TRIB
Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5299/2019
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro,
a scioglimento della riserva assunta in udienza, esaminati gli atti, considerato che con ricorso depositato in data 8 novembre 2024 parte ricorrente ha riassunto il giudizio già interrotto con ordinanza a verbale di udienza del 20 marzo 2024;
considerato che
l' , parte resistente, costituitasi in riassunzione con memoria depositata in data 3 CP_1 gennaio 2025 ha eccepito l'estinzione della causa perché riassunta oltre il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. ; considerato che parte ricorrente si duole che le ordinanze del 18 marzo 2024 e del 20 marzo 2024
“non siano mai pervenute all'indirizzo di posta certificata del procuratore e difensore deceduto Avv. Vincenzo Email_1
Taranto, né al domicilio eletto come indicato in ricorso -“Catania, Via Aldebaran 21 presso lo Studio
Associato Mulone - Taranto - Grasso Vasta”-, né all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel ricorso quale indirizzo ove voler ricevere le Email_2
notificazioni e le comunicazioni di cancelleria”, deducendo di non aver avuto conoscenza di tali provvedimenti, trovandosi, pertanto, suo malgrado, nell'impossibilità di presenziare alle udienze ed ha pertanto insistito nella tempestività del ricorso in riassunzione, chiedendo in subordine la remissione in termini;
visto il contenuto dell'ordinanza a verbale del 20 marzo 2024
«considerato che l'udienza odierna è stata fissata ex art. 309 c.p.c. a seguito di mancata comparizione delle parti (rectius mancato deposito di note difensive ex art. 127 ter c.p.c.) considerato che all'udienza odierna nessuno è comparso per la parte ricorrente;
considerato che
da notizie di stampa risulta che il procuratore della parte ricorrente sia deceduto, considerato per altro che da ricerca effettuata nell'albo telematico nazionale alla data odierna non risulta iscritto alcun avvocato Vincenzo Taranto presso nessuno degli ordini professionali nazionali, considerato parimenti da ricerca effettuata nell'albo telematico nazionale non risulta iscritta alcun avvocato Maria Luisa Conte alla quale risulta essere stata rilasciata congiuntamente e disgiuntamente la procura sebbene non abbia sottoscritto alcun atto, considerato che ex art. 301 c.p.c. “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo
è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso” considerato che la più recente giurisprudenza di legittimità ha equiparato a tali eventi anche la cancellazione volontaria dall'albo;
considerato che
l'interruzione consegue automaticamente all'evento comportando la nullità degli atti compiuti successivamente»; considerato che, a fronte degli eventi rilevati – decesso e cancellazione dall'albo – relativi ad entrambi i difensori della parte ricorrente, muniti di procura rilasciata anche disgiuntamente, non possa aver rilievo la circostanza di mero fatto della mancata comunicazione all'indirizzo
indicato in ricorso, ancora attivo pur dopo il decesso Email_2 dell'avvocato Taranto diversamente da quello al Email_1
quale era state effettuate tutte le precedenti comunicazioni di cancelleria e rispetto al quale non risulta essere stato possibile il recapito delle ordinanze del 18 marzo 2024 e del 20 marzo 2024, in quanto probabilmente non più attivo dopo il decesso del difensore;
ritenuta la giuridica inesistenza delle comunicazioni a persona già deceduta, atteso il venir meno della capacità giuridica;
considerato che
la disciplina codicistica non richiede alcuna comunicazione alla parte personalmente, ribadito che l'interruzione del giudizio consegue automaticamente agli eventi che riguardino il procuratore della parte ai sensi dell'art. 301 c.p.c., considerato che l'art. 305 c.p.c. “Mancata prosecuzione o riassunzione” stabilisce “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”; considerato altresì che l'art. 307 c.p.c. “Estinzione del processo per inattività delle parti” stabilisce
“Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. (…) L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore (…)”. ritenuta pertanto la tardività del ricorso in riassunzione depositato in data 8 novembre 2024, ben oltre il termine perentorio di mesi tre dall'interruzione dichiarata con ordinanza a verbale del 20 marzo
2024,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Si comunichi.
Catania, 11 aprile 2025
Il giudice
Concetta Ruggeri
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro,
a scioglimento della riserva assunta in udienza, esaminati gli atti, considerato che con ricorso depositato in data 8 novembre 2024 parte ricorrente ha riassunto il giudizio già interrotto con ordinanza a verbale di udienza del 20 marzo 2024;
considerato che
l' , parte resistente, costituitasi in riassunzione con memoria depositata in data 3 CP_1 gennaio 2025 ha eccepito l'estinzione della causa perché riassunta oltre il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. ; considerato che parte ricorrente si duole che le ordinanze del 18 marzo 2024 e del 20 marzo 2024
“non siano mai pervenute all'indirizzo di posta certificata del procuratore e difensore deceduto Avv. Vincenzo Email_1
Taranto, né al domicilio eletto come indicato in ricorso -“Catania, Via Aldebaran 21 presso lo Studio
Associato Mulone - Taranto - Grasso Vasta”-, né all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel ricorso quale indirizzo ove voler ricevere le Email_2
notificazioni e le comunicazioni di cancelleria”, deducendo di non aver avuto conoscenza di tali provvedimenti, trovandosi, pertanto, suo malgrado, nell'impossibilità di presenziare alle udienze ed ha pertanto insistito nella tempestività del ricorso in riassunzione, chiedendo in subordine la remissione in termini;
visto il contenuto dell'ordinanza a verbale del 20 marzo 2024
«considerato che l'udienza odierna è stata fissata ex art. 309 c.p.c. a seguito di mancata comparizione delle parti (rectius mancato deposito di note difensive ex art. 127 ter c.p.c.) considerato che all'udienza odierna nessuno è comparso per la parte ricorrente;
considerato che
da notizie di stampa risulta che il procuratore della parte ricorrente sia deceduto, considerato per altro che da ricerca effettuata nell'albo telematico nazionale alla data odierna non risulta iscritto alcun avvocato Vincenzo Taranto presso nessuno degli ordini professionali nazionali, considerato parimenti da ricerca effettuata nell'albo telematico nazionale non risulta iscritta alcun avvocato Maria Luisa Conte alla quale risulta essere stata rilasciata congiuntamente e disgiuntamente la procura sebbene non abbia sottoscritto alcun atto, considerato che ex art. 301 c.p.c. “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo
è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso” considerato che la più recente giurisprudenza di legittimità ha equiparato a tali eventi anche la cancellazione volontaria dall'albo;
considerato che
l'interruzione consegue automaticamente all'evento comportando la nullità degli atti compiuti successivamente»; considerato che, a fronte degli eventi rilevati – decesso e cancellazione dall'albo – relativi ad entrambi i difensori della parte ricorrente, muniti di procura rilasciata anche disgiuntamente, non possa aver rilievo la circostanza di mero fatto della mancata comunicazione all'indirizzo
indicato in ricorso, ancora attivo pur dopo il decesso Email_2 dell'avvocato Taranto diversamente da quello al Email_1
quale era state effettuate tutte le precedenti comunicazioni di cancelleria e rispetto al quale non risulta essere stato possibile il recapito delle ordinanze del 18 marzo 2024 e del 20 marzo 2024, in quanto probabilmente non più attivo dopo il decesso del difensore;
ritenuta la giuridica inesistenza delle comunicazioni a persona già deceduta, atteso il venir meno della capacità giuridica;
considerato che
la disciplina codicistica non richiede alcuna comunicazione alla parte personalmente, ribadito che l'interruzione del giudizio consegue automaticamente agli eventi che riguardino il procuratore della parte ai sensi dell'art. 301 c.p.c., considerato che l'art. 305 c.p.c. “Mancata prosecuzione o riassunzione” stabilisce “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”; considerato altresì che l'art. 307 c.p.c. “Estinzione del processo per inattività delle parti” stabilisce
“Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. (…) L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore (…)”. ritenuta pertanto la tardività del ricorso in riassunzione depositato in data 8 novembre 2024, ben oltre il termine perentorio di mesi tre dall'interruzione dichiarata con ordinanza a verbale del 20 marzo
2024,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Si comunichi.
Catania, 11 aprile 2025
Il giudice
Concetta Ruggeri