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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 148/2023; R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
ER Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 10 gennaio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 148 dell'anno 2023;
T R A
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Massafra alla via Brindisi 9, presso e nello studio dell'Avv. Francesco
NS (C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso, in forza di mandato in C.F._2
calce della comparsa d'intervento di terzo del 3.5.2022;
Appellante
C O N T R O
(C.F. & P.I.: , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro – tempore e con sede legale in Bari, alla via Oberdan n. 4/A, rappresentata e difesa dall'avv.
RE MO (C.F. ) come da documentazione in atti;
CodiceFiscale_3
Appellata
; Controparte_2
Appellato contumace
1 Ove all'udienza dell'11 luglio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359 e
189 e la causa era riservata ex per la decisione con ordinanza che assegnava i termini del 10 ottobre e del 30 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 189 e 190 cpc.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'Avv. evocava innanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Taranto la sig.ra e la chiedendo la Parte_1 Controparte_1
condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di euro 3933,90 per compensi ed onorari di Avvocato assertivamente maturati per aver rappresentato e difeso la sig.ra Parte_1
nel procedimento di A.T.P. n. 1962/20 avente ad oggetto presunti vizi e difetti dell'autovettura
Mercedes Benz tg. FV426ZH acquistata dalla sig.ra presso la seconda. Pt_1
Costituitasi la eccepiva che legittimata alla domanda sarebbe dovuta essere Controparte_3
la sola ricorrente ed all'interno del procedimento a quo e non dal difensore per giunta Pt_1
neppure distrattario;
eccepiva altresì l'assenza di una formale dichiarazione di soccombenza a carico di essa evocata nel procedimento a quo.
Con sentenza n. 2969/2022 emessa in data 17 novembre 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 7172/2021 r.g. il Giudice di Pace di Taranto così disponeva [Rigetta la domanda;
compensa le spese.] così argomentando la decisione:
2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
[1. riformare la impugnata sentenza ed accogliere l'appello;
2. accertata e dichiarata la
3 responsabilità di così come da ricorso per accertamento tecnico Controparte_3
preventivo, condannare al pagamento in favore di della Controparte_3 Parte_1
somma di € 3.933,90 relativo ai compensi professionali relativi al ricorso dell'accertamento tecnico preventivo, per un totale di € 3.933,90, giusta tabella seguente fasi compensi III scaglione fase di studio della controversia 540,00 fase introduttiva del giudizio 675,00 fase istruttoria 1.010,00 maggiorazioni 15%, ex art. 2 333.75 CPA 4% 102,35 IVA al 22% 585,00 spese iscrizione a ruolo
ATP 145,00 spese di CTU 542,80 totale 3.933,90 3. condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del procedimento, comprensive di maggiorazioni ed accessori di legge, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.]
Così argomentava le proprie richieste processuali l'appellante Parte_1
[I. acquistava la Mercedes Benz targata FV426ZH presso la Parte_2 Controparte_1
, con sede in Modugno (Bari). Dopo aver percorso pochi chilometri, la Mercedes accusava
[...]
l'accensione della spia “avaria motore”. La Mercedes veniva ispezionata dalla CP_1
ben quattro volte: rispettivamente il 12.07.2019 (fattura n. 234/OMO), il 19.09.2019
[...]
(fattura n. 1863/OMO), il 6.11.2019 (fattura n. 1469/OMT) e il 29.11.2019 (fattura n. 1714/OMT), come da allegazione (circostanza sub “b” dell'atto introduttivo) e produzione nel fascicolo di parte, allegazioni e produzioni non contestate. Tuttavia, il problema non veniva risolto. La CP_1
contestava il nesso causale tra danno lamentato e sua inerzia tecnica, ritenendo che il
[...]
danno fosse stato risolto;
contestava che la Mercedes presentasse un vizio di fabbrica: “peraltro, gli interventi di cui Lei genericamente da atto sono stati eseguiti secondo le regole dell'arte e seguendo le indicazioni che il sistema di diagnosi di casa madre ha fornito;
quindi, a seguito dell'esecuzione di tali interventi, il veicolo è sempre stato volta per volta riparato e, dopo attento collaudo – passaggi ai quali la mia cliente presta la massima attenzione in conformità con gli alti standards2 richiesti da casa madre -, restituito. Dunque, non posso che contestare la comunicazione di risoluzione contrattuale in ragione della pretesa che il veicolo sia affetto da un presunto vizio di fabbrica” (così nella lettera del 2.3.2020 dell'Avv. Lorenzo MO e a pag. 2 rigo 3 e seguenti della comparsa di risposta del 28.4.2022); “anche nel corso del tagliando svolto in data 19/05/2020
4 presso la sede della deducente di Matera, alcuna anomalia è stata riscontrata sul veicolo” (così a pag. 2 rigo 15 della memoria difensiva del 9.09.2020 di ). II. Pertanto, poiché Controparte_1
non accettava di aver acquistato una Mercedes con un vizio che il concessionario né Parte_1
comprendeva, nè riusciva a risolvere, proponeva 2 Alti standard che non hanno comunque aiutato la a capire quale fosse il problema, senza l'ausilio del CTU, come si vedrà in Controparte_1
seguito ... ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Taranto – Dott.ssa
AN D'RI R.G. n. 1962/2020 -; l'accertamento tecnico preventivo si rivelava non solo necessario, ma indispensabile, perché: 1) rinveniva le cause del guasto;
2) lo risolveva concretamente, grazie all'ausilio del CTU, con accorgimenti mai eseguiti prima: “dopo accordi telefonici, è stata concordata la ripresa delle operazioni peritali per il giorno 22.10.2020; nel frattempo, era stato eseguito la sostituzione dei connettori e dei cablaggi e quelli in precedenza presenti sull'auto sono stati smontati su un tavolo di officina;
è stata anche eseguita la sostituzione della sonda lamba e, alla riconsegna della vettura, la spia motore non era accesa. Le parti concordavano un periodo di prova di 15 giorni per testare la vettura direttamente a cura del proprietario. Ulteriori dettagli delle operazioni svolte sono contenuti nel verbale che è stato redatto nell'occasione” (pag. 7 della relazione di ATP); “comunicazione di problema ancora presente;
dopo alcuni giorni di prova, il ricorrente comunicava con pec del 29.11.2020 che il problema dell'accensione spia motori si era ripresentato … in data 3.11.2020, sempre presso l'officina si constatava in contraddittorio che la spia motore era accesa … seguendo la procedura CP_1
interna, la procedeva nei giorni seguenti il 3.11.2020 alla sostituzione della centralina CP_1
elettronica e alla verifica di funzionamento e quindi, dopo accordi fra le parti, il giorno 12.11.2020 si proseguivano le operazioni peritali e alla riconsegna al cliente dell'autovettura (con nuova centralina e con spia spenta) …” (pag. 8 e 9 della relazione di ATP). Si giungeva, così, ad un nuovo e definitivo approdo: la sostituzione della centralina e non certamente una sostituzione da niente. La non aveva eseguito quella sostituzione nei quattro interventi precedenti Controparte_1
l'ATP. E quindi, e ancora una volta, veniva dimostrato che l'ATP fosse stato necessario per due motivi: 1) per (far) capire (al concessionario) quale fosse il problema;
2) per risolverlo, avverso le sue contestazioni di non “affetto da un presunto vizio di fabbrica3” e perchè “alcuna anomalia è
5 stata riscontrata sul veicolo4”. III. L'Avv. con pec del 26.04.2021, richiedeva Controparte_2
il pagamento delle spese dell'ATP. Non ricevendo alcun riscontro, proponeva atto di citazione a suo nome dinanzi al Giudice di pace di Taranto. IV. Si costituiva che contestava Controparte_1
la legittimazione ad agire dell'avvocato, in luogo della danneggiata . Pertanto, con Parte_1
comparsa d'intervento ex art. 105 cpc, del 3.5.2022, depositata con timbro di cancelleria del
9.6.2022, si costituiva , mediante l'Avv. Francesco NS, che faceva proprie le Parte_1
richieste dell'Avv. sebbene, a verbale di udienza del 10.06.2022, la difesa di Controparte_2
impugnasse e contestasse la comparsa d'intervento del 3.5.2022. V. Con Controparte_1
sentenza n. 2969/2022 pubblicata il 29.11.2022, non notificata, il Giudice di pace di Taranto,
Dott.ssa ME SA, rigettava la domanda, compensando le spese. MOTIVI DI APPELLO I.
Vizio di omessa pronuncia sulla domanda promossa da Si impugna, parola per Parte_1
parola, la motivazione che inizia da pag. 2 rigo 1 e seguenti della sentenza: “l'Avv. CP_2
ha agito ed ha incardinato il presente giudizio onde vedersi riconosciute delle somme
[...]
per attività professionale svolta non in favore della ma per attività Controparte_1
defensionale/professionale svolta per la signora . Pertanto, le spese legali, di qualsivoglia Pt_1
attività abbia inteso promuovere per la tutela degli interessi e dei diritti della propria assistita, non può pretenderle dalla parte che non ha rappresentato, essendo parte convenuta di un Giudizio in cui non vi è stata pronuncia alcuna in ordine al pagamento delle spese di causa, per ovvi motivi, trattandosi di procedura ex art. 696 bis cpc, né vi è stata alcuna pronuncia giudiziale, che abbia dichiarato la soccombenza della al pagamento delle spese di causa, né tantomeno in CP_1
favore del difensore distrattario”. Poi ha soggiunto a pag. 2 rigo ottultimo: “in tal caso dunque la richiesta potrà, essere formulata dal legale non in nome proprio, ma in nome e per conto del proprio cliente. Ma non è evidentemente il caso in esame, per cui la domanda deve essere rigettata poiché infondata”. In merito a quest'ultima motivazione, vi è efficacia di cosa giudicata sulla legittimazione ad agire della terza intervenuta [“in tal caso dunque la richiesta potrà, essere Parte_1
formulata dal legale non in nome proprio, ma in nome e per conto del proprio cliente” (pag. 2 rigo ottultimo della sentenza)]. Tuttavia, per ragioniincomprensibili, v'è omessa pronuncia sulla domanda di . , si è costituita con comparsa d'intervento del 3.5.2022, Parte_1 Parte_1
6 depositata in cancelleria il 9.6.2022, giusto timbro di cancelleria ivi apposto, di cui CP_1
prendeva atto all'udienza del 10.06.2022 e in quest'atto ha dichiarato: “Si dia per
[...]
conosciuto il testo dell'atto di citazione e della comparsa di risposta di la Controparte_1
quale assume che il patrocinatore, Avv. non abbia diritto, in qualità di Controparte_2
distrattario, alla refusione delle spese dell'ATP. Pertanto, l'intervento di , accanto Parte_1
all'attore, Avv. ha la ragione precipua di liquidare, in favore dell'una o Controparte_2
dell'altro, le spese dell'ATP. fa proprie tutte le ragioni e le richieste contenute Parte_1
nell'atto di citazione da parte dell'Avv. e richiede le spese legali dell'ATP, Controparte_2
così come quantificate in atto di citazione, in proprio favore, laddove l'On.le Giudicante le ritenga spese legali e non giudiziali, ovvero in favore dell'Avv. lasciando, quindi, al Controparte_2
Giudice ampio potere discrezionale5”. Non vi è proprio menzione nel “fatto” della sentenza, a pag.
