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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile
composta dai signori Magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott.ssa Alida Marinuzzi Consigliere relatore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 210/2022 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
[...]
APPELLANTE
CONTRO
(fall. n. 175/2015), in persona del Curatore Controparte_1
Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe di Liberto CP_2
e nei confronti di
, elettivamente domiciliata in Messina, via Calabria n. 36, presso lo studio CP_3 dell'avv. Giuseppa Marabello che lo rappresenta e difende.
APPELLATO
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2 aprile 2019, il Curatore del Fallimento (Fall. n. Parte_2
175/2015) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, il sig. e CP_3
l' , chiedendo Parte_3 che fosse dichiarata l'inefficacia e/o l'inopponibilità, nei confronti della procedura concorsuale, del pagamento effettuato – tramite – dall in favore del Controparte_4 Parte_1 CP_3
A sostegno della domanda, la Curatela esponeva che aveva promosso CP_3 un'esecuzione mobiliare nei confronti dello (ancora in bonis all'epoca dei fatti) e CP_1 dell' , quale terzo pignorato. Tale procedura si era conclusa con ordinanza del 7 luglio Parte_1
2015, con cui il Giudice dell'esecuzione aveva disposto l'assegnazione del credito vantato fino all'importo di € 4.310,33.
Poiché detta assegnazione non venne eseguita, il creditore avviava un nuovo procedimento esecutivo, pignorando le somme giacenti presso l'Assessorato e custodite da Controparte_4 tesoriere dell'ente. In esito a tale procedura, con ordinanza del 15 febbraio 2016, il Giudice disponeva una nuova assegnazione in favore del per l'importo di € 5.804,58. Il pagamento CP_3 veniva infine eseguito il 25 marzo 2016, nella minor somma di € 5.186,67.
La Curatela sosteneva che tale pagamento doveva essere considerato inefficace ai sensi dell'art. 44
L.F., trattandosi dell'estinzione, da parte di un terzo, di un debito del fallito, con conseguente obbligo restitutorio in capo all'accipiens. Inoltre, l'Assessorato – secondo la prospettazione attorea – avrebbe agito in violazione della diffida ricevuta via PEC il 23 dicembre 2015, con la quale gli si intimava di non procedere ad alcun pagamento in favore di terzi, neppure in esecuzione di provvedimenti giudiziari. Il pagamento veniva altresì qualificato come atto solutorio anomalo, lesivo del principio della par condicio creditorum, e pertanto inefficace anche ai sensi dell'art. 67, co. 1, n.
2 L.F.
Si costituiva in giudizio il sig. contestando integralmente le domande avversarie e, CP_3 in via subordinata, chiedendo di essere manlevato dall'Assessorato in caso di condanna.
Anche l'Assessorato si costituiva, resistendo e sostenendo che il pagamento impugnato era stato effettuato in esecuzione di un ordine giudiziale – l'ordinanza di assegnazione – e quindi non volontariamente.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 2 190 c.p.c.
Con sentenza n. 88/2022, il Tribunale di Palermo accoglieva integralmente le domande della
Curatela, dichiarando l'inefficacia e/o l'inopponibilità del pagamento in favore del nei CP_3 confronti della massa fallimentare.
Il Tribunale rilevava che le somme percepite da pur materialmente erogate CP_3 dall e dal suo tesoriere erano giuridicamente riferibili alla . Parte_1 Controparte_4 CP_1
Pertanto, il pagamento eseguito in favore di un solo creditore – in data successiva alla dichiarazione di fallimento – configurava una violazione del principio della par condicio creditorum e si traduceva in un atto solutorio inefficace ex art. 44, co. 1, L.F.
Il Tribunale escludeva inoltre qualsiasi effetto scriminante delle ordinanze di assegnazione, evidenziando che esse producono effetti condizionati (“salvo buon fine” o “salvo esazione”), sicché rilevante è il momento dell'effettiva esecuzione del pagamento, non la data del provvedimento.
