Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 7.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2074/2022 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Ottaviani Nicola Parte_1
Ricorrente in riassunzione e
Controparte_1
in liquidazione giudiziale Controparte_2
Resistenti in riassunzione contumaci avente ad oggetto: riassunzione a seguito di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
ex art. 143 d. lgs. 14/2019 al solo fine di sentir dichiarare l'estinzione del giudizio di Controparte_2 appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 709 del 7.7.2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1Con ricorso depositato in data 5.3.2018, ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Frosinone la e la deducendo Controparte_2 Controparte_1 che: 1) aveva lavorato alle dipendenze della Ditta C.D.S. di dal 18.5.2012, come autista CP_3
3) aveva sempre seguito l'orario di lavoro dalle 3.00 alle 18.00 circa: alle 3.00 di mattina partiva infatti dal deposito di Frosinone del datore di lavoro per recarsi a Fiano
Romano presso una sede della , che aveva un contratto di appalto di servizi con la CP_1 [...]
, e da lì poi ripartiva per distribuire la merce nelle zone di Frosinone Sora, terminando il proprio CP_2 giro quotidiano intorno alle 18.00; 4) gli orari di lavoro potevano evincersi sia dai borderò emessi dalla
, sia dal navigatore satellitare che aveva nel mezzo che guidava;
5) negli ultimi due anni CP_1 di lavoro non gli erano state consegnate le buste paga, che poi erano state depositate dal datore di lavoro nel giudizio instaurato a seguito dell'impugnativa del licenziamento;
6) dall'esame delle buste paga si era avveduto che per i mesi di settembre, agosto, ottobre e dicembre 2016 gli erano state conteggiate meno giornate lavorative di quelle realmente effettuate, che risultavano invece dai borderò; 7) era rimasto creditore nei confronti del datore di lavoro delle differenze retributive per il Controparte_5 livello di inquadramento di spettanza, del compenso per le ore di straordinario effettuato, della 13a e 14a mensilità e del T.F.R, in misura di €.94.666,30, in forza del CCNL di settore, dell'art.2099 c.c. e dell'art.36
Cost.; 8) sussisteva anche una responsabilità solidale della , ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. CP_1
n.276/2003 e dell'art.1676 c.c..
Su queste premesse, l'attore ha chiesto la condanna delle convenute, in via solidale, al pagamento della somma di €.94.666,30, o della diversa somma accertata, oltre accessori e regolarizzazione previdenziale.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita in giudizio la
[...]
deducendo l'infondatezza delle domande attoree e contestando le deduzioni del Controparte_2 ricorrente relative allo svolgimento di mansioni superiori e all'espletamento di lavoro straordinario. La convenuta ha anche evidenziato che il ricorrente aveva già inoltrato in data 14.07.2017 presso l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Frosinone una richiesta di intervento ispettivo ex art.11, comma 1, D.Lgs.
124/2004, avente ad oggetto le stesse richieste del presente giudizio. Il procedimento si era concluso con il riconoscimento, da parte dell'Ispettorato, in favore del ricorrente, di spettanze in misura di €.900,00 circa, somma corrisposta dalla società. La convenuta ha poi dedotto che l'attore, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, aveva tenuto una condotta contraria ai dogmi professionali, come da documentazione depositata.
Su queste premesse, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “-rigettare integralmente le domande e richieste tutte avanzate dal ricorrente per essere destituite di ogni fondamento fattuale e giuridico.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituita in giudizio anche la convenuta eccependo in via preliminare la nullità Controparte_1 del ricorso. La convenuta ha anche dedotto la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle domande di condanna della resistente al pagamento dei contributi previdenziali e, in ordine a tutte le altre domande attoree, per l'inapplicabilità dell'art.29, comma 2, D.Lgs. n.276/2003 ai contratti di trasporto, quale era quello intercorso tra le convenute. In via subordinata, la resistente ha dedotto l'infondatezza delle pretese del ricorrente, anche per la mancata o inidonea produzione del CCNL, rivendicando in ogni caso il proprio diritto ad essere manlevata dalla Controparte_2
Alla luce di quanto esposto, la a rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale IN VIA PRELIMINARE Difetto di legittimazione attiva del ricorrente con riferimento alle domande relative ai contributi previdenziali Dichiararsi, per i motivi esposti, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente con riferimento alle domande aventi ad oggetto i contributi previdenziali. Sulla domanda di manleva e garanzia: chiamata in causa del terzo Autorizzare la chiamata in causa della resistente in considerazione della proposta CP_2 Controparte_5 domanda di manleva. NEL MERITO Respingersi in toto ogni domanda di controparte perchè infondata sia in fatto che in diritto. Sulla domanda di manleva e garanzia In ragione della domanda di manleva e garanzia proposta con il presente atto, dichiarare che la resistente è tenuta, per legge e per contratto, a garantire e manlevare la resistente Controparte_5 da ogni domanda proposta dal ricorrente nei propri confronti e dal pagamento di qualsiasi somma comunque CP_1 riconducibile alla violazione di norme relative al trattamento economico o normativo relativo ai rapporti di lavoro del ricorrente. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Nel corso del giudizio è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, sono stati interrogati il ricorrente ed il legale rappresentante della convenuta sono stati Controparte_5 escussi i testi ammessi ed è stata disposta una C.T.U. contabile.
Il Tribunale- ritenuta infondato il diritto al superiore inquadramento, ma fondato quello allo straordinario secondo l'orario dal lunedì al venerdì dalle 3.30 alle 17.30, ritenuto altresì sussistente un contratto di appalto di servizi di trasporto tra le società resistenti e non solo di trasporto- ha così deciso:
“a) condanna le convenute e in solido tra di esse, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €.107.928,47, al lordo delle ritenute Parte_1 fiscali e previdenziali, da cui va decurtata la somma netta di €.5.618,81 percepita dall'attore durante il rapporto di lavoro in più rispetto ai saldi dei cedolini paga, a titolo di compenso del lavoro straordinario svolto nel periodo compreso dal
4.11.2013 al 21.11.2016, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
b) condanne le convenute al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, ciascuna per la metà, liquidate in complessivi
€.6.888,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali;
c) pone definitivamente a carico delle convenute, in solido, le spese di C.T.U., liquidate in favore del C.T.U. Dott. Per_1
n €.550,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P., e in €.50,00 per spese”.
[...]
2.Proponeva gravame la on articolato ricorso in appello. Controparte_1
Resisteva nel grado che concludeva per il rigetto dell'appello. Parte_1
Restava contumace nel grado la Parte_2 All'udienza del 26.3.2024 la Corte, preso atto del deposito dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della ex art. 143 d. lgs. 14/2019 dichiarava interrotto il Controparte_2 processo.
Con istanza di estinzione del procedimento per mancata riassunzione, depositata il 11.11.2024 , il hiedeva che la Corte, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., dichiarasse estinto il processo. Pt_1
Con decreto presidenziale, qualificata la predetta istanza quale ricorso in riassunzione al solo fine di sentir dichiarare estinto il giudizio, veniva fissata l'udienza di discussione.
Restavano contumaci nel giudizio in riassunzione e la Controparte_1 Controparte_2
[...]
3. Il processo si è estinto a causa dell'omessa tardiva riassunzione.
3.1In primo luogo va evidenziato che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità anche la parte non colpita dall'evento interruttivo è legittimata a far valere l'eccezione di estinzione del processo ex art. 307 c.p.c.
In tal senso “Mentre l'irritualità della continuazione del processo, nonostante la sua interruzione a seguito della morte del procuratore di una delle parti, può essere fatta valere soltanto dalla parte colpita dall'evento interruttivo, essendo
l'interruzione del processo preordinata alla tutela di quest'ultima, l'eccezione di estinzione del processo medesimo, per mancata riassunzione dopo l'interruzione, può essere dedotta da tutte le parti interessate (art. 307, quarto comma, cod. proc. civ.), in quanto l'interesse all'estinzione non coincide con quello tutelato dall'interruzione del processo e, riconoscendo la legge a tutte le parti l'interesse alla riattivazione del processo, non vi è ragione di attribuire solo ad alcune di esse la possibilità di evitarla” (ex multis Cass. sez. L. n. 2340/1996).
3.2 Nel resto, il processo si è estinto.
Va, infatti, evidenziato che l'interruzione è stata pronunziata all'udienza del 26.3.2024, sicché da questa data decorreva il termine di tre mesi – previsto dall'art. 305 cpc (nella formulazione introdotta dall'art. 46 della legge n. 69/2009 applicabile ratione temporis) per la riassunzione, con scadenza, dunque, il 26.6.2024
(cfr. Cass. n.12454/2004).
Tuttavia entro tale termine nessuna delle parti ha depositato ricorso in riassunzione.
Per l'effetto il giudizio si è estinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da restano-secondo il Parte_1 principio della cd. causalità- a carico della che, pur avendone l'interesse, ha Controparte_1 ritenuto di non coltivare ulteriormente il giudizio d'appello già proposto, mentre restano compensate nel restante rapporto processuale.
P.Q.M.
così provvede:
-dichiara estinto il giudizio;
-condanna la lla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a Controparte_1 favore di , che liquida in € 2.775,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
Parte_1
-compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra il la Pt_1 Controparte_6
.
[...]
Roma, lì 7.1.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi