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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/09/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2656/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 23/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2656/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINI REMO, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli, giusta procura generale alle liti
-resistente-
E CONTRO
Controparte_2
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
-contumace-
Avente ad oggetto: Fondo Garanzia – TFR e ultime tre mensilità -
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto CP_ al pagamento, da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l' del TFR (rimasto in azienda di €347,45) nonché delle ultime tre mensilità (di agosto, settembre e ottobre 2018 pari ad € 2.775,09) dovute dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società BIOMEDICA FOSCAMA GROUP, nonché la condanna dell' al CP_1 versamento in favore del Fondo o, in subordine in favore del ricorrente, l'importo CP_2 di €9.296,79 a titolo di TFR destinato al fondo di previdenza complementare.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, l' -in relazione alle domande volte al CP_1 pagamento delle ultime tre mensilità e al versamento in favore del Fondo – ha CP_2 chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, risultando accolte dall' in data CP_1
17.08.2023 e 13.10.2023; mentre, in relazione alla domanda volta al pagamento del TFR per €347,45 – ha chiesto il rigetto della domanda, risultando già corrisposto dal Fondo di
Tesoreria con data valuta 07/03/2022. CP_1
La causa istruita documentalmente veniva discussa e decisa all'odierna udienza come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. In via preliminare, occorre poi prendere atto che con provvedimento del 17.08.2023 e del
13.10.2023 l' ha riconosciuto in favore della ricorrente gli importi richiesti a titolo di CP_1 ultime tre mensilità e ha versato in favore del Fondo il TFR destinato al fondo CP_2
CP_ di previdenza complementare (cfr. doc. all.ti sub memoria .
Pertanto, in considerazione dell'avvenuto predetto pagamento da parte dell' , è venuto CP_1 meno l'interesse ad una pronuncia nel merito in relazione a tale parte della domanda – come anche dichiarato dalla difesa di parte ricorrente con le note del 30.10.2024 - con conseguente declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3. Quanto alla restante domanda di pagamento del TFR per €347,45 da parte del Fondo
Garanzia, risulta documentalmente agli atti che tale importo è stato già corrisposto, in favore della ricorrente, dal Fondo di Tesoreria con data valuta 07/03/2022 (cfr. doc CP_1 allegato alla memoria ), con conseguente rigetto della domanda. CP_1
4. Quanto alle spese di lite, si osserva che l' , rispetto alla domanda di intervento del CP_1
Fondo di Garanzia avanzata dalla ricorrente in data 28.10.2021, ha potuto liquidare gli importi oggetto di ricorso solo in data 17.08.2023 e 13.10.2023 dopo aver reiteratamente e diligentemente richiesto alla ricorrente l'integrazione documentale (vedi pec del 28.4.2022, del 18.5.2022, del 31.3.2023 e del 19.05.2023 allegate alla memoria); integrazione avvenuta solo in data 6.7.2023. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna responsabilità dell' nella causazione del giudizio e in considerazione altresì del parziale rigetto CP_1 della domanda attorea sussistono le eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 91 cpc come interpretato da Corte Cost n. 77/2018 per la integrale compensazione delle spese di lite.
Nulla sulle spese nei confronti del stante la relativa contumacia CP_3
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine agli importi nella misura liquidata dall' a titolo di TFR destinato al fondo di previdenza complementare CP_1
e di ultime tre mensilità;
2) rigetta per il resto la domanda;
3) spese integralmente compensate
4) nulla sulle spese di lite nei confronti del CP_3
Latina, 24/09/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 23/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2656/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINI REMO, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli, giusta procura generale alle liti
-resistente-
E CONTRO
Controparte_2
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
-contumace-
Avente ad oggetto: Fondo Garanzia – TFR e ultime tre mensilità -
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto CP_ al pagamento, da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l' del TFR (rimasto in azienda di €347,45) nonché delle ultime tre mensilità (di agosto, settembre e ottobre 2018 pari ad € 2.775,09) dovute dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società BIOMEDICA FOSCAMA GROUP, nonché la condanna dell' al CP_1 versamento in favore del Fondo o, in subordine in favore del ricorrente, l'importo CP_2 di €9.296,79 a titolo di TFR destinato al fondo di previdenza complementare.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, l' -in relazione alle domande volte al CP_1 pagamento delle ultime tre mensilità e al versamento in favore del Fondo – ha CP_2 chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, risultando accolte dall' in data CP_1
17.08.2023 e 13.10.2023; mentre, in relazione alla domanda volta al pagamento del TFR per €347,45 – ha chiesto il rigetto della domanda, risultando già corrisposto dal Fondo di
Tesoreria con data valuta 07/03/2022. CP_1
La causa istruita documentalmente veniva discussa e decisa all'odierna udienza come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. In via preliminare, occorre poi prendere atto che con provvedimento del 17.08.2023 e del
13.10.2023 l' ha riconosciuto in favore della ricorrente gli importi richiesti a titolo di CP_1 ultime tre mensilità e ha versato in favore del Fondo il TFR destinato al fondo CP_2
CP_ di previdenza complementare (cfr. doc. all.ti sub memoria .
Pertanto, in considerazione dell'avvenuto predetto pagamento da parte dell' , è venuto CP_1 meno l'interesse ad una pronuncia nel merito in relazione a tale parte della domanda – come anche dichiarato dalla difesa di parte ricorrente con le note del 30.10.2024 - con conseguente declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3. Quanto alla restante domanda di pagamento del TFR per €347,45 da parte del Fondo
Garanzia, risulta documentalmente agli atti che tale importo è stato già corrisposto, in favore della ricorrente, dal Fondo di Tesoreria con data valuta 07/03/2022 (cfr. doc CP_1 allegato alla memoria ), con conseguente rigetto della domanda. CP_1
4. Quanto alle spese di lite, si osserva che l' , rispetto alla domanda di intervento del CP_1
Fondo di Garanzia avanzata dalla ricorrente in data 28.10.2021, ha potuto liquidare gli importi oggetto di ricorso solo in data 17.08.2023 e 13.10.2023 dopo aver reiteratamente e diligentemente richiesto alla ricorrente l'integrazione documentale (vedi pec del 28.4.2022, del 18.5.2022, del 31.3.2023 e del 19.05.2023 allegate alla memoria); integrazione avvenuta solo in data 6.7.2023. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna responsabilità dell' nella causazione del giudizio e in considerazione altresì del parziale rigetto CP_1 della domanda attorea sussistono le eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 91 cpc come interpretato da Corte Cost n. 77/2018 per la integrale compensazione delle spese di lite.
Nulla sulle spese nei confronti del stante la relativa contumacia CP_3
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine agli importi nella misura liquidata dall' a titolo di TFR destinato al fondo di previdenza complementare CP_1
e di ultime tre mensilità;
2) rigetta per il resto la domanda;
3) spese integralmente compensate
4) nulla sulle spese di lite nei confronti del CP_3
Latina, 24/09/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro