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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4085 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45892 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da: con l'avv. Gianluca Silenzi Parte_1
ATTORE
E
con l'avv. Marika Miceli Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di mutuo accertamento negativo e ripetizione dell'indebito
CONCLUSIONI: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 13 marzo 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto, innanzi a Parte_1
questo Tribunale, la deducendo la nullità delle clausole Controparte_1
del contratto di mutuo stipulato con la banca convenuta, per violazione della normativa antiusura e violazione delle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, ai sensi del D.Lgs
n.385/1993 ed ha chiesto, di conseguenza, “in accoglimento della domanda per tutti i fatti e i titoli di cui in narrativa, previa ogni più opportuna declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia:
IN VIA PRINCIPALE: A. accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa per violazione della normativa antiusura, nonché per indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali. Per l'effetto, (i) dichiarare che l'attore è tenuto soltanto a rimborsare
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la quota capitale delle rate secondo le scadenze concordate, (ii) e contestualmente, condannare la alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme Controparte_1
pagate a titolo di interessi (anche di mora), spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come indicate dal perito di parte, ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
IN SUBORDINE: B. accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa in virtù della violazione degli artt. 116 e ss.,
T.U.B.; per l'effetto, dichiarare nulle e/o inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati e/o inesigibili i relativi interessi, anche per violazione degli artt. 1418, 1419,
1346, 820, terzo comma, 821, terzo comma, 1282, 1283 e 1284, terzo comma, cod. civ., per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, con conseguente riconteggio del rapporto e applicazione di un tasso pari allo zero, ovvero, in subordine, del tasso sostitutivo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero del tasso legale, in regime di capitalizzazione semplice. Per l'effetto, condannare la
[...]
alla restituzione in favore dell'attore delle somme indicate dal Controparte_1
perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, ex artt. 1418, 1419, 1346, 820, terzo comma, 821, terzo comma, 1282, 1283 e 1284, terzo comma, cod. civ., con conseguente riconteggio del rapporto in regime di capitalizzazione semplice e applicazione del saggio legale, condannando contestualmente la Controparte_1
alla restituzione in favore dell'attore delle somme illegittimamente percepite, così come
[...]
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indicate nella perizia di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande;
in via di estremo subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
la violazione degli obblighi di buona fede e del canone di Controparte_1
diligenza dell'accorto banchiere, con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto di mutuo meglio indicato in narrativa e delle relative garanzie, e per l'effetto condannare la
[...]
alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme pagate a Controparte_1
titolo di interessi (anche di mora), spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come indicate dal perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
in subordine, riconteggiare il rapporto in contestazione in regime di capitalizzazione semplice con applicazione del tasso B.O.T. ovvero del tasso legale, e contestualmente condannare la
[...]
alla restituzione in favore dell'attore delle somme Controparte_1
illegittimamente percepite, così come indicate nella perizia di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande;
IN OGNI CASO, epurare il mutuo dalla componente anatocistica;
per l'effetto, condannare la alla restituzione in favore dell'attore delle somme Controparte_1
percepite in violazione della cornice ordinamentale in materia di anatocismo, così come indicate nella espletanda consulenza tecnica d'ufficio o nella perizia di parte;
F. accertare e dichiarare la compensazione tra le reciproche posizioni creditorie, e in particolare quella vantata dal signor nei confronti della convenuta con Parte_1 Controparte_1
l'eventuale credito di quest'ultima verso il signor per l'effetto, accertare le Parte_1
reciproche posizioni di dare/avere tra le parti in causa;
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IN VIA ISTRUTTORIA , G. disporre una consulenza tecnica d'ufficio di natura tecnico – contabile vòlta ad accertare le reciproche posizioni di dare/avere tra le parti in causa;
H. ordinare alla convenuta l'esibizione dei seguenti documenti: (i) estratto conto generale/rendiconto relativo al mutuo per cui è causa, dalla stipula alla data della notifica della citazione;
(ii) documento riepilogativo dei movimenti del mutuo, dalla stipula alla data della notifica della citazione;
(iii) comunicazioni periodiche inviate dalla al cliente dalla Controparte_1
genesi del rapporto in contestazione fino alla data della notifica della citazione;
(iv) fogli informativi inerenti al contratto di mutuo per cui è causa;
(v) comunicazioni inerenti alla classificazione del cliente inviate dalla dalla genesi del Controparte_1
rapporto in contestazione sino alla data della notifica della citazione;
(vi) certificazioni degli interessi (corrispettivi e moratori) pagati annualmente dal cliente, relative all'arco temporale compreso tra la conclusione del mutuo in contestazione e la data della notifica della citazione;
(vii) documentazione avente ad oggetto l'istruttoria prodromica alla concessione del mutuo per cui è causa, inclusa la delibera di concessione del finanziamento;
(viii)richieste di sospensione dei pagamenti delle rate inoltrate dal cliente;
(ix) copia delle polizze assicurative sottoscritte contestualmente o successivamente alla stipula del mutuo, con o senza vincolo a favore della banca. Con vittoria delle spese (anche generali) e compensi di causa, oltre I.V.A. e Cassa
Previdenza Avvocati, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario».
A sostegno delle proprie pretese parte attrice ha depositato perizia econometrica (cfr. doc.2 allegato all'atto di citazione) dove si afferma l'usurarietà del contratto di mutuo e la violazione della normativa antiusura, nonché la violazione delle disposizioni in materia trasparenza delle condizioni contrattuali. Contr La convenuta banca si è costituita in giudizio ed in via preliminare ha eccepito: 1)
l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito e dell'azione risarcitoria proposta dall'attore dopo lo spirare dei termini per la proposizione di eventuali opposizioni endoesecutive;
2) in subordine, il difetto di titolarità del diritto di credito in capo alla Banca cessionaria ed il difetto di legittimazione passiva.
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Ha resistito nel merito alla domanda attrice, chiedendone il rigetto per i motivi di merito indicati analiticamente nella comparsa di costituzione e risposta. In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito per
l'intervenuta decadenza dalla proposizione di qualsivoglia richiesta restitutoria e/o risarcitoria per tutto quanto espresso al n. 2 del presente scritto;
2) in via gradata, accertare il difetto di legittimazione passiva della convenuta per tutto quanto provato ed evidenziato al n. 3 del presente scritto;
3) in ogni caso rigettare le domande di parte attrice comprese quelle di risarcimento del danno, interessi e rivalutazione monetaria, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa ai nn. da 4 a 5 compreso;
4) in via istruttoria si chiede respingersi il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nonché l'accertamento tecnico contabile (CTU) invocato al n. 6 del presente scritto;
5) in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge Con espressa riserva di ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio, secondo i modi e termini del codice di rito.
Ritenuta non necessaria l'ammissione di mezzi istruttori, tra cui la richiesta di CTU e l'ordine di esibizione avanzati da parte attrice, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.03.2025, con termine per note finali depositate da entrambe le parti, sino a 10 giorni prima dell'udienza.
Contr In ordine alle sollevate eccezioni preliminari, solevate dalla convenuta valgono le seguenti osservazioni.
Le deducente banca sostiene che in data 07.11.2018, a causa della perdurante morosità accumulata e del perpetrato inadempimento agli obblighi restitutori assunti, si è vista costretta a recuperare in via coattiva e sussidiaria il credito ipotecario riveniente dal suddetto mutuo contro l'odierno attore, che alla data del 09/08/2018 ammontava ad € 255.105,79, il tutto attraverso
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formale atto di intervento ex art. 499 c.p.c. nell'esecuzione immobiliare incardinata presso il
Tribunale di Roma (R.G.E.I. n. 1528/2016 doc. n. 06). Successivamente all'eseguito intervento, sostiene l'istituto bancario, non risulta essere stata proposta alcuna opposizione ai sensi dell'art
615 e 617 c.p.c. dall'odierno attore, al fine di contestare la pretesa creditoria e/o la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita nell'ambito della medesima: pertanto inammissibile sarebbe l'azione di ripetizione dell'indebito e risarcitoria. Ritiene inoltre, che la domanda sarebbe finanche inammissibile stante il difetto di titolarità del diritto in capo alla convenuta. La
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ha ceduto il credito derivante dal mutuo ipotecario del 2.12.2010 Controparte_1
ad la quale si è sostituita alla cedente nell'esecuzione immobiliare avente R.G.E. n. CP_3
1528/2016 (docc. nn. 8, 10, 11, 12) con atto del 23/12/2019.
Occorre tuttavia evidenziare che le censure di inammissibilità dell'azione proposta, non possono trovare accoglimento, stante l'imprescrittibilità ex art 1442 cc dell'azione di nullità sollevata da parte attrice.
Ai sensi dell'art. 1422 c.c., infatti, l'azione di accertamento della nullità delle clausole dei detti contratti di c.c. non soggiace a prescrizione. Il diritto alla ricostruzione dell'esatto dare/avere non è autonomo rispetto al diritto a far valere dette nullità. L'annotazione nel conto non è, invero, altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; pertanto, allorché il contratto alla base di quel diritto venga dichiarato nullo, viene meno il diritto stesso e, per l'effetto, la nuova realtà giuridica trova una diversa corrispondente rappresentazione contabile.
Infatti, come evidenziato recentemente dalla Cassazione con sentenza del 15 febbraio 2021 n.
3858, ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 cod. civ., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto.
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Da ciò ne consegue che la domanda stessa debba essere sollevata nei confronti del cedente quale contraente originario del contratto, configurandosi nella specie un'ipotesi tipica di litisconsorzio necessario (Cass. Sez. Unite del 19.02.22 n.4117).
Le eccezioni preliminari, pertanto, vanno rigettate.
Nel merito, la domanda è infondata.
In data 2 dicembre 2010 è stato stipulato tra le parti il contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, per € 290.000,00 con un piano di ammortamento di 370 rate a rimborso mensile (metodologia alla francese) comprensive di quota capitale e di interessi (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione), rapporto attualmente estinto per decadenza dal beneficio del termine a seguito di perdurante morosità accumulata.
Il tasso di interesse di ingresso è stato convenuto nel contratto nella misura del3,63 %, clausola cap 4,00%; Tasso Annuo Effettivo Globale (“T.A.E.G.”) esposto 3,73%; tasso di mora pari al tasso di interesse corrispettivo vigente ratione temporis, maggiorato di 0,27 punti annui;
Parte attrice in atto di citazione ha censurato il contratto in relazione ai seguenti profili:
• Usura pattizia: usurarietà del mutuo per superamento del tasso soglia, a seguito di simulazione anticipata alla rata numero due, che restituisce un TEG/TIR del 6,415%, laddove il tasso soglia vigente ratione temporis è del 3,90% e superamento del tasso soglia a seguito della ipotetica risoluzione del contratto alla rata numero otto, il
TIR/TEG risulta pari al 10,498, valore notevolmente superiore al tasso soglia usura applicabile al 2 dicembre 2010.
• Usurarietà del mutuo per superamento del tasso soglia usura con riferimento alla somma algebrica degli interessi indicati in contratto (convenzionali e moratori) che determina un interesse complessivo superiore al limite del tasso soglia antiusura;
• difformità tra il TAEG/ISC effettivamente applicato e quello pattuito- indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni contrattuali;
• tassi di interesse, commissioni, spese e prezzi difformi, oneri in caso di mora maggiormente onerosi rispetto a quelli pubblicizzati e contrattualizzati;
• regime finanziario del mutuo, celato dalla banca, indeterminato/indeterminabile, violazione del divieto di anatocismo;
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• illegittimità del sistema di ammortamento alla francese che determinerebbe un regime di capitalizzazione composta;
• nullità delle clausole pattuite per indeterminatezza dell'oggetto e la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, art 117 TUB e violazione delle regole della buona fede e di diligenza qualificata.
In primo luogo, vi è da chiarire che nella verifica dell'usurarietà questo giudice intende conformarsi alle Istruzioni della Banca di IA pro tempore vigenti, in linea con gli arresti della
Suprema Corte n. 12965 del 22.06.2016 e numero 22270 del 03.11.2016 nonché con i principi di omnicomprensività del TEGM e di simmetria tra i parametri da confrontare (cfr. Cass. civ. sez. un.
n. 16303 del 20/6/2018 in tema di CMS) evidenziando altresì l'importanza di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili.
Ne consegue che, posto che il tasso soglia usura viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM e che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'IA “è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale.
Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto
(lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il
TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (cfr. Cass. Civ. n. 12965 del 22.06.2016, punto 13).
La necessità di conformarsi alle Istruzioni Banca di IA senza possibilità di usare formule alternative è espressamente affermata dalla Suprema Corte che prosegue affermando che, anche volendo ravvisare nelle rilevazioni effettuate dalla Banca d'IA “un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina
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antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'IA, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio” (cfr. Cass. Civ. n. 12965 del 22.06.2016, punto 13).
