Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5241/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5241/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVAGNI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO e dell'avv. SALVAGNI PETRA ( ) VIALE LECCO, 19 22100 C.F._2
COMO, elettivamente domiciliato in VIALE LECCO 19 COMO presso il difensore avv. SALVAGNI CLAUDIO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA STATO MILANO . ed elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENCO Controparte_2 P.IVA_2
MARINA ed elettivamente domiciliato in VIA MELEGARI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. PENCO MARINA TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7
Con atto di citazione a seguito di accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex artt.696 – 696 bis c.p.c., la signora
[...] conveniva in giudizio il per sentire accogliere le Pt_1 Controparte_3 seguenti conclusioni: ““Voglia in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità del ex art. 2048 c. 2 c.c. e, per l'effetto, condannarlo al pagamento del danno Controparte_3 biologico, inteso nella sua componente temporanea e permanente, nonché alla refusione delle spese mediche sino ad ora sostenute e alle spese mediche future, per un totale complessivo pari ad € 16.473,18 (da detrarre l'acconto di € 1.341,00 già ricevuto) come indicato, nell'ambito della consulenza tecnica a seguito di accertamento tecnico preventivo, dal CTU dott.ssa in favore Persona_1 del minore accertare e dichiarare la responsabilità ex Persona_2 Controparte_3 art. 2048 c. 2 c.c. e, per l'effetto, condannarlo al pagamento del danno da sofferenza interiore, danno biologico/dinamico relazionale permanente, come quantificato nell'ambito della consulenza tecnica che verrà eseguita da uno specialista in psichiatria;
in via istruttoria: disporre consulenza tecnica d'ufficio con la quale determinare la percentuale di danno psicologico correlato al danno biologico/dinamico relazionale permanente in capo al minore formulando il seguente Persona_2 quesito: “Precisi il CTU se il soggetto sia o meno in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano”; quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano preclusi o limitati;
quale sia il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo;
se la menomazione risulti evidente, occasionalmente o costantemente, alla osservazione di persone terze;
alla luce dei predetti accertamenti dica in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. “sofferenza menomazione – correlata” al danno biologico/dinamico- relazionale permanente: assente/lieve, media, elevata, elevatissima”; ammettere prova per testi sulle circostanze esposte in narrativa, da intendersi qui come integralmente trascritte, capitolate, espunte da giudizi e negative e precedute dal “vero che”, oltre che a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova richiesti da controparte, alla cui ammissione sin d'ora ci si oppone. Con riserva di indicare i nominativi dei testi, di meglio articolare le prove e di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. in ogni caso: con vittoria di spese dell'eventuale CTU qualora disposta, CTP, nonché competenze e spese legali di causa, oltre 4% C.P.A. ed I.V.A. come per legge, e con vittoria di spese della procedura di accertamento tecnico preventivo, ivi compresi i compensi del CTU e del CTP”.
Si costituita il che chiedeva di potere chiamare in causa il proprio istituto CP_3 assicurativo e nel merito contestava la domanda chiedendone l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis: preliminarmente, disporre lo spostamento dell'udienza di prima comparizione per consentire la chiamata in causa della
[...] con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 44, c.f. in p Controparte_2 P.IVA_2
Legale Rappresentante pro tempore;
nel merito, rigettare le domande formulate ex adverso perché infondate in fatto e in diritto, nonché per carenza di legittimazione passiva del
[...]
; in via gradatamente subordinata, condannare l'Amministrazione al Controparte_3 pagamento dei danni che saranno effettivamente accertati anche ai sensi dell'art. 1227 1 e 2 comma c.c., detratte le somme già corrisposte dall'Assicurazione e, comunque, condannare la
[...]
