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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/07/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 1618/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
15/07/2025, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio), ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 25/06/2025 da Parte_1
( ) e da ( ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. TIZIANA FERRARA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Felice a Cancello (CE) in data
16/12/2013 dal quale sono nati due figli il 09/12/2014 e il 14/05/2018; Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- i figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori (affido condiviso) Per_1 Per_2 con domicilio privilegiato presso la madre con la quale attualmente convivono in San Felice a
C.llo alla Via Napoli fraz Ponti Rossi, 139 (CE) - convenendo che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo in debito conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
- i genitori, nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, assumeranno di comune accordo tutte le decisioni maggiormente rappresentative nell'interesse di e Per_1 Per_2
1 tenendo conto delle loro capacità, delle loro aspirazioni e delle loro attitudini con l'unica eccezione che, per le questioni di minuta ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità in maniera disgiunta, così come per legge;
- la casa familiare (di proprietà esclusiva della IG.ra ), sita in San Felice a C.llo (CE) Parte_2 alla via Napoli fraz. Ponti Rossi, 139, sarà assegnata alla IG.ra unitamente al Parte_2 mobilio che l'arreda e vi continuerà ad abitare insieme ai figli minori e la stessa si onera a effettuare il pagamento delle utenze fin da subito relativamente alla somministrazione del: Enel, metano, gas, Tim, acqua e TARI;
- la IG.ra rinuncia al mantenimento in suo favore a carico del coniuge e Parte_2 dichiara la sua autonomia economica;
- il IG. si impegna a versare, a titolo di mantenimento per i figli minori la Parte_1 somma complessiva di euro 400,00 mensili da corrispondersi per ogni mese di riferimento entro il giorno 10 dello stesso mese, a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate iban Posta PAY evolution IBAN [...] (la somma sarà rivalutata annualmente secondo variazione degli indici Istat a far data dal mese di settembre 2026); parimenti si impegna a corrispondere il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa intercorso tra il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e l'afferente ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati che qui è da intendersi integralmente riportato;
- i coniugi stabiliscono come per legge che l'assegno unico statale destinato ai figli minori resterà attribuito agli stessi al 50%, le detrazioni verranno detratte da entrambi i genitori nella misura del 50%;
- circa il diritto di permanenza del padre con i figli, tenuto conto dell'ottimo rapporto genitoriale tra padre /figli e la costante presenza del la IG.ra non pone limiti Pt_1 Parte_2 improrogabili né di giorni né di orari: nel superiore interesse del diritto alla bigenitorialità dei figli e sulla scorta della distensione con cui si sono state condotte le trattative di separazione, i genitori si regoleranno di comune accordo di volta in volta. Lo stesso dicasi per il pernottamento.
In caso di disaccordo le parti concordano che il padre potrà vedere i minori due giorni a settimana dalle ore 16 alle ore 20 e per fine settimane alterne dal sabato ore 10 alle ore 21 della domenica;
- Durante le festività natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno in maniera equa le giornate di festa con i genitori – alternativamente dal 23 dicembre ore 11 al 27 dicembre ore 11 oppure dal 30 dicembre ore 11 al 2 gennaio ore 11; la befana alternativamente di mattina dalle ore 11 alle ore 16 o dalle ore 16 alle ore 21; le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni
2 alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo e viceversa;
per il periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni consecutive o divisi in due periodi
(tra il mese di luglio e agosto), con il padre e due settimane consecutivi o divisi in due periodi con la madre (per l'estate 2025 la madre già dichiara di tenerli con se dal 26 agosto al 31 agosto).
Ciascun genitore che avrà facoltà di portarsi con sé i minori deve informare comunque l'altro del luogo in cui si reca, il trasferimento all'estero non è consentito se non preventivamente concordato e può essere vietato solo per validi motivi. Il padre dovrà comunicare la scelta del periodo in cui ritiene di avere i minori durante le vacanze estive entro e non oltre il 30 maggio, diversamente se il non comunica con nota scritta (e-mail, pec, messaggio whatapp, Pt_1 telegramma o lettera), si intende rinunciato il diritto di avere con sé i minori per le vacanze estive. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Nel caso in cui nel giorno fissato per la visita paterna ai minori, uno (od entrambi) risultasse ammalato, ovvero allettato, il padre potrà fare visita al figlio (od ai figli) presso l'abitazione materna;
- Il padre potrà trascorrere con i minori, ogni anno, il giorno della festa del papà ed il giorno del proprio compleanno e onomastico (dalle ore 18.00 alle ore 21.00) così come i figli staranno con la madre nel giorno domenicale della feste della mamma ed in quello del compleanno e onomastico di essa anche se ricadesse di sabato o domenica e sempre Parte_2 tenendo conto degli impegni scolastici dei minori;
le proprie feste di compleanno ed onomastico insieme ad entrambi i genitori in caso di disaccordo resterà con la madre per la festa con gli amici dei figli e il padre parteciperà solo al taglio della torta, salve disposizione e volontà diverse dei minori;
- I genitori si impegnano a tenere fede all'accordo consensuale di separazione e ad adottare una modalità comunicativa rispettosa ed adeguata al corretto espletamento del proprio ruolo genitoriale, in una ottica di comune collaborazione e di correttezza, al fine di tutelare la serena crescita di e , evitando di coinvolgere i minori in dinamiche lesive, Per_1 Per_2 pregiudizievoli e dannose per i medesimi;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza del 15/07/2025; rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023);
3 rilevato che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza;
visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nata il [...] in San Felice a [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN FELICE A CANCELLO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 69, parte II, serie A, anno 2013);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conIGlio del 15/07/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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