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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3478/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3478/2021 promossa da:
, assistito dall'avv. GAGLIARDI COSMO MARIA, ed elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA PANEBIANCO, 416 87100 Cosenza Italia
ATTORE/I contro assistito dall'avv. PESENTI MARCO, ed elettivamente domiciliato in Controparte_1
C/O AVV. ARMANDO GUARANY - PIAZZA MATTEOTTI, 2 CATANZARO
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo
, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data Parte_1
01/10/2021, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo,
convenendo in giudizio, avanti codesto Ill.mo Tribunale,
[...]
er ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Cosenza, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa, accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, illegittimo, invalido e privo di giuridici effetti, ovvero annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta;
con vittoria di spese e competenze pagina 1 di 12 professionali del giudizio (ivi incluso il rimborso delle spese generali ex art.
art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014).
Il Tribunale di Cosenza ha ingiunto al Sig. di pagare, alla Parte_1
parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: 1) la somma di € 7.934,94; 2) gli ulteriori interessi moratori al tasso contrattualmente previsto;
3) le spese della procedura di ingiunzione, oltre Spese Generali, I.V.A. e Cassa Avvocati come per legge. )
In data 28.07.2021 al debitore è stata notificata ingiunzione di pagamento (n°
843/2021 - n. 2292/2021 R.G., pronunciata dal Tribunale di Cosenza e depositata in cancelleria in data 22.07.2021 a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo presentato per la somma di € 7.934,94, oltre interessi successivi, nonché di € 685,50 per spese e competenze oltre rimborso forfetario, I.V.A.
e C.A. come per legge della procedura monitoria.
La pretesa creditoria deriva da un contratto di credito al consumo n.14600602, originariamente stipulato tra e, tramite Parte_1 [...]
la MP Banca s.p.a. e poi da quest'ultima ceduto pro Controparte_2
soluto a (poi trasformatasi in , le cui Controparte_1 Controparte_1
rate sarebbero immediatamente e interamente esigibili, con gli interessi, a cagione dell'avvenuta decadenza dal beneficio del termine.
Veniva preliminarmente dedotta l' improcedibilità, poichè l'opposta non aveva diritto di procedere ingiuntivamente senza aver prima percorso l'obbligatorio tentativo di mediazione, appositamente previsto anche nel contratto azionato (art. 20 delle condizioni generali) e ai sensi del D.Lgs.
28/2010 .
pagina 2 di 12 Altresì si eccepiva il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta in quanto l' non avrebbe provato, di essere il Controparte_1
medesimo soggetto di “ - ossia dell'unico cessionario del Controparte_1
credito - per avvenuta modifica della mera denominazione sociale. Inoltre, la proposta di cessione di crediti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo non è prova dell'avvenuta conclusione del contratto di cessione, mancando l'
accettazione del proponente.
La mancata comunicazione della cessione del credito determinerebbe la sua inefficacia nei confronti del ceduto non avendo mai l' odierno opponente ricevuto la notifica della cessione del credito ai sensi dell'art. 1264 c.c., né mai l'ha accettata, onde la stessa, quand'anche esistente, non avrebbe effetti nei suoi confronti.
Il credito sarebbe inesigibile non essendo efficace né la decadenza dal beneficio del termine, né la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali del medesimo, ma, tra le parti originarie sarebbe avvenuta una rinegoziazione novativa, con modifica delle condizioni di rimborso del prestito, giusta sottoscrizione di transazione nel mese di maggio del 2017 e contestuale consegna all'incaricata della MP s.p.a “MG
Studio Professionale di Palermo” di effetti cambiari in bianco e il pagamento del debito residuo in rate mensili di € 68,75. per come riconosciuto dalla stessa MP Banca s.p.a. con la lettera raccomandata allegata in atti
Anche sotto il profilo del quantum si rilevava che sarebbe dovuto, al più , il mero ammontare delle sole rate scadute e non pagate;
e sempre nel limite del credito residuo di cui all' ultimo piano di rimborso rateale. Invece
pagina 3 di 12 ,riguardo agli interessi, si eccepiva che quelli di mora, in caso di sconfinamento rispetto al tasso soglia per la configurazione dell'usura, non andrebbero ragguagliati a tale limite , poiché la pattuizione di interessi, contrastante con la previsione ex L. 108/1996, non può essere ricalcolata, ma
è integralmente e irrimediabilmente nulla.
Si costituiva l' opposta evidenziando che è pacifico come il debitore abbia sottoscritto il contratto de quo ricevendo la somma e rendendosi inadempiente, giusta estratto conto prodotto in sede monitoria e non oggetto di contestazione.
Sulla scorta dell' art. 5 comma 4 D.lgs 28/2010 il procedimento di mediazione può essere istaurato fino alla pronuncia di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
altresì la documentazione allegata smentisce il difetto di legittimazione attiva dell' opposta
La ricevuta di ritorno attesta l'invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito all'opponente, perfezionatasi per compiuta giacenza;
la dichiarazione con la quale MP comunicava al sig. l'intervenuta Pt_1
cessione del credito vantato nei suoi confronti a favore di , la Controparte_1
copia dell'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex), debitamente omissato, che comprova come il credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito della cessione sopra richiamata;
altrettanto destituita di fondamento giuridico è la doglianza relativa alla dedotta incompletezza dell'atto di cessione prodotto in fase monitoria.
Riguardo l'asserita mancata comunicazione della decadenza del beneficio del termine è in atti lettera di comunicazione di decadenza dal beneficio del pagina 4 di 12 termine, del 14.01.2017, con contestuale messa in mora, inviata da MP
Banca S.p.a. al Sig. che confuta l' assunto dell' opponente Pt_1
sarebbe l'asserita inesigibilità del credito secondo cui il tra Parte_2
le parti originarie è avvenuta una rinegoziazione novativa, con modifica delle condizioni di rimborso del prestito, giusta sottoscrizione di transazione nel mese di maggio del 2017”
Più precisamente,in data 15.05.2017 il Sig. sottoscriveva con Pt_1
MP Banca S.p.a., per il tramite della Controparte_3
piano di rientro con il quale, veniva pattuito, al fine di estinguere il debito dell'opponente, il pagamento di un acconto pari ad euro 80,00, nonché il rilascio di n. 90 effetti cambiari da € 68,75 aventi scadenza mensile a decorrere dal 30/08/2017, fino al 30/01/2025 in cui espressamente viene precisato “si intende ricevuto escludendo la novazione”
Le cambiali rilasciate dal Sig. sono andate insolute e sono Pt_1
documentati i tentativi di incasso di cambiali da parte di MP del
12/10/2017; 13/11/2017; 14/12/2017; 26/01/2017. Quindi il piano di rientro cambiario non fu portato ad effettiva esecuzione, determinando così il venir meno dell'accordo raggiunto dall'opponente con MP . Inconferente deve ritenersi la contestazione del debitore secondo la quale “tale nuova scansione rateale non prevedeva alcuna ipotesi particolare di decadenza dal beneficio del termine”
Anche le censure in ordine al quantum ingiunto sarebbero generiche e infondate, secondo l'opposta . In particolare,devono essere addebitati al Sig.
gli interessi di mora calcolati sulle somme da egli dovute a partire Pt_1
pagina 5 di 12 dalla data di invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (14.01.2017), così come espressamente previsto dall'art. 13 del contratto di prestito personale: “Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto. A seguito della decadenza dal beneficio del termine
, il Cliente dovrà versare a MP in un'unica soluzione : b) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo”, clausola espressamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. dallo stesso
Pertanto, il credito è pari al saldo debitore maturato per il regolamento negoziale per cui è causa, Euro 7.934,94, di cui Euro 797,73 a titolo di rate scadute e impagate, Euro 4.770,56 per capitale residuo alla data di decadenza di beneficio del termine, ed Euro 2.366,65 a titolo di interessi moratori
Anche la dedotta usurarietà degli interessi è priva di pregio considerato che il TAEG indicato in contratto è pari al 13,67%, il TAN corrisponde al
12,75%, mentre gli interessi di mora sono stati determinati nella misura del
12%
All' esito di scioglimento di riserva veniva concessa dal Giudice adito la provvisoria esecuzione del monitorio opposto . L' attività istruttoria si articolava nell' acquisizione dei documenti prodotti e all' udienza del
11 settembre 2024 veniva trattenuta in decisione , concessi i termini di cui all' art. 190 del c.p.c.
Motivi della decisione
L' opposizione è infondata in fatto e diritto e viene rigettata per le motivazioni di seguito indicate pagina 6 di 12 Preliminarmente viene disattesa la dedotta carenza di legittimazione attiva dell' opposta creditrice :in sede monitoria sono stati prodotti il contratto di cessione pro soluto del 19.11.2019 intervenuto tra MP S.p.a. – società con la quale l'odierno opponente ha sottoscritto il contratto per cui è causa e che a partire dal 01.10.2015 si è trasformata in Banca cambiando la propria ragione sociale in MP Banca S.p.A. – e . S.p.a. CP_1
La MP comunicava al sig. l'intervenuta cessione del credito Pt_1
vantato nei suoi confronti a favore di “Con la presente Le Controparte_1
comunichiamo che, ai fini e per gli effetti degli artt. 1264 e 1265 Codice
Civile, il credito vantato dalla MP Banca S.p.A. nei suoi confronti - relativamente al finanziamento in oggetto – composto di euro 6.047,08 per
capitale, interessi corrispettivi, accessori e interessi di mora maturati oltre
eventuali spese legali, è stato ceduto con effetto dal 19/11/2019 a CP_1
Via Terraglio 63 – 30174 Venezia Mestre (VE). Unitamente al credito
[...]
hanno formato oggetto di cessione, privilegi, garanzie reali e personali, penale, interessi scaduti e ogni altro accessorio. La invitiamo pertanto ad
eseguire tutti i pagamenti futuri direttamente in capo alla cessionaria
[...]
che potete contattare al numero di telefono 02.83905159, dal CP_1
lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Per ogni eventuale
chiarimento, potrà rivolgersi ai locali uffici MP Banca S.p.A. Distinti saluti. RACCOMANDATA R.R. Milano, 19/11/2019 Ns. rif. (14600602)”
La doglianza relativa alla circostanza della mancata notifica della cessione , stante la “compiuta giacenza” è da ritenersi ,comunque, superata e assorbita poiché il debitore veniva edotto dell' intervenuta pagina 7 di 12 cessione con la notifica del decreto ingiuntivo;
invero, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto è un atto a forma libera, purché
idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo .
Va sottolineato che la cessione del credito, si perfeziona per effetto del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto. Sotto il profilo ontologico è un rapporto giuridico bilaterale, estraneo al debitore, in quanto la notifica a quest'ultimo dell'avvenuta cessione, richiesta dall'art. 1264 del codice civile, integra esclusivamente una condizione di opponibilità del negozio al debitore medesimo, ovvero lo priva del diritto di liberarsi adempiendo al cedente,
La notificazione ex art. 1264 c.c., “sarà necessaria unicamente al fine di escludere, o meno, l'efficacia liberatoria del pagamento, eventualmente effettuato, dal debitore ceduto in favore del cedente anziché del cessionario”
(Cass. civ., Sez. III° n. 1312/2005; Cass. civ., Sez. III°, n. 15364/2011)
circostanza ,nella fattispecie, non verificatasi
Pertanto ,è stata fornita prova della legittimazione attiva della società
opposta , ovvero la titolarità del potere e del dovere di promuovere e subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e che nessun pagamento sia stato eseguito da parte debitrice
L'atto di cessione prodotto è completo in quanto costituito dalla proposta e dall' accettazione (cfr pag 13 e pag 26 del Doc. 4 fasc. monitorio. ) pagina 8 di 12 nonché tutti gli elementi essenziali del contratto di cessione MP/IFIS
(parti, natura del contratto, oggetto, prezzo).
La lettera di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, del
14.01.2017, con contestuale messa in mora, inviata da MP Banca S.p.a.
