Sentenza breve 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 25/06/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00836/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 836 del 2025, proposto da Gama S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo e Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
avverso e per l'annullamento - previa sospensione
a - dell'ordinanza n. 3 del 23.01.2025, con la quale il Comune di Nocera Inferiore ha dichiarato l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale" dell'area di proprietà della ricorrente;
b - ove e per quanto occorra, del verbale di sopralluogo del 20.12.2024;
c - ove e per quanto occorra, della relazione di sopralluogo del 16.01.2025 (prot. n. 3232);
d - ove e per quanto occorra, del verbale di inottemperanza del 09.12.2020;
e - ove e per quanto occorra, della diffida a demolire prot. n. 30361 del 13.05.2024;
f - ove e per quanto occorra, dell'ordinanza di demolizione prot. n. 12367 del 21.03.2001;
g - ove e per quanto occorra, dell'ordinanza di demolizione prot. n. 25962 del 19.05.2001;
h - ove e per quanto occorra, dell'ordinanza di demolizione prot. n. 18025 del 14.05.2002;
i - ove e per quanto occorra, delle note prot. n. 1519 del 09.01.2025 e prot. n. 1905 del 10.01.2025, richiamate nel provvedimento sub a), non conosciute;
l - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La società ricorrente è insorta avverso gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato.
Il gravame è affidato ai motivi così rubricati:
I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETA’ - SVIAMENTO); II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETA’ - SVIAMENTO); III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETA’ - SVIAMENTO); IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (ERRONEITA’ MANIFESTA - DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA - ARBITRARIETA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ILLOGICITA’ MANIFESTA) ;
V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. N. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (ERRONEITA’ MANIFESTA - DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA - ARBITRARIETA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ILLOGICITA’ MANIFESTA).
Resiste in giudizio il Comune intimato.
All’udienza camerale del 25 giugno 2025, dato avviso alla parte presente come da verbale di udienza della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Sussistono i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, stante la manifesta fondatezza del ricorso e l’esistenza di precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, in ordine alle questioni oggetto di causa.
Invero, come sottolineato dal Tribunale in precedenti occasioni, richiamandosi al costante orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa “ Si deve distinguere tra il ricorso proposto contro il mero verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione redatto dai vigili, inammissibile in quanto incentrato su atto avente valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate durante l'accesso ai luoghi, dal ricorso, questo sì ammissibile, avverso il formale atto di accertamento adottato dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001, che, facendo propri gli esiti del mero verbale, sancisce l'effetto acquisitivo e costituisce, previo notifica all'interessato, titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II .” (TAR Campania, LE, Sez. II n. 315/2022, che richiama Consiglio di Stato Sez. IV n. 5914 del 15 dicembre 2017).
Peraltro: “ È inammissibile l'impugnazione del verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, trattandosi di un atto endoprocedimentale, strumentale alle determinazioni dell'ente comunale, che ha efficacia solo dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, la quale è priva della competenza per l'adozione di atti di amministrazione attiva. Risulta a tal fine necessaria l'adozione di un formale atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, adottato dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 ...” (cfr. T.A.R. Campania – LE, Sez. II, n. 117 del 16.01.2025; T.A.R. Campania – LE, Sez. II, n. 2168 del 14.11.2024).
Ebbene, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali testè richiamati, va detto che il ricorso è fondato è, pertanto, deve trovare accoglimento.
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che, nella specie, a fondamento della impugnata ordinanza n. 3 del 23.01.2025, con la quale il Comune di Nocera Inferiore ha dichiarato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di proprietà della ricorrente, il Responsabile dell’U.T.C. si è limitato a richiamare il verbale di Polizia Municipale del 09.12.2020.
Di contro, non risulta adottato dal competente organo comunale alcun autonomo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza ex art. 31 – comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, laddove, invece, l’acquisizione al patrimonio comunale presuppone l’accertamento dell’inottemperanza da parte del competente organo comunale.
L’impugnata determinazione amministrativa, dunque, collima con i principi espressi dal Consiglio di Stato lì dove ha precisato che “l'atto dichiarativo dell’accertamento dell'inottemperanza è necessario ai fini dell'immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari e non è costitutivo dell'effetto acquisitivo” (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2368/2014, sez. IV, n. 5914/2017).
Alla stregua delle superiori osservazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti d’interesse di parte ricorrente.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e del generale andamento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti d’interesse di parte ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO