Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2020, proposto da Ambiente S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Del Federico e dall’Avv. Antonella Zuccarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cepagatti, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Passeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cepagatti n. 71 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto la “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017, n.100”, nella parte in cui è stata approvata la dismissione delle quote di partecipazione del Comune di Cepagatti in Ambiente S.p.a pubblicata il 24 gennaio 2020 con termine per eventuale impugnativa decorrente dal 9 febbraio 2020;
− dell’atto di Ricognizione/scheda di rilevazione avente ad oggetto le partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Cepagatti ai sensi dell’art. 20, D. Lgs n. 175/2016 per l’anno 2018, allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 27 dicembre 2019, nella parte in cui viene previsto il recesso del Comune di Cepagatti dalla società Ambiente S.p.a.;
− della nota prot. n. 5371 del 02 marzo 2020 trasmessa a mezzo pec con la quale veniva comunicato ad Ambiente Sp.a. il recesso del Comune di Cepagatti e veniva chiesto l’accredito della liquidazione delle quote di spettanza del Comune ed in base alla quale ambiente spa acquisiva conoscenza della delibera e dell’atto di Ricognizione/scheda di rilevazione allegata;
− nonché di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso, consequenziale ed allo stato non conosciuto, avverso i quali si formula sin d’ora espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cepagatti;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa AL CO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. – Con ricorso notificato il 14 maggio 2020 e depositato il successivo 3 giugno 2020, la società Ambiente S.p.a. - già Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi dell’area pescarese, interamente partecipata da capitale pubblico e, in particolare, da quarantadue Comuni della Provincia di SC (tra cui il Comune resistente) nonché ente incorporante (delibera assembleare del 30 ottobre 2018) di Attiva S.p.a. e Linda S.p.a., interamente partecipate dai Comuni di SC e di Città Sant’Angelo - premesso di avere come oggetto sociale “la gestione del ciclo dei rifiuti, ivi compresi la realizzazione di impianti, la raccolta differenziata, lo spazzamento e pulizia delle strade, la manutenzione delle aree verdi e quant’altro connesso allo smaltimento dei rifiuti”, impugnava, unitamente agli atti sottesi e connessi, la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cepagatti n. 71 del 27 dicembre 2019, con cui l’ente locale, in esito alla ricognizione, per il 2018, ex art.20 D.lgs175/16, si era determinato alla dimissione della propria quota societaria, in ragione del fatto che la società fosse “in perdita da cinque anni e non fornisce alcun servizio a questa pubblica amministrazione”.
1.1.- A sostegno del ricorso, e premessa la giurisdizione del giudice amministrativo in materia, la ricorrente articolava tre ordini di censure, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere, per aver il Comune completamente pretermesso, tra l’altro, ai fini della determinazione, i pregressi piani di razionalizzazione e riorganizzazione, tra cui, in particolare, la fusione per incorporazione del 2018, dal medesimo ente approvata.
2. – Si costituiva in giudizio (21 gennaio 2021) il Comune di Cepagatti resistendo al ricorso.
3. – In vista dell’udienza pubblica, le parti depositavano documenti (2 e 4 marzo 2026), memorie e repliche (11,12 e 20 marzo 2026). Tra i documenti depositati dal Comune, le delibere di dismissione quote adottate per le successive annualità (segnatamente 2021-2025), che parte ricorrente rappresentava di non aver impugnato trattandosi di atti dalla natura meramente confermativa.
4. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 aprile 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, previo rilievo ex art. 73 comma 3 c.p.a. della possibile irricevibilità del gravame per tardività e previa discussione, il ricorso era trattenuto in decisione.
5. – In conformità al rilievo in termini effettuato all’udienza pubblica e trascritto a verbale, il ricorso va dichiarato irricevibile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 29 e 35, comma 1, lett. a) c.p.a. A quanto consta infatti, il provvedimento impugnato (Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cepagatti n. 71 del 27 dicembre 2019) è stato pubblicato il 24 gennaio 2020: ne consegue che al momento della notifica del ricorso (14 maggio 2020), era irrimediabilmente decorso il termine di decadenza di cui all’art. 29 c.p.a.; a diversa conclusione non si perviene del resto considerando come dies a quo il 9 febbraio 2020 (indicato dalla ricorrente nell’epigrafe del gravame come termine di decorrenza “per eventuale impugnativa”) ovvero il 2 maro 2020 (data della ricezione della comunicazione del 2 marzo 2020, vd. all. 3 al ricorso, protocollo di entrata della ricorrente Ambiente S,p.a.), posto che, anche tenendo conto di tale eventuale slittamento, al 14 maggio 2026, erano comunque ampiamente decorsi sessanta giorni da entrambe le date.
Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.
5.1.- Le spese di lite, anche in considerazione della natura formale della presente decisione, possono essere integralmente compensate tra le parti, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a. con l’intervento dei magistrati:
AR AR AV, Presidente
AL CO NI, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AL CO NI | AR AR AV |
IL SEGRETARIO