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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/08/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 636/2019 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott. Natalino SAPONE Presidente
2) dott.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
3) dott.ssa Rosa Maria BOVA Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 636/2019, promossa da:
P.IVA: , in persona del Legale Rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, (C.F.: ), parte rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._1
Pasquale Falduto del foro di Locri, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Siderno (RC), C.so Garibaldi n. 368;
(PEC: ); Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(ex , Controparte_2 Controparte_3 in persona del Cav. Lav. nella qualità di Vice Presidente nonché legale l.r.p.t., parte CP_4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Forzati e Fabrizio Forzati del Foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Paola Carbone sito in Reggio
Calabria, via S.Anna I° Tronco 1\E;
(PEC: Email_2
APPELLATA
E
(C.F.: , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe CP_5 C.F._2
Rechichi del foro di Locri, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in
Bovalino, via Garibaldi n. 218;
(PEC: Email_3
APPELLATO avente ad oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, depositate ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34/2020, come modificato dalla legge n. 77/2020, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 27 marzo 2018, Apulia Pronto Parte_2 conveniva in giudizio chiedendo al Tribunale di Locri di: “accertare e dichiarare CP_5 fondata in fatto ed in diritto, nonché legittima la pretesa creditoria vantata dall' Controparte_3
in danno del sig. (CF nato il [...] a [...] ed
[...] CP_5 C.F._2 ivi residente alla Contrada Vennarello n.77 – 89048 e, per l'effetto, condannare il sig. CP_5 al pagamento dell'importo di € 8.131,96 a titolo di capitale ancora dovuto oltre interessi di mora nella misura del 3,75% sulla quota capitale fino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite oltre spese generali ed oneri di legge”.
In punto di fatto, si precisa quanto in appresso.
In data 1° dicembre 2006, stipulava con per il tramite di CP_5 Controparte_3
Cariquinto S.p.A., il contratto di mutuo nr. 102527, con cessione del quinto dello stipendio, rimborsabile mediante nr. 120 rate mensili di € 250,00 ciascuna, per l'importo complessivo di €
30.000,00.
Contestualmente alla sottoscrizione del suddetto accordo, esibiva e depositava copia CP_5 della busta paga nonché il certificato di stipendio rilasciato e debitamente sottoscritto dal datore di lavoro Quest'ultima, ricevuta la notifica del contratto di finanziamento de Parte_1 quo, con atto di benestare del 18 dicembre 2006, si obbligava ad effettuare ed a rimettere in favore di
Cariquinto S.p.A. le trattenute mensili a decorrere dal mese di Gennaio 2007 fino alla concorrenza dell'importo complessivo da rimborsare, così come pattuito. Ricevuto l'atto di benestare, adempiva al proprio obbligo contrattuale Controparte_3 liquidando l'importo complessivo di € 18.865,08, di cui € 700,00 erogato a titolo di prefinanziamento con assegno bancario nr. 730404878305 del 4 dicembre 2006 e l'importo di € 18.165,08 a titolo di saldo con assegno bancario nr. 730462953205 del 21 dicembre 2006 in favore di , il CP_5 quale contestualmente rilasciava quietanza di pagamento debitamente sottoscritta.
Tuttavia, rimetteva in favore di le rate dalla Parte_1 Controparte_3 nr. 1 alla nr. 61, non versando le residue. Parimenti il sig. , nelle more licenziato. CP_5
Pertanto, riceveva soltanto l'accredito di € 5.600,00 a titolo di TFR Controparte_3 maturato e di € 2.226,23 quale indennizzo erogato dalla in virtù della polizza Parte_3 assicurativa stipulata dal contestualmente alla sottoscrizione del contratto di CP_5 finanziamento in esame.
Residuando un credito pari ad € 8.131,96 per capitale relativo alle rate scadute insolute ed a scadere, inviava a la lettera di decadenza dal beneficio del termine Controparte_3 CP_5 del 7 ottobre 2013 con contestuale risoluzione contrattuale e richiesta di pagamento che, nonostante i reiterati solleciti, rimaneva inevasa rendendo necessario intraprendere l'azione giudiziaria.
Con atto a difesa depositato in cancelleria in data 30 aprile 2018, si costituiva in giudizio CP_5 CP_
chiedendo il differimento dell'udienza e la chiamata in causa di
[...] Parte_1 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G./. in funzione di Giudice Unico, preliminarmente autorizzare la chiamata in causa della società Controparte_7
., disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per la citazione del
[...] terzo, in prosieguo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare …. che nessuna somma è dovuta dal resistente alla società in relazione CP_5 Controparte_3 al contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto nr. 102527 o di quella che risulterà in corso di causa;
dichiarare che la società è tenuta al versamento del Parte_1 trattamento di fine rapporto spettante al in favore della Società fino CP_5 Controparte_3 alla concorrenza del credito maturato;
dichiarare che i maturati e maturandi interessi non sono da imputare al resistente condannare la Società e la società CP_5 Controparte_3 al risarcimento del danno patrimoniale e morale da liquidarsi in via Parte_1 equitativa. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori. Salvi tutti i diritti”.