclusa) che corrisponde ad €. 7.698,94 (I.V.A. esclusa).
pagina 9 di 15 Le conclusioni del CTU, frutto di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, analiticamente motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dalle parti, vanno condivise e possono essere utilizzate per la decisione.
A questo punto, alla luce della CTU espletata e dell'istruttoria svolta non può essere riconosciuto il compenso per la rimozione dei cavi elettrici, sia in quanto non vi è documentazione specifica sul punto – come rilevato dal Consulente – sia perché anche le dichiarazioni dei testi sono risultate equivoche e sia, infine, perché le lavorazioni di messa in sicurezza risultavano poste a carico dell'appaltatore.
Invero, la teste , tecnico di cantiere della Prores, ha dichiarato che “alla mia Tes_1 presenza nonché alla presenza dell'arch. e del sig. elettricista dell'impresa, sono stati CP_4 Tes_2 concordati i lavori di rimozione e successiva ricollocazione dei cavi elettrici. Alla fine dei lavori i cavi elettrici sono stati riposizionati ma non ricordo se sono state sostituite le cassette di derivazione e le guaine”.
Il teste , portiere del all'epoca dei fatti di causa, ha Testimone_3 CP_1 confermato i capp. 12 e 13 articolati dal convenuto, da cui si evince che la ditta non ha spostato fili elettrici all'interno del cortile, mentre vi erano fili volanti sulla facciata per esigenze di cantiere.
In merito al posizionamento degli steccati per le festività il medesimo teste Per_1 Tes_3 ha dichiarato che detti steccati a protezione del ponteggio sono stati collocati il 2 febbraio e rimossi il 6 febbraio, impiegando un giorno per ciascuna lavorazione.
A questo punto, non essendo emersa con certezza la tipologia di lavorazione eseguita e vista anche la precisa obbligazione assunta dall'appaltatore in merito all'esigenza di garantire la sicurezza del cantiere non può essere riconosciuta all'attrice la somma richiesta per tale voce.
Deve essere, invece, riconosciuta la somma necessaria per lo svincolo della polizza, condividendo quanto affermato dal CTU in merito all'avvenuto collaudo di fatto dei lavori.
Sul punto, trattandosi di appalto privato, non rileva la mancata formale esecuzione del collaudo: Nei rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto, la data di ultimazione dell'opera nel suo complesso prescinde dalle attività accessorie, come gli interventi di smontaggio del cantiere, e dalle attività prodromiche alle successive operazioni di verifica e collaudo, tra cui rientrano le prestazioni occorrenti per ovviare ai vizi e ai
pagina 10 di 15 difetti (C. Cass., n. 24314/2022); In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso)
e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica (C. Cass., n. 10452/2020).
Peraltro, non vi è alcuna formale contestazione della direzione lavori in merito all'esecuzione delle opere.
A questo punto, tenuto conto dei principi sopra riportati in ordine all'esigenza di procedere ad una valutazione complessiva delle condotte delle parti, deve escludersi la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice, dal momento che non sono emersi vizi nelle opere da essa realizzate – né è stata documentata alcuna formale contestazione in ordine all'esistenza di vizi, e ciò anche alla luce delle difese dei terzi chiamati in merito ai SAL emessi – e che il termine fissato nel contratto non risulta essenziale.
Né può computarsi la penale per il ritardo.
Al riguardo si osserva che il , da una parte, non ha mosso contestazioni nei CP_1 vari SAL in merito al ritardo accumulato dall'impresa e, dall'altra parte, che il ritardo accumulato dall'impresa – e il mancato completamento dei lavori – va ricondotto anche al mancato tempestivo pagamento del corrispettivo.
Con riguardo a tale ultimo profilo occorre esaminare la rilevanza della mancata trasmissione del Durc.
L'appaltatrice avrebbe dovuto fornire il al DO sulla base dell'art. 3 del Pt_3 contratto;
pertanto, essa ben avrebbe potuto e dovuto munirsi del certificato prima di procedere alla cancellazione della società.
