Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. 608/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 608/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] int.7 professione: operaio falegname reddito: euro 18.967,00 nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] int.7 professione: operaia addetta alle vendite reddito: euro 16.241,00 nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Filippo Guariso presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a RL (PD) il 29-4-2017 (anno 2017, Numero 4, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi ricorrenti Sig.ri Parte_1
e Sig.ra
[...] Parte_2
2) Ordinare al Comune di AR (PD) di annotare l'emananda sentenza di separazione consensuale dei ricorrenti a margine del loro atto di matrimonio;
3) Dichiarare compensate le spese legali;
ED OMOLOGARE la separazione consensuale alle seguenti concordate condizioni: a) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ovunque la propria residenza, pur con l'obbligo per ciascuno di comunicare tempestivamente all'altro il nuovo indirizzo;
b) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'educazione, istruzione, salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del figlio, c) Nell'appartamento (casa familiare) sita a AR (PD) in via Mafalda di Savoia n. 45 int. 7, condotta in locazione, rimarrà a vivere il solo Sig. Parte_1
che, conseguente, assume l'onere del pagamento del canone di
[...] locazione mensile;
d) la Sig.ra (genitore presso cui è collocato il figlio , in Parte_2 Per_1 accordo col Sig. , ha già spontaneamente lasciato la casa Parte_1 famigliare, già asportato tutti i suoi effetti personali e si è trasferita col figlio minore presso la casa dei suoi genitori sita in AR (PD) in via A. Manzoni n. 28 int.3; e) I ricorrenti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'espatrio (passaporto o altro equipollente). f) Il figlio minorenne (nato a [...] il [...]) verrà Persona_2 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocato presso la madre nella sua nuova abitazione in AR (PD) in via A. Manzoni n. 28 int.3; g) I genitori, ferma restando la richiesta di affidamento condiviso del figlio, si impegnano affinché tutte le decisioni e le questioni attinenti il figlio vengano concordate e decise con civiltà e concordia e nell'interesse superiore della prole;
h) DIRITTO DI VISITA: Il diritto di visita per il padre (genitore non collocatario) sarà il più ampio possibile, con facoltà dello stesso di vedere il figlio in qualunque momento previo avviso telefonico ma sempre compatibilmente con gli impegni della madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali del figlio. È in ogni caso garantito al padre il diritto di vedere e tenere con sé il figlio almeno una sera a settimana che si indica, orientativamente, nel giorno di giovedì, dalle 19.00 alle 21.00 compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali del minore e con la sua età. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio durante i fine settimana (cioè dal sabato a pranzo alla domenica sera prima di cena verso le 20,00) a fine settimana alternati;
2 i) Il padre trascorrerà col figlio il giorno di Natale o quello di Pasqua (ad Pt_3 anni alternati) e 15 (quindici) giorni durante le vacanze estive (in periodo da stabilirsi entro indicativamente maggio/giugno di anno in anno di comune accordo tra i genitori in relazione alle esigenze di lavoro e personali di entrambi e, comunque, sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche e personali del figlio. Si precisa che il figlio (nato a [...] il [...]) ha solo 7 Persona_2 anni e, quindi, ogni decisione sui turni di visita e/o sui week end o vacanze da passare col padre dovrà esser presa tenendo conto della tenera età del bimbo e comunque sempre nel solo ed esclusivo interesse del minore. j) MANTENIMENTO DEL MINORE: Il padre , considerate Parte_1 anche le spese che deve sostenere mensilmente per l'affitto (dì cica Euro 166,00 al mese) e le bollette, visto lo stipendio di circa euro 1300,00 mensili concorrerà al mantenimento del figlio con un contributo di mantenimento Persona_2 concordato mensile di Euro 250,00= da adeguarsi annualmente ed automaticamente agli indici ISTAT – senza necessità di richiesta espressa da parte del beneficiario - e che verrà corrisposto entro il 20 del mese tramite BONIFICO sul conto bancario dalla madre Sig.ra il cui IBAN è IT87R Parte_2
36772 22300 0EM000825801; nell'importo sopra indicato sono state considerate anche le spese che, al momento del ricorso, è presumibile debbano essere sostenute nell'interesse del figlio per scuola, mensa scolastica e nuoto;
k) SPESE STRAORDINARIE: entrambi i genitori sosterranno in parti uguali le spese straordinarie per il figlio (intendendosi le spese mediche e/o Sanitarie non rimborsate o coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese odontoiatriche, spese scolastiche quali tasse di iscrizione e/o libri scolastici e/o visite di istruzione e/o centri estivi e/o uno sport da concordare tenendo conto anche delle inclinazioni e capacità dei minori) e dette spese dovranno essere rimborsate a seguito di semplice richiesta rendicontata alla parte che le ha anticipate;
ogni altra diversa spesa straordinaria dovrà invece essere previamente concordata tra i genitori. In ogni caso i genitori dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni della prole ed a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione e lo studio del figlio;
l) I coniugi dichiarano di lavorare entrambi, di essere economicamente autosufficienti e di non necessitare di alcun contributo di mantenimento;
m) ASSEGNAZIONE AUTOVETTURA: il Sig. - Parte_1 proprietario dell'AUTO RENAULT CLIO targata BK290DS - per accordo dichiara di voler assegnare tale auto alla Sig.ra e quest'ultima Parte_2 provvederà all'intestazione a sua cura e spese;
n) Spese diritti ed onorari della presente causa compensati trattandosi di ricorso congiunto.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14-2-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno
3 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio on siano in Per_1 contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 608/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio a RL (PD) Parte_2 il 29-4-2017, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RL (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 2 aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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