1, che intervento di vi è stato, mediante comparsa dell'Avv. Francesco NS. Parte_1
Ciò nonostante, a pag. 1 rigo 10 della sentenza, compare, eccome, con sintagma Parte_1
“comparsa d'intervento ex art. 105 c.p.c. - Terzo intervenuto” (il neretto è
redazionale). 5 Secondo un orientamento, le spese non hanno natura giudiziale: le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696 bis cpc non hanno natura giudiziale;
difatti la
ATP preventiva di cui al novellato art. 696 bis cpc, per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un'autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite e vanno liquidate secondo le tariffe forensi (Cassazione Civile Sez. III 3 settembre 2019 n.
21975; Cass. civ. Sez. VI 04/11/2013, n. 24726). Secondo altro orientamento, avrebbero natura di spese giudiziali: le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cassazione civile, sez. II, 07/06/2019, n. 15492; Cassazione Civile
Sez. VI 04 novembre 2013 n. 24726; Cassazione civile, sez. III, 27/07/2005, n. 15672).
7 II. Vizio di contraddittoria motivazione sulla impossibilità della liquidazione delle spese di ATP nel giudizio di merito. Il giudice di prime cure è consapevole che il procedimento di ATP si conclude senza liquidazione di spese: “Infatti, il procedimento per accertamento tecnico preventivo, si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica cui segue la liquidazione del compenso al solo CTU ma il Giudice non adotta, alcun provvedimento, mancando i presupposti sui quali il
Giudice possa necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese tra le parti ex art. 91 e 92 cpc” (pag. 2 rigo 9 della sentenza). E infatti. Ma il giudice Dott.ssa ME SA non è la Dott.ssa AN D'RI. Questa motivazione avremmo voluto leggerla nel procedimento di
ATP, da parte del giudice Dott.ssa AN D'RI, ma non davanti al Giudice di pace, Dott.ssa
ME SA, chiamata a decidere la causa di merito delle spese dell'ATP. Dinanzi a Codesto giudice ci siamo rivolti per ottenere il pagamento delle spese dell'ATP: le spese dell'accertamento tecnico preventivo 'ante causam' vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, salvo, in esito all'eventuale giudizio di merito, il riaddebito di esse a carico del soccombente6. III. Vizio di contraddittoria motivazione sulla liquidazione delle spese di ATP. Si impugna la motivazione di sentenza “inoltre, i base alla previsione di cui all'art. 67 del nuovo codice deontologico (ex art. 50 del precedente), l'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente e/o inadempimento del proprio cliente. Invero, le spese legali se corrisposte dal proprio cliente al proprio avvocato, per l'attività stragiudiziale svolta possono formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra parte a titolo di danno emergente a condizione che siano giustificate, necessarie e documentate, in tal caso dunque la richiesta potrà, essere formulata ...” (pag. 2 rigo 13 e seguenti della sentenza). La motivazione è infondata in fatto e in diritto. In fatto, acquista una Mercedes, perché confida nel Parte_1
costruttore tedesco. Acquista un prodotto di alta fascia. E' opinione generale che le auto tedesche siano più affidabili sul piano della manutenzione. Si ritrova un veicolo, ad onta del nuovo, con problemi. Si reca ben quattro volte presso il venditore, ma a tanta pazienza e diligenza,
vengono corrisposte nuove speranze e vane attese, in un concerto di esasperante inerzia tecnica, perché la il problema non lo risolve ovvero non lo intende risolvere (perché, Controparte_1
8 magari, si tratta di sostituire gratuitamente - siamo in garanzia - una costosa centralina). Lo risolverà solo: 1) nella ATP;
2) grazie all'ATP. Che cos'altro avrebbe dovuto fare un consumatore nei suoi panni? tenersi l'anomalia? peregrinare presso l'autofficina senza risolvere il problema?
Procede con ricorso per ATP, che svela il problema della sua (e magari anche di altre) Mercedes e lo risolve … e dovrebbe subire i costi dell'accertamento tecnico preventivo? Quindi, alla fine della fiera, un danno le resta. In diritto, l'ATP è un dovere del danneggiato e del consumatore. Se Pt_1
non avesse fatto ricorso all'ATP, avrebbe persino aggravato il danno alla Mercedes:
[...]
l'omesso ricorso, da parte dell'assicurato ed a seguito del verificarsi del sinistro, allo strumento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. configura una sostanziale inosservanza dell'obbligo di salvataggio gravante sull'assicurato ai sensi dell'art. 1914 c.c., anche nel quadro di una interpretazione − coerente con il generale equilibrio del rapporto contrattuale e con i principi di correttezza e buona fede che devono orientare le condotte delle parti nei rapporti contrattuali − della clausola del contratto assicurativo che fa obbligo all'assicurato di "conservare le tracce ed i residui del sinistro sino alla liquidazione del danno7. L'obbligo di non aggravare il danno, imposto dall'art. 1227, comma 2, c.c. a carico del danneggiato, impone a quest'ultimo di attivarsi per scegliere la condotta maggiormente idonea a contemperare il proprio interesse con quello del debitore alla limitazione del danno e deve ritenersi violato nel caso in cui il danneggiato trascuri di adottare tale condotta, pur potendolo fare senza sacrificio8. Insomma, non comprendiamo perché
dopo aver dimostrato la colpevolezza della Mercedes, mediante lo strumento Parte_1
dell'ATP, debba addossarsi le spese dell'ATP. In questo modo, avrebbe comunque ricevuto un danno ingiusto. E' necessaria e non superflua l'assistenza legale stragiudiziale della persona che lamenta di essere stata danneggiata anche laddove sarebbe - quasi del tutto - in grado di "fare da sola” [...]
è' radicalmente logico che, per il danneggiato (l'attività stragiudiziale), sia attuata proprio da un legale o comunque [...] sotto la supervisione di un legale che lo assista [...] ancorché detta attività possa essere svolta personalmente9. Radicalmente logico, secondo la Cassazione. E facciamo fatica a comprendere come il consumatore possa persino fare da sola, e risolvere da sola: Parte_1
1. problemi di natura meccanica, che richiedono un sapere scientifico;
2. con un colosso come la
Mercedes. L'intervento di un legale di fiducia è un diritto garantito dalla Costituzione10, il
9 contraddittorio fra le parti [...] inizia con la spedizione della lettera raccomandata […] per garantire già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio11; la posizione di equilibrio di tale diritto nasce in questa fase e non dopo12, nel quadro di un complessivo riassetto della materia, (il legislatore) si è proposto di rafforzare la tutela del danneggiato13 anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative14 e non già quella di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato15, in coerenza con le finalità
[…] di un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli16. L'assistenza tecnica è necessaria nella fase stragiudiziale per dirimere divergenze nel sistema funzionale in una più sicura ed efficace protezione del danneggiato ad essere risarcito il cui scopo della norma, appunto, è quello di rendere possibile […] la composizione stragiudiziale delle pretese del danneggiato17.
IV. Vizio di motivazione sulla effettività dell'esborso. Si impugna la motivazione di sentenza sul principio della effettività dell'esborso “invero, le spese legali se corrisposte dal proprio cliente al proprio avvocato, per l'attività stragiudiziale svolta possono formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra parte a titolo di danno emergente ...” (pag. 2 rigo 16 e seguenti della sentenza). Le spese legali prescindono dalla esibizione della fattura per le seguenti ragioni. 1.
L a perdita prescinde dall'esborso . Infatti, l'art. 1223 cc recita : il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore [1174] come il mancato guadagno [2056 2], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [40, 41 c.p.].
Presupposto dell'art. 1223 cc è la perdita subita, non la dimostrazione dell'esborso: il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore
[1174] come il mancato guadagno [2056 2], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta 2.
La locuzione perdita subita, con la quale l'art. 1223 cc individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare20. Non rileva neppure che la fattura emessa dal riparatore risulti pagata da
10 un terzo21. All'effettività della perdita prescindente dall'esborso, la Suprema Corte aggiunge altro principio, quella della diminuzione dei valori prescindente dall'esborso22. Pertanto, la patrimonialità del danno non implica sempre e necessariamente un esborso monetario da parte della vittima, nè una perdita di reddito o prezzo, potendo configurarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato, fermo restando che il requisito normativo della patrimonialità attiene al danno e non al bene leso dal fatto dannoso. Tale principio è anche detto principio di indifferenza, perché, per la vittima dovrebbe essere pecuniariamente indifferente non patire il danno, ovvero patire il danno ma intascare il risarcimento23. Anzi, è stato autorevolmente affermato che in virtù del principio di indifferenza occorrerà considerare non il valore che il bene perduto aveva al momento del danno, ma il valore che avrebbe acquistato al momento della liquidazione (quindi, ben maggiore) … se così non fosse, il risarcimento si trasformerebbe, come osservato dalla dottrina, in "vana chimera"24. E' illuminate una pronuncia che, travolgendo il problema dell'an, che neppure si pone, ha indicato come liquidare un danno già concretizzatosi nella sfera del creditore, ma proiettato nel futuro: … i danni patrimoniali futuri che, pur producendosi de die in diem, non sono ancora venuti ad esistenza al momento della liquidazione possono essere liquidati anch'essi col sistema della capitalizzazione … in questo caso tuttavia, il principio di indifferenza del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c. impone al giudice di tenere conto del fatto che sta liquidando oggi un danno che si verificherà tra “n” anni25. Sotto tale principio di solare evidenza, si può adire l'autorità giudiziaria per ottenere risarcimenti di danni ancora non ripristinati, ovvero ripristinati e non materialmente sostenuti, anzi, per meglio dire, questa casistica rappresenta la maggioranza dei casi rispetto a quelli per i quali il danneggiato abbia riparato il bene ed anticipato il costo. Infatti. ai sensi dell'art. 148 comma I d. lgs 209/205, resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione. Si concreterebbe una situazione, ancora (abbiamo vista la discriminazione degli avvocati rispetto ai medici legali) di palese ingiustizia verso la categoria degli avvocati: la prestazione del carrozziere e del meccanico, quelle sì, potrebbero essere riconosciute al danneggiato laddove non siano state ancora sostenute26, al contrario di quella da sostenere in favore dell'avvocato, come se il ristoro del lavoro dell'avvocato fosse di rango secondario rispetto a quello di altri prestatori di attività.
11 Sotto questo principio, in ambito di circolazione stradale, sono stati riconosciuti danni non ancora sostenuti con fattura, potenziali come il fermo tecnico27, oppure l'IVA, non ancora corrisposta in assenza di fattura28, sebbene non sia un costo ma una imposta. Si riconosce il pagamento della spesa di CTU senza che il CTU stesso abbia ancora emesso fattura unitamente alla sua parcella depositata in cancelleria29, ovvero si liquidano spese non sborsate, anzi, future, come ad esempio, il danno da mancata chance, il danno da lucro cessante, le spese mediche da sostenere in futuro, il danno temuto, ex art. 1172 cc. Nella circolazione stradale, in punto di riparazioni antieconomiche, si riconosce al danneggiato la futura spesa di reimmatricolazione di veicolo similare, la futura spesa di radiazione, la futura spesa dei relativi costi di agenzia, la futura spesa del fram. Se la spesa può essere futura – e come tale risarcibile – non osta altresìneppure che venga sostenuta da un terzo e non dall'effettivo titolare30. 3. Danneggiati ricchi e danneggiati (sempre più) poveri . Laddove il danneggiato non abbia i soldi da anticipare all'avvocato, il quale non potrebbe certamente estorcerglieli, il danneggiato perderebbe il suo diritto? non è attività anche quella? Prestando fede al principio dell'esborso, bisognerebbe distingueretra danneggiati ricchi e danneggiati poveri, perché soltanto i primi potrebbero effettuare l'esborso e vedersi riconosciuto il cosiddetto depauperamento economico, mentre il vero poveraccio era e resterà tale perché nulla anticiperà e nulla gli sarà dovuto.