In conclusione il tasso contrattuale da raffrontare al TSU (tasso soglia usura) è il TEG (tasso effettivo globale) nella pratica denominato in vari modi ma comunque espresso come percentuale del credito concesso e su base annua e che esprime il costo effettivo del finanziamento, tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, secondo le Istruzioni
Banca di IA e non il tasso nominale annuo o TAN che indica il tasso d'interesse, il costo puro del finanziamento che, a differenza del TEG, non esprime il "costo complessivo" del finanziamento e non comprende le spese.
Il T.E.G. non deve essere confuso con il T.A.E.G., e cioè il Tasso Annuale Effettivo Globale introdotto come tasso di riferimento per le operazioni di Credito al Consumo e definito dalla la L.
142/92, (con cui si è recepita la Direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo) all'art. 19.
Ed infatti, La funzione del T.A.E.G. è quella di rendere uguale, su base annua e tramite l'apposita peculiare formula, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato alla somma del valore attuale di tutte le rate del rimborso. Esso è stato istituito in riferimento al credito ed assolve la sola funzione di quale indicatore sintetico del costo globale di un credito da dover portare ex ante a conoscenza del beneficiario (di chi riceve il finanziamento).
Pertanto, è il TEG, e non il TAEG, che deve essere preso quale dato oggettivo di comparazione con i c.d. tassi soglia ex L. 108/96, così come dispone tutta la normativa di riferimento.
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In proposito si condivide anche quanto affermato dalla giurisprudenza di merito ove si legge: “La natura e l'efficacia di dette Istruzioni costituiscono questioni controverse. Pur essendo evidente che le Istruzioni della Banca d'IA non sono comprese nell'elenco delle fonti di cui all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, non è corretto qualificarle nella materia in questione come mere circolari. In primo luogo è opportuno ricordare che le Istruzioni della B.I. sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario, giacché l'art. 4 TUB prevede in via generale che la Banca d'IA, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari;
si pensi, ad es. alle Istruzioni di Vigilanza o a quelle per le segnalazioni in
Centrale rischi. Non si tratta, quindi, di atti interni rivolti alla auto-organizzazione di organi ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari” (cfr. Trib. Milano 12 ottobre 2017) e che
“In primo luogo è opportuno ricordare che le Istruzioni della Banca d'IA sono una tipologia di atto ben conosciuta nel settore bancario, giacché l'art. 4 T.U.B. prevede in via generale che la
Banca d'IA, quale autorità creditizia, possa impartire istruzioni nei confronti degli intermediari: si pensi ad esempio alle Istruzioni di Vigilanza o a quelle per le segnalazioni in Centrale rischi;
non si tratta, quindi, di atti interni rivolti alla regolazione di organi ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari… omissis … pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura” (Cfr. Trib. Milano, 19 ottobre 2017, n. 10521).
Tutto ciò premesso e passando alle censure sollevate con riferimento al contratto in esame, in primo luogo va evidenziato che la domanda proposta è carente di puntuali e concise contestazioni, al contrario a tratti dispersive.
Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve nel dettaglio chiarire le proprie censure. In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed
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efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Come già ritenuto in atre occasioni, tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale “inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Nel caso di specie la domanda attrice come svolta in atto di citazione e nelle successive memorie, ben lungi dal contenere le indicazioni specifiche di cui si è detto, si limita a denunciare
“vari aumenti e diminuzioni” del tasso applicato al contratto oggetto del procedimento. Non condivisibili, infatti, sono i parametri ipotetici e/o eventuali utilizzati nel calcolo dell'ipotetica usura pattizia, basati su errati costrutti metodologici, che non trovano alcun riscontro con le istruzioni della Banca di IA pro tempore vigenti e con i principi supra menzionati della giurisprudenza maggioritaria di merito.
Anche in relazione alla generica contestazione sull'interferenza tra interessi corrispettivi e moratori, occorre muovere dalla premessa che, com'è noto, vi è una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio.
L'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta: essi decorrono di diritto su tutti i crediti pecuniari liquidi ed esigibili, salve alcune eccezioni previste dalla legge
(articolo 1282 c.c.).
L'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., ha invece una funzione di risarcimento del danno subìto dal creditore, nelle obbligazioni pecuniarie, a causa del ritardo nel pagamento da parte del debitore (art. 1224 c.c.) costituente quindi inadempimento di un'obbligazione pecuniaria.
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E' dunque chiaro che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono ben diversi da quelli degli interessi corrispettivi.
Sulla scia dell'insegnamento offerto dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. III,
17/10/2019, n. 26286) occorre evidenziare che, in materia di rapporti bancari, può discutersi di
"cumulo" degli interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali in due accezioni differenti.
La prima dipende dalla tecnica di redazione dei contratti bancari. Sovente, infatti, tali contratti prevedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno spread, ossia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi.
Ad esempio, se gli interessi corrispettivi sono determinati nella misura x%, il ritardato pagamento determinerà una maggiorazione di y punti percentuali e gli interessi moratori saranno dunque pari a (y+x)%. Ciò, ovviamente, non vuol dire che la banca continuerà a percepire, nonostante la chiusura del rapporto, sia gli interessi corrispettivi nella misura del x%, sia quelli moratori nella misura del y%. A prescindere dalla circostanza che la base del criterio di calcolo è costituita dal tasso dell'interesse corrispettivo, l'istituto mutuante percepirà un saggio complessivo pari a (y+x) %, ma soltanto a titolo di interessi moratori.
Questa prassi contrattuale nasce da un'esigenza pratica, ossia quella di adattare il tasso degli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e all'andamento del saggio degli interessi corrispettivi, in modo da evitare che quelli di mora risultino inferiori. Infatti, se di regola lo spread connesso al passaggio del rapporto a sofferenza è rappresentato da un semplice valore numerico, la base di calcolo, ossia il saggio che era dovuto a titolo corrispettivo in costanza di rapporto, si calcola invece mediante formule matematiche, talvolta anche complesse, specialmente nei rapporti a tasso variabile.
Orbene, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di "cumulo".
In realtà, non si tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi.
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La banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, determinato tramite la sommatoria innanzi descritta. Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito.
Quello del "cumulo" degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema. Una volta costituito in mora, gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria, a prescindere dai criteri negoziali di determinazione del tasso convenzionale di mora. Ed è così sia nel caso il cui il rapporto sia stato definitivamente "chiuso", sia quando il rapporto è ancora pendente.
Infatti "Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati" (cfr. Cassazione civile sez. III, n. 26286/19, cit.)
La tesi del cumulo tra interessi o della c.d. “sommatoria” si fonda su un'errata interpretazione della nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13 la quale, lungi dall'avere consacrato il principio secondo il quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debba procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, ha al più affermato che anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, sono soggetti ad un controllo di usurarietà.
Tale tesi peraltro era stata già superata da un orientamento giurisprudenziale più che consolidato, anche di questa sezione del Tribunale di Roma (cfr. ex multiis, Tribunale di Roma, 1 marzo 2018, Tribunale di Roma, sentenza n. 20564/2017, Tribunale di Roma, ord. 7/5/2015,
26/1/2016 sent. n. 1463, 15/6/2016 sent. n. 12292) fino a quando la Suprema Corte, con sentenza
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n. 17447 del 2019, ha espressamente evidenziato che “ai fini del confronto con il tasso soglia usura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni”.
La domanda, sotto questo profilo, va quindi rigettata.
Quanto al diverso problema della verifica di usurarietà anche per gli interessi moratori, questo Tribunale non ha mai dubitato dell'applicabilità della disciplina antiusura anche alla pattuizione degli interessi moratori (cfr., ex multiis, Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 5598 del
06/03/2017): tale orientamento, confermato da Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 27442 del
30.10.2018), è stato definitivamente avallato dalla recente pronuncia resa dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (n. 19597/2020).
Prima della pronuncia a Sezioni Unite le posizioni più controverse riguardavano essenzialmente l'individuazione del parametro di riferimento cui confrontare il tasso di mora per individuarne l'usurarietà: senza ripercorrere tutte le posizioni sul punto, è noto che secondo alcuni esisteva un unico tasso soglia (quello del d.m. con riferimento agli interessi corrispettivi e alle altre voci di costo ricomprese nel TEGM), secondo altri occorreva parametrare il tasso di mora ad una specifica soglia, per gli interessi moratori, da rilevare nel mercato.
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Il presupposto del secondo orientamento, che questo Tribunale ha sempre condiviso, si fonda sul dato oggettivo dell'esclusione degli interessi di mora dalla rilevazione dei tassi effettivi globali medi, esclusione evidenziata a far data dal d.m. 25 marzo 2003: da questa stessa data, come noto, la Banca di IA ha provveduto alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora, solitamente costituita da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo, individuato nel TEGM incrementato di 2,1 punti percentuali.
Nella Comunicazione 2013 la Banca d'IA precisa che: «gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti al momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora».
In altri termini l'usura degli interessi di mora, pur configurabile, era difficilmente verificabile in assenza della soglia di confronto, non rientrando l'interesse di mora nel TEGM (cfr. Tribunale di Milano, n. 5111/2017 del 09.05.2017).
In termini analoghi si poneva la questione della "commissione di massimo scoperto" (CMS), anch'essa non inclusa nella rilevazione del T.E.G.M., alla stregua delle istruzioni della Banca
d'IA. Nondimeno, recentemente le Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018,
Rv. 649294) hanno ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia" dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con
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il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Come osservato già dalla Suprema Corte con la pronuncia del 17/10/2019, n. 26286, il medesimo ragionamento può allora essere agevolmente traslato agli interessi moratori, giacchè la Banca d'IA, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso soglia dei corrispettivi.
La Corte ha dunque concluso nel senso che: "Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'IA non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il
"tasso soglia". Infatti, poichè la Banca d'IA provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4.
Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato - senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la "parte" corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, il "tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto)" (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2019,
n.26286).
Più diffusamente la pronuncia resa a Sezioni Unite, partendo dalla primaria e dichiarata esigenza di «tutela del soggetto finanziato» afferma che il concetto di interesse usurario e la
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relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela: secondo la Corte la migliore tutela è la disciplina anti-usura.
La Suprema Corte evidenzia la necessità di una rilevazione oggettiva del tasso soglia, tanto per gli interessi corrispettivi quanto per gli interessi moratori nonché il principio di piena simmetria che deve sussistere tra il TEGM – tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente secondo la legge del 1996 e il TEG - tasso effettivo globale della singola operazione.
La conseguenza, afferma la Corte, è che la rilevazione statistica condotta dalla Banca d'IA sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato per gli interessi moratori può costituire il parametro oggettivo privilegiato di comparazione, idoneo a determinare la soglia rilevante per gli interessi moratori, fermo restando che, a far data dal d.m. 21 dicembre 2017, viene individuata la maggiorazione media del tasso di mora per categoria di operazioni rispetto ai tassi corrispettivi (1,9 punti percentuali per mutui ipotecari ultraquinquennali, 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing, 3,1 punti percentuali per gli altri prestiti).
L'orientamento era peraltro già seguito da gran parte della giurisprudenza di merito e anche da questo Tribunale (Tribunale di Roma, sez. 17°, sent. n. 5559/2020; Tribunale di Roma, sent. n.
24358/2018; Tribunale di Roma, sez. XVII, sent. n. 3675/2018; Tribunale di Roma, sez. XVII, sent.
n. 17206/18; Tribunale di Roma, sez. IX, n. 17371/2017; Tribunale di Roma, sez. IX, 26 settembre
2017; Tribunale di Roma, sez. IX, 7/1/2017; Tribunale di Roma, sez. IX, 25/05/2017 n. 10653/17;
Tribunale di Roma, sez. IX, 12/04/17, n. 7838/17; Tribunale di Roma, sez. IX,18/09/2017, n.
17368/17).
In questo modo secondo la Corte si accede a valutazioni basate su dati statistici medi e quindi prive di discrezionalità, scongiurando difformità di applicazioni.
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Concludendo, esclusa ogni possibilità di sommatoria, il tasso degli interessi corrispettivi, pattuito nella misura iniziale del 3,63 %, rimane al di sotto della soglia antiusura del 3,90 %, secondo il parametro all'epoca vigente (TEGM per la categoria aumentato della metà trattandosi di contratto stipulato prima del 13 maggio 2011).
Parimenti l'interesse di mora, in sé considerato, previsto contrattualmente al tasso dei corrispettivi + 3 punti percentuali non può essere considerato usurario, non superando il tasso soglia anti-usura calcolato secondo le modalità indicate dalla Corte, che è pari al 8,51 % [(TEGM
- 2,68 + 2,1) + 50 % trattandosi di contratto stipulato prima del 13 maggio 2011)].
