Articolo 14 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576
Articolo 13Articolo 15
Versione
5 dicembre 1975
Art. 14.
Al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido".
Entrata in vigore il 5 dicembre 1975
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