c.f. in personale del legale rappresentante a tenere indenne e Controparte_2 P.IVA_2 razi dei massimali contrattuali, da qualunque somma quest'ultima fosse condannata a pagare in ragione dei fatti per cui e causa;
condannare la parte attrice al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio. ”. pagina 2 di 7 Autorizzata la chiamata in causa si costituiva che si associava alle Controparte_4 difese del e così concludeva: “nel merito: In via principale: rigettare tutte le domande CP_3 proposte ne di in quanto infondate in fatto e in diritto, con Controparte_2 vittoria di spese e competenze del giudizio. In via subordinata: nella denegata ipotesi di condanna di ridurre Controparte_5 proporzionalmente l'obbligazione sulla medesima gravante, detraendo l'importo di Euro 1.340,00 già versato, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art.183, 6 comma, cpc, espletata la fase istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisone veniva fissata l'udienza per la precisazioni delle conclusioni, e a tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
L'istruttoria svolta diretta a ricostruire la dinamica dell'accaduto ha chiarito che l'evento si è verificato all'interno dei spogliatoi maschili adiacenti la palestra e in mancanza della presenza dell'insegnate. A tal proposito i testi escussi hanno affermato, il teste sig.ra sentita sui Testimone_1 capitoli della memoria n.2 di parte attrice, risponde: “1) vero che per il giorno 08.01.2020 il piano didattico della tua classe prevedeva l'esecuzione della lezione di educazione fisica per partecipare alla quale vi siete dovuti trasferire dall'aula di lezione alla palestra? RISPOSTA: SONO STATA COMPAGNA DI CLASSE DI E Persona_2
FREQUENTAVAMO LA SECONDA MEDIA, CONFERMO CHE PER PARTECIPARE ALLA LEZIONE DI EDUCAZIONE FISICA DALLA CLASSE CI SIAMO SPOSTATI IN PALESTRA.
2) vero che per trasferirvi dall'aula di lezione allo spogliatoio della palestra siete stati accompagnati da un operatore scolastico o da personale qualificato? RISPOSTA:NON RICORDO QUEL GIORNO PRECISO (08.01.2020) CHI CI HA ACCOMPAGNATO. IN OGNI CASO OGNI VOLTA ERA DIVERSO O CI ACCOMPAGNAVA IL PROFESSORE O CI DICEVA DI INIZIARE AD ANDARE E POI CI RAGGIUNGEVA. QUEL GIORNO NOI SIAMO ENTRATI IN PALESTRA E LUI E' ARRIVATO DOPO.
3) vero che il professore tuo insegnante di educazione fisica, era Persona_3
Fisicamente presente all'ingresso dello spogliatoio degli alunni maschi e osservava l'ingresso degli stessi dal corridoio allo spogliatoio il giorno 08.01.2020? RISPOSTA: PRECISO CHE GLI SPOGLIATOI DEI MASCHI ERANO DI FIANCO A QUELLE DELLE FEMMINE E RICORDO CHE IL PROFESSORE INDELICATO NON ERA PRESENTE. 6) vero che immediatamente dopo che è stato colpito dalla borraccia e ha perso una porzione di Per_2 dente egli ha comunque presenziato alla lezione di educazione fisica mentre tutti gli altri compagni continuava a partecipare alla lezione? RISPOSTA: MI SEMBRA DI RICORDARE CHE ERA PRESENTE MA NON HA Per_4
PARTECIPATO ALLA LEZIONE MA NON NE S CURA. PRECISO CHE NON HO VISTO IL MOMENTO IN CUI E' STATO COLPITO CON LA BORRACCIA E MI Per_2
ERA STATO DETTO CHE AVE UNA PORZIONE DI DENTE MA NON LO VISTO PERSONALMENTE. 8) vero che dopo il sinistro accaduto a il tuo compagno di classe si è curato da solo e il Per_2
Professore lo ha aiutato al lavandino dopo minuti? RISPOSTA: NON RICORDO. 9) vero che la vostra classe si componeva di circa 11 maschi e 11 femmine e che gli spogliatoi erano divisi maschi e femmine con l'ingresso agli spogliatoi in comune? pagina 3 di 7 RISPOSTA: CONFERMO LA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PRECISO CHE GLI SPOGLIATOI SI TROVAVO NEL MEDESIMO CORRIDOIO CON PORTE SEPARATE MA UNA DI FRONTE ALL'ALTRA.”
Il teste sig. sui capitoli della memoria n.2 di parte attrice afferma: “1) vero che Testimone_2 per il giorn iano didattico della tua classe prevedeva l'esecuzione della lezione di educazione fisica per partecipare alla quale vi siete dovuti trasferire dall'aula di lezione alla palestra? RISPOSTA: SONO STATO COMPAGNO DI CLASSE DI ALLE Persona_2
ELEMENTARI E ALLE SCUOLE MEDIE, CONFERMO C ALLA LEZIONE DI EDUCAZIONE FISICA DALLA CLASSE CI SIAMO SPOSTATI IN PALESTRA.
2) vero che per trasferirvi dall'aula di lezione allo spogliatoio della palestra siete stati accompagnati da un operatore scolastico o da personale qualificato? RISPOSTA: SIAMO STATI ACCOMPAGNATI DAL PROFESSORE DI EDUCAZIONE FISICA SINO AL CANCELLO, CHE DOVEVA APRIRE, LUI E' ENTRATO PER ULTIMO IN QUANTO DOVEVA RICHIUDERE IL CANCELLO.