4. Sentenze condizionate . Con parole del Relatore, Dott. Marco Rossetti, il
Supremo Collegio ha recentemente affermato che “da tempo (da un secolo e mezzo, per l'esattezza) la dottrina e questa Corte ammettono la pronuncia di sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, quale appunto l'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'assicurato (in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 16135 del 09/07/2009 … Sez. 3,
Sentenza n. 2026 del 14/10/1970)”31. L'unico limite è quello dell'evento che non deve richiedere
“altra indagine”, ipotesi da escludere a priori, considerato l'esito dell'ATP. 31 Cass. Civ. Sez. VI 26 aprile 2017 n. 10221; Cass. Civ. Sez. III 09 luglio 2009 n. 16135; Cass. Civ. Sez. III 25 agosto 2003
n. 12444; Cass. Civ. Sez. III 15 luglio 2003 n. 11061; Cass. Civ. Sez. III 25 febbraio 1999 n. 1642;
Cass. Civ. Sez. III 12 luglio 1996 n. 6329; Cass. Civ. Sez. III 01 aprile 1996 n. 2961; Cass. Civ. Sez.
III 01 febbraio 1991 n. 978; Cass. Civ. Sez. II 26 gennaio 1987 n. 706; Cass. Civ. 14 ottobrev1970
12 n. 2026.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
[1) dichiarare inammissibile ex art. 100 e 348 bis c.p.c. e, comunque, rigettare l'appello così come proposto in quanto infondato in Fatto e Diritto per le motivazioni innanzi indicate ed esposte in via principale e subordinata;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite.]
non si costituiva. Controparte_2
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_2
II.- L' art. 91 c.p.c. sotto la rubrica “condanna alle spese” dispone: “Il giudice , con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e nel liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.”
Come fatto palese dalla semplice lettura della disposizione normativa, la condanna alle spese è vincolata a due presupposti di legge: a) che il processo si chiuda con una sentenza;
b) che si sia verificata la soccombenza di una parte rispetto all'altra.
Non esistono sentenze della Corte Costituzionale munite dei requisiti di cui all' art. 136 della
Costituzione che abbiano dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 91 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice provveda al regolamento delle spese di lite ponendole a carico di una o più parti processuali anche nei procedimenti che si concludano con un atto diverso dalla sentenza e che non abbiano natura di giudizio ordinario di cognizione, quando in essi vi sia stato un contrasto tra le parti inerente diritti soggettivi.
La predetta interpretazione è confermata dalla disamina del diritto positivo: quando la Legge dello
Stato ha voluto che nei processi che non si concludono con la forma di sentenza venisse emessa condanna al pagamento delle spese di lite lo ha fatto esplicitamente.
13 In tema di procedimento speciale per decreto ingiuntivo l'ultimo comma dell'art. 641 c.p.c espressamente impone al giudice di liquidare le spese col decreto di accoglimento.
In tema di procedimento speciale di sfratto per morosità l'art. 664 comma 1 c.p.c. espressamente fa obbligo al giudice di condannare al pagamento delle spese della intimazione.
In tema di procedimento cautelare uniforme l'art. 669septies comma 2 c.p.c dispone espressamente che il giudice condanni alle spese il ricorrente quando nei procedimenti ante causam dichiari la propria incompetenza o rigetti la domanda cautelare.
In tema di procedimento cautelare uniforme l'art. 669octies c.p.c nel suo comma 7 dispone che nei soli procedimenti cautelari indicati nel precedente comma 6 il giudice provveda sulle spese, e tra essi non comprende i procedimenti possessori ante causam ai quali si applica la disciplina del rito cautelare uniforme ai sensi del già menzionato comma 2 dell'art. 703 del c.p.c..
In tema di procedimento sommario di cognizione l'art. 702ter ultimo comma cpc dispone che “Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.”
La presenza di disposizioni espresse che dispongono il regolamento delle spese di lite in procedimenti che non si chiudono con la forma della sentenza ma che sono purtuttavia contenziosi conferma la regola generale dell'art. 91 c.p.c. che vuole nei soli procedimenti chiusi con sentenza la condanna alle spese, mentre per tutti gli altri in difetto di una previsione espressa il giudice nulla deve provvedere sulle spese.
Le predette disposizioni di legge hanno così efficacia confirmatoria della regola generale di cui costituiscono deroga legislativa, ovverosia disposta con atto proveniente dallo stesso Potere dello
Stato e dalla stessa Pubblica Funzione Statale che ha introdotto la norma generale.
In difetto di una disposizione espressa della Legge il giudice non può pertanto emettere condanna alle spese o comunque provvedere al regolamento delle spese.
Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
14 La predetta interpretazione è inoltre conforme e coerente con l'altro principio generale dell'ordinamento che sancisce la tipicità e nominatività dei titoli esecutivi giudiziali.
L'art.474 comma 2 del vigente cpc dispone: "Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva…"
La predetta norma introduce nel nostro ordinamento il principio di nominatività e tassatività dei titoli esecutivi giudiziali (in tal senso vedasi l'ordinanza monocratica del G.U. dott. ER Munno emessa il 27 settembre 2013 nel processo vertito sotto il numero 2343/2013 R.G.Trib. Taranto), palesando il proprio intento precettivo con l'impiego dell'avverbio , il quale evoca la necessità
che la qualità di titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata risulti da una manifestazione di volontà
univoca del dettato normativo., in conformità con la regola legale interpretativa dettata dall'art. 12
delle disposizioni preliminari al codice civile (“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”)1, e ponendosi come naturale prosecuzione nella codificazione vigente di quanto già statuito nell'art.554 del codice di procedura civile del 1865 il quale pure sanciva: "Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze ….- omissis -…2) le ordinanze e gli atti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo…".
L'art.474 cpc del 1942 vieta così al giudice di creare titoli esecutivi atipici al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate dal legislatore, dovendo essi costituire un numerus clausus di ben individuate ipotesi normative.
Siffatte conclusioni appaiono confortate da una breve ricognizione del diritto positivo, che evidenzia la cura e la precisione con cui il Legislatore attribuisce la natura ed efficacia di titolo esecutivo a taluni atti e provvedimenti emessi nel corso del processo civile.
Così infatti dispongono: l'art. 170 ultimo comma cpc, l'art. 185 ultimo comma cpc, l'art.186bis comma
2 cpc, l'art. 186ter commi 2 e 4 cpc, l'art.186quater comma 2 cpc, l'art.199 ultimo comma cpc,
l'art.210 ultimo comma cpc, l'art. 263 ultimo comma cpc, l'art. 282 cpc, l'art. 411 comma 1 cpc, l'art. 411 ultimo comma cpc, l'art. 412 ultimo comma cpc, l'art. 412quater comma 10 cpc, l'art. 420 comma
3 cpc, l'art. 423 comma 3 cpc, l'art. 431 comma 1 cpc, l'art. 447 cpc, l'art. 560 comma 4 cpc, l'art. 586
ultimo comma cpc, l'art. 611 ultimo comma cpc, l'art. 632 comma 1 cpc, l'art. 641 cpc, l'art. 642 cpc,
l'art. 652 cpc, l'art. 653 cpc, l'art. 665 comma 2 cpc, l'art. 669septies comma 3 cpc, l'art.669novies
comma 2 cpc, l'art.702ter comma 6 cpc, l'art.736bis comma 2 cpc, l'art. 789 comma 3 cpc, l'art. 814
comma 3 cpc, l'art.53 disp.att.cpc, l'art. 106 disp.att.cpc, l'art. 107 disp.att.cpc, l'art.109 disp.att.cpc,
l'art.154 comma 2 disp.att.cpc, l'art.177 comma 2 disp.att.cpc., l'art. 179bis comma 2 disp.att.cpc,
l'art.189 disp.att.cpc, l'art. 191 disp.att.cpc., l'art. 195 disp.att.cpc, l'art.83 dpr 115/2002, l'art.85 dpr
115/2002, l'art.168 dpr 115/2002, l'art.15 D.Lvo n.150/2011.
Che sia questa la voluntas legis insita nell' ordinamento giuridico è fatto palese pure dalla Legge n.
220/2012 in tema di riforma della disciplina del condomìnio negli edifici.
L' art. 1129 comma 11 ultima parte del codice civile , come novellato dalla predetta legge, così
dispone:
“In caso di accoglimento della domanda, il ricorrente per le spese legali ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio che, a sua volta, può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.”
Se nel procedimento di volontaria giurisdizione fosse operante la regola generale di cui all' art. 91
c.p.c. che collega l'onere delle spese quale effetto legale della soccombenza processuale, l' art. 1129 comma 12 ultima parte del codice civile non avrebbe ragion d'essere essendo tale norma diretta a far gravare il costo del processo sull'amministratore revocato, effetto questo raggiunto con la operatività della regola di cui all' art. 91 c.p.c. .
16 La disposizione normativa , introdotta con la riforma dettata dalla legge n. 220/2013, vuole costituire invece la deroga alla regola generale, diametralmente opposta, della inapplicabilità al procedimento di volontaria giurisdizione delle disposizioni in materia di regolamento delle spese di lite, non a caso limitate dall' art. 91 c.p.c. ai soli procedimenti conclusi con sentenza.
Invero nelle disposizioni normative contenute negli artt. 737 e ss c.p.c. (“Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio”) non vi sono riferimenti al regolamento delle spese del procedimento.
Non esistono sentenze della Corte Costituzionale emesse ai sensi dell' art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana che abbiano dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 737 e ss c.p.c. nella parte in cui non dispongono che il giudice provveda al regolamento delle spese di lite con l'atto conclusivo del procedimento.
Non esistono leggi o atti cui sia attribuita forza ed efficacia di legge da disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana o da Leggi Costituzionali emesse ai sensi dell' art. 138 della Costituzione che prevedano il regolamento delle spese di lite nei procedimenti di cui agli artt. 737 e ss c.p.c.
III.- Nessuna norma di legge dispone il regolamento delle spese di lite nel procedimento di A.T.P. di cui agli artt. 692 e ss cpc rubricati “Dei procedimenti di istruzione preventiva” nella Sezione IV del
Titolo I dedicato ai “Procedimenti Sommari” nel Libro IV del c.p.c..
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel cui alveo va ricondotto il procedimento ex art. 445bis e ss cpc, non si conclude con un atto decisorio del giudice come fatto palese dalla semplice lettura dell' art. 698 cpc che, sotto la rubrica “assunzione ed efficacia delle prove preventive”, così dispone:
“L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti né richiamati né riprodotti in copia nel giudizio di merito prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.”
Il procedimento di A.T.P. è così semplicemente una possibile anticipazione di uno specifico atto di
17 una fase del giudizio di merito a cui è preordinato e, segnatamente, la fase istruttoria del giudizio di merito ( artt. 191 e ss cpc: “Dell'istruzione probatoria”) rispetto alla quale non ha autonomia , tanto che il Legislatore ha avuto cura ed accortezza di precisare i gravi limiti che segnano l'efficacia del procedimento di A.T.P.: “L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
I processi verbali delle prove non possono essere prodotti né richiamati né riprodotti in copia nel giudizio di merito prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.”
Tutto è quindi rimesso al successivo giudizio di merito di cui l' A.T.P. rappresenta la possibile anticipazione di uno dei suoi atti relativi alla cd fase istruttoria, destinato ad essere convogliato nella valutazione complessiva che il giudice è chiamato a svolgere ai sensi dell' art. 116 del cpc: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.”
Così come la Legge non prevede il regolamento delle spese di lite per i singoli atti della fase istruttoria e non autorizza a chiedere distinte e differenti liquidazioni per una singola prova testimoniale, per un singolo interrogatorio formale, per la produzione di un singolo documento, per l'esame di un singolo documento prodotto dalle altre parti e così via, ugualmente la Legge non autorizza la richiesta di liquidazione dei compensi per la prova “anticipata” nella forma dell' A.T.P.
Si spiega agevolmente perché nessuna disposizione di legge o di atto avente forza ed efficacia di legge preveda il regolamento delle spese di lite per il procedimento di A.T.P. e neppure nel procedimento ex art. 445bis cpc .
E così l'art. 696bis cpc si conclude con l'ultimo comma che recita: “Si applicano gli articoli da 191
a 197 in quanto compatibili”, e l'art. 698 cpc si apre con il primo comma che dispone:
“Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano in quanto possibile, gli artt. 191 ss.”
IV.- Questa essendo la cornice normativa e sistematica dell'ordinamento in cui inquadrare l'obbligazione di pagamento delle spese di lite, è evidente come mai potrebbe a questa attribuirsi natura risarcitoria, essendo il risarcimento la conseguenza di un fatto illecito produttivo di un danno
18 risarcibile.
Proporre una domanda giudiziale o resistere a quella altrui non sono tuttavia attività illecite e,
pertanto, non possono dar vita ad obbligazioni risarcitorie che quelle presuppongono essendone una mera conseguenza.
Proporre una domanda giudiziale o resistere a quella altrui rappresenta null'altro che il riflesso operativo del diritto sancito nell'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana ove viene disposto nel comma 1: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.”
Ugualmente resistere stragiudizialmente ad una richiesta rappresenta un'aspetto del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione e, di conseguenza, non può provocare danno all'altra parte: qui iure suo utitur nemini fecit iniuriam.
La prova del nove è contenuta nell'articolo 96 cpc che, sotto la rubrica “responsabilità aggravata”,
così dispone: “1.- Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.”
La colpa grave e la mala fede sono così il confine oltre il quale termina il territorio del diritto costituzionale di difesa ed inizia il dominio del fatto illecito che ha, come conseguenza, il risarcimento dei danni.
E purtuttavia la Legge, anche in tale ipotesi, tiene distinta l'obbligazione di pagamento delle spese legali dall'eventuale obbligazione risarcitoria per mala fede o colpa grave, utilizzando la disgiuntiva
“oltre che”.
Ne consegue che, anche nella ipotesi in cui l'esercizio del diritto di difesa si trasfonda in una condotta illecita connotata da mala fede e/o colpa grave, rimane distinto il fondamento della obbligazione di
19 pagamento delle spese di lite da quello della obbligazione risarcitoria: la seconda sorge dall'illecito costituito dalla mala fede e/o colpa grave, la prima è un mero effetto legale che segue la definizione del rapporto processuale nei soli casi in cui è prevista dalla legge, e non può mai dar vita ad una ipotesi di risarcimento per danno.
Infondata e, ancor meglio, apodittica, la riconduzione all'area del risarcimento del danno dell'obbligo di pagamento di spese sostenute per l'assistenza legale, sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale.
Tra i fatti costitutivi di obbligazione, il pagamento delle spese legali si colloca così tra le variis causarum figuriis di GA e, quindi, ben al di fuori dell'area dell'illecito: obligationes aut ex contractu aut ex maleficio aut ex variis causarum figuriis nascuntur.
La regola romanistica è tutt'oggi vigente e ben riconoscibile nell'articolo 1173 del codice civile che, sotto la rubrica “fonti delle obbligazioni”, così dispone: “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.”
[Quaestio iuris centrale nella controversia è comprendere se il danneggiato abbia o meno un diritto soggettivo a vedersi corrispondere dall'Assicuratore le spese legali sostenute nel tentativo stragiudiziale di definizione della controversia ai sensi del D.Lvo 209/2005.
La giurisprudenza sconosciuta e non famosa così ha pronunciato: <l'art. 148 del d.lvo 209 2005, sotto la rubrica “procedura di risarcimento”, così dispone nel suo comma primo:
“Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente…”
E nel suo comma secondo:
“L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno,
20 ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso…- omissis -…..L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione.
Dalla semplice lettura delle norme congiunte tra esse si evince che l'Assicuratore non ha il diritto di astenersi dal formulare una proposta risarcitoria “congrua e motivata” o, in alternativa ,
“comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta.”
Questa seconda eventualità è logicamente e giuridicamente compatibile con la mancata redazione di una perizia medico-legale, ben potendo la ricostruzione della dinamica del fatto escludere ogni diritto al risarcimento da parte del danneggiato e, quindi, rendere inutile la perizia medico-legale che diverrebbe un costo ingiustificato per il bilancio dell'Assicuratore.
Non sembra inutile rilevare come nessuna norma di legge imponga espressamente all'Assicuratore
l'obbligo di redigere tale perizia.
Ugualmente non sembrano esistere sentenze della Corte Costituzionale che abbiano dichiarato l'illegittimità della predetta norma di legge nella parte in cui non prevede espressamente l'obbligo dell'Assicuratore di procedere a perizia medico legale, ma soltanto quello eventuale “…di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta….”.
Ciò che la legge vieta è quindi il rifiuto pretestuoso dell'Assicuratore, mentre una risposta argomentata in fatto ed in diritto è ben compatibile con la mancata predisposizione della perizia medico-legale.>(Così il giudice unico dott. ER Munno nella sentenza monocratica emessa il 03 giugno 2023 all'esito del giudizio vertito col numero 2506/2021 r.g. Tribunale di Taranto).
Se l'Assicuratore ha il potere di non formulare alcuna offerta risarcitoria col solo onere di dare una compiuta motivazione del diniego, essendogli vietato il solo rifiuto pretestuoso, appare evidente come la corresponsione del risarcimento nella fase stragiudiziale per importo pari ad euro 1700 sia stato un fatto obbiettivo incompatibile con la volontà di negare il diritto del danneggiato in un momento successivo.
Unica ragione possibile del comportamento extra processuale tenuto dall'Assicuratore che abbia formulato una offerta indennitaria al danneggiato è così la ritenuta fondatezza della istanza risarcitoria.
Trattasi così di una vera e propria “soccombenza stragiudiziale” che obbliga quindi l' Parte_3
21 a corrispondere al danneggiato le spese legali cui sarebbe stato condannato a pagare nella ipotesi in cui la controversia fosse approdata in sede giudiziaria.
La ratio è identica a quella che obbliga chi, avendo iniziato un giudizio ed accortosi della sua infondatezza, intenda rinunciarvi: l'art. 306 cpc, sotto la rubrica “rinuncia agli atti del giudizio”, così dispone nel suo ultimo comma:
“4.- Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.”
Chi rinuncia alla causa intrapresa censura da sé medesimo le proprie richieste ancor prima del provvedimento giudiziale negativo che dimostra con tutta evidenza di temere ed al quale tenta di sottrarsi.
Ugualmente l'Assicuratore che rinuncia a resistere in giudizio contro una domanda risarcitoria offrendo l'indennizzo al danneggiato, pur potendo sottrarvisi col solo onere di dare adeguata motivazione ( vedasi sentenza dello scrivente sopra citata emessa il 03 giugno 2023 nel proc.
2506/2021 r.g.Tribunale), riconosce la fondatezza della pretesa avversa ed anticipa così la soccombenza giudiziale anticipando come logica conseguenza quella di rimborsare le spese legali sostenute dal danneggiato per la tutela del proprio diritto all'indennizzo, palesandosi quelle come un accessorio di questo ( accessorium sequitur principale ) proprio come la statuizione sulle spese di lite che il giudice deve emettere ex art. 91 cpc rappresenta un accessorio del thema decidendi, tant'è che correttamente la giurisrpudenza ritiene che la sua omissione non si traduca in un vizio della pronuncia ex art. 112 cpc ma dia luogo alla diversa fattispecie della correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 cpc.]
Quid iuris nel caso l'Assicuratore opponga un motivato diniego alla richiesta risarcitoria, e successivamente soccomba nel giudizio che il danneggiato sia stato costretto ad intraprendere ?
Come prima evidenziato, qualora non ricorrano gli estremi dell'art. 96 cpc giammai si potrà ipotizzare una obbligazione risarcitoria avente ad oggetto le spese legali stragiudiziali che, di conseguenza, mai potrebbero e potranno dar vita ad una ipotesi di danno emergente.
22 Unica soluzione offerta dallo ius in civitate positum è l'applicazione degli incrementi tariffari previsti per la liquidazione delle spese di lite in una controversia che la fase stragiudiziale ha reso maggiormente impegnativa.
A tal fine l'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 come integrato dal DM 37/2018, applicabile ratione temporis al giudizio conclusosi con la sentenza gravata, così dispone : “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
V.- La sig.ra aveva così l'onere di proporre il giudizio di merito nel cui ambito chiedere Pt_1
l'accertamento della responsabilità della e la condanna al pagamento delle Controparte_3
spese di lite maggiorate con l'incremento tabellare previsto nei casi di maggior complessità della fase istruttoria articolatasi in una fase anticipatoria preliminare dell'A.t.p.
A sua volta la avrebbe potuto evitare il rischio di maggiori spese legali del Controparte_3
giudizio di cognizione offrendo stragiudizialmente alla ricorrente in A.T.P. la rifusione delle spese da essa sostenuta in tale fase anticipatoria.
Lo ius in civitate positum non sembra offrire soluzioni ulteriori e diverse.
VI.- L'appello deve così essere rigettato.
VII.- Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante secondo la regola di cui all'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2969/2022 emessa in data 17 Parte_1
23 novembre 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 7172/2021 r.g. dal Giudice di Pace di
Taranto;
c) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna l'appellante a rifondere all'appellata
[...]
le spese e competenze del giudizio di appello, liquidandole in euro 2000,00 per CP_3
compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
d) visto ed applicato l'art. 13 comma 1quater del dpr 115/02, dichiara l'appellante tenuta a versare un importo pari a quello corrisposto a titolo di contributo unificato per il presente giudizio;
e) nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 09 novembre 2025;
Il giudice dott.ER Munno
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Espressamente: "In modo manifesto, perspicuo, convincente;
chiaramente, esplicitamente;
In modo evidente, certo
, inequivocabile;
in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di , UTET, volume V. Persona_1 Espressamente: In modo esplicito, chiaro e preciso in Lessico Universale Italiano dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, volume VII. 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
ER Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 10 gennaio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 148 dell'anno 2023;
T R A
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Massafra alla via Brindisi 9, presso e nello studio dell'Avv. Francesco
NS (C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso, in forza di mandato in C.F._2
calce della comparsa d'intervento di terzo del 3.5.2022;
Appellante
C O N T R O
(C.F. & P.I.: , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro – tempore e con sede legale in Bari, alla via Oberdan n. 4/A, rappresentata e difesa dall'avv.
RE MO (C.F. ) come da documentazione in atti;
CodiceFiscale_3
Appellata
; Controparte_2
Appellato contumace
1 Ove all'udienza dell'11 luglio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359 e
189 e la causa era riservata ex per la decisione con ordinanza che assegnava i termini del 10 ottobre e del 30 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 189 e 190 cpc.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'Avv. evocava innanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Taranto la sig.ra e la chiedendo la Parte_1 Controparte_1
condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di euro 3933,90 per compensi ed onorari di Avvocato assertivamente maturati per aver rappresentato e difeso la sig.ra Parte_1
nel procedimento di A.T.P. n. 1962/20 avente ad oggetto presunti vizi e difetti dell'autovettura
Mercedes Benz tg. FV426ZH acquistata dalla sig.ra presso la seconda. Pt_1
Costituitasi la eccepiva che legittimata alla domanda sarebbe dovuta essere Controparte_3
la sola ricorrente ed all'interno del procedimento a quo e non dal difensore per giunta Pt_1
neppure distrattario;
eccepiva altresì l'assenza di una formale dichiarazione di soccombenza a carico di essa evocata nel procedimento a quo.
Con sentenza n. 2969/2022 emessa in data 17 novembre 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 7172/2021 r.g. il Giudice di Pace di Taranto così disponeva [Rigetta la domanda;
compensa le spese.] così argomentando la decisione:
2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
[1. riformare la impugnata sentenza ed accogliere l'appello;
2. accertata e dichiarata la
3 responsabilità di così come da ricorso per accertamento tecnico Controparte_3
preventivo, condannare al pagamento in favore di della Controparte_3 Parte_1
somma di € 3.933,90 relativo ai compensi professionali relativi al ricorso dell'accertamento tecnico preventivo, per un totale di € 3.933,90, giusta tabella seguente fasi compensi III scaglione fase di studio della controversia 540,00 fase introduttiva del giudizio 675,00 fase istruttoria 1.010,00 maggiorazioni 15%, ex art. 2 333.75 CPA 4% 102,35 IVA al 22% 585,00 spese iscrizione a ruolo
ATP 145,00 spese di CTU 542,80 totale 3.933,90 3. condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del procedimento, comprensive di maggiorazioni ed accessori di legge, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.]
Così argomentava le proprie richieste processuali l'appellante Parte_1
[I. acquistava la Mercedes Benz targata FV426ZH presso la Parte_2 Controparte_1
, con sede in Modugno (Bari). Dopo aver percorso pochi chilometri, la Mercedes accusava
[...]
l'accensione della spia “avaria motore”. La Mercedes veniva ispezionata dalla CP_1
ben quattro volte: rispettivamente il 12.07.2019 (fattura n. 234/OMO), il 19.09.2019
[...]
(fattura n. 1863/OMO), il 6.11.2019 (fattura n. 1469/OMT) e il 29.11.2019 (fattura n. 1714/OMT), come da allegazione (circostanza sub “b” dell'atto introduttivo) e produzione nel fascicolo di parte, allegazioni e produzioni non contestate. Tuttavia, il problema non veniva risolto. La CP_1
contestava il nesso causale tra danno lamentato e sua inerzia tecnica, ritenendo che il
[...]
danno fosse stato risolto;
contestava che la Mercedes presentasse un vizio di fabbrica: “peraltro, gli interventi di cui Lei genericamente da atto sono stati eseguiti secondo le regole dell'arte e seguendo le indicazioni che il sistema di diagnosi di casa madre ha fornito;
quindi, a seguito dell'esecuzione di tali interventi, il veicolo è sempre stato volta per volta riparato e, dopo attento collaudo – passaggi ai quali la mia cliente presta la massima attenzione in conformità con gli alti standards2 richiesti da casa madre -, restituito. Dunque, non posso che contestare la comunicazione di risoluzione contrattuale in ragione della pretesa che il veicolo sia affetto da un presunto vizio di fabbrica” (così nella lettera del 2.3.2020 dell'Avv. Lorenzo MO e a pag. 2 rigo 3 e seguenti della comparsa di risposta del 28.4.2022); “anche nel corso del tagliando svolto in data 19/05/2020
4 presso la sede della deducente di Matera, alcuna anomalia è stata riscontrata sul veicolo” (così a pag. 2 rigo 15 della memoria difensiva del 9.09.2020 di ). II. Pertanto, poiché Controparte_1
non accettava di aver acquistato una Mercedes con un vizio che il concessionario né Parte_1
comprendeva, nè riusciva a risolvere, proponeva 2 Alti standard che non hanno comunque aiutato la a capire quale fosse il problema, senza l'ausilio del CTU, come si vedrà in Controparte_1
seguito ... ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Taranto – Dott.ssa
AN D'RI R.G. n. 1962/2020 -; l'accertamento tecnico preventivo si rivelava non solo necessario, ma indispensabile, perché: 1) rinveniva le cause del guasto;
2) lo risolveva concretamente, grazie all'ausilio del CTU, con accorgimenti mai eseguiti prima: “dopo accordi telefonici, è stata concordata la ripresa delle operazioni peritali per il giorno 22.10.2020; nel frattempo, era stato eseguito la sostituzione dei connettori e dei cablaggi e quelli in precedenza presenti sull'auto sono stati smontati su un tavolo di officina;
è stata anche eseguita la sostituzione della sonda lamba e, alla riconsegna della vettura, la spia motore non era accesa. Le parti concordavano un periodo di prova di 15 giorni per testare la vettura direttamente a cura del proprietario. Ulteriori dettagli delle operazioni svolte sono contenuti nel verbale che è stato redatto nell'occasione” (pag. 7 della relazione di ATP); “comunicazione di problema ancora presente;
dopo alcuni giorni di prova, il ricorrente comunicava con pec del 29.11.2020 che il problema dell'accensione spia motori si era ripresentato … in data 3.11.2020, sempre presso l'officina si constatava in contraddittorio che la spia motore era accesa … seguendo la procedura CP_1
interna, la procedeva nei giorni seguenti il 3.11.2020 alla sostituzione della centralina CP_1
elettronica e alla verifica di funzionamento e quindi, dopo accordi fra le parti, il giorno 12.11.2020 si proseguivano le operazioni peritali e alla riconsegna al cliente dell'autovettura (con nuova centralina e con spia spenta) …” (pag. 8 e 9 della relazione di ATP). Si giungeva, così, ad un nuovo e definitivo approdo: la sostituzione della centralina e non certamente una sostituzione da niente. La non aveva eseguito quella sostituzione nei quattro interventi precedenti Controparte_1
l'ATP. E quindi, e ancora una volta, veniva dimostrato che l'ATP fosse stato necessario per due motivi: 1) per (far) capire (al concessionario) quale fosse il problema;
2) per risolverlo, avverso le sue contestazioni di non “affetto da un presunto vizio di fabbrica3” e perchè “alcuna anomalia è
5 stata riscontrata sul veicolo4”. III. L'Avv. con pec del 26.04.2021, richiedeva Controparte_2
il pagamento delle spese dell'ATP. Non ricevendo alcun riscontro, proponeva atto di citazione a suo nome dinanzi al Giudice di pace di Taranto. IV. Si costituiva che contestava Controparte_1
la legittimazione ad agire dell'avvocato, in luogo della danneggiata . Pertanto, con Parte_1
comparsa d'intervento ex art. 105 cpc, del 3.5.2022, depositata con timbro di cancelleria del
9.6.2022, si costituiva , mediante l'Avv. Francesco NS, che faceva proprie le Parte_1
richieste dell'Avv. sebbene, a verbale di udienza del 10.06.2022, la difesa di Controparte_2
impugnasse e contestasse la comparsa d'intervento del 3.5.2022. V. Con Controparte_1
sentenza n. 2969/2022 pubblicata il 29.11.2022, non notificata, il Giudice di pace di Taranto,
Dott.ssa ME SA, rigettava la domanda, compensando le spese. MOTIVI DI APPELLO I.
Vizio di omessa pronuncia sulla domanda promossa da Si impugna, parola per Parte_1
parola, la motivazione che inizia da pag. 2 rigo 1 e seguenti della sentenza: “l'Avv. CP_2
ha agito ed ha incardinato il presente giudizio onde vedersi riconosciute delle somme
[...]
per attività professionale svolta non in favore della ma per attività Controparte_1
defensionale/professionale svolta per la signora . Pertanto, le spese legali, di qualsivoglia Pt_1
attività abbia inteso promuovere per la tutela degli interessi e dei diritti della propria assistita, non può pretenderle dalla parte che non ha rappresentato, essendo parte convenuta di un Giudizio in cui non vi è stata pronuncia alcuna in ordine al pagamento delle spese di causa, per ovvi motivi, trattandosi di procedura ex art. 696 bis cpc, né vi è stata alcuna pronuncia giudiziale, che abbia dichiarato la soccombenza della al pagamento delle spese di causa, né tantomeno in CP_1
favore del difensore distrattario”. Poi ha soggiunto a pag. 2 rigo ottultimo: “in tal caso dunque la richiesta potrà, essere formulata dal legale non in nome proprio, ma in nome e per conto del proprio cliente. Ma non è evidentemente il caso in esame, per cui la domanda deve essere rigettata poiché infondata”. In merito a quest'ultima motivazione, vi è efficacia di cosa giudicata sulla legittimazione ad agire della terza intervenuta [“in tal caso dunque la richiesta potrà, essere Parte_1
formulata dal legale non in nome proprio, ma in nome e per conto del proprio cliente” (pag. 2 rigo ottultimo della sentenza)]. Tuttavia, per ragioniincomprensibili, v'è omessa pronuncia sulla domanda di . , si è costituita con comparsa d'intervento del 3.5.2022, Parte_1 Parte_1
6 depositata in cancelleria il 9.6.2022, giusto timbro di cancelleria ivi apposto, di cui CP_1
prendeva atto all'udienza del 10.06.2022 e in quest'atto ha dichiarato: “Si dia per
[...]
conosciuto il testo dell'atto di citazione e della comparsa di risposta di la Controparte_1
quale assume che il patrocinatore, Avv. non abbia diritto, in qualità di Controparte_2
distrattario, alla refusione delle spese dell'ATP. Pertanto, l'intervento di , accanto Parte_1
all'attore, Avv. ha la ragione precipua di liquidare, in favore dell'una o Controparte_2
dell'altro, le spese dell'ATP. fa proprie tutte le ragioni e le richieste contenute Parte_1
nell'atto di citazione da parte dell'Avv. e richiede le spese legali dell'ATP, Controparte_2
così come quantificate in atto di citazione, in proprio favore, laddove l'On.le Giudicante le ritenga spese legali e non giudiziali, ovvero in favore dell'Avv. lasciando, quindi, al Controparte_2
Giudice ampio potere discrezionale5”. Non vi è proprio menzione nel “fatto” della sentenza, a pag.
1, che intervento di vi è stato, mediante comparsa dell'Avv. Francesco NS. Parte_1
Ciò nonostante, a pag. 1 rigo 10 della sentenza, compare, eccome, con sintagma Parte_1
“comparsa d'intervento ex art. 105 c.p.c. - Terzo intervenuto” (il neretto è
redazionale). 5 Secondo un orientamento, le spese non hanno natura giudiziale: le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696 bis cpc non hanno natura giudiziale;
difatti la
ATP preventiva di cui al novellato art. 696 bis cpc, per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un'autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite e vanno liquidate secondo le tariffe forensi (Cassazione Civile Sez. III 3 settembre 2019 n.
21975; Cass. civ. Sez. VI 04/11/2013, n. 24726). Secondo altro orientamento, avrebbero natura di spese giudiziali: le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cassazione civile, sez. II, 07/06/2019, n. 15492; Cassazione Civile
Sez. VI 04 novembre 2013 n. 24726; Cassazione civile, sez. III, 27/07/2005, n. 15672).
7 II. Vizio di contraddittoria motivazione sulla impossibilità della liquidazione delle spese di ATP nel giudizio di merito. Il giudice di prime cure è consapevole che il procedimento di ATP si conclude senza liquidazione di spese: “Infatti, il procedimento per accertamento tecnico preventivo, si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica cui segue la liquidazione del compenso al solo CTU ma il Giudice non adotta, alcun provvedimento, mancando i presupposti sui quali il
Giudice possa necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese tra le parti ex art. 91 e 92 cpc” (pag. 2 rigo 9 della sentenza). E infatti. Ma il giudice Dott.ssa ME SA non è la Dott.ssa AN D'RI. Questa motivazione avremmo voluto leggerla nel procedimento di
ATP, da parte del giudice Dott.ssa AN D'RI, ma non davanti al Giudice di pace, Dott.ssa
ME SA, chiamata a decidere la causa di merito delle spese dell'ATP. Dinanzi a Codesto giudice ci siamo rivolti per ottenere il pagamento delle spese dell'ATP: le spese dell'accertamento tecnico preventivo 'ante causam' vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, salvo, in esito all'eventuale giudizio di merito, il riaddebito di esse a carico del soccombente6. III. Vizio di contraddittoria motivazione sulla liquidazione delle spese di ATP. Si impugna la motivazione di sentenza “inoltre, i base alla previsione di cui all'art. 67 del nuovo codice deontologico (ex art. 50 del precedente), l'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente e/o inadempimento del proprio cliente. Invero, le spese legali se corrisposte dal proprio cliente al proprio avvocato, per l'attività stragiudiziale svolta possono formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra parte a titolo di danno emergente a condizione che siano giustificate, necessarie e documentate, in tal caso dunque la richiesta potrà, essere formulata ...” (pag. 2 rigo 13 e seguenti della sentenza). La motivazione è infondata in fatto e in diritto. In fatto, acquista una Mercedes, perché confida nel Parte_1
costruttore tedesco. Acquista un prodotto di alta fascia. E' opinione generale che le auto tedesche siano più affidabili sul piano della manutenzione. Si ritrova un veicolo, ad onta del nuovo, con problemi. Si reca ben quattro volte presso il venditore, ma a tanta pazienza e diligenza,
vengono corrisposte nuove speranze e vane attese, in un concerto di esasperante inerzia tecnica, perché la il problema non lo risolve ovvero non lo intende risolvere (perché, Controparte_1
8 magari, si tratta di sostituire gratuitamente - siamo in garanzia - una costosa centralina). Lo risolverà solo: 1) nella ATP;
2) grazie all'ATP. Che cos'altro avrebbe dovuto fare un consumatore nei suoi panni? tenersi l'anomalia? peregrinare presso l'autofficina senza risolvere il problema?
Procede con ricorso per ATP, che svela il problema della sua (e magari anche di altre) Mercedes e lo risolve … e dovrebbe subire i costi dell'accertamento tecnico preventivo? Quindi, alla fine della fiera, un danno le resta. In diritto, l'ATP è un dovere del danneggiato e del consumatore. Se Pt_1
non avesse fatto ricorso all'ATP, avrebbe persino aggravato il danno alla Mercedes:
[...]
l'omesso ricorso, da parte dell'assicurato ed a seguito del verificarsi del sinistro, allo strumento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. configura una sostanziale inosservanza dell'obbligo di salvataggio gravante sull'assicurato ai sensi dell'art. 1914 c.c., anche nel quadro di una interpretazione − coerente con il generale equilibrio del rapporto contrattuale e con i principi di correttezza e buona fede che devono orientare le condotte delle parti nei rapporti contrattuali − della clausola del contratto assicurativo che fa obbligo all'assicurato di "conservare le tracce ed i residui del sinistro sino alla liquidazione del danno7. L'obbligo di non aggravare il danno, imposto dall'art. 1227, comma 2, c.c. a carico del danneggiato, impone a quest'ultimo di attivarsi per scegliere la condotta maggiormente idonea a contemperare il proprio interesse con quello del debitore alla limitazione del danno e deve ritenersi violato nel caso in cui il danneggiato trascuri di adottare tale condotta, pur potendolo fare senza sacrificio8. Insomma, non comprendiamo perché
dopo aver dimostrato la colpevolezza della Mercedes, mediante lo strumento Parte_1
dell'ATP, debba addossarsi le spese dell'ATP. In questo modo, avrebbe comunque ricevuto un danno ingiusto. E' necessaria e non superflua l'assistenza legale stragiudiziale della persona che lamenta di essere stata danneggiata anche laddove sarebbe - quasi del tutto - in grado di "fare da sola” [...]
è' radicalmente logico che, per il danneggiato (l'attività stragiudiziale), sia attuata proprio da un legale o comunque [...] sotto la supervisione di un legale che lo assista [...] ancorché detta attività possa essere svolta personalmente9. Radicalmente logico, secondo la Cassazione. E facciamo fatica a comprendere come il consumatore possa persino fare da sola, e risolvere da sola: Parte_1
1. problemi di natura meccanica, che richiedono un sapere scientifico;
2. con un colosso come la
Mercedes. L'intervento di un legale di fiducia è un diritto garantito dalla Costituzione10, il
9 contraddittorio fra le parti [...] inizia con la spedizione della lettera raccomandata […] per garantire già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio11; la posizione di equilibrio di tale diritto nasce in questa fase e non dopo12, nel quadro di un complessivo riassetto della materia, (il legislatore) si è proposto di rafforzare la tutela del danneggiato13 anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative14 e non già quella di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato15, in coerenza con le finalità
[…] di un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli16. L'assistenza tecnica è necessaria nella fase stragiudiziale per dirimere divergenze nel sistema funzionale in una più sicura ed efficace protezione del danneggiato ad essere risarcito il cui scopo della norma, appunto, è quello di rendere possibile […] la composizione stragiudiziale delle pretese del danneggiato17.
IV. Vizio di motivazione sulla effettività dell'esborso. Si impugna la motivazione di sentenza sul principio della effettività dell'esborso “invero, le spese legali se corrisposte dal proprio cliente al proprio avvocato, per l'attività stragiudiziale svolta possono formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra parte a titolo di danno emergente ...” (pag. 2 rigo 16 e seguenti della sentenza). Le spese legali prescindono dalla esibizione della fattura per le seguenti ragioni. 1.
L a perdita prescinde dall'esborso . Infatti, l'art. 1223 cc recita : il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore [1174] come il mancato guadagno [2056 2], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [40, 41 c.p.].
Presupposto dell'art. 1223 cc è la perdita subita, non la dimostrazione dell'esborso: il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore
[1174] come il mancato guadagno [2056 2], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta 2.
La locuzione perdita subita, con la quale l'art. 1223 cc individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare20. Non rileva neppure che la fattura emessa dal riparatore risulti pagata da
10 un terzo21. All'effettività della perdita prescindente dall'esborso, la Suprema Corte aggiunge altro principio, quella della diminuzione dei valori prescindente dall'esborso22. Pertanto, la patrimonialità del danno non implica sempre e necessariamente un esborso monetario da parte della vittima, nè una perdita di reddito o prezzo, potendo configurarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato, fermo restando che il requisito normativo della patrimonialità attiene al danno e non al bene leso dal fatto dannoso. Tale principio è anche detto principio di indifferenza, perché, per la vittima dovrebbe essere pecuniariamente indifferente non patire il danno, ovvero patire il danno ma intascare il risarcimento23. Anzi, è stato autorevolmente affermato che in virtù del principio di indifferenza occorrerà considerare non il valore che il bene perduto aveva al momento del danno, ma il valore che avrebbe acquistato al momento della liquidazione (quindi, ben maggiore) … se così non fosse, il risarcimento si trasformerebbe, come osservato dalla dottrina, in "vana chimera"24. E' illuminate una pronuncia che, travolgendo il problema dell'an, che neppure si pone, ha indicato come liquidare un danno già concretizzatosi nella sfera del creditore, ma proiettato nel futuro: … i danni patrimoniali futuri che, pur producendosi de die in diem, non sono ancora venuti ad esistenza al momento della liquidazione possono essere liquidati anch'essi col sistema della capitalizzazione … in questo caso tuttavia, il principio di indifferenza del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c. impone al giudice di tenere conto del fatto che sta liquidando oggi un danno che si verificherà tra “n” anni25. Sotto tale principio di solare evidenza, si può adire l'autorità giudiziaria per ottenere risarcimenti di danni ancora non ripristinati, ovvero ripristinati e non materialmente sostenuti, anzi, per meglio dire, questa casistica rappresenta la maggioranza dei casi rispetto a quelli per i quali il danneggiato abbia riparato il bene ed anticipato il costo. Infatti. ai sensi dell'art. 148 comma I d. lgs 209/205, resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione. Si concreterebbe una situazione, ancora (abbiamo vista la discriminazione degli avvocati rispetto ai medici legali) di palese ingiustizia verso la categoria degli avvocati: la prestazione del carrozziere e del meccanico, quelle sì, potrebbero essere riconosciute al danneggiato laddove non siano state ancora sostenute26, al contrario di quella da sostenere in favore dell'avvocato, come se il ristoro del lavoro dell'avvocato fosse di rango secondario rispetto a quello di altri prestatori di attività.
11 Sotto questo principio, in ambito di circolazione stradale, sono stati riconosciuti danni non ancora sostenuti con fattura, potenziali come il fermo tecnico27, oppure l'IVA, non ancora corrisposta in assenza di fattura28, sebbene non sia un costo ma una imposta. Si riconosce il pagamento della spesa di CTU senza che il CTU stesso abbia ancora emesso fattura unitamente alla sua parcella depositata in cancelleria29, ovvero si liquidano spese non sborsate, anzi, future, come ad esempio, il danno da mancata chance, il danno da lucro cessante, le spese mediche da sostenere in futuro, il danno temuto, ex art. 1172 cc. Nella circolazione stradale, in punto di riparazioni antieconomiche, si riconosce al danneggiato la futura spesa di reimmatricolazione di veicolo similare, la futura spesa di radiazione, la futura spesa dei relativi costi di agenzia, la futura spesa del fram. Se la spesa può essere futura – e come tale risarcibile – non osta altresìneppure che venga sostenuta da un terzo e non dall'effettivo titolare30. 3. Danneggiati ricchi e danneggiati (sempre più) poveri . Laddove il danneggiato non abbia i soldi da anticipare all'avvocato, il quale non potrebbe certamente estorcerglieli, il danneggiato perderebbe il suo diritto? non è attività anche quella? Prestando fede al principio dell'esborso, bisognerebbe distingueretra danneggiati ricchi e danneggiati poveri, perché soltanto i primi potrebbero effettuare l'esborso e vedersi riconosciuto il cosiddetto depauperamento economico, mentre il vero poveraccio era e resterà tale perché nulla anticiperà e nulla gli sarà dovuto.
4. Sentenze condizionate . Con parole del Relatore, Dott. Marco Rossetti, il
Supremo Collegio ha recentemente affermato che “da tempo (da un secolo e mezzo, per l'esattezza) la dottrina e questa Corte ammettono la pronuncia di sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, quale appunto l'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'assicurato (in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 16135 del 09/07/2009 … Sez. 3,
Sentenza n. 2026 del 14/10/1970)”31. L'unico limite è quello dell'evento che non deve richiedere
“altra indagine”, ipotesi da escludere a priori, considerato l'esito dell'ATP. 31 Cass. Civ. Sez. VI 26 aprile 2017 n. 10221; Cass. Civ. Sez. III 09 luglio 2009 n. 16135; Cass. Civ. Sez. III 25 agosto 2003
n. 12444; Cass. Civ. Sez. III 15 luglio 2003 n. 11061; Cass. Civ. Sez. III 25 febbraio 1999 n. 1642;
Cass. Civ. Sez. III 12 luglio 1996 n. 6329; Cass. Civ. Sez. III 01 aprile 1996 n. 2961; Cass. Civ. Sez.
III 01 febbraio 1991 n. 978; Cass. Civ. Sez. II 26 gennaio 1987 n. 706; Cass. Civ. 14 ottobrev1970
12 n. 2026.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
[1) dichiarare inammissibile ex art. 100 e 348 bis c.p.c. e, comunque, rigettare l'appello così come proposto in quanto infondato in Fatto e Diritto per le motivazioni innanzi indicate ed esposte in via principale e subordinata;
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite.]
non si costituiva. Controparte_2
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_2
II.- L' art. 91 c.p.c. sotto la rubrica “condanna alle spese” dispone: “Il giudice , con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e nel liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.”
Come fatto palese dalla semplice lettura della disposizione normativa, la condanna alle spese è vincolata a due presupposti di legge: a) che il processo si chiuda con una sentenza;
b) che si sia verificata la soccombenza di una parte rispetto all'altra.
Non esistono sentenze della Corte Costituzionale munite dei requisiti di cui all' art. 136 della
Costituzione che abbiano dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 91 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice provveda al regolamento delle spese di lite ponendole a carico di una o più parti processuali anche nei procedimenti che si concludano con un atto diverso dalla sentenza e che non abbiano natura di giudizio ordinario di cognizione, quando in essi vi sia stato un contrasto tra le parti inerente diritti soggettivi.
La predetta interpretazione è confermata dalla disamina del diritto positivo: quando la Legge dello
Stato ha voluto che nei processi che non si concludono con la forma di sentenza venisse emessa condanna al pagamento delle spese di lite lo ha fatto esplicitamente.
13 In tema di procedimento speciale per decreto ingiuntivo l'ultimo comma dell'art. 641 c.p.c espressamente impone al giudice di liquidare le spese col decreto di accoglimento.
In tema di procedimento speciale di sfratto per morosità l'art. 664 comma 1 c.p.c. espressamente fa obbligo al giudice di condannare al pagamento delle spese della intimazione.
In tema di procedimento cautelare uniforme l'art. 669septies comma 2 c.p.c dispone espressamente che il giudice condanni alle spese il ricorrente quando nei procedimenti ante causam dichiari la propria incompetenza o rigetti la domanda cautelare.
In tema di procedimento cautelare uniforme l'art. 669octies c.p.c nel suo comma 7 dispone che nei soli procedimenti cautelari indicati nel precedente comma 6 il giudice provveda sulle spese, e tra essi non comprende i procedimenti possessori ante causam ai quali si applica la disciplina del rito cautelare uniforme ai sensi del già menzionato comma 2 dell'art. 703 del c.p.c..
In tema di procedimento sommario di cognizione l'art. 702ter ultimo comma cpc dispone che “Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.”
La presenza di disposizioni espresse che dispongono il regolamento delle spese di lite in procedimenti che non si chiudono con la forma della sentenza ma che sono purtuttavia contenziosi conferma la regola generale dell'art. 91 c.p.c. che vuole nei soli procedimenti chiusi con sentenza la condanna alle spese, mentre per tutti gli altri in difetto di una previsione espressa il giudice nulla deve provvedere sulle spese.
Le predette disposizioni di legge hanno così efficacia confirmatoria della regola generale di cui costituiscono deroga legislativa, ovverosia disposta con atto proveniente dallo stesso Potere dello
Stato e dalla stessa Pubblica Funzione Statale che ha introdotto la norma generale.
In difetto di una disposizione espressa della Legge il giudice non può pertanto emettere condanna alle spese o comunque provvedere al regolamento delle spese.
Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
14 La predetta interpretazione è inoltre conforme e coerente con l'altro principio generale dell'ordinamento che sancisce la tipicità e nominatività dei titoli esecutivi giudiziali.
L'art.474 comma 2 del vigente cpc dispone: "Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva…"
La predetta norma introduce nel nostro ordinamento il principio di nominatività e tassatività dei titoli esecutivi giudiziali (in tal senso vedasi l'ordinanza monocratica del G.U. dott. ER Munno emessa il 27 settembre 2013 nel processo vertito sotto il numero 2343/2013 R.G.Trib. Taranto), palesando il proprio intento precettivo con l'impiego dell'avverbio , il quale evoca la necessità
che la qualità di titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata risulti da una manifestazione di volontà
univoca del dettato normativo., in conformità con la regola legale interpretativa dettata dall'art. 12
delle disposizioni preliminari al codice civile (“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”)1, e ponendosi come naturale prosecuzione nella codificazione vigente di quanto già statuito nell'art.554 del codice di procedura civile del 1865 il quale pure sanciva: "Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze ….- omissis -…2) le ordinanze e gli atti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo…".
L'art.474 cpc del 1942 vieta così al giudice di creare titoli esecutivi atipici al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate dal legislatore, dovendo essi costituire un numerus clausus di ben individuate ipotesi normative.
Siffatte conclusioni appaiono confortate da una breve ricognizione del diritto positivo, che evidenzia la cura e la precisione con cui il Legislatore attribuisce la natura ed efficacia di titolo esecutivo a taluni atti e provvedimenti emessi nel corso del processo civile.
Così infatti dispongono: l'art. 170 ultimo comma cpc, l'art. 185 ultimo comma cpc, l'art.186bis comma
2 cpc, l'art. 186ter commi 2 e 4 cpc, l'art.186quater comma 2 cpc, l'art.199 ultimo comma cpc,
l'art.210 ultimo comma cpc, l'art. 263 ultimo comma cpc, l'art. 282 cpc, l'art. 411 comma 1 cpc, l'art. 411 ultimo comma cpc, l'art. 412 ultimo comma cpc, l'art. 412quater comma 10 cpc, l'art. 420 comma
3 cpc, l'art. 423 comma 3 cpc, l'art. 431 comma 1 cpc, l'art. 447 cpc, l'art. 560 comma 4 cpc, l'art. 586
ultimo comma cpc, l'art. 611 ultimo comma cpc, l'art. 632 comma 1 cpc, l'art. 641 cpc, l'art. 642 cpc,
l'art. 652 cpc, l'art. 653 cpc, l'art. 665 comma 2 cpc, l'art. 669septies comma 3 cpc, l'art.669novies
comma 2 cpc, l'art.702ter comma 6 cpc, l'art.736bis comma 2 cpc, l'art. 789 comma 3 cpc, l'art. 814
comma 3 cpc, l'art.53 disp.att.cpc, l'art. 106 disp.att.cpc, l'art. 107 disp.att.cpc, l'art.109 disp.att.cpc,
l'art.154 comma 2 disp.att.cpc, l'art.177 comma 2 disp.att.cpc., l'art. 179bis comma 2 disp.att.cpc,
l'art.189 disp.att.cpc, l'art. 191 disp.att.cpc., l'art. 195 disp.att.cpc, l'art.83 dpr 115/2002, l'art.85 dpr
115/2002, l'art.168 dpr 115/2002, l'art.15 D.Lvo n.150/2011.
Che sia questa la voluntas legis insita nell' ordinamento giuridico è fatto palese pure dalla Legge n.
220/2012 in tema di riforma della disciplina del condomìnio negli edifici.
L' art. 1129 comma 11 ultima parte del codice civile , come novellato dalla predetta legge, così
dispone:
“In caso di accoglimento della domanda, il ricorrente per le spese legali ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio che, a sua volta, può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.”
Se nel procedimento di volontaria giurisdizione fosse operante la regola generale di cui all' art. 91
c.p.c. che collega l'onere delle spese quale effetto legale della soccombenza processuale, l' art. 1129 comma 12 ultima parte del codice civile non avrebbe ragion d'essere essendo tale norma diretta a far gravare il costo del processo sull'amministratore revocato, effetto questo raggiunto con la operatività della regola di cui all' art. 91 c.p.c. .
16 La disposizione normativa , introdotta con la riforma dettata dalla legge n. 220/2013, vuole costituire invece la deroga alla regola generale, diametralmente opposta, della inapplicabilità al procedimento di volontaria giurisdizione delle disposizioni in materia di regolamento delle spese di lite, non a caso limitate dall' art. 91 c.p.c. ai soli procedimenti conclusi con sentenza.
Invero nelle disposizioni normative contenute negli artt. 737 e ss c.p.c. (“Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio”) non vi sono riferimenti al regolamento delle spese del procedimento.
Non esistono sentenze della Corte Costituzionale emesse ai sensi dell' art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana che abbiano dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 737 e ss c.p.c. nella parte in cui non dispongono che il giudice provveda al regolamento delle spese di lite con l'atto conclusivo del procedimento.
Non esistono leggi o atti cui sia attribuita forza ed efficacia di legge da disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana o da Leggi Costituzionali emesse ai sensi dell' art. 138 della Costituzione che prevedano il regolamento delle spese di lite nei procedimenti di cui agli artt. 737 e ss c.p.c.
III.- Nessuna norma di legge dispone il regolamento delle spese di lite nel procedimento di A.T.P. di cui agli artt. 692 e ss cpc rubricati “Dei procedimenti di istruzione preventiva” nella Sezione IV del
Titolo I dedicato ai “Procedimenti Sommari” nel Libro IV del c.p.c..
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel cui alveo va ricondotto il procedimento ex art. 445bis e ss cpc, non si conclude con un atto decisorio del giudice come fatto palese dalla semplice lettura dell' art. 698 cpc che, sotto la rubrica “assunzione ed efficacia delle prove preventive”, così dispone:
“L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti né richiamati né riprodotti in copia nel giudizio di merito prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.”