La mancata trasmissione del Durc avrebbe legittimato la sospensione del pagamento da parte del . Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che In caso di appalto di servizi, CP_1
a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva ( , il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai Pt_3
pagina 11 di 15 sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. (Fattispecie in tema di appalto di servizi di pulizia stipulato da un (C. CP_1
Cass., n. 4079/2022).
Ciò posto, occorre tuttavia rilevare che il ha eseguito ulteriori pagamenti CP_1 nonostante la mancanza del Durc, pertanto si ritiene che la circostanza indicata non abbia rivestito per il committente quella importanza tale da legittimare la sospensione della sua prestazione.
A questo punto, in applicazione dei principi sopra riportati, dovendo operare la valutazione di proporzionalità tra gli inadempimenti in termini oggettivi, con riferimento, cioè, all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede (C. Cass., n. 21315/2017), va affermato l'inadempimento del , che non ha corrisposto le somme dovute, e il conseguente CP_1 diritto dell'attrice di ricevere il corrispettivo per le opere eseguite come sopra indicate – con esclusione dei compensi per la rimozione dello steccato e dei fili elettrici.
Pertanto, il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di CP_1
€ 7.698,94, per il saldo dei lavori contrattualmente stabiliti, oltre € 9.316,46 per lo svincolo della polizza e € 3.255,41, per i lavori extra contratto, per un ammontare di € 20.270,69, oltre iva e interessi di mora ai sensi del d. lg. n. 231/2002.
Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria formulata dall'attrice, dal momento che è emerso dalla prova orale che essa stessa non abbia proseguito i lavori, anzi abbia proprio abbandonato il cantiere, e ciò è avvenuto prima della emissione delle fatture non pagate dal DO (cfr. dichiarazioni del teste . Tes_3
Infine, dall'esame del contratto di appalto non si evince una suddivisione in lotti dello stesso, contrariamente a quanto affermato dall'attrice.
L'accoglimento della domanda principale esclude l'esame della domanda subordinata, formulata ex art. 2041 c.c..
Va infine accolta la domanda che l'attrice ha formulato nei confronti dell'amministratore in proprio ai sensi dell'art. 63 disp att. c.c..
pagina 12 di 15 Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano (C. Cass., n.
1002/2025).
Dunque va accertato l'obbligo dell'amministratore in proprio di comunicare all'attrice i dati dei condomini morosi in relazione alle somme ad essa dovute per effetto della presente sentenza.
Il fatto che l'amministratore sia mutato medio tempore non determina alcuna cessazione della materia del contendere sul punto, dal momento che l'attrice ha convenuto in giudizio l'amministratore pro tempore in proprio che, all'epoca di introduzione del giudizio, era il
CP_2
Avendo l'attrice proposto una domanda di accertamento, difetta il presupposto per la condanna ex art. 614 bis c.p.c., e ciò a fortiori per il periodo precedente l'instaurazione del presente giudizio.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna dei terzi chiamati e , direttori dei CP_3 CP_4 lavori, formulata dall'attrice all'udienza del 7.5.2019, per il caso in cui l'omesso pagamento del suo corrispettivo fosse stato determinato da responsabilità dei direttori dei lavori, non essendo emersa in giudizio la loro responsabilità (cfr. allegati alla comparsa di costituzione dei terzi chiamati).
