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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/06/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Maria Grazia Federici Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Giudice Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1898/2024 RG promossa, posta in decisione all'udienza del 27.5.2025 e discussa in Camera di Consiglio il 3.6.2025, promossa da
, in persona dell'amministratore l.r.p.t. (c.f. , con patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avvocato Marco Ferrara e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Como (CO) alla Piazza
Volta n. 33
APPELLANTE contro
(c.f. e p.iva , con patrocinio dell'avvocato Massimo Controparte_1 P.IVA_2
Floriani e con domicilio eletto presso il suo studio in Como (CO) alla Via Parini n. 1
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Comunione e CO, impugnazione di delibere assembleari – spese condominiali
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE: “A) in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio il proposto appello
pagina 1 di 11 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 262/2024 emessa dal Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa Claudia Porrini nell'ambito del giudizio n. 441/2023 R.G., depositata in cancelleria in data 05/03/2024, non notificata, accogliere le seguenti conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: « IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare che l'attività esercitata dall'attrice, signora nel proprio Appartamento presso il CO Il PT
Faro costituisce attività commerciale di carattere turistico – ricettivo alberghiera;
accertare e dichiarare altresì che l'attività esercitata dall'attrice, signora nel proprio Appartamento
PT presso il CO Il Faro lede il decoro, la tranquillità e l'igiene del CO;
per l'effetto accertare e dichiarare che l'attività esercitata dall'attrice, signora nel proprio Appartamento
PT presso il CO Il Faro è contraria a quanto espressamente previsto dall'art. 3 del Regolamento Contrattuale del CO;
per l'effetto ordinare alla signora di cessare ogni tipo di attività
PT commerciale di carattere turistico – ricettivo alberghiera nonché lesiva del decoro, della tranquillità e dell'igiene del CO;
per l'ulteriore effetto fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro, che si richiede nella misura di euro 100,00 al giorno, che sarà dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza da parte della signora a decorrere dalla data di deposito della sentenza medesima. »
PT
B) in via subordinata e nel merito: nel denegato caso di mancato accoglimento del primo e/o del secondo motivo di appello, accogliere per le ragioni dedotte nel terzo motivo il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 262/2024 emessa dal Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa Claudia Porrini nell'ambito del giudizio n. 441/2023 R.G., depositata in cancelleria in data 05/03/2024, non notificata, condannare la sig.ra al pagamento delle spese Parte_3 di lite relative al sub procedimento cautelare n. 2151/2023 R.G. e, comunque, procedere ad un nuovo e minore regolamento delle spese processuali C) in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico si chiede ammettersi prova per testi e per interpello così come articolate nella memoria ex art 183 IV co. n. 2 c.p.c. recante data 28/07/2023 che qui si riportano: « IN VIA ISTRUTTORIA La difesa del insiste per l'accoglimento delle istanze Parte_1 istruttorie orali formulate e, in particolare, chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della signora sulle seguenti circostanze: 1) vero che nell'esercizio dell'attività ricettiva che svolge PT nel il suo appartamento presso il accoglie personalmente i turisti? 2) vero che è a Controparte_3 conoscenza dei nominativi e dei documenti d'identità di ciascun turista che occupa il suo appartamento presso il ? 3) vero che comunica all'amministratore di condominio i Controparte_3 nominativi dei turisti che occupano il suo appartamento presso il ? 4) vero che Controparte_3 comunica all'amministratore di condominio il periodo di tempo in cui ciascun turista occupa il suo appartamento presso il ? 5) vero che provvede alla comunicazione alla Pubblica Controparte_3
Autorità dei flussi turistici di coloro che occupano il suo appartamento presso il ?
Controparte_3 6) vero che provvede all'adempimento della denuncia dei turisti che occupano il suo appartamento presso il in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza? 7) vero che
Controparte_3 svolge l'attività di cui ai capitoli 3, 4, 5, 6 personalmente? 8) vero che l'appartamento di cui al documento 3) che si rammostra è l'appartamento di sua proprietà presso il ? 9)
Controparte_3 vero che ha dato mandato all'agenzia Quokka 360 Vacation Rental Management di pubblicizza l'immobile a scopo turistico sul proprio sito quokka.kross.travel come da documento 3) che si rammostra? 10) vero che i turisti al loro arrivo presso il trovano ad attenderli per
Controparte_3 il chek-in un membro dello staff dell'agenzia Quokka 360 Vacation Rental Management come da documento 3) che si rammostra? 11) vero che è il personale dell'agenzia Quokka 360 Vacation Rental Management a mostrare ai turisti dove parcheggiare e come entrare in appartamento come da documento 3) che si rammostra? 12) vero che è il personale dell'agenzia Quokka 360 Vacation Rental pagina 2 di 11 Management ad occuparsi delle operazioni di check out dei turisti come da documento 3) che si rammostra? 13) vero che sono offerti i servizi di lavaggio della biancheria, pulizia e sanificazione dell'Appartamento, sterilizzazione delle stoviglie come da documento 3) che si rammostra? 14) vero che provvede personalmente al lavaggio della biancheria, alla pulizia e sanificazione dell'Appartamento, nonché alla sterilizzazione delle stoviglie? 15) vero che l'appartamento viene offerto ai turisti ammobiliato e con elettrodomestici, ampio televisore a schermo piatto, lavanderia da camera e da bagno, kit di cortesia, cestino per la prima colazione, aria condizionata, collegamento WiFi come da documento 3) che si rammostra? 16) vero che lei è residente presso l'appartamento di sua proprietà presso il ? 17) vero che lei abita presso l'appartamento di sua
Controparte_3 proprietà presso il ? 18) vero che è stata creata una chat whatsapp i cui membri
Controparte_3 sono i condomini del ? 19) vero che nella chat whatsapp di cui al capitolo che
Controparte_3 precede vengono inviate dai condomini partecipanti alla chat foto che ritraggono sacchi di spazzatura abbandonati sul pianerottolo condominiale? 20) vero che l'appartamento di cui al documento 11 che si rammostra è l'appartamento di sua proprietà detenuto presso il ? * La difesa di
Controparte_3 parte convenuta chiede inoltre l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che lei è proprietaria di un'unità immobiliare presso il ? teste – Signora
Controparte_3
proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi Testimone_1 Controparte_3 residente. teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare presso il Testimone_2
ed ivi residente. 2) Vero che lei risiede nell'unità immobiliare di cui è proprietaria
Controparte_3 presso il ? teste – Signora proprietaria di un'unità
Controparte_3 Testimone_1 immobiliare presso il ed ivi residente. teste – Signora
Controparte_3 Testimone_2 proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. 3) Vero che l'unità
Controparte_3 immobiliare di cui è proprietaria presso il confina con l'unità immobiliare di
Controparte_3 proprietà della signora teste – Signora proprietaria di un'unità PT Testimone_1 immobiliare presso il ed ivi residente. 4) Vero che lei conosce la fisionomia della
Controparte_3 signora teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare presso PT Testimone_1 il ed ivi residente. teste – Signora proprietaria di
Controparte_3 Testimone_2 un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. 5) Vero che lei ha avuto occasione
Controparte_3 di incontrare la signora all'interno del ? teste – Signora PT Controparte_3 Tes_1
proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. teste –
[...] Controparte_3 Signora proprietaria di un'unità immobiliare presso il Testimone_2 Controparte_3 ed ivi residente. 6) vero che è stata creata una chat whatsapp i cui membri sono i condomini del
? teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare Controparte_3 Testimone_1 presso il ed ivi residente. teste – Signora proprietaria Controparte_3 Testimone_2 di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. 7) vero che nella chat whatsapp Controparte_3 di cui al capitolo che precede vengono inviate dai condomini partecipanti alla chat foto che ritraggono sacchi di spazzatura abbandonati sul pianerottolo condominiale, come da documento 12 che si rammostra? teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare presso il Testimone_1
ed ivi residente. teste – Signora proprietaria di Controparte_3 Testimone_2 un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. 8) Vero che ha chiesto Controparte_3 direttamente al turista che occupava l'appartamento della signora se la spazzatura fosse stata PT da lui abbandonata? teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare Testimone_1 presso il ed ivi residente. 9) Vero che il turista che occupava l'appartamento della Controparte_3 signora ha ammesso di aver abbandonato i sacchi di spazzatura? teste – Signora PT Tes_1
proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. 10)
[...] Controparte_3
Vero che il turista che occupava l'appartamento della signora le ha comunicato che avrebbe PT provveduto a buttare nell'apposito locale i sacchi di spazzatura in precedenza da lui abbandonati, pagina 3 di 11 come da documento 13 che si rammostra? teste – Signora proprietaria di Testimone_1 un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. 11) Vero che l'appartamento di cui Controparte_3 al documento 11 che si rammostra è l'appartamento di proprietà della signora presso il PT
? teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare Controparte_3 Testimone_1 presso il ed ivi residente. teste – Signora proprietaria Controparte_3 Testimone_2 di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. 12) Vero che nella chat Controparte_3 whatsapp di cui al capitolo 6 vengono inviate dai condomini partecipanti alla chat foto che ritraggono il portoncino condominiale lasciato completamente aperto, come da documento 14 che si rammostra ? teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare presso il Testimone_1 P_
ed ivi residente. teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare
[...] Testimone_2 presso il ed ivi residente. 13) Vero che sono i turisti presenti nello stabile a Controparte_3 omettere di chiudere il portoncino di accesso al condominio? teste – Signora Testimone_1 proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. teste – Signora Controparte_3
proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi Testimone_2 Controparte_3 residente. 14) Vero che nella chat whatsapp di cui al capitolo 6 vengono inviate dai condomini partecipanti alla chat segnalazioni di timori per la sicurezza all'interno del condominio, come da documento 15 che si rammostra? teste – Signora proprietaria di un'unità Testimone_1 immobiliare presso il ed ivi residente. teste – Signora Controparte_3 Testimone_2 proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. 15) Vero che è Controparte_3 stata convocata dalla Guardia di Finanza – Comando di Albate (CO) per essere ascolta a sommarie informazioni in merito all'attività svolta dalla signora presso il proprio appartamento nel PT
? teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare Controparte_3 Testimone_1 presso il ed ivi residente 16) Vero che durante la stagione estiva 2022 persone Controparte_3 estranee alla compagine condominiale occupavano la piscina condominiale? teste – Signora
[...]
proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. Testimone_2 Controparte_3 17) Vero che le persone presenti in piscina erano turisti che occupavano l'appartamento di proprietà della signora teste – Signora proprietaria di un'unità PT Testimone_2 immobiliare presso il ed ivi residente. 18) Vero che i turisti accedevano alla Controparte_3 piscina ivi introducendo cibi e bevande in contenitori di vetro, come da documento 4 che si rammostra? teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare presso il Testimone_2
ed ivi residente. 19) Vero che i turisti dopo aver goduto della piscina ivi
Controparte_3 abbandonavano materiale che avrebbero dovuto riporre nella zona pattumiere, come da documento 4 che si rammostra? teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare Testimone_2 presso il ed ivi residente. 20) Vero che i turisti occupavano la piscina urlando e
Controparte_3 ascoltando musica ad alto volume? teste – Signora proprietaria di un'unità Testimone_2 immobiliare presso il ed ivi residente. 21) Vero che i turisti accedevano alla
Controparte_3 piscina occupando tutti i lettini ivi presenti in piscina e introducendo ombrelloni e gonfiabili non autorizzati, come da documento 4 che si rammostra? teste – Signora Testimone_2 proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente ». D) In ogni caso:
Controparte_3 con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA: “.Piaccia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito In via principale A - Previe le declaratorie del caso confermare integralmente la Sentenza n. 262/2024 emessa dal Tribunale di Como e respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti espressi in narrativa. In ogni caso B - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizio In via istruttoria C - Il sottoscritto pagina 4 di 11 procuratore, nell'atto di rubricare e formulare le istanze istruttorie, chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova che seguono.
1. Vero che dal mese di agosto 2021 l'attrice ha concesso in locazione l'unità immobiliare sita in Carate Urio, via Regina Nuova n. 34, per brevi periodi? 2. Vero che dal mese di agosto dell'anno 2021 l'attrice ha concesso in locazione l'unità immobiliare sita in Carate Urio, via Regina Nuova n. 34, per periodi inferiori a giorni 30? 3. Vero che durante il soggiorno l'attrice concede n locazione l'unità immobiliare sita in Carate Urio, via Regina Nuova n. 34, unitamente al cambio biancheria e alla pulizia dell'appartamento al termine del soggiorno? Si indicano in qualità di testimoni: a. Sig. , BI (CO, via V. Emanuele n. 37 b. Testimone_3
Dott. , Como, via Foscolo n. 2 c. Sig. , Lipomo (CO), via Volta n. 42 Testimone_4 Testimone_5 Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova articolati nell'atto di citazione in appello si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati. Disporre d'ufficio ogni ulteriore mezzo istruttorio ritenuto utile e/o opportuno e/o necessario ai fini del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza resa ex art 281 sexies cpc in data 5.3.2024 n. 262/2024, il Tribunale di Como, accolta la domanda proposta dalla signora e dichiarata la nullità del punto 8 della delibera Parte_4
del 14.6.2022 e del punto 1 della delibera del 7.7.2022, ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata dal tendente ad ottenere la cessazione dell'attività commerciale di Controparte_3
carattere turistico ricettizio alberghiera svolta dall'attrice presso il proprio appartamento inserito nel complesso condominiale sito in Carate Urio (CO) alla via Regina Nuova n. 24. Rigettata ogni altra domanda, il Tribunale ha condannato il CO e la condomina intervenuta CP_2
volontariamente con atto depositato telematicamente in data 1.3.2024, alla rifusione, in favore dell'attrice delle spese di lite come liquidate in dispositivo. PT
Con atto di citazione ritualmente notificato, il (d'ora innanzi per brevità solo Controparte_3
) ha interposto gravame avverso la suindicata sentenza insistendo per l'accoglimento P_
della domanda riconvenzionale svolta in primo grado e, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare che l'attività esercitata dalla signora nel proprio appartamento costituisce attività commerciale di PT
carattere turistico ricettivo alberghiera contraria al Regolamento Condominiale sia in quanto espressamente vietata sia in quanto lesiva del decoro e della sicurezza dello stabile. Ha quindi chiesto di ordinare alla signora di cessare detta attività e fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 PT
bis c.p.c., la somma di denaro, indicata nella misura di euro 100,00 al giorno, che sarà dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza,
a decorrere dalla data di deposito della sentenza. In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, il appellante ha chiesto la riforma della P_
statuizione relativa al regolamento delle spese processuali del primo grado di giudizio. Vinte le spese processuali. pagina 5 di 11 Si è costituita la signora contestando in toto l'appello avversario e chiedendone il Parte_4
rigetto con conferma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 29/10/2024, dichiarata la contumacia dell'appellata e concessi i termini ex CP_2
art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 6.5.2025, poi rinviata d'ufficio al 27.5.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con il primo motivo di impugnazione il ha censurato il Tribunale per aver errato nel P_
qualificare l'attività effettivamente svolta dalla signora nel proprio appartamento all'interno del PT
complesso condominiale affidandosi unicamente a quanto affermato de relato dai testi escussi ed omettendo di accertare l'ampiezza dei servizi offerti che dimostrano che detta attività integra attività di impresa commerciale alberghiera o di affittacamere che viola l'art. 3 del Regolamento Condominiale secondo il quale “gli appartamenti devono essere esclusivamente destinati ad uso di abitazioni civili o di ufficio o di studio professionali”.
Prosegue parte appellante lamentando, con il secondo motivo di impugnazione, l'omesso accertamento, da parte del Tribunale, che l'uso dell'appartamento della signora a scopo turistico risulta lesivo PT
della tranquillità e del decoro del CO in violazione del sopra richiamato art. 3 del
Regolamento Condominiale.
I motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione tra loro, sono infondati.
Preliminarmente si osserva che l'art. 3 del Regolamento Condominiale, dopo un'elencazione di specifici divieti all'uso delle parti comuni e delle parti private, sancisce l'obbligo di destinare gli appartamenti esclusivamente “ad uso di abitazioni civili o di ufficio o di studio professionale;
mentre per tutte indistintamente le unità immobiliari viene espressamente vietata la destinazione a gabinetto di cura per malattie infettive e contagiose, sedi di partito o sindacali o di associazioni, circoli, ritrovi, scuole in genere (e in particolare di musica, canto, ballo), e a qualsiasi uso che produca rumori molesti o emissioni di fumo, esalazioni sgradevoli o nocive, nonché a qualsiasi altra destinazione contraria ai regolamenti comunali di igiene, di piano regolatore, di polizia urbana e dei vigili del fuoco”.
Non è quindi stabilito uno specifico divieto a svolgere un'attività alberghiera o di affittacamere né tale divieto può desumersi per analogia dalla lettera delle disposizioni regolamentari che devono essere interpretate con estremo rigore.
È infatti noto che le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all'interno delle unità
pagina 6 di 11 immobiliari esclusive, costituiscono servitù reciproche che devono essere enunciate nel regolamento in modo chiaro ed esplicito, dovendosi desumere inequivocamente dall'atto scritto.
Tanto chiarito ed anche a voler prescindere da tale rilievo, si osserva che non sussistono elementi per ritenere che la destinazione dell'immobile di proprietà della signora sia alberghiera o PT
riconducibile allo svolgimento di attività di affittacamere.
In relazione agli alberghi, tale attività è disciplinata dalla L.R. Lombardia 27/2015: secondo l'art. 18 sono “strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante”.
L'attività di affittacamere si caratterizza invece per la concessione in godimento di una porzione di un appartamento oltre a servizi accessori o spazi comuni.
Nel caso di specie è emerso dall'istruttoria espletata - ed in particolare dall'esame del documento 3 del fascicolo di primo grado di parte appellante - che gli ospiti della signora possono usufruire PT
dell'intero appartamento di ampia metratura (circa 220 mq) dotato di 4 camere da letto, 4 bagni, terrazzo.
Più in particolare, al momento del loro arrivo, gli ospiti non accedono ad una reception ma vengono accolti da addetti della proprietà che mostra loro l'appartamento preso in locazione, interamente ammobiliato e dotato di elettrodomestici.
È previsto un set di lenzuola ed asciugamani, un kit di cortesia di accessori bagno ed un cestino per una colazione.
Gli ospiti possono altresì fruire di un garage doppio, della piscina, delle utenze domestiche e del collegamento wifi ad internet e, al termine del soggiorno, è prevista la pulizia dell'appartamento, la sterilizzazione delle stoviglie e la sanificazione di lenzuola e asciugamani.
Da quanto sopra discende che la convenuta concede in locazione ai suoi inquilini/ospiti l'appartamento nella sua interezza, ciò che esclude la configurabilità di attività di affittacamere, con contratti di locazione di diversa durata in base alle esigenze del conduttore e per lo più ad uso turistico senza erogare prestazioni accessorie legate alla permanenza nelle unità: non risultano servizi di sostituzione di lenzuola e asciugamani durante il periodo della locazione, né la fornitura periodica di biancheria da letto o da bagno, né il riassetto quotidiano dei locali con pulizia dei servizi sanitari, né il servizio di prima colazione (nell'annuncio si parla infatti di “cestino con il necessario per una colazione”) o di bar pagina 7 di 11 e ristorante, né di somministrazione di cibi e bevande anche mediante distributori automatici o punti di ristoro, con ciò escludendo la configurabilità dell'attività alberghiera o di pensione.
Ne consegue che l'attività svolta dalla signora nell'appartamento situato nel CO non PT
costituisce una attività alberghiera o di affittacamere, peraltro non specificamente vietata dal
Regolamento.
Ciò non esclude certo la vigenza e l'operatività dell'obbligo per gli inquilini/ospiti di rispettare le regole di comportamento che disciplinano la civile convivenza nell'ambito del condominio e di cui costituisce espressione riassuntiva il terzo periodo dell'art. 3 del Regolamento, secondo cui “É vietato destinare gli immobili a qualsiasi uso che possa turbare la tranquillità dei condomini o sia contraria all'igiene o al decoro dell'edificio”.
Tuttavia dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado non sono emersi elementi che inducano a ritenere che l'attività di affitti brevi ad uso turistico esercitata dalla signora nell'appartamento Pt_5
di sua proprietà sito nel CO odierno appellante, sia foriera di pericolo di danno per lo stabile e/o per le persone che vi abitano o che sia lesiva del decoro da intendersi quale contegno complessivo idoneo ad esprimere la dignità del luogo e a garantire la civile convivenza e la tranquillità all'interno del CO.
Le allegazioni del in merito alla dedotta “sistematica” violazione, da parte di coloro che P_ occupano temporaneamente l'appartamento della signora delle regole della civile e decorosa PT
convivenza sono infatti rimaste priva di riscontro.
Quanto all'area piscina condominiale, il si è limitato ad allegare il relativo regolamento ed P_
alcune fotografie ritraenti alcuni soggetti che introducono in piscina cibo e bevande in contenitori frangibili (piatti, vassoi, bottiglie di vetro) così violando la disposizione di cui all'art. 6 del suddetto regolamento.
Anche volendo prescindere dal rilievo che tali fotografie sono prive di qualsiasi riferimento temporale e che non sono idonee a identificare tali “trasgressori” come ospiti della signora emerge PT
l'occasionalità delle violazioni immortalate da scatti ripetitivi riferibili a due episodi (il primo immortalato dalle fotografie da 1 a 7 e il secondo dalle fotografie da 13 a 16) isolati nel tempo che, tuttalpiù avrebbero potuto legittimare l'irrogazione della sanzione prevista nel regolamento della piscina ma che non paiono indicative di un'attività di per sé pregiudizievole per il decoro e per la tranquillità del CO.
pagina 8 di 11 Anche le deduzioni in ordine al mancato rispetto delle regole inerenti la raccolta differenziata dei rifiuti
è rimasta priva di riscontro potendosi ricavare dalla chat prodotta (cfr. doc. da 11 a 15 del fascicolo di primo grado parte appellante) solo un episodio, risalente al 21.7.2022 che peraltro risulta riconducibile all'ospite di altro condomino (tale . Tes_4
Alcun valore probatorio può essere a questo proposito attribuito alle ulteriori fotografie - che immortalano un paio di scarpe o due sacchetti contenenti effetti personali in zone neppure identificabili come comuni – che, quand'anche riferibili ad ospiti della signora risultano del tutte prive di PT
connotati che possano indurre a ritenere tali condotte tali da integrare pregiudicare il decoro dell'intero stabile.
Del tutto privo di riscontro è anche il dedotto pericolo per la sicurezza dei condomini bastando al riguardo osservare che è stato allegato dal un solo episodio (risalente al 20.8.2022) in cui P_
sarebbe stato lasciato aperto il portone dello stabile da soggetto non identificato (e quindi non necessariamente da un ospite della signora . PT
In tale contesto non coglie nel segno la censura formulata dall'appellante in merito alla mancata ammissione del capitolato rivolto ai condomini in quanto tendente a confermare quanto emergente dalla documentazione poc'anzi esaminata che, come si è detto, appare irrilevante ai fini della decisione.
Va infine osservato che nessuna conseguenza pregiudizievole connessa alla dedotta mancata tempestiva comunicazione, da parte della convenuta appellata, delle generalità di chi occupa il suo appartamento è stata allegata dal con la conseguenza che non sussistono elementi che P_
possano giustificare l'invocato approfondimento istruttorio in merito mediante interpello della convenuta appellata.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali sotto tre profili:
a) per non avere il Tribunale compensato le spese relative al sub procedimento di impugnazione cautelare, promosso con esito vittorioso dal;
P_
b) per l'errata applicazione dell'art. 4 del D.M n. 55/2014 avendo la sentenza proceduto alla parziale doppia liquidazione delle spese di soccombenza a favore dell'attrice in primo grado;
c) per l'errata applicazione degli scaglioni tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile.
La prima censura, attinente alla regolamentazione delle spese del sub procedimento di reclamo, non ha pregio dovendosi osservare che nel regime successivo alla novella introdotta con la L. n. 80/2005, il pagina 9 di 11 provvedimento che decide il reclamo cautelare proposto in corso di causa “non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite” (C. ord.
n. 12898/2021), trattandosi di provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, che conserva i caratteri della provvisorietà e non decisorietà, e restando comunque sempre impregiudicato il potere del giudice della fase di merito di rivalutare, all'esito, ogni statuizione compresa quella attinente le spese (in tal senso C. ord. 6180/2019).
In considerazione di ciò, nella decisione che ha definito il giudizio di merito, correttamente il Tribunale ha considerato anche la fase del reclamo ai fini della liquidazione delle spese pur provvedendo alla compensazione nonostante la totale soccombenza, nella fase di merito, del P_
Tenuto però conto della mancata proposizione, da parte della signora di appello incidentale in PT
merito a tale statuizione, la sentenza appellata va confermata sul punto.
Quanto al secondo profilo di censura è inammissibile per carenza di interesse dovendosi rilevare che la doglianza attorea attiene la condanna alle spese subita da altra parte processuale (la , CP_2
rimasta contumace in questo giudizio.
E' infine infondato il terzo profilo di censura dovendosi rilevare che correttamente il Tribunale, accolta la domanda della signora e rigettata la domanda riconvenzionale del CO e di PT
, ha condannato questi ultimi al pagamento delle spese processuali agganciandosi allo CP_2
scaglione indeterminabile di media complessità e rapportandosi ai valori medi previsti tenendo conto delle fasi effettivamente svolte, così operando una liquidazione rispettosa del dettato di cui al DM n.
147/2022: il CO è infatti stato condannato alla rifusione della spese processuali liquidate in complessivi €. 10.860,00 per compensi (di cui €. 2.127,00 per la fase studio, €. 1.416,00 per la fase introduttiva, €. 3.738,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 3.579,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge, mentre , avendo partecipato solo alla fase decisionale, è stata condannata CP_2
alla rifusione del relativo importo tabellare, oltre accessori di legge.
Per tutto quanto osservato, assorbita ogni ulteriore eccezione o argomentazione ed in virtù del principio di soccombenza, il deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellante delle P_
spese processuali del presente grado che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
pagina 10 di 11 Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da P_
avverso la sentenza resa ex art 281 sexies cpc in data 5.3.2024 n. 262/2024, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 10.313,00 per compensi professionali di cui €. 2.518,00 per la fase di studio, €. 1.665,00 per la fase introduttiva, €.
1.843,00 per la fase di trattazione ed €. 4.287,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Maria Grazia Federici
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Maria Grazia Federici Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Giudice Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1898/2024 RG promossa, posta in decisione all'udienza del 27.5.2025 e discussa in Camera di Consiglio il 3.6.2025, promossa da
, in persona dell'amministratore l.r.p.t. (c.f. , con patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avvocato Marco Ferrara e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Como (CO) alla Piazza
Volta n. 33
APPELLANTE contro
(c.f. e p.iva , con patrocinio dell'avvocato Massimo Controparte_1 P.IVA_2
Floriani e con domicilio eletto presso il suo studio in Como (CO) alla Via Parini n. 1
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Comunione e CO, impugnazione di delibere assembleari – spese condominiali
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE: “A) in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio il proposto appello
pagina 1 di 11 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 262/2024 emessa dal Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa Claudia Porrini nell'ambito del giudizio n. 441/2023 R.G., depositata in cancelleria in data 05/03/2024, non notificata, accogliere le seguenti conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: « IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare che l'attività esercitata dall'attrice, signora nel proprio Appartamento presso il CO Il PT
Faro costituisce attività commerciale di carattere turistico – ricettivo alberghiera;
accertare e dichiarare altresì che l'attività esercitata dall'attrice, signora nel proprio Appartamento
PT presso il CO Il Faro lede il decoro, la tranquillità e l'igiene del CO;
per l'effetto accertare e dichiarare che l'attività esercitata dall'attrice, signora nel proprio Appartamento
PT presso il CO Il Faro è contraria a quanto espressamente previsto dall'art. 3 del Regolamento Contrattuale del CO;
per l'effetto ordinare alla signora di cessare ogni tipo di attività
PT commerciale di carattere turistico – ricettivo alberghiera nonché lesiva del decoro, della tranquillità e dell'igiene del CO;
per l'ulteriore effetto fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro, che si richiede nella misura di euro 100,00 al giorno, che sarà dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza da parte della signora a decorrere dalla data di deposito della sentenza medesima. »
PT
B) in via subordinata e nel merito: nel denegato caso di mancato accoglimento del primo e/o del secondo motivo di appello, accogliere per le ragioni dedotte nel terzo motivo il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 262/2024 emessa dal Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa Claudia Porrini nell'ambito del giudizio n. 441/2023 R.G., depositata in cancelleria in data 05/03/2024, non notificata, condannare la sig.ra al pagamento delle spese Parte_3 di lite relative al sub procedimento cautelare n. 2151/2023 R.G. e, comunque, procedere ad un nuovo e minore regolamento delle spese processuali C) in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico si chiede ammettersi prova per testi e per interpello così come articolate nella memoria ex art 183 IV co. n. 2 c.p.c. recante data 28/07/2023 che qui si riportano: « IN VIA ISTRUTTORIA La difesa del insiste per l'accoglimento delle istanze Parte_1 istruttorie orali formulate e, in particolare, chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della signora sulle seguenti circostanze: 1) vero che nell'esercizio dell'attività ricettiva che svolge PT nel il suo appartamento presso il accoglie personalmente i turisti? 2) vero che è a Controparte_3 conoscenza dei nominativi e dei documenti d'identità di ciascun turista che occupa il suo appartamento presso il ? 3) vero che comunica all'amministratore di condominio i Controparte_3 nominativi dei turisti che occupano il suo appartamento presso il ? 4) vero che Controparte_3 comunica all'amministratore di condominio il periodo di tempo in cui ciascun turista occupa il suo appartamento presso il ? 5) vero che provvede alla comunicazione alla Pubblica Controparte_3
Autorità dei flussi turistici di coloro che occupano il suo appartamento presso il ?
Controparte_3 6) vero che provvede all'adempimento della denuncia dei turisti che occupano il suo appartamento presso il in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza? 7) vero che
Controparte_3 svolge l'attività di cui ai capitoli 3, 4, 5, 6 personalmente? 8) vero che l'appartamento di cui al documento 3) che si rammostra è l'appartamento di sua proprietà presso il ? 9)
Controparte_3 vero che ha dato mandato all'agenzia Quokka 360 Vacation Rental Management di pubblicizza l'immobile a scopo turistico sul proprio sito quokka.kross.travel come da documento 3) che si rammostra? 10) vero che i turisti al loro arrivo presso il trovano ad attenderli per
Controparte_3 il chek-in un membro dello staff dell'agenzia Quokka 360 Vacation Rental Management come da documento 3) che si rammostra? 11) vero che è il personale dell'agenzia Quokka 360 Vacation Rental Management a mostrare ai turisti dove parcheggiare e come entrare in appartamento come da documento 3) che si rammostra? 12) vero che è il personale dell'agenzia Quokka 360 Vacation Rental pagina 2 di 11 Management ad occuparsi delle operazioni di check out dei turisti come da documento 3) che si rammostra? 13) vero che sono offerti i servizi di lavaggio della biancheria, pulizia e sanificazione dell'Appartamento, sterilizzazione delle stoviglie come da documento 3) che si rammostra? 14) vero che provvede personalmente al lavaggio della biancheria, alla pulizia e sanificazione dell'Appartamento, nonché alla sterilizzazione delle stoviglie? 15) vero che l'appartamento viene offerto ai turisti ammobiliato e con elettrodomestici, ampio televisore a schermo piatto, lavanderia da camera e da bagno, kit di cortesia, cestino per la prima colazione, aria condizionata, collegamento WiFi come da documento 3) che si rammostra? 16) vero che lei è residente presso l'appartamento di sua proprietà presso il ? 17) vero che lei abita presso l'appartamento di sua
Controparte_3 proprietà presso il ? 18) vero che è stata creata una chat whatsapp i cui membri
Controparte_3 sono i condomini del ? 19) vero che nella chat whatsapp di cui al capitolo che
Controparte_3 precede vengono inviate dai condomini partecipanti alla chat foto che ritraggono sacchi di spazzatura abbandonati sul pianerottolo condominiale? 20) vero che l'appartamento di cui al documento 11 che si rammostra è l'appartamento di sua proprietà detenuto presso il ? * La difesa di
Controparte_3 parte convenuta chiede inoltre l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che lei è proprietaria di un'unità immobiliare presso il ? teste – Signora
Controparte_3
proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi Testimone_1 Controparte_3 residente. teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare presso il Testimone_2
ed ivi residente. 2) Vero che lei risiede nell'unità immobiliare di cui è proprietaria
Controparte_3 presso il ? teste – Signora proprietaria di un'unità
Controparte_3 Testimone_1 immobiliare presso il ed ivi residente. teste – Signora
Controparte_3 Testimone_2 proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. 3) Vero che l'unità
Controparte_3 immobiliare di cui è proprietaria presso il confina con l'unità immobiliare di
Controparte_3 proprietà della signora teste – Signora proprietaria di un'unità PT Testimone_1 immobiliare presso il ed ivi residente. 4) Vero che lei conosce la fisionomia della
Controparte_3 signora teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare presso PT Testimone_1 il ed ivi residente. teste – Signora proprietaria di
Controparte_3 Testimone_2 un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. 5) Vero che lei ha avuto occasione
Controparte_3 di incontrare la signora all'interno del ? teste – Signora PT Controparte_3 Tes_1
proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. teste –
[...] Controparte_3 Signora proprietaria di un'unità immobiliare presso il Testimone_2 Controparte_3 ed ivi residente. 6) vero che è stata creata una chat whatsapp i cui membri sono i condomini del
? teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare Controparte_3 Testimone_1 presso il ed ivi residente. teste – Signora proprietaria Controparte_3 Testimone_2 di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. 7) vero che nella chat whatsapp Controparte_3 di cui al capitolo che precede vengono inviate dai condomini partecipanti alla chat foto che ritraggono sacchi di spazzatura abbandonati sul pianerottolo condominiale, come da documento 12 che si rammostra? teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare presso il Testimone_1
ed ivi residente. teste – Signora proprietaria di Controparte_3 Testimone_2 un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. 8) Vero che ha chiesto Controparte_3 direttamente al turista che occupava l'appartamento della signora se la spazzatura fosse stata PT da lui abbandonata? teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare Testimone_1 presso il ed ivi residente. 9) Vero che il turista che occupava l'appartamento della Controparte_3 signora ha ammesso di aver abbandonato i sacchi di spazzatura? teste – Signora PT Tes_1
proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. 10)
[...] Controparte_3
Vero che il turista che occupava l'appartamento della signora le ha comunicato che avrebbe PT provveduto a buttare nell'apposito locale i sacchi di spazzatura in precedenza da lui abbandonati, pagina 3 di 11 come da documento 13 che si rammostra? teste – Signora proprietaria di Testimone_1 un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. 11) Vero che l'appartamento di cui Controparte_3 al documento 11 che si rammostra è l'appartamento di proprietà della signora presso il PT
? teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare Controparte_3 Testimone_1 presso il ed ivi residente. teste – Signora proprietaria Controparte_3 Testimone_2 di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. 12) Vero che nella chat Controparte_3 whatsapp di cui al capitolo 6 vengono inviate dai condomini partecipanti alla chat foto che ritraggono il portoncino condominiale lasciato completamente aperto, come da documento 14 che si rammostra ? teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare presso il Testimone_1 P_
ed ivi residente. teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare
[...] Testimone_2 presso il ed ivi residente. 13) Vero che sono i turisti presenti nello stabile a Controparte_3 omettere di chiudere il portoncino di accesso al condominio? teste – Signora Testimone_1 proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. teste – Signora Controparte_3
proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi Testimone_2 Controparte_3 residente. 14) Vero che nella chat whatsapp di cui al capitolo 6 vengono inviate dai condomini partecipanti alla chat segnalazioni di timori per la sicurezza all'interno del condominio, come da documento 15 che si rammostra? teste – Signora proprietaria di un'unità Testimone_1 immobiliare presso il ed ivi residente. teste – Signora Controparte_3 Testimone_2 proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. 15) Vero che è Controparte_3 stata convocata dalla Guardia di Finanza – Comando di Albate (CO) per essere ascolta a sommarie informazioni in merito all'attività svolta dalla signora presso il proprio appartamento nel PT
? teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare Controparte_3 Testimone_1 presso il ed ivi residente 16) Vero che durante la stagione estiva 2022 persone Controparte_3 estranee alla compagine condominiale occupavano la piscina condominiale? teste – Signora
[...]
proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente. Testimone_2 Controparte_3 17) Vero che le persone presenti in piscina erano turisti che occupavano l'appartamento di proprietà della signora teste – Signora proprietaria di un'unità PT Testimone_2 immobiliare presso il ed ivi residente. 18) Vero che i turisti accedevano alla Controparte_3 piscina ivi introducendo cibi e bevande in contenitori di vetro, come da documento 4 che si rammostra? teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare presso il Testimone_2
ed ivi residente. 19) Vero che i turisti dopo aver goduto della piscina ivi
Controparte_3 abbandonavano materiale che avrebbero dovuto riporre nella zona pattumiere, come da documento 4 che si rammostra? teste – Signora proprietaria di un'unità immobiliare Testimone_2 presso il ed ivi residente. 20) Vero che i turisti occupavano la piscina urlando e
Controparte_3 ascoltando musica ad alto volume? teste – Signora proprietaria di un'unità Testimone_2 immobiliare presso il ed ivi residente. 21) Vero che i turisti accedevano alla
Controparte_3 piscina occupando tutti i lettini ivi presenti in piscina e introducendo ombrelloni e gonfiabili non autorizzati, come da documento 4 che si rammostra? teste – Signora Testimone_2 proprietaria di un'unità immobiliare presso il ed ivi residente ». D) In ogni caso:
Controparte_3 con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA: “.Piaccia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito In via principale A - Previe le declaratorie del caso confermare integralmente la Sentenza n. 262/2024 emessa dal Tribunale di Como e respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti espressi in narrativa. In ogni caso B - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizio In via istruttoria C - Il sottoscritto pagina 4 di 11 procuratore, nell'atto di rubricare e formulare le istanze istruttorie, chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova che seguono.
1. Vero che dal mese di agosto 2021 l'attrice ha concesso in locazione l'unità immobiliare sita in Carate Urio, via Regina Nuova n. 34, per brevi periodi? 2. Vero che dal mese di agosto dell'anno 2021 l'attrice ha concesso in locazione l'unità immobiliare sita in Carate Urio, via Regina Nuova n. 34, per periodi inferiori a giorni 30? 3. Vero che durante il soggiorno l'attrice concede n locazione l'unità immobiliare sita in Carate Urio, via Regina Nuova n. 34, unitamente al cambio biancheria e alla pulizia dell'appartamento al termine del soggiorno? Si indicano in qualità di testimoni: a. Sig. , BI (CO, via V. Emanuele n. 37 b. Testimone_3
Dott. , Como, via Foscolo n. 2 c. Sig. , Lipomo (CO), via Volta n. 42 Testimone_4 Testimone_5 Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova articolati nell'atto di citazione in appello si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati. Disporre d'ufficio ogni ulteriore mezzo istruttorio ritenuto utile e/o opportuno e/o necessario ai fini del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza resa ex art 281 sexies cpc in data 5.3.2024 n. 262/2024, il Tribunale di Como, accolta la domanda proposta dalla signora e dichiarata la nullità del punto 8 della delibera Parte_4
del 14.6.2022 e del punto 1 della delibera del 7.7.2022, ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata dal tendente ad ottenere la cessazione dell'attività commerciale di Controparte_3
carattere turistico ricettizio alberghiera svolta dall'attrice presso il proprio appartamento inserito nel complesso condominiale sito in Carate Urio (CO) alla via Regina Nuova n. 24. Rigettata ogni altra domanda, il Tribunale ha condannato il CO e la condomina intervenuta CP_2
volontariamente con atto depositato telematicamente in data 1.3.2024, alla rifusione, in favore dell'attrice delle spese di lite come liquidate in dispositivo. PT
Con atto di citazione ritualmente notificato, il (d'ora innanzi per brevità solo Controparte_3
) ha interposto gravame avverso la suindicata sentenza insistendo per l'accoglimento P_
della domanda riconvenzionale svolta in primo grado e, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare che l'attività esercitata dalla signora nel proprio appartamento costituisce attività commerciale di PT
carattere turistico ricettivo alberghiera contraria al Regolamento Condominiale sia in quanto espressamente vietata sia in quanto lesiva del decoro e della sicurezza dello stabile. Ha quindi chiesto di ordinare alla signora di cessare detta attività e fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 PT
bis c.p.c., la somma di denaro, indicata nella misura di euro 100,00 al giorno, che sarà dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza,
a decorrere dalla data di deposito della sentenza. In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, il appellante ha chiesto la riforma della P_
statuizione relativa al regolamento delle spese processuali del primo grado di giudizio. Vinte le spese processuali. pagina 5 di 11 Si è costituita la signora contestando in toto l'appello avversario e chiedendone il Parte_4
rigetto con conferma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 29/10/2024, dichiarata la contumacia dell'appellata e concessi i termini ex CP_2
art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 6.5.2025, poi rinviata d'ufficio al 27.5.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con il primo motivo di impugnazione il ha censurato il Tribunale per aver errato nel P_
qualificare l'attività effettivamente svolta dalla signora nel proprio appartamento all'interno del PT
complesso condominiale affidandosi unicamente a quanto affermato de relato dai testi escussi ed omettendo di accertare l'ampiezza dei servizi offerti che dimostrano che detta attività integra attività di impresa commerciale alberghiera o di affittacamere che viola l'art. 3 del Regolamento Condominiale secondo il quale “gli appartamenti devono essere esclusivamente destinati ad uso di abitazioni civili o di ufficio o di studio professionali”.
Prosegue parte appellante lamentando, con il secondo motivo di impugnazione, l'omesso accertamento, da parte del Tribunale, che l'uso dell'appartamento della signora a scopo turistico risulta lesivo PT
della tranquillità e del decoro del CO in violazione del sopra richiamato art. 3 del
Regolamento Condominiale.
I motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione tra loro, sono infondati.
Preliminarmente si osserva che l'art. 3 del Regolamento Condominiale, dopo un'elencazione di specifici divieti all'uso delle parti comuni e delle parti private, sancisce l'obbligo di destinare gli appartamenti esclusivamente “ad uso di abitazioni civili o di ufficio o di studio professionale;
mentre per tutte indistintamente le unità immobiliari viene espressamente vietata la destinazione a gabinetto di cura per malattie infettive e contagiose, sedi di partito o sindacali o di associazioni, circoli, ritrovi, scuole in genere (e in particolare di musica, canto, ballo), e a qualsiasi uso che produca rumori molesti o emissioni di fumo, esalazioni sgradevoli o nocive, nonché a qualsiasi altra destinazione contraria ai regolamenti comunali di igiene, di piano regolatore, di polizia urbana e dei vigili del fuoco”.
Non è quindi stabilito uno specifico divieto a svolgere un'attività alberghiera o di affittacamere né tale divieto può desumersi per analogia dalla lettera delle disposizioni regolamentari che devono essere interpretate con estremo rigore.
È infatti noto che le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all'interno delle unità
pagina 6 di 11 immobiliari esclusive, costituiscono servitù reciproche che devono essere enunciate nel regolamento in modo chiaro ed esplicito, dovendosi desumere inequivocamente dall'atto scritto.
Tanto chiarito ed anche a voler prescindere da tale rilievo, si osserva che non sussistono elementi per ritenere che la destinazione dell'immobile di proprietà della signora sia alberghiera o PT
riconducibile allo svolgimento di attività di affittacamere.
In relazione agli alberghi, tale attività è disciplinata dalla L.R. Lombardia 27/2015: secondo l'art. 18 sono “strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante”.
L'attività di affittacamere si caratterizza invece per la concessione in godimento di una porzione di un appartamento oltre a servizi accessori o spazi comuni.
Nel caso di specie è emerso dall'istruttoria espletata - ed in particolare dall'esame del documento 3 del fascicolo di primo grado di parte appellante - che gli ospiti della signora possono usufruire PT
dell'intero appartamento di ampia metratura (circa 220 mq) dotato di 4 camere da letto, 4 bagni, terrazzo.
Più in particolare, al momento del loro arrivo, gli ospiti non accedono ad una reception ma vengono accolti da addetti della proprietà che mostra loro l'appartamento preso in locazione, interamente ammobiliato e dotato di elettrodomestici.
È previsto un set di lenzuola ed asciugamani, un kit di cortesia di accessori bagno ed un cestino per una colazione.
Gli ospiti possono altresì fruire di un garage doppio, della piscina, delle utenze domestiche e del collegamento wifi ad internet e, al termine del soggiorno, è prevista la pulizia dell'appartamento, la sterilizzazione delle stoviglie e la sanificazione di lenzuola e asciugamani.
Da quanto sopra discende che la convenuta concede in locazione ai suoi inquilini/ospiti l'appartamento nella sua interezza, ciò che esclude la configurabilità di attività di affittacamere, con contratti di locazione di diversa durata in base alle esigenze del conduttore e per lo più ad uso turistico senza erogare prestazioni accessorie legate alla permanenza nelle unità: non risultano servizi di sostituzione di lenzuola e asciugamani durante il periodo della locazione, né la fornitura periodica di biancheria da letto o da bagno, né il riassetto quotidiano dei locali con pulizia dei servizi sanitari, né il servizio di prima colazione (nell'annuncio si parla infatti di “cestino con il necessario per una colazione”) o di bar pagina 7 di 11 e ristorante, né di somministrazione di cibi e bevande anche mediante distributori automatici o punti di ristoro, con ciò escludendo la configurabilità dell'attività alberghiera o di pensione.
Ne consegue che l'attività svolta dalla signora nell'appartamento situato nel CO non PT
costituisce una attività alberghiera o di affittacamere, peraltro non specificamente vietata dal
Regolamento.
Ciò non esclude certo la vigenza e l'operatività dell'obbligo per gli inquilini/ospiti di rispettare le regole di comportamento che disciplinano la civile convivenza nell'ambito del condominio e di cui costituisce espressione riassuntiva il terzo periodo dell'art. 3 del Regolamento, secondo cui “É vietato destinare gli immobili a qualsiasi uso che possa turbare la tranquillità dei condomini o sia contraria all'igiene o al decoro dell'edificio”.
Tuttavia dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado non sono emersi elementi che inducano a ritenere che l'attività di affitti brevi ad uso turistico esercitata dalla signora nell'appartamento Pt_5
di sua proprietà sito nel CO odierno appellante, sia foriera di pericolo di danno per lo stabile e/o per le persone che vi abitano o che sia lesiva del decoro da intendersi quale contegno complessivo idoneo ad esprimere la dignità del luogo e a garantire la civile convivenza e la tranquillità all'interno del CO.
Le allegazioni del in merito alla dedotta “sistematica” violazione, da parte di coloro che P_ occupano temporaneamente l'appartamento della signora delle regole della civile e decorosa PT
convivenza sono infatti rimaste priva di riscontro.
Quanto all'area piscina condominiale, il si è limitato ad allegare il relativo regolamento ed P_
alcune fotografie ritraenti alcuni soggetti che introducono in piscina cibo e bevande in contenitori frangibili (piatti, vassoi, bottiglie di vetro) così violando la disposizione di cui all'art. 6 del suddetto regolamento.
Anche volendo prescindere dal rilievo che tali fotografie sono prive di qualsiasi riferimento temporale e che non sono idonee a identificare tali “trasgressori” come ospiti della signora emerge PT
l'occasionalità delle violazioni immortalate da scatti ripetitivi riferibili a due episodi (il primo immortalato dalle fotografie da 1 a 7 e il secondo dalle fotografie da 13 a 16) isolati nel tempo che, tuttalpiù avrebbero potuto legittimare l'irrogazione della sanzione prevista nel regolamento della piscina ma che non paiono indicative di un'attività di per sé pregiudizievole per il decoro e per la tranquillità del CO.
pagina 8 di 11 Anche le deduzioni in ordine al mancato rispetto delle regole inerenti la raccolta differenziata dei rifiuti
è rimasta priva di riscontro potendosi ricavare dalla chat prodotta (cfr. doc. da 11 a 15 del fascicolo di primo grado parte appellante) solo un episodio, risalente al 21.7.2022 che peraltro risulta riconducibile all'ospite di altro condomino (tale . Tes_4
Alcun valore probatorio può essere a questo proposito attribuito alle ulteriori fotografie - che immortalano un paio di scarpe o due sacchetti contenenti effetti personali in zone neppure identificabili come comuni – che, quand'anche riferibili ad ospiti della signora risultano del tutte prive di PT
connotati che possano indurre a ritenere tali condotte tali da integrare pregiudicare il decoro dell'intero stabile.
Del tutto privo di riscontro è anche il dedotto pericolo per la sicurezza dei condomini bastando al riguardo osservare che è stato allegato dal un solo episodio (risalente al 20.8.2022) in cui P_
sarebbe stato lasciato aperto il portone dello stabile da soggetto non identificato (e quindi non necessariamente da un ospite della signora . PT
In tale contesto non coglie nel segno la censura formulata dall'appellante in merito alla mancata ammissione del capitolato rivolto ai condomini in quanto tendente a confermare quanto emergente dalla documentazione poc'anzi esaminata che, come si è detto, appare irrilevante ai fini della decisione.
Va infine osservato che nessuna conseguenza pregiudizievole connessa alla dedotta mancata tempestiva comunicazione, da parte della convenuta appellata, delle generalità di chi occupa il suo appartamento è stata allegata dal con la conseguenza che non sussistono elementi che P_
possano giustificare l'invocato approfondimento istruttorio in merito mediante interpello della convenuta appellata.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali sotto tre profili:
a) per non avere il Tribunale compensato le spese relative al sub procedimento di impugnazione cautelare, promosso con esito vittorioso dal;
P_
b) per l'errata applicazione dell'art. 4 del D.M n. 55/2014 avendo la sentenza proceduto alla parziale doppia liquidazione delle spese di soccombenza a favore dell'attrice in primo grado;
c) per l'errata applicazione degli scaglioni tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile.
La prima censura, attinente alla regolamentazione delle spese del sub procedimento di reclamo, non ha pregio dovendosi osservare che nel regime successivo alla novella introdotta con la L. n. 80/2005, il pagina 9 di 11 provvedimento che decide il reclamo cautelare proposto in corso di causa “non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite” (C. ord.
n. 12898/2021), trattandosi di provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, che conserva i caratteri della provvisorietà e non decisorietà, e restando comunque sempre impregiudicato il potere del giudice della fase di merito di rivalutare, all'esito, ogni statuizione compresa quella attinente le spese (in tal senso C. ord. 6180/2019).
In considerazione di ciò, nella decisione che ha definito il giudizio di merito, correttamente il Tribunale ha considerato anche la fase del reclamo ai fini della liquidazione delle spese pur provvedendo alla compensazione nonostante la totale soccombenza, nella fase di merito, del P_
Tenuto però conto della mancata proposizione, da parte della signora di appello incidentale in PT
merito a tale statuizione, la sentenza appellata va confermata sul punto.
Quanto al secondo profilo di censura è inammissibile per carenza di interesse dovendosi rilevare che la doglianza attorea attiene la condanna alle spese subita da altra parte processuale (la , CP_2
rimasta contumace in questo giudizio.
E' infine infondato il terzo profilo di censura dovendosi rilevare che correttamente il Tribunale, accolta la domanda della signora e rigettata la domanda riconvenzionale del CO e di PT
, ha condannato questi ultimi al pagamento delle spese processuali agganciandosi allo CP_2
scaglione indeterminabile di media complessità e rapportandosi ai valori medi previsti tenendo conto delle fasi effettivamente svolte, così operando una liquidazione rispettosa del dettato di cui al DM n.
147/2022: il CO è infatti stato condannato alla rifusione della spese processuali liquidate in complessivi €. 10.860,00 per compensi (di cui €. 2.127,00 per la fase studio, €. 1.416,00 per la fase introduttiva, €. 3.738,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 3.579,00 per la fase decisionale), oltre accessori di legge, mentre , avendo partecipato solo alla fase decisionale, è stata condannata CP_2
alla rifusione del relativo importo tabellare, oltre accessori di legge.
Per tutto quanto osservato, assorbita ogni ulteriore eccezione o argomentazione ed in virtù del principio di soccombenza, il deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellante delle P_
spese processuali del presente grado che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
pagina 10 di 11 Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da P_
avverso la sentenza resa ex art 281 sexies cpc in data 5.3.2024 n. 262/2024, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 10.313,00 per compensi professionali di cui €. 2.518,00 per la fase di studio, €. 1.665,00 per la fase introduttiva, €.
1.843,00 per la fase di trattazione ed €. 4.287,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Maria Grazia Federici
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