3) vero che il professore tuo insegnante di educazione fisica, era Persona_3
Fisicamente presente all'ingresso dello spogliatoio degli alunni maschi e osservava l'ingresso degli stessi dal corridoio allo spogliatoio il giorno 08.01.2020? RISPOSTA: NEGO LA CIRCOSTANZA E PRECISO CHE LUI ERA RIMASTO FUORI DOVE VI ERA UN PICCOLO MAGAZZINO DOVE VENIVANO RICOVERATI GLI ATREZZI PER SVOLGERE LA LEZIONE. 6) vero che immediatamente dopo che è stato colpito dalla borraccia e ha perso una porzione di Per_2 dente egli ha comunque presenziato alla lezione di educazione fisica mentre tutti gli altri compagni continuava a partecipare alla lezione? RISPOSTA: RICORDO CHE ERO DIETRO A ED HO VISTO CHE GLI E' ARRIVATA Per_2
LA BORRACCIA IN FACCIA TIRATA DA CONFERMO CHE Persona_5
ERA PRESENTE DURANTE LA LEZ CIPATO. Per_2
8) vero che dopo il sinistro accaduto a il tuo compagno di classe si è curato da solo e il Per_2
Professore lo ha aiutato al lavandino dopo minuti? RISPOSTA: RICORDO SOLAMNETE CHE NOI SIAMO RIMASTI IN PALESTRA A NON FARE NIENTE IN QUANTO IL PROFESSORE SI STAVA OCCUPANDO DI GABRIEL. 9) vero che la vostra classe si componeva di circa 11 maschi e 11 femmine e che gli spogliatoi erano divisi maschi e femmine con l'ingresso agli spogliatoi in comune? RISPOSTA: CONFERMO PIU' O MENO LA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PRECISO CHE GLI SPOGLIATOI SI TROVAVO NEL MEDESIMO CORRIDOIO CON PORTE SEPARATE MA UNA DI FRONTE ALL'ALTRA.”
Infine il professore Indelicato sentito sulla memoria n.2 di parte Persona_6 convenuta così rispondeva: ADR: a) Conferma che il flusso degli studenti dall'aula agli spogliatoi si è svolto in modo regolare? Confermo gli alunni mi seguivano e si muovevano insieme a me, sia quando dalla classe entravamo in palestra, sia quando facevamo rientro in aula dopo la palestra. ADR: b) Conferma che l'evento dannoso si è verificato all'interno degli spogliatoi maschili, ove l'alunno aveva lanciato un oggetto contro l'alunno Quello che Persona_7 Per_2 io ricordo è che il dopo essere entrato dentro lo spogliatoio richiudeva la porta Per_2 repentinamente in faccia al compagno e questi aveva alzato a sua volta repentinamente lo Per_7 zaino verso il compagno ed i ngente lo zaino colpiva il viso del Quanto Per_2 Per_2 pagina 4 di 7 riferito è stato ricostruito insieme a tutti i compagni ed ai due ragazzi coinvolti nell' accaduto;
nel momento in cui è successo il fatto io mi trovavo all'esterno vicino alle porte degli spogliatoi e non ero all'interno, anche perché noi insegnanti non entravamo quasi mai negli spogliatoi.
ADR: c) Conferma che al momento dei fatti si trovava nell'area antistante agli spogliatoi, nell'atto di preparare il materiale necessario agli esercizi di educazione fisica? Confermo.
ADR: d) Conferma che non vi erano stati segnali di allarme derivanti da pregresse liti tra i due alunni, da cui si poteva percepire il rischio che potesse degenerare in uno scontro fisico? Confermo, ricordo benissimo che i due alunni erano entrambi con caratteri pacati e tranquilli .
ADR: d) Conferma che, anche secondo quanto le hanno riferito gli altri alunni, i fatti si sono snodati in un arco temporale di 5-10 secondi? Confermo, anche meno;
ricordo che il bambino piangendo mi riferiva di avere fatto il gesto con lo zaino perché si è impaurito dallo scatto della Per_7 porta chiusa improvvisamente.
ADR: e) Conferma che, dopo aver constatato l'accaduto, il riprendeva Per_2 regolarmente l'attività fisica insieme ai suoi compagni di classe? Ricordo che dopo avere messo del ghiaccio in viso il ragazzo andava in bagno a sciacquarsi il viso, e l'attività è stata svolta regolarmente
ADR: In ordine all'accaduto ho redatto una relazione ed un primo verbale sintetico che ho consegnato in segreteria.