Veniva rigettata anche la domanda di manleva formulata dal nei confronti dell . CP_3 Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello principale l , articolando due motivi;
si è Parte_1 costituito il sig. proponendo appello incidentale. Si è costituita infine la Curatela, chiedendo CP_3 il rigetto di entrambi i gravami.
All'udienza del 21 giugno 2024 la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo, l'Assessorato contesta la propria condanna solidale, eccependo l'erroneità della decisione nella parte in cui lo si è ritenuto legittimato passivamente ex art. 44 L.F. Secondo
l'appellante, l'azione andava esercitata solo nei confronti del creditore soddisfatto , non CP_3 anche verso il soggetto esecutore del pagamento.
Il motivo è infondato.
È pacifico che il pagamento in favore di sia avvenuto il 25 marzo 2016, dunque dopo la CP_3 dichiarazione di fallimento della , intervenuta il 21 dicembre 2015. Anche considerando CP_1 la prima ordinanza di assegnazione del 7 luglio 2015 – poi rimasta inadempiuta – si applica il principio per cui l'ordinanza di assegnazione non determina l'estinzione del debito, producendo effetti solo "salva esazione".
Pertanto, il momento rilevante ai fini dell'art. 44 L.F. è quello del pagamento. In base all'art. 2928
c.c., il diritto dell'assegnatario si estingue solo con la riscossione. Il pagamento avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, dunque, è inefficace sia nei confronti del creditore (comma 1), sia nei
3 confronti del terzo pagatore (comma 2) ex art. 44 L.F.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10826/2020) ha chiarito che, dopo il fallimento, il pagamento deve essere effettuato al Curatore, unico soggetto legittimato a riceverlo.
Ne deriva l'obbligo restitutorio per il creditore e l'inefficacia dell'atto anche nei confronti del terzo solvens (Assessorato).
L'assunto secondo cui l'Assessorato avrebbe eseguito un ordine giudiziale non è rilevante:
l'ordinanza di assegnazione, infatti, non ha efficacia satisfattiva automatica, e dopo la dichiarazione di fallimento l'unico legittimato a ricevere il pagamento è il Curatore.
Il pagamento effettuato dall'Assessorato – in data successiva al 21 dicembre 2015 e nonostante la formale diffida ricevuta il 23 dicembre 2015 – costituisce un atto solutorio inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F.
Non vale, infine, la pretesa che l'ordinanza costituisse titolo esecutivo insuscettibile di contestazione. È infatti ammessa opposizione ex art. 615 c.p.c. per far valere fatti estintivi sopravvenuti, quale appunto la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 20310/2012).
Con il secondo motivo, l'Assessorato contesta la condanna alle spese.
Anche tale doglianza è infondata.
Infatti, le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri del DM
55/2014.
Con l'appello incidentale, censura la sentenza nella parte in cui è stata rigettata la CP_3 sua domanda di manleva verso l'Assessorato. Secondo l'appellante, il danno subito (ossia l'obbligo restitutorio) deriverebbe dall'inadempimento dell'Assessorato all'ordinanza del 7 luglio 2015.
Anche tale motivo è infondato.
La responsabilità dell'Assessorato non può considerarsi causa esclusiva del pregiudizio. Il danno subito dal deriva anche dal fallimento della e, soprattutto, dalla sua mancata CP_3 CP_1 tempestiva insinuazione al passivo fallimentare. Né può ritenersi che la sua eventuale fiducia nell'adempimento da parte dell'Assessorato lo esonerasse dal dovere di attivarsi per tutelare il proprio credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, entrambi i motivi di appello – principale e incidentale
– devono essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.923,00 oltre spese generali del 15%, CPA e
IVA come per legge, a carico dell Controparte_5
[.
[...] e del sig.
[...] CP_3
Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002, entrambi i soggetti appellanti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'appello principale proposto dall Parte_3
;
[...]
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_3
3. Condanna entrambi gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, come sopra liquidate;
4. Dichiara dovuto da parte di entrambi gli appellanti l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Palermo, 31.10.2024.
Il Cons. relatore Il Presidente
Alida Marinuzzi Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. Con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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