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque il convenuto va condannato alla rifusione delle stesse nei confronti dell'attrice, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
L'attrice va condannata al pagamento delle spese nei confronti dei terzi chiamati in solido, non potendo ritenersi che l'esigenza di chiamata in causa sia sorta dalle difese del
. CP_1
pagina 13 di 15 Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento ricavato in base al decisum, nella seguente misura: € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 5.700,00, oltre €
286,00, a titolo di contributo unificato e bollo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 20024/2018, vertente tra già titolare dell'impresa individuale PRORES di LI IS Parte_1
(attrice), , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 quest'ultimo anche in proprio (convenuto), e (terzi Controparte_4 Controparte_3 chiamati) disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie le domande dell'attrice nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, nei confronti dell'attrice, della CP_1 somma di € 20.270,69, oltre iva e oltre interessi come in motivazione;
2. Dichiara l'obbligo dell'amministratore in proprio di comunicare all'attrice i dati dei condomini morosi in relazione alle somme ad essa dovute per effetto della presente sentenza;
3. Rigetta la domanda ex art. 614 bis c.p.c.;
4. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal DO;
5. Rigetta le domande formulate dall'attrice nei confronti dei terzi chiamati;
6. Condanna il convenuto alla rifusione nei confronti dell'attrice delle spese di lite, che liquida in € 5.700,00 per onorari ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mario
Scammacca;
7. Condanna l'attrice al pagamento in favore dei terzi chiamati, in solido, delle spese di lite, che liquida in € 5.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e cpa come per legge;
pagina 14 di 15 8. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Così deciso in Catania il 02/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
(C. F. ), già titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale PRORES di (P.I. , rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. MARIO SCAMMACCA per procura in atti attrice
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore pro tempore, , quest'ultimo anche Controparte_2 in proprio (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIO C.F._2
COLOMBO per procura in atti
- convenuto - nonché
(C.F. ) E Controparte_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. EMMA
[...] C.F._4
COTTICELLI per procura in atti
- terzi chiamati -
pagina 1 di 15 OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio il Parte_1
e, in proprio, il suo amministratore Controparte_1 CP_2
, al fine di ottenere la condanna del DO al pagamento della complessiva
[...] somma di € 45.275,28 oltre IVA, nonché l'accertamento dell'obbligo dell'amministratore ad eseguire la ripartizione della spesa per millesimi ex art. 1123 c.c. e a comunicare senza ritardo il nominativo dei condomini morosi al creditore istante, con la condanna del ai sensi CP_2 dell'art. 614 bis c.p.c. per avere ignorato la richiesta della ricorrente ex art. 63 disp. att. c.c. avanzata con lettera racc. a/r del 07.03.2017, nonché la sua condanna, sempre ex art. 614 bis c.p.c., al versamento di una somma ulteriore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del comando;
in via subordinata, chiedeva la condanna del al pagamento della CP_1 somma indicata a titolo di ingiustificato arricchimento.
A sostegno delle domande dichiarava: di avere sottoscritto con il resistente in CP_1 data 2.7.2012 il contratto di appalto avente ad oggetto la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della facciata dell'edificio condominiale (palazzo Tricomi), pattuendo il corrispettivo di € 179.159,86, iva esclusa, al netto del ribasso;
che in corso d'opera erano state richieste ulteriori opere (impermeabilizzazione della terrazza, spostamento di cavi elettrici, ripristino architravi); che, in esecuzione dell'appalto, la direzione lavori aveva elaborato con grave ritardo sette SAL, emesso sei certificati di pagamento e approntato la bozza del settimo
SAL, ma il committente non aveva mai rispettato i termini di pagamento;
che, nonostante ripetute rassicurazioni, il non aveva versato il saldo dei lavori e, da ultimo, aveva CP_1 richiesto, a distanza di tre anni dalla fine dei lavori, la trasmissione del durc, peraltro non più ottenibile dalla ricorrente che aveva cessato nelle more la sua attività.
Si costituiva in giudizio il in persona Controparte_1 dell'amministratore , quest'ultimo anche in proprio, contestando le Controparte_2 domande.
pagina 2 di 15 Eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per violazione dell'art. 163, c. 3, n. 2 c.p.c., risultando omessa l'indicazione del codice fiscale e della residenza e/o domicilio del
CP_2
Nel merito escludeva di avere mai autorizzato i lavori di spostamento dei cavi elettrici.
Affermava che il ritardo nei pagamenti era stato determinato dal ritardato pagamento dei condomini e che, comunque, l'amministratore aveva cercato di farvi fronte anche omettendo di versare il proprio compenso nonché il compenso alla direzione lavori, tenuto conto che all'epoca del contratto di appalto non era previsto il preventivo accantonamento dell'ammontare dell'appalto presso i condomini.
Escludeva l'avvenuto smontaggio del ponteggio per le festività e la suddivisione Per_1 dell'appalto in lotti;
ricostruiva l'iter dell'appalto e contestava talune delle somme richieste dalla ricorrente;
in merito all'asserito rifiuto di fornire la lista dei condomini morosi rappresentava di essersi dichiarato pronto a trasmetterla una volta individuato l'ammontare dovuto, in assenza di SAL approvato dalla direzione lavori, e previa trasmissione del durc o di una dichiarazione attestante lo stato attuale della Prores, ciò in considerazione delle notizie informalmente apprese dai condomini in merito allo stato di decozione della Prores.
Evidenziava che quest'ultima avrebbe potuto, comunque, richiedere il durc prima di cessare l'attività. Contestava, infine, gli importi richiesti, affermando la responsabilità della ricorrente, che non aveva rispettato le scadenze pattuite, incorrendo nelle relative penali, e aveva abbandonato il cantiere, costringendo il DO a rivolgersi ad un'altra impresa.
Contestava la domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c..
Chiedeva, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto con la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni subiti.
Alla prima udienza del 7.5.2019 la ricorrente chiedeva, ed otteneva, di chiamare in causa e direttori dei lavori, al fine di ottenere la loro Controparte_3 Controparte_4 condanna, in solido, per il caso di responsabilità degli stessi, al pagamento delle somme richieste, e veniva disposto il mutamento di rito.
pagina 3 di 15 Si costituivano in giudizio e eccependo Controparte_3 Controparte_4
l'inammissibilità della chiamata in causa, per difetto di domanda proposta nei loro confronti.
I terzi chiamati affermavano che la non aveva completato le opere e non aveva Pt_1 rispettato le scadenze pattuite. Dichiaravano che il aveva regolarmente emesso i CP_3 certificati di pagamento e che le opere eseguite erano solo quelle risultanti dai sette SAL, escludendo di avere omesso la contabilizzazione di ulteriori opere.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza del 5.10.2020 veniva ammessa la prova orale;
all'esito, con provvedimento del 23.11.2021 veniva disposta
CTU; ottenuto il deposito della relazione, all'udienza del 11.9.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato medio tempore nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23.10.2024, sostituita dal deposito di note – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – e, sulle conclusioni precisate nelle note, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La costituzione in giudizio del convenuto quale amministratore in proprio, che CP_2 si è difeso nel merito, ha sanato i vizi della sua vocatio in ius.
Deve essere disattesa l'eccezione, formulata dall'attrice, di difetto di legittimazione dell'Amministratore a proporre la domanda riconvenzionale.
Sul punto si richiama il noto orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale la necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3,
c.c. (Cass. Sez. 2, 23 gennaio 2014, n. 1451, e da Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865).
L'amministratore di condominio può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, e altresì impugnare la relativa decisione del giudice di primo grado, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, ad esempio, nella controversia avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del dal terzo creditore CP_1 in adempimento di obbligazione assunta dal medesimo amministratore nell'esercizio delle sue attribuzioni in rappresentanza dei partecipanti, ovvero dando esecuzione a deliberazione dell'assemblea o erogando le spese
pagina 4 di 15 occorrenti per la manutenzione delle parti comuni o per l'esercizio dei servizi condominiali, e quindi nei limiti di cui all'art. 1130 c.c. (così Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260).
Infine, secondo quanto stabilito da Cass. Sez. U, 04/03/2016, n. 4248, il difetto di rappresentanza o autorizzazione può essere sanato ex art. 182 c.p.c. (come nella specie) in sede di legittimità, dando prova della sussistenza del potere rappresentativo o del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 372
c.p.c., sempre che il rilievo del vizio nel giudizio di cassazione sia officioso […], in quanto sul rilievo di parte
l'avversario è chiamato prima ancora a contraddire (si veda già Cass. Sez. 2, 31/01/2011, n. 2179).
Nel caso di specie l'eccezione è stata formulata dall'attrice nella memoria ex art. 183, c. 6,
n. 1 c.p.c. e con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. l'amministratore ha depositato la copia della delibera assembleare del 29.3.2019, dunque antecedente rispetto alla costituzione in giudizio del , nella quale l'assemblea ha dato mandato all'amministratore di CP_1 ottenere una relazione dettagliata da parte della direzione lavori in merito alle opere eseguite e ai compensi richiesti, nonché in merito ad eventuali responsabilità dell'impresa anche per il mancato rispetto dei tempi e per il mancato completamento dei lavori, e di costituirsi in giudizio “per far valere le proprie ragioni”.
La delibera in esame, avendo esaminato tutti i profili oggetto della domanda riconvenzionale, ha senz'altro conferito all'amministratore il potere di proporre la predetta domanda, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata dall'attrice.
L'attrice nel presente giudizio ha dapprima chiesto il pagamento della somma indicata in premessa, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'appalto, dunque ha agito per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sul convenuto, ai sensi degli CP_1 artt. 1176, 1655 e 1657 c.c., nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento del con condanna di quest'ultimo al CP_1 pagamento delle somme dovute e al risarcimento del danno, con gli interessi di mora.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve comunque farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
pagina 5 di 15 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Dunque, nel caso di specie, la parte attrice deve fornire la prova del contratto di appalto, ed allegare l'inadempimento della controparte ma, viste le contestazioni formulate dalla parte convenuta, deve altresì fornire la prova del suo corretto adempimento.
Peraltro, nelle ipotesi, come quella in esame, in cui si fronteggiano una domanda di risoluzione ed una (originaria) di adempimento poi modificata in accertamento dell'inadempimento con riguardo al medesimo contratto, si ritiene di fare applicazione del principio di diritto in virtù del quale “ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra” (C. Cass. Sez. I, n. 336/2013).
Ed ancora: nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente
pagina 6 di 15 rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (C. Cass., n. 13627/2017) con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente (C. Cass., n. 13827/2019).
Ciò posto, il contratto è in atti e non è contestato.
Il , dal canto suo, non ha contestato il mancato pagamento del saldo dei CP_1 lavori, ma ha escluso di dover versare le somme richieste dall'attrice e ha comunque proposto una specifica domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per l'esecuzione delle opere non a regola d'arte e per il mancato rispetto dei tempi pattuiti in contratto.
È noto che il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (C. Cass., n.
10995/2015, n. 22346/2014); il principio sancito dall'art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione (C. Cass., Sez. II, n. 14034/2005).
Deve innanzitutto escludersi nel caso di specie la previsione di un termine essenziale ex art. 1457 c.c..
Come affermato dai giudici di legittimità, “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta
l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del
pagina 7 di 15 negozio stesso oltre la data considerata” (Cass. Civ. Sez. 2, sent. n. 2347 del 01/03/1995, n.
32238/2019).
Al riguardo, se è vero che l'art. 4 espressamente qualifica i termini ivi previsti per l'inizio dei lavori o per il completamento degli stessi come “essenziali”, tuttavia, proprio la condotta complessiva della parte committente, che ha tollerato il ritardo già in fase di avvio dei lavori, senza chiedere immediatamente la risoluzione del contratto, come avrebbe potuto fare sulla base dell'art. 4.1., consente di escludere quella perdita di utilità per l'esecuzione della prestazione oltre la data stabilita.
Peraltro, come emerso dal verbale dell'assemblea del 16.6.2017 (cfr. doc. 9 all. alla comparsa di costituzione dei terzi chiamati), i lavori sono stati sospesi per la mancanza di fondi del . Dunque il mancato rispetto dei termini risulta imputabile anche al CP_1 comportamento del . CP_1
Occorre a questo punto verificare come sia stata data esecuzione al contratto di appalto.
Al fine di ottenere ogni utile elemento al riguardo nel corso del giudizio è stata disposta apposita CTU.
Il Consulente nominato, ing. , ha innanzitutto evidenziato l'assenza degli Persona_2 allegati contrattuali e della documentazione contabile riferita all'appalto, tale da incidere sulla piena cognizione delle opere appaltate, di quelle realizzate, nonché delle analisi di alcuni prezzi unitari pattuiti ai fini della completa individuazione del conto finale.
