Articolo 510 del Codice penale
Articolo 452 bisArticolo 452 quater
Versione
1 luglio 1931
Art. 510.

(Circostanze aggravanti)

Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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