Il procedimento di A.T.P. è così semplicemente una possibile anticipazione di uno specifico atto di
17 una fase del giudizio di merito a cui è preordinato e, segnatamente, la fase istruttoria del giudizio di merito ( artt. 191 e ss cpc: “Dell'istruzione probatoria”) rispetto alla quale non ha autonomia , tanto che il Legislatore ha avuto cura ed accortezza di precisare i gravi limiti che segnano l'efficacia del procedimento di A.T.P.: “L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
I processi verbali delle prove non possono essere prodotti né richiamati né riprodotti in copia nel giudizio di merito prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.”
Tutto è quindi rimesso al successivo giudizio di merito di cui l' A.T.P. rappresenta la possibile anticipazione di uno dei suoi atti relativi alla cd fase istruttoria, destinato ad essere convogliato nella valutazione complessiva che il giudice è chiamato a svolgere ai sensi dell' art. 116 del cpc: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.”
Così come la Legge non prevede il regolamento delle spese di lite per i singoli atti della fase istruttoria e non autorizza a chiedere distinte e differenti liquidazioni per una singola prova testimoniale, per un singolo interrogatorio formale, per la produzione di un singolo documento, per l'esame di un singolo documento prodotto dalle altre parti e così via, ugualmente la Legge non autorizza la richiesta di liquidazione dei compensi per la prova “anticipata” nella forma dell' A.T.P.
Si spiega agevolmente perché nessuna disposizione di legge o di atto avente forza ed efficacia di legge preveda il regolamento delle spese di lite per il procedimento di A.T.P. e neppure nel procedimento ex art. 445bis cpc .
E così l'art. 696bis cpc si conclude con l'ultimo comma che recita: “Si applicano gli articoli da 191
a 197 in quanto compatibili”, e l'art. 698 cpc si apre con il primo comma che dispone:
“Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano in quanto possibile, gli artt. 191 ss.”
IV.- Questa essendo la cornice normativa e sistematica dell'ordinamento in cui inquadrare l'obbligazione di pagamento delle spese di lite, è evidente come mai potrebbe a questa attribuirsi natura risarcitoria, essendo il risarcimento la conseguenza di un fatto illecito produttivo di un danno
18 risarcibile.
Proporre una domanda giudiziale o resistere a quella altrui non sono tuttavia attività illecite e,
pertanto, non possono dar vita ad obbligazioni risarcitorie che quelle presuppongono essendone una mera conseguenza.
Proporre una domanda giudiziale o resistere a quella altrui rappresenta null'altro che il riflesso operativo del diritto sancito nell'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana ove viene disposto nel comma 1: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.”
Ugualmente resistere stragiudizialmente ad una richiesta rappresenta un'aspetto del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione e, di conseguenza, non può provocare danno all'altra parte: qui iure suo utitur nemini fecit iniuriam.
La prova del nove è contenuta nell'articolo 96 cpc che, sotto la rubrica “responsabilità aggravata”,
così dispone: “1.- Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.”
La colpa grave e la mala fede sono così il confine oltre il quale termina il territorio del diritto costituzionale di difesa ed inizia il dominio del fatto illecito che ha, come conseguenza, il risarcimento dei danni.
E purtuttavia la Legge, anche in tale ipotesi, tiene distinta l'obbligazione di pagamento delle spese legali dall'eventuale obbligazione risarcitoria per mala fede o colpa grave, utilizzando la disgiuntiva
“oltre che”.
Ne consegue che, anche nella ipotesi in cui l'esercizio del diritto di difesa si trasfonda in una condotta illecita connotata da mala fede e/o colpa grave, rimane distinto il fondamento della obbligazione di
19 pagamento delle spese di lite da quello della obbligazione risarcitoria: la seconda sorge dall'illecito costituito dalla mala fede e/o colpa grave, la prima è un mero effetto legale che segue la definizione del rapporto processuale nei soli casi in cui è prevista dalla legge, e non può mai dar vita ad una ipotesi di risarcimento per danno.
Infondata e, ancor meglio, apodittica, la riconduzione all'area del risarcimento del danno dell'obbligo di pagamento di spese sostenute per l'assistenza legale, sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale.
Tra i fatti costitutivi di obbligazione, il pagamento delle spese legali si colloca così tra le variis causarum figuriis di GA e, quindi, ben al di fuori dell'area dell'illecito: obligationes aut ex contractu aut ex maleficio aut ex variis causarum figuriis nascuntur.
La regola romanistica è tutt'oggi vigente e ben riconoscibile nell'articolo 1173 del codice civile che, sotto la rubrica “fonti delle obbligazioni”, così dispone: “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.”
[Quaestio iuris centrale nella controversia è comprendere se il danneggiato abbia o meno un diritto soggettivo a vedersi corrispondere dall'Assicuratore le spese legali sostenute nel tentativo stragiudiziale di definizione della controversia ai sensi del D.Lvo 209/2005.
La giurisprudenza sconosciuta e non famosa così ha pronunciato: <l'art. 148 del d.lvo 209 2005, sotto la rubrica “procedura di risarcimento”, così dispone nel suo comma primo:
“Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente…”
E nel suo comma secondo:
“L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno,
20 ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso…- omissis -…..L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione.
Dalla semplice lettura delle norme congiunte tra esse si evince che l'Assicuratore non ha il diritto di astenersi dal formulare una proposta risarcitoria “congrua e motivata” o, in alternativa ,
“comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta.”
Questa seconda eventualità è logicamente e giuridicamente compatibile con la mancata redazione di una perizia medico-legale, ben potendo la ricostruzione della dinamica del fatto escludere ogni diritto al risarcimento da parte del danneggiato e, quindi, rendere inutile la perizia medico-legale che diverrebbe un costo ingiustificato per il bilancio dell'Assicuratore.
Non sembra inutile rilevare come nessuna norma di legge imponga espressamente all'Assicuratore
l'obbligo di redigere tale perizia.
Ugualmente non sembrano esistere sentenze della Corte Costituzionale che abbiano dichiarato l'illegittimità della predetta norma di legge nella parte in cui non prevede espressamente l'obbligo dell'Assicuratore di procedere a perizia medico legale, ma soltanto quello eventuale “…di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta….”.
Ciò che la legge vieta è quindi il rifiuto pretestuoso dell'Assicuratore, mentre una risposta argomentata in fatto ed in diritto è ben compatibile con la mancata predisposizione della perizia medico-legale.>(Così il giudice unico dott. ER Munno nella sentenza monocratica emessa il 03 giugno 2023 all'esito del giudizio vertito col numero 2506/2021 r.g. Tribunale di Taranto).
Se l'Assicuratore ha il potere di non formulare alcuna offerta risarcitoria col solo onere di dare una compiuta motivazione del diniego, essendogli vietato il solo rifiuto pretestuoso, appare evidente come la corresponsione del risarcimento nella fase stragiudiziale per importo pari ad euro 1700 sia stato un fatto obbiettivo incompatibile con la volontà di negare il diritto del danneggiato in un momento successivo.
Unica ragione possibile del comportamento extra processuale tenuto dall'Assicuratore che abbia formulato una offerta indennitaria al danneggiato è così la ritenuta fondatezza della istanza risarcitoria.
Trattasi così di una vera e propria “soccombenza stragiudiziale” che obbliga quindi l' Parte_3
21 a corrispondere al danneggiato le spese legali cui sarebbe stato condannato a pagare nella ipotesi in cui la controversia fosse approdata in sede giudiziaria.
La ratio è identica a quella che obbliga chi, avendo iniziato un giudizio ed accortosi della sua infondatezza, intenda rinunciarvi: l'art. 306 cpc, sotto la rubrica “rinuncia agli atti del giudizio”, così dispone nel suo ultimo comma:
“4.- Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.”
Chi rinuncia alla causa intrapresa censura da sé medesimo le proprie richieste ancor prima del provvedimento giudiziale negativo che dimostra con tutta evidenza di temere ed al quale tenta di sottrarsi.
Ugualmente l'Assicuratore che rinuncia a resistere in giudizio contro una domanda risarcitoria offrendo l'indennizzo al danneggiato, pur potendo sottrarvisi col solo onere di dare adeguata motivazione ( vedasi sentenza dello scrivente sopra citata emessa il 03 giugno 2023 nel proc.
2506/2021 r.g.Tribunale), riconosce la fondatezza della pretesa avversa ed anticipa così la soccombenza giudiziale anticipando come logica conseguenza quella di rimborsare le spese legali sostenute dal danneggiato per la tutela del proprio diritto all'indennizzo, palesandosi quelle come un accessorio di questo ( accessorium sequitur principale ) proprio come la statuizione sulle spese di lite che il giudice deve emettere ex art. 91 cpc rappresenta un accessorio del thema decidendi, tant'è che correttamente la giurisrpudenza ritiene che la sua omissione non si traduca in un vizio della pronuncia ex art. 112 cpc ma dia luogo alla diversa fattispecie della correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 cpc.]
Quid iuris nel caso l'Assicuratore opponga un motivato diniego alla richiesta risarcitoria, e successivamente soccomba nel giudizio che il danneggiato sia stato costretto ad intraprendere ?
Come prima evidenziato, qualora non ricorrano gli estremi dell'art. 96 cpc giammai si potrà ipotizzare una obbligazione risarcitoria avente ad oggetto le spese legali stragiudiziali che, di conseguenza, mai potrebbero e potranno dar vita ad una ipotesi di danno emergente.
22 Unica soluzione offerta dallo ius in civitate positum è l'applicazione degli incrementi tariffari previsti per la liquidazione delle spese di lite in una controversia che la fase stragiudiziale ha reso maggiormente impegnativa.
A tal fine l'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 come integrato dal DM 37/2018, applicabile ratione temporis al giudizio conclusosi con la sentenza gravata, così dispone : “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
V.- La sig.ra aveva così l'onere di proporre il giudizio di merito nel cui ambito chiedere Pt_1
l'accertamento della responsabilità della e la condanna al pagamento delle Controparte_3
spese di lite maggiorate con l'incremento tabellare previsto nei casi di maggior complessità della fase istruttoria articolatasi in una fase anticipatoria preliminare dell'A.t.p.
A sua volta la avrebbe potuto evitare il rischio di maggiori spese legali del Controparte_3
giudizio di cognizione offrendo stragiudizialmente alla ricorrente in A.T.P. la rifusione delle spese da essa sostenuta in tale fase anticipatoria.
Lo ius in civitate positum non sembra offrire soluzioni ulteriori e diverse.
VI.- L'appello deve così essere rigettato.
VII.- Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante secondo la regola di cui all'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2969/2022 emessa in data 17 Parte_1
23 novembre 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 7172/2021 r.g. dal Giudice di Pace di
Taranto;
c) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna l'appellante a rifondere all'appellata
[...]
le spese e competenze del giudizio di appello, liquidandole in euro 2000,00 per CP_3
compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
d) visto ed applicato l'art. 13 comma 1quater del dpr 115/02, dichiara l'appellante tenuta a versare un importo pari a quello corrisposto a titolo di contributo unificato per il presente giudizio;
e) nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 09 novembre 2025;
Il giudice dott.ER Munno
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Espressamente: "In modo manifesto, perspicuo, convincente;
chiaramente, esplicitamente;
In modo evidente, certo
, inequivocabile;
in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di , UTET, volume V. Persona_1 Espressamente: In modo esplicito, chiaro e preciso in Lessico Universale Italiano dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, volume VII. 15