Il CTU ha escluso la debenza degli importi richiesti dalla ditta per lo steccato integrativo di cui alle fatture n. a20/13 del 20/12/2013, n. a25/14 del 25/12/2014 e n. a20/15 del
30/12/2015, in difetto di specifico supporto documentale. Ha evidenziato che l'Ordinanza del
Sindaco del prot. n. 33088 in data 30/01/2013 – depositata dai terzi Controparte_5 chiamati - che intima “la messa in sicurezza dei ponteggi dell'Edificio di angolo via CP_1
Vittorio Emanuele per impedire il passaggio sotto l'impalcatura...”, non fa cenno alla necessità di smontaggio di parti di ponteggio. Si fa riferimento all'ingabbiamento del ponteggio, per impedire il passaggio dei pedoni, che in ogni caso riguarda la messa in sicurezza del cantiere, di competenza esclusiva della ditta appaltatrice.
pagina 8 di 15 Ha richiamato l'art.
6.1 lettera m) del contratto, in virtù del quale doveva essere fornito il ponteggio di protezione a mezzo lamiera che impedisca l'accesso ai piani di lavoro nonché l'impianto di antifurto, con ciò potendosi intendere che per tutta la durata dei lavori dovevano porsi in essere tutti quegli accorgimenti di sicurezza che potessero impedire l'accesso al ponteggio da parte di terzi e che al comma 6.2 tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli oneri sopra indicati si dovevano intendere comprese nel prezzo pattuito in contratto.
Ha, altresì, escluso la richiesta di pagamento per lo spostamento dei cavi elettrici, in quanto priva di fondamento tecnico, in quanto tale attività risulta eventualmente eseguile solo da tecnici specializzati del distributore di energia elettrica ed in ogni caso non è stato prodotto alcun riferimento contabile e/o Ordine di
Servizio per l'attività in questione.
Ha, infine, escluso di poter verificare la sussistenza di vizi nelle opere commesse, sia per la modifica dello stato dei luoghi (avvenuta tinteggiatura dell'appartamento e, CP_6 comunque, concernenti parti private o, comunque, non accertabili (i danni al cornicione) per il lasso di tempo trascorso.
In merito ai lavori extra contratto ha osservato che gli stessi presentano alcune non perfette rispondenze alla regole dell'arte nelle parti relative agli innesti delle scarpe nei pluviali, ma non è possibile accertare per il decorso del tempo (e tra l'altro per l'avvenuta manutenzione dell'impermeabilizzazione delle mantovane con grondaie, che potrebbero rappresentare una causa di infiltrazioni più verosimile) il nesso causale tra le infiltrazioni avvenute nell'appartamento ex Professoressa ed i vizi riscontrati nella soprastante CP_6 terrazza. Invero, sembrerebbe che successivamente all'intervento nelle mantovane con grondaie, tali infiltrazioni non si sono più verificate, nonostante la terrazza (compresi gli innesti nei pluviali) non hanno subito nel tempo alcun intervento di eliminazione delle non conformità alle regole dell'arte.
Nel rispondere alle osservazioni formulate dal il Consulente ha specificato CP_1 con riguardo ai lavori da contratto che la somma spettante alla ditta ricorrente si ottiene detraendo dall'importo rideterminato dello S.A.L. n.7 pari ad €. 33.768,83 (I.V.A. inclusa) le somme già corrisposte e quelle per la duplicazione del pagamento dei cagnoli, per un totale pari ad €. 25.300,00 (I.V.A. inclusa), ottenendo un residuo pari a €. 8.468,83 (I.V.A. inclusa) che corrisponde ad €. 7.698,94 (I.V.A. esclusa).
pagina 9 di 15 Le conclusioni del CTU, frutto di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, analiticamente motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dalle parti, vanno condivise e possono essere utilizzate per la decisione.
A questo punto, alla luce della CTU espletata e dell'istruttoria svolta non può essere riconosciuto il compenso per la rimozione dei cavi elettrici, sia in quanto non vi è documentazione specifica sul punto – come rilevato dal Consulente – sia perché anche le dichiarazioni dei testi sono risultate equivoche e sia, infine, perché le lavorazioni di messa in sicurezza risultavano poste a carico dell'appaltatore.
