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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/11/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1007 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1007/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. SAN OL AL Parte_1 C.F._1
RO (MI) il 05/04/1955; con il patrocinio dell'Avv. ERBA ELEONORA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), n. VO AL TI (PC) Controparte_1 C.F._2 il 24/07/1962, con il patrocinio dell'Avv. MANTOVANI GIUSEPPE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti introduttivi.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (comunicato il ricorso il 3.6.2025).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. ha chiesto, in cumulo ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la Parte_1 separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con hanno contratto matrimonio il 12/05/1990 a VO AL Controparte_1
TI (PC), trascritto al N. 6 parte 2 serie A - anno 1990 - Comune di VO
AL TI (PC). Dal matrimonio non sono nati figli.
Con il proprio ricorso, ha chiesto per sé un mantenimento di 350,00 euro e, solo Pt_1 con la memoria del 30.10.2025, l'addebito della separazione;
con l'atto introduttivo,
Pag. 1 ha altresì dedotto che è stato sottoposto alla misura cautelare penale del Pt_1 CP_1 divieto di avvicinamento nell'ambito del proc. n. 499/25 RGNR mod. 21 e n. 980/25 RGGIP pendente a Lodi.
2. Dopo un rinvio dell'udienza del 10.9.2025 per difetto di regolare notifica a , questi CP_1 si è costituito il 16.10.2025; i coniugi sono stati quindi sentiti in prima comparizione il
19.11.2025, in momenti separati della giornata al fine di rispettare il provvedimento cautelare vigente.
All'esito di tale udienza la causa è stata immediatamente rimessa in decisione sullo stato e la camera di consiglio si è svolta il 24/11/2025.
3. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
4. La causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso.
5. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio il 12/05/1990 a Controparte_1
VO AL TI (PC), trascritto al N. 6 parte 2 serie A - anno 1990 -
Comune di VO AL TI (PC);
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. PROVVEDE con separata ordinanza per rimettere la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso del giudizio;
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 24/11/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1007/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. SAN OL AL Parte_1 C.F._1
RO (MI) il 05/04/1955; con il patrocinio dell'Avv. ERBA ELEONORA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), n. VO AL TI (PC) Controparte_1 C.F._2 il 24/07/1962, con il patrocinio dell'Avv. MANTOVANI GIUSEPPE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti introduttivi.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (comunicato il ricorso il 3.6.2025).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. ha chiesto, in cumulo ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la Parte_1 separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con hanno contratto matrimonio il 12/05/1990 a VO AL Controparte_1
TI (PC), trascritto al N. 6 parte 2 serie A - anno 1990 - Comune di VO
AL TI (PC). Dal matrimonio non sono nati figli.
Con il proprio ricorso, ha chiesto per sé un mantenimento di 350,00 euro e, solo Pt_1 con la memoria del 30.10.2025, l'addebito della separazione;
con l'atto introduttivo,
Pag. 1 ha altresì dedotto che è stato sottoposto alla misura cautelare penale del Pt_1 CP_1 divieto di avvicinamento nell'ambito del proc. n. 499/25 RGNR mod. 21 e n. 980/25 RGGIP pendente a Lodi.
2. Dopo un rinvio dell'udienza del 10.9.2025 per difetto di regolare notifica a , questi CP_1 si è costituito il 16.10.2025; i coniugi sono stati quindi sentiti in prima comparizione il
19.11.2025, in momenti separati della giornata al fine di rispettare il provvedimento cautelare vigente.
All'esito di tale udienza la causa è stata immediatamente rimessa in decisione sullo stato e la camera di consiglio si è svolta il 24/11/2025.
3. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
4. La causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso.
5. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio il 12/05/1990 a Controparte_1
VO AL TI (PC), trascritto al N. 6 parte 2 serie A - anno 1990 -
Comune di VO AL TI (PC);
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. PROVVEDE con separata ordinanza per rimettere la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso del giudizio;
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 24/11/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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