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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 21 maggio 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
, rappresentata e difesa dall' Avv. G. Grecuccio come Parte_1
da mandato in atti contro
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Tellini come da mandato CP_1
in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificata, la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione avverso precetto notificato in data 29.11.23, con il quale il sig. intimava il pagamento della somma di € 15.156,22 in forza delle seguenti CP_1
sentenze: sentenza n. 264/2014 emessa dall'arte di Appello;
sentenza n. 1048/2020 emessa dal Tribunale Civile;
sentenza n. 3093/22 emessa dalla Corte di Appello;
sentenza n. 2513/2023 emessa dal Tribunale di Lecce.
Con comparsa di risposta del 07.03.2024 si costituiva il sig. per CP_1
dichiarare di rinunciare all'atto di precetto opposto con cessazione della materia del contendere.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale, previo deposito di note conclusionali.
Il sig. costituendosi in giudizio, ha dichiarato di rinunciare all'atto di CP_1
precetto opposto, ciò determina la cessazione della materia del contendere per carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire.
In ordine alle spese di lite trova applicazione il principio della soccombenza virtuale.
Occorre, pertanto, procedere alla disamina nel merito della controversia.
Con il primo motivo di opposizione, la sig.ra eccepisce la nullità Parte_1
dell'atto di precetto per violazione dell'art. 481 c.p.c derivante da abuso degli strumenti processuali.
In particolare, deduce di aver ricevuto in data 24 luglio 2023 la notifica di un atto di precetto, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 16.985,27 in forza di 6 ( sei) distinte pronunce, con esito sfavorevole alla Sig.ra e Parte_1
favorevole al Sig. avverso il quale era stata proposta opposizione. CP_1
Assume che successivamente le era stato notificato un secondo atto di precetto con il quale venivano nuovamente azionate le sentenza n. 264/2014 n. 1048/2029 e
3093/2022 già oggetto della precedente intimazione.
Rileva, dunque, che il creditore avrebbe duplicato la propria domanda inserendo nel nuovo atto titoli già azionati realizzando un chiaro abuso degli strumenti processuali.
Orbene, la sig.ra non contesta il diritto ad agire esecutivamente bensì Parte_1
contesta il modo di esercizio dell'azione esecutiva, ovvero la legittimità formale dell'atto di precetto che precede l'avvio dell'azione esecutiva.
La domanda deve, dunque, trova inquadramento giuridico nello schema
2 previsto dall'art. 617 c.p.c., per il quale il legislatore ha fissato un limite temporale al controllo della regolarità degli atti del processo esecutivo, prevedendo che l'opposizione agli atti esecutivi debba essere proposta nel termini di venti giorni dalla conoscenza dell'atto.
La domanda è, pertanto, inammissibile inquanto proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto avvenuta il 29 novembre 2024 ( notifica atto di citazione avvenuta in data 22 dicembre 2024).
Con il secondo motivo di opposizione contesta la esigibilità delle somme portate dalla sentenza n. 264/14.
Assume che la sentenza azionata con l'atto di precetto opposto è stata sostituita dalla sentenza definitiva del 08.07.2022 che ha deciso il procedimento segnato con RG
2750/1985.
Deduce sul punto che i fatti giudiziari ivi narrati, sono assolutamente sovrapponibili e correlati a quelli riportati nella sentenza definitiva del 08.07.2022 che ha disposto la compensazione delle spese legali, riportando quanto gi‡ deciso con sentenza n. 3261/2021 Tribunale di Lecce, ritenendo che la sig.ra sia estranea Parte_1
ai fatti relativi al compendio ereditario del sig. . CP_2
Dalla esame della documentazione prodotta si evince che la Sentenza n.
264/2014 della Corte di Appello di Lecce, ad oggi passata in giudicato, ha condannato alla refusione in favore di delle spese di lite del Parte_1 CP_1
grado di giudizio liquidate in euro 4282,00 di cui euro 382, per spese, oltre IVA e CPA come per legge per il primo, ed in euro 3000,00 oltre IVA e CPA come per Legge per il secondo.
Nella sentenza emessa dal Tribunale di Lecce n. 2224/2022 del 8 luglio 2022 ed invocata dalla opponente si dispone testualmente : "Le spese tra Parte_1
3 e le altre parti vanno compensate per le stesse ragioni già esposte nella sentenza Pt_1
n. 3261/2021 di questo Tribunale.
Il Tribunale di Lecce, dunque, con la sentenza in oggetto ha disposto la compensazione delle spese di relativamente alla causa ereditaria Parte_1
ma non ha modificato e/o sostituito il dispositivo di cui alla Sentenza n. 264/2014 peraltro passata in giudicato.
Quanto, infine, alla eccezione di compensazione si osserva che la stessa risulta superata dalla pronuncia della sentenza n. 241/2024 emessa dalla Corte di Appello di
Lecce nel corso del giudizio.
Il comportamento processuale della parte opposta e l'esito del giudizio, inducono il Giudicante a compensare le spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Spese compensate
Lecce, 10 aprile 2024
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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