Invero, la teste , tecnico di cantiere della Prores, ha dichiarato che “alla mia Tes_1 presenza nonché alla presenza dell'arch. e del sig. elettricista dell'impresa, sono stati CP_4 Tes_2 concordati i lavori di rimozione e successiva ricollocazione dei cavi elettrici. Alla fine dei lavori i cavi elettrici sono stati riposizionati ma non ricordo se sono state sostituite le cassette di derivazione e le guaine”.
Il teste , portiere del all'epoca dei fatti di causa, ha Testimone_3 CP_1 confermato i capp. 12 e 13 articolati dal convenuto, da cui si evince che la ditta non ha spostato fili elettrici all'interno del cortile, mentre vi erano fili volanti sulla facciata per esigenze di cantiere.
In merito al posizionamento degli steccati per le festività il medesimo teste Per_1 Tes_3 ha dichiarato che detti steccati a protezione del ponteggio sono stati collocati il 2 febbraio e rimossi il 6 febbraio, impiegando un giorno per ciascuna lavorazione.
A questo punto, non essendo emersa con certezza la tipologia di lavorazione eseguita e vista anche la precisa obbligazione assunta dall'appaltatore in merito all'esigenza di garantire la sicurezza del cantiere non può essere riconosciuta all'attrice la somma richiesta per tale voce.
Deve essere, invece, riconosciuta la somma necessaria per lo svincolo della polizza, condividendo quanto affermato dal CTU in merito all'avvenuto collaudo di fatto dei lavori.
Sul punto, trattandosi di appalto privato, non rileva la mancata formale esecuzione del collaudo: Nei rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto, la data di ultimazione dell'opera nel suo complesso prescinde dalle attività accessorie, come gli interventi di smontaggio del cantiere, e dalle attività prodromiche alle successive operazioni di verifica e collaudo, tra cui rientrano le prestazioni occorrenti per ovviare ai vizi e ai
pagina 10 di 15 difetti (C. Cass., n. 24314/2022); In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso)
e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica (C. Cass., n. 10452/2020).
Peraltro, non vi è alcuna formale contestazione della direzione lavori in merito all'esecuzione delle opere.
A questo punto, tenuto conto dei principi sopra riportati in ordine all'esigenza di procedere ad una valutazione complessiva delle condotte delle parti, deve escludersi la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice, dal momento che non sono emersi vizi nelle opere da essa realizzate – né è stata documentata alcuna formale contestazione in ordine all'esistenza di vizi, e ciò anche alla luce delle difese dei terzi chiamati in merito ai SAL emessi – e che il termine fissato nel contratto non risulta essenziale.
Né può computarsi la penale per il ritardo.
Al riguardo si osserva che il , da una parte, non ha mosso contestazioni nei CP_1 vari SAL in merito al ritardo accumulato dall'impresa e, dall'altra parte, che il ritardo accumulato dall'impresa – e il mancato completamento dei lavori – va ricondotto anche al mancato tempestivo pagamento del corrispettivo.
Con riguardo a tale ultimo profilo occorre esaminare la rilevanza della mancata trasmissione del Durc.
L'appaltatrice avrebbe dovuto fornire il al DO sulla base dell'art. 3 del Pt_3 contratto;
pertanto, essa ben avrebbe potuto e dovuto munirsi del certificato prima di procedere alla cancellazione della società.
La mancata trasmissione del Durc avrebbe legittimato la sospensione del pagamento da parte del . Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che In caso di appalto di servizi, CP_1
a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva ( , il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai Pt_3
pagina 11 di 15 sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. (Fattispecie in tema di appalto di servizi di pulizia stipulato da un (C. CP_1
Cass., n. 4079/2022).
Ciò posto, occorre tuttavia rilevare che il ha eseguito ulteriori pagamenti CP_1 nonostante la mancanza del Durc, pertanto si ritiene che la circostanza indicata non abbia rivestito per il committente quella importanza tale da legittimare la sospensione della sua prestazione.
A questo punto, in applicazione dei principi sopra riportati, dovendo operare la valutazione di proporzionalità tra gli inadempimenti in termini oggettivi, con riferimento, cioè, all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede (C. Cass., n. 21315/2017), va affermato l'inadempimento del , che non ha corrisposto le somme dovute, e il conseguente CP_1 diritto dell'attrice di ricevere il corrispettivo per le opere eseguite come sopra indicate – con esclusione dei compensi per la rimozione dello steccato e dei fili elettrici.
Pertanto, il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di CP_1
€ 7.698,94, per il saldo dei lavori contrattualmente stabiliti, oltre € 9.316,46 per lo svincolo della polizza e € 3.255,41, per i lavori extra contratto, per un ammontare di € 20.270,69, oltre iva e interessi di mora ai sensi del d. lg. n. 231/2002.
Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria formulata dall'attrice, dal momento che è emerso dalla prova orale che essa stessa non abbia proseguito i lavori, anzi abbia proprio abbandonato il cantiere, e ciò è avvenuto prima della emissione delle fatture non pagate dal DO (cfr. dichiarazioni del teste . Tes_3
Infine, dall'esame del contratto di appalto non si evince una suddivisione in lotti dello stesso, contrariamente a quanto affermato dall'attrice.
L'accoglimento della domanda principale esclude l'esame della domanda subordinata, formulata ex art. 2041 c.c..
Va infine accolta la domanda che l'attrice ha formulato nei confronti dell'amministratore in proprio ai sensi dell'art. 63 disp att. c.c..
pagina 12 di 15 Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano (C. Cass., n.
1002/2025).
Dunque va accertato l'obbligo dell'amministratore in proprio di comunicare all'attrice i dati dei condomini morosi in relazione alle somme ad essa dovute per effetto della presente sentenza.
Il fatto che l'amministratore sia mutato medio tempore non determina alcuna cessazione della materia del contendere sul punto, dal momento che l'attrice ha convenuto in giudizio l'amministratore pro tempore in proprio che, all'epoca di introduzione del giudizio, era il
CP_2
Avendo l'attrice proposto una domanda di accertamento, difetta il presupposto per la condanna ex art. 614 bis c.p.c., e ciò a fortiori per il periodo precedente l'instaurazione del presente giudizio.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna dei terzi chiamati e , direttori dei CP_3 CP_4 lavori, formulata dall'attrice all'udienza del 7.5.2019, per il caso in cui l'omesso pagamento del suo corrispettivo fosse stato determinato da responsabilità dei direttori dei lavori, non essendo emersa in giudizio la loro responsabilità (cfr. allegati alla comparsa di costituzione dei terzi chiamati).
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque il convenuto va condannato alla rifusione delle stesse nei confronti dell'attrice, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
L'attrice va condannata al pagamento delle spese nei confronti dei terzi chiamati in solido, non potendo ritenersi che l'esigenza di chiamata in causa sia sorta dalle difese del
. CP_1
pagina 13 di 15 Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento ricavato in base al decisum, nella seguente misura: € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 5.700,00, oltre €
286,00, a titolo di contributo unificato e bollo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 20024/2018, vertente tra già titolare dell'impresa individuale PRORES di LI IS Parte_1
(attrice), , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 quest'ultimo anche in proprio (convenuto), e (terzi Controparte_4 Controparte_3 chiamati) disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie le domande dell'attrice nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, nei confronti dell'attrice, della CP_1 somma di € 20.270,69, oltre iva e oltre interessi come in motivazione;
2. Dichiara l'obbligo dell'amministratore in proprio di comunicare all'attrice i dati dei condomini morosi in relazione alle somme ad essa dovute per effetto della presente sentenza;
3. Rigetta la domanda ex art. 614 bis c.p.c.;
4. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal DO;
5. Rigetta le domande formulate dall'attrice nei confronti dei terzi chiamati;
6. Condanna il convenuto alla rifusione nei confronti dell'attrice delle spese di lite, che liquida in € 5.700,00 per onorari ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mario
Scammacca;
7. Condanna l'attrice al pagamento in favore dei terzi chiamati, in solido, delle spese di lite, che liquida in € 5.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e cpa come per legge;
pagina 14 di 15 8. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Così deciso in Catania il 02/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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