I tassi pattuiti in contratto superano pertanto positivamente la censura di usurarietà.
Il mutuo non è usurario neppure con riferimento alla doglianza circa l'incidenza della penale di estinzione anticipata sulla valutazione usuraria del mutuo;
invero il documento di sintesi ivi allegato, alla voce “estinzione/riduzione anticipata indennizzo” riporta “nessun indennizzo”.
La doglianza di parte attrice è dunque infondata.
Pa Carente di specifica allegazione si apprezza la censura circa la dedotta difformità tra Pa dichiarato e applicato (pag.13 atto di citazione) che, comunque, non potrebbe mai portare ad alcuna pronuncia di invalidità, trattandosi pacificamente di mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale.
Sono parimenti infondate le censure relative al piano di ammortamento alla francese, che risulta peraltro regolarmente pattuito e allegato come Lett. B al contratto.
Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo
(per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la
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costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa
l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale
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originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato
(cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).
Parimenti da rigettare sono le censure sulla indeterminatezza delle condizioni contrattuali,
e sulla presunta illecita condotta della banca contraria a buone fede e trasparenza.
Diversamente da quanto opinato, il contratto prevede: la pattuizione scritta del tasso di interesse di preammortamento, tutti i parametri necessari ai fini della determinatezza e determinabilità del tasso di interesse corrispettivo variabile per le rate di ammortamento.
All'art. 3 del contratto di mutuo si legge che la Banca si è obbligata a concedere al Sig. la somma di € 290.0000,00 e quest'ultimo si è obbligato a restituire la somma mutuata Pt_1
alle scadenze pattuite “all'interesse del 3.63 nominale annuo, salvo il diverso interesse che, successivamente, per tutta la durata dell'…, risulterà in dipendenza di quanto di seguito pattuito al punto 4) (…omissis…) ammortamento”.
Al successivo art. 4) del contratto di legge: “Le parti convengono di applicare alla presente operazione un tasso di interesse variabile per tutta la durata del finanziamento...”.
Inoltre, il piano di ammortamento che parte attrice assume inesistente, esiste ed è allegato al contratto come allegato B (cfr. doc. n. 05) ove si legge: “si allega al presente atto sotto lettera
B il piano di ammortamento…”.
L'infondatezza in diritto delle tesi sostenute da parte attrice ha determinato anche il rigetto delle istanze istruttorie richieste, che per questo, non sono state ammesse.
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La domanda va quindi rigettata.
Inoltre, occorre pronunciarsi sulla formulata richiesta di stralcio ex art 89 c.p.c., reiterata da parte convenuta nel verbale di udienza del 27.02.2025, avente ad oggetto le frasi dal contenuto ritenuto offensivo contenute nell'avversa memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. p. 8.
La ratio della citata norma è quella di evitare, nel linguaggio processuale, locuzioni non aventi apporto utile all'oggetto di una controversia, le quali, lungi dall'articolare una risposta ai fatti narrati nei libelli di causa, coessenziale ad una costituzione in giudizio, finirebbero, in modo gratuito ed assolutamente ultroneo, per dar voce al vicendevole malanimo dei litiganti.
In tema, la giurisprudenza è assolutamente univoca nel configurare violazione dell'art. 89
c.p.c. tutte le volte che le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, sì da additare un intento dello scrivente meramente offensivo;
l'apprezzamento dell'avvenuto superamento dei limiti di correttezza e civile convivenza entro cui va contenuta l'esplicazione della difesa integra, peraltro, esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato» (Cass. 22 febbraio 1992, n. 2188; conf., ex plurimis, Cons. Stato, 6 maggio 2002, n. 2385).
Questo Tribunale, tuttavia ritiene che non ci siano i presupposti per l'accoglimento della suddetta richiesta, poiché le affermazioni “attenzionate”, possono essere ricondotte nella narrazione suggestiva e a tratti dispersiva dell'attore. Gli scritti difensivi piuttosto, e questo vale per entrambe le parti processuali, dovrebbero conformarsi ai principi di sinteticità e di chiarezza, ormai immanenti al processo civile, in quanto funzionali a garantire sia la ragionevole durata del processo, sia la primaria esigenza di una leale collaborazione tra le parti processuali, e tra queste e il giudice.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
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- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla Parte_1
che liquida in complessivi € 10.860,00 per compenso Controparte_1
professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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