Dall'esame della documentazione prodotta, in particolare dal regolamento scolastico si evincono talune regole che dovevano essere adottate, quali : a) lo spostamento aula-palestra debba avvenire in modo corretto (art. 1); b) nello spogliatoio gli studenti devono rimanere il tempo necessario a cambiare gli indumenti (art. 4) ; c) gli alunni che si trovino all'interno dello spogliatoi, in caso di necessità e/o di pericolo devono tempestivamente informare il docente, che potrà entrare e adottare le decisioni pertinenti (art. 7); d) nel corso dell'attività gli studenti possono recarsi negli spogliatoi soltanto se autorizzati dal docente (art. 8). Pertanto, emerge che il docente doveva vigilare sulla regolarità del percorso aula-palestra, condurre gli studenti negli spogliatoi, dove egli, anche per ragioni di tutela della riservatezza, non poteva entrare, se non in casi eccezionali e che gli studenti potevano poi recarsi negli spogliatoi durante il corso dell'ora soltanto se autorizzati.
Nel caso che qui ci occupa occorre verificare se il professor , adempiendo al suo Per_3 dovere di vigilanza avrebbe potuto evitare l'accaduto, e cioè che il lanciasse lo zaino Per_7 con la borraccia contro il entrando nello spogliatoio. Per_2
Anche a voler accogliere la tesi dell'attrice che l'insegnate avrebbe dovuto sostare in un punto idoneo a osservare entrambi gli spogliatoi, maschili e femminili, non avrebbe comunque scongiurato l'evento. Difatti la condotta del è stata così repentina, essendo avvenuta Per_7 in un arco di tempo inferiore ai cinque secondi, che l'insegnate non avrebbe avuto il tempo di bloccare l'azione del ragazzo. Si è trattato di due azioni avvenute in contemporanea così come è emerso dall'istruttoria il teste ha confermato“…il dopo essere entrato Per_3 Per_2 dentro lo spogliatoio richiudeva la p namente in faccia al co e questi aveva Per_7 alzato a sua volta repentinamente lo zaino verso il compagno ed in tale frangente lo zaino Per_2 colpiva il viso del . Quanto riferito è stato ricostruito insieme a tutti i compagni ed ai due Per_2 ragazzi coinvolti n o”.
pagina 5 di 7 Tale dinamica risulta anche dal modulo di denuncia del sinistro e non risulta essere stata contraddetta dagli altri testi escussi i quali non hanno contestualizzato con esattezza l'accaduto. Pertanto, discende l'inevitabilità dell'evento dannoso che esclude, oltre alla colpa, anche la stessa sussistenza del nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento dannoso.
Infine, rileva questo giudice che l'insegnate una volta accompagnati gli alunni dall'aula alla palestra e agli spogliatoi, poteva anche allontanarsi al fine di preparare la lezione con gli attrezzi necessari, tenuto conto che non sarebbe potuto entrare nello spogliatoio e che non vi era stato alcuna episodio che lo avrebbe indotto a un maggiore controllo degli alunni.
Il caso che qui ci occupa rientra nella responsabilità da “contatto sociale” a carico dell'insegnante ex art.1218 cc.
Secondo una recentissima decisione della Suprema Corte, che conferma una pacifica e concorde giurisprudenza in tema di responsabilità dell'Amministrazione scolastica, ribadisce
“In materia di responsabilità “ex contracta” dell'Amministrazione pubblica scolastica e di responsabilità da “contatto sociale” dell'insegnante, la “repentinità” dell'evento lesivo incide, sulla inevitabilità del fatto escludendo la configurabilità di una condotta omissiva negligente da parte dell'insegnante in quanto impossibilitato ad un intervento eziologicamente efficace ad impedire la caduta dell'allieva” Cass.Civ.Sez.III 29/9/2017 n.22800.
Alla luce di quanto sopra esposto ritiene questo Giudice che mancano i presupposti per ipotizzare una responsabilità contrattuale del convenuto, pertanto, non accoglie la CP_3 domanda di parte attrice ritenendo che si è trattato di un fatto imprevedibile e repentino non controllabile da parte dell'insegnante, che in ogni caso non avrebbe potuto prevedere e scongiurare.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, quali le conseguenze nefaste del sinistro, e in considerazione della natura e qualità delle parti, facendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n.77 del 19.04.2018 relativamente all'art.92, comma 2, cpc, onde compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziandosi sulla controversia, ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e rejetta, così provvede:
1. rigetta la domanda svolta dall' attrice;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Milano, 17 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta
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