al Sig. confuta la dedotta inesigibilità per omessa comunicazione Pt_1
Non osta all' inesigibilità del credito la sottoscrizione da parte dell'
odierno opponente ,in data 15.05.2017 , con MP Banca S.p.a., per il tramite della di un piano di rientro con il Controparte_3
quale, oltre a riconoscere espressamente il debito nei confronti della Cedente,
veniva pattuito, al fine di estinguere il debito , il pagamento di un acconto pari ad euro 80,00, nonché il rilascio di n. 90 effetti cambiari da € 68,75 aventi scadenza mensile a decorrere dal 30/08/2017, fino al 30/01/2025 .Tale
accordo , avente ad oggetto la mera rimodulazione dell'obbligo di pagamento del debitore, non ha determinato alcuna estinzione dell'obbligazione precedentemente assunta tramite sottoscrizione del contratto di prestito personale di cui è causa ed è privo di carattere novativo per come peraltro letteralmente precisato “si intende ricevuto escludendo la novazione” .Tuttavia, il piano di rientro cambiario non fu portato ad effettiva esecuzione in quanto le cambiali rilasciate dal Sig. sono andate Pt_1
insolute (cfr. DOC. 7 fascicolo monitorio, pag. 3, tentativi di incasso di cambiali da parte di MP del 12/10/2017; 13/11/2017; 14/12/2017;
26/01/2017). Priva di pregio è la contestazione secondo cui tale nuova scansione rateale non prevedeva alcuna ipotesi particolare di decadenza dal beneficio del termine , in realtà , le obbligazioni pecuniarie “portabili”, ai pagina 9 di 12 sensi del terzo comma dell'art. 1182 c.c. alla loro scadenza, non comportano la necessità della preventiva costituzione in mora, trattandosi di un tipico caso di mora ex re ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3 c.c.
Nel caso di specie, vertendosi in ambito di prestito personale da rimborsare mediante cambiali a rate di Euro 68,75 scadenti il giorno 15 di ogni mese,
Il piano di rientro cambiario non fu portato ad effettiva esecuzione, determinando così inevitabilmente il venir meno dell'accordo raggiunto dall'opponente con MP.
Nessuna rilevanza ha la giustificazione per il suo inadempimento addotta dal debitore con il riferimento al “verbale della Questura di
Cosenza del 07.05.2017”, in quanto prova il solo fatto che l'opponente in tale data ha rilasciato delle dichiarazioni che riguardano soggetti estranei al giudizio e di cui non si conoscono gli sviluppi investigativi.
Inconferenti sono le deduzioni dell' opponente secondo cui sarebbe stato necessario allegare un protesto cambiario non essendo sufficiente la dicitura “cambiale insoluta” nell' ambito dell' estratto conto per l'
esercizio dell' azione causale . L' effetto che si ricollega alle cambiali
è l' inversione dell' onere della prova perché valgono come ricognizione di debito ai sensi dell' art.. 1988 c.c. Altresì la restituzione delle cambiali si pone necessaria per l' esercizio dell' azione cartolare e non per quella causale
Riguardo al quantum si rileva la legittimità della pretesa creditoria anche sotto questo profilo. Dalla disamina dell' estratto conto ex art. 50
TUB, recante le registrazioni delle singole movimentazioni legate al pagina 10 di 12 rimborso del prestito risulta che il saldo debitore maturato per il regolamento negoziale per cui è causa, è di Euro 7.934,94, di cui Euro 797,73
a titolo di rate scadute e impagate, Euro 4.770,56 per capitale residuo alla data di decadenza di beneficio del termine, ed Euro 2.366,65 a titolo di interessi moratori
Non si riscontra la dedotta usurarietà tenuto conto che il “Tasso Soglia” determinato sulla base del TEGM rilevato per la categoria “Crediti personali”
(periodo di riferimento: 1° gennaio -31 marzo 2015), così come indicato nel
D.M. del 24.12.2014, era pari al 18,9875% mentre il TAEG indicato in contratto è pari al 13,67%, il TAN corrisponde al 12,75%,nonché gli interessi di mora sono stati determinati nella misura del 12% Più
precisamente sarebbe stata superflua una verifica della conformità del
Taeg applicato e quello previsto dal contratto , risultando infondata la deduzione circa la necessità di tener conto anche dei costi della polizza assicurativa e del tutto generiche le ulteriori doglianze afferenti la non conformità del Taeg pattuito e quello applicato
Sulla base delle svolte considerazioni è da ritenersi legittima l'
emissione del decreto ingiuntivo opposto che deve essere dichiarato esecutivo
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta l' opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n 843/2021
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1
pagina 11 di 12 in euro 1700,00 per compensi professionali , oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore di Controparte_1
Nella pers. del l.r.p.t.
Cosenza 14 gennaio 2025
Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3478/2021 promossa da:
, assistito dall'avv. GAGLIARDI COSMO MARIA, ed elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA PANEBIANCO, 416 87100 Cosenza Italia
ATTORE/I contro assistito dall'avv. PESENTI MARCO, ed elettivamente domiciliato in Controparte_1
C/O AVV. ARMANDO GUARANY - PIAZZA MATTEOTTI, 2 CATANZARO
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo
, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data Parte_1
01/10/2021, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo,
convenendo in giudizio, avanti codesto Ill.mo Tribunale,
[...]
er ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Cosenza, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa, accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, illegittimo, invalido e privo di giuridici effetti, ovvero annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta;
con vittoria di spese e competenze pagina 1 di 12 professionali del giudizio (ivi incluso il rimborso delle spese generali ex art.
art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014).
Il Tribunale di Cosenza ha ingiunto al Sig. di pagare, alla Parte_1
parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: 1) la somma di € 7.934,94; 2) gli ulteriori interessi moratori al tasso contrattualmente previsto;
3) le spese della procedura di ingiunzione, oltre Spese Generali, I.V.A. e Cassa Avvocati come per legge. )
In data 28.07.2021 al debitore è stata notificata ingiunzione di pagamento (n°
843/2021 - n. 2292/2021 R.G., pronunciata dal Tribunale di Cosenza e depositata in cancelleria in data 22.07.2021 a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo presentato per la somma di € 7.934,94, oltre interessi successivi, nonché di € 685,50 per spese e competenze oltre rimborso forfetario, I.V.A.
e C.A. come per legge della procedura monitoria.
La pretesa creditoria deriva da un contratto di credito al consumo n.14600602, originariamente stipulato tra e, tramite Parte_1 [...]
la MP Banca s.p.a. e poi da quest'ultima ceduto pro Controparte_2
soluto a (poi trasformatasi in , le cui Controparte_1 Controparte_1
rate sarebbero immediatamente e interamente esigibili, con gli interessi, a cagione dell'avvenuta decadenza dal beneficio del termine.
Veniva preliminarmente dedotta l' improcedibilità, poichè l'opposta non aveva diritto di procedere ingiuntivamente senza aver prima percorso l'obbligatorio tentativo di mediazione, appositamente previsto anche nel contratto azionato (art. 20 delle condizioni generali) e ai sensi del D.Lgs.
28/2010 .
pagina 2 di 12 Altresì si eccepiva il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta in quanto l' non avrebbe provato, di essere il Controparte_1
medesimo soggetto di “ - ossia dell'unico cessionario del Controparte_1
credito - per avvenuta modifica della mera denominazione sociale. Inoltre, la proposta di cessione di crediti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo non è prova dell'avvenuta conclusione del contratto di cessione, mancando l'
accettazione del proponente.
La mancata comunicazione della cessione del credito determinerebbe la sua inefficacia nei confronti del ceduto non avendo mai l' odierno opponente ricevuto la notifica della cessione del credito ai sensi dell'art. 1264 c.c., né mai l'ha accettata, onde la stessa, quand'anche esistente, non avrebbe effetti nei suoi confronti.
Il credito sarebbe inesigibile non essendo efficace né la decadenza dal beneficio del termine, né la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali del medesimo, ma, tra le parti originarie sarebbe avvenuta una rinegoziazione novativa, con modifica delle condizioni di rimborso del prestito, giusta sottoscrizione di transazione nel mese di maggio del 2017 e contestuale consegna all'incaricata della MP s.p.a “MG
Studio Professionale di Palermo” di effetti cambiari in bianco e il pagamento del debito residuo in rate mensili di € 68,75. per come riconosciuto dalla stessa MP Banca s.p.a. con la lettera raccomandata allegata in atti
Anche sotto il profilo del quantum si rilevava che sarebbe dovuto, al più , il mero ammontare delle sole rate scadute e non pagate;
e sempre nel limite del credito residuo di cui all' ultimo piano di rimborso rateale. Invece
pagina 3 di 12 ,riguardo agli interessi, si eccepiva che quelli di mora, in caso di sconfinamento rispetto al tasso soglia per la configurazione dell'usura, non andrebbero ragguagliati a tale limite , poiché la pattuizione di interessi, contrastante con la previsione ex L. 108/1996, non può essere ricalcolata, ma
è integralmente e irrimediabilmente nulla.
Si costituiva l' opposta evidenziando che è pacifico come il debitore abbia sottoscritto il contratto de quo ricevendo la somma e rendendosi inadempiente, giusta estratto conto prodotto in sede monitoria e non oggetto di contestazione.
Sulla scorta dell' art. 5 comma 4 D.lgs 28/2010 il procedimento di mediazione può essere istaurato fino alla pronuncia di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
altresì la documentazione allegata smentisce il difetto di legittimazione attiva dell' opposta
La ricevuta di ritorno attesta l'invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito all'opponente, perfezionatasi per compiuta giacenza;
la dichiarazione con la quale MP comunicava al sig. l'intervenuta Pt_1
cessione del credito vantato nei suoi confronti a favore di , la Controparte_1
copia dell'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex), debitamente omissato, che comprova come il credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito della cessione sopra richiamata;
altrettanto destituita di fondamento giuridico è la doglianza relativa alla dedotta incompletezza dell'atto di cessione prodotto in fase monitoria.
Riguardo l'asserita mancata comunicazione della decadenza del beneficio del termine è in atti lettera di comunicazione di decadenza dal beneficio del pagina 4 di 12 termine, del 14.01.2017, con contestuale messa in mora, inviata da MP
Banca S.p.a. al Sig. che confuta l' assunto dell' opponente Pt_1
sarebbe l'asserita inesigibilità del credito secondo cui il tra Parte_2
le parti originarie è avvenuta una rinegoziazione novativa, con modifica delle condizioni di rimborso del prestito, giusta sottoscrizione di transazione nel mese di maggio del 2017”
Più precisamente,in data 15.05.2017 il Sig. sottoscriveva con Pt_1
MP Banca S.p.a., per il tramite della Controparte_3
piano di rientro con il quale, veniva pattuito, al fine di estinguere il debito dell'opponente, il pagamento di un acconto pari ad euro 80,00, nonché il rilascio di n. 90 effetti cambiari da € 68,75 aventi scadenza mensile a decorrere dal 30/08/2017, fino al 30/01/2025 in cui espressamente viene precisato “si intende ricevuto escludendo la novazione”
Le cambiali rilasciate dal Sig. sono andate insolute e sono Pt_1
documentati i tentativi di incasso di cambiali da parte di MP del
12/10/2017; 13/11/2017; 14/12/2017; 26/01/2017. Quindi il piano di rientro cambiario non fu portato ad effettiva esecuzione, determinando così il venir meno dell'accordo raggiunto dall'opponente con MP . Inconferente deve ritenersi la contestazione del debitore secondo la quale “tale nuova scansione rateale non prevedeva alcuna ipotesi particolare di decadenza dal beneficio del termine”
Anche le censure in ordine al quantum ingiunto sarebbero generiche e infondate, secondo l'opposta . In particolare,devono essere addebitati al Sig.
gli interessi di mora calcolati sulle somme da egli dovute a partire Pt_1
pagina 5 di 12 dalla data di invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (14.01.2017), così come espressamente previsto dall'art. 13 del contratto di prestito personale: “Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto. A seguito della decadenza dal beneficio del termine
, il Cliente dovrà versare a MP in un'unica soluzione : b) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo”, clausola espressamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. dallo stesso
Pertanto, il credito è pari al saldo debitore maturato per il regolamento negoziale per cui è causa, Euro 7.934,94, di cui Euro 797,73 a titolo di rate scadute e impagate, Euro 4.770,56 per capitale residuo alla data di decadenza di beneficio del termine, ed Euro 2.366,65 a titolo di interessi moratori
Anche la dedotta usurarietà degli interessi è priva di pregio considerato che il TAEG indicato in contratto è pari al 13,67%, il TAN corrisponde al
12,75%, mentre gli interessi di mora sono stati determinati nella misura del
12%
All' esito di scioglimento di riserva veniva concessa dal Giudice adito la provvisoria esecuzione del monitorio opposto . L' attività istruttoria si articolava nell' acquisizione dei documenti prodotti e all' udienza del
11 settembre 2024 veniva trattenuta in decisione , concessi i termini di cui all' art. 190 del c.p.c.
Motivi della decisione
L' opposizione è infondata in fatto e diritto e viene rigettata per le motivazioni di seguito indicate pagina 6 di 12 Preliminarmente viene disattesa la dedotta carenza di legittimazione attiva dell' opposta creditrice :in sede monitoria sono stati prodotti il contratto di cessione pro soluto del 19.11.2019 intervenuto tra MP S.p.a. – società con la quale l'odierno opponente ha sottoscritto il contratto per cui è causa e che a partire dal 01.10.2015 si è trasformata in Banca cambiando la propria ragione sociale in MP Banca S.p.A. – e . S.p.a. CP_1
La MP comunicava al sig. l'intervenuta cessione del credito Pt_1
vantato nei suoi confronti a favore di “Con la presente Le Controparte_1
comunichiamo che, ai fini e per gli effetti degli artt. 1264 e 1265 Codice
Civile, il credito vantato dalla MP Banca S.p.A. nei suoi confronti - relativamente al finanziamento in oggetto – composto di euro 6.047,08 per
capitale, interessi corrispettivi, accessori e interessi di mora maturati oltre
eventuali spese legali, è stato ceduto con effetto dal 19/11/2019 a CP_1
Via Terraglio 63 – 30174 Venezia Mestre (VE). Unitamente al credito
[...]
hanno formato oggetto di cessione, privilegi, garanzie reali e personali, penale, interessi scaduti e ogni altro accessorio. La invitiamo pertanto ad
eseguire tutti i pagamenti futuri direttamente in capo alla cessionaria
[...]
che potete contattare al numero di telefono 02.83905159, dal CP_1
lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Per ogni eventuale
chiarimento, potrà rivolgersi ai locali uffici MP Banca S.p.A. Distinti saluti. RACCOMANDATA R.R. Milano, 19/11/2019 Ns. rif. (14600602)”
La doglianza relativa alla circostanza della mancata notifica della cessione , stante la “compiuta giacenza” è da ritenersi ,comunque, superata e assorbita poiché il debitore veniva edotto dell' intervenuta pagina 7 di 12 cessione con la notifica del decreto ingiuntivo;
invero, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto è un atto a forma libera, purché
idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo .
Va sottolineato che la cessione del credito, si perfeziona per effetto del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto. Sotto il profilo ontologico è un rapporto giuridico bilaterale, estraneo al debitore, in quanto la notifica a quest'ultimo dell'avvenuta cessione, richiesta dall'art. 1264 del codice civile, integra esclusivamente una condizione di opponibilità del negozio al debitore medesimo, ovvero lo priva del diritto di liberarsi adempiendo al cedente,
La notificazione ex art. 1264 c.c., “sarà necessaria unicamente al fine di escludere, o meno, l'efficacia liberatoria del pagamento, eventualmente effettuato, dal debitore ceduto in favore del cedente anziché del cessionario”
(Cass. civ., Sez. III° n. 1312/2005; Cass. civ., Sez. III°, n. 15364/2011)
circostanza ,nella fattispecie, non verificatasi
Pertanto ,è stata fornita prova della legittimazione attiva della società
opposta , ovvero la titolarità del potere e del dovere di promuovere e subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e che nessun pagamento sia stato eseguito da parte debitrice
L'atto di cessione prodotto è completo in quanto costituito dalla proposta e dall' accettazione (cfr pag 13 e pag 26 del Doc. 4 fasc. monitorio. ) pagina 8 di 12 nonché tutti gli elementi essenziali del contratto di cessione MP/IFIS
(parti, natura del contratto, oggetto, prezzo).
La lettera di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, del
14.01.2017, con contestuale messa in mora, inviata da MP Banca S.p.a.
al Sig. confuta la dedotta inesigibilità per omessa comunicazione Pt_1
Non osta all' inesigibilità del credito la sottoscrizione da parte dell'
odierno opponente ,in data 15.05.2017 , con MP Banca S.p.a., per il tramite della di un piano di rientro con il Controparte_3
quale, oltre a riconoscere espressamente il debito nei confronti della Cedente,
veniva pattuito, al fine di estinguere il debito , il pagamento di un acconto pari ad euro 80,00, nonché il rilascio di n. 90 effetti cambiari da € 68,75 aventi scadenza mensile a decorrere dal 30/08/2017, fino al 30/01/2025 .Tale
accordo , avente ad oggetto la mera rimodulazione dell'obbligo di pagamento del debitore, non ha determinato alcuna estinzione dell'obbligazione precedentemente assunta tramite sottoscrizione del contratto di prestito personale di cui è causa ed è privo di carattere novativo per come peraltro letteralmente precisato “si intende ricevuto escludendo la novazione” .Tuttavia, il piano di rientro cambiario non fu portato ad effettiva esecuzione in quanto le cambiali rilasciate dal Sig. sono andate Pt_1
insolute (cfr. DOC. 7 fascicolo monitorio, pag. 3, tentativi di incasso di cambiali da parte di MP del 12/10/2017; 13/11/2017; 14/12/2017;
26/01/2017). Priva di pregio è la contestazione secondo cui tale nuova scansione rateale non prevedeva alcuna ipotesi particolare di decadenza dal beneficio del termine , in realtà , le obbligazioni pecuniarie “portabili”, ai pagina 9 di 12 sensi del terzo comma dell'art. 1182 c.c. alla loro scadenza, non comportano la necessità della preventiva costituzione in mora, trattandosi di un tipico caso di mora ex re ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3 c.c.
Nel caso di specie, vertendosi in ambito di prestito personale da rimborsare mediante cambiali a rate di Euro 68,75 scadenti il giorno 15 di ogni mese,
Il piano di rientro cambiario non fu portato ad effettiva esecuzione, determinando così inevitabilmente il venir meno dell'accordo raggiunto dall'opponente con MP.
Nessuna rilevanza ha la giustificazione per il suo inadempimento addotta dal debitore con il riferimento al “verbale della Questura di
Cosenza del 07.05.2017”, in quanto prova il solo fatto che l'opponente in tale data ha rilasciato delle dichiarazioni che riguardano soggetti estranei al giudizio e di cui non si conoscono gli sviluppi investigativi.
Inconferenti sono le deduzioni dell' opponente secondo cui sarebbe stato necessario allegare un protesto cambiario non essendo sufficiente la dicitura “cambiale insoluta” nell' ambito dell' estratto conto per l'
esercizio dell' azione causale . L' effetto che si ricollega alle cambiali
è l' inversione dell' onere della prova perché valgono come ricognizione di debito ai sensi dell' art.. 1988 c.c. Altresì la restituzione delle cambiali si pone necessaria per l' esercizio dell' azione cartolare e non per quella causale
Riguardo al quantum si rileva la legittimità della pretesa creditoria anche sotto questo profilo. Dalla disamina dell' estratto conto ex art. 50
TUB, recante le registrazioni delle singole movimentazioni legate al pagina 10 di 12 rimborso del prestito risulta che il saldo debitore maturato per il regolamento negoziale per cui è causa, è di Euro 7.934,94, di cui Euro 797,73
a titolo di rate scadute e impagate, Euro 4.770,56 per capitale residuo alla data di decadenza di beneficio del termine, ed Euro 2.366,65 a titolo di interessi moratori
Non si riscontra la dedotta usurarietà tenuto conto che il “Tasso Soglia” determinato sulla base del TEGM rilevato per la categoria “Crediti personali”
(periodo di riferimento: 1° gennaio -31 marzo 2015), così come indicato nel
D.M. del 24.12.2014, era pari al 18,9875% mentre il TAEG indicato in contratto è pari al 13,67%, il TAN corrisponde al 12,75%,nonché gli interessi di mora sono stati determinati nella misura del 12% Più
precisamente sarebbe stata superflua una verifica della conformità del
Taeg applicato e quello previsto dal contratto , risultando infondata la deduzione circa la necessità di tener conto anche dei costi della polizza assicurativa e del tutto generiche le ulteriori doglianze afferenti la non conformità del Taeg pattuito e quello applicato
Sulla base delle svolte considerazioni è da ritenersi legittima l'
emissione del decreto ingiuntivo opposto che deve essere dichiarato esecutivo
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta l' opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n 843/2021
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1
pagina 11 di 12 in euro 1700,00 per compensi professionali , oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore di Controparte_1
Nella pers. del l.r.p.t.
Cosenza 14 gennaio 2025
Il Giudice
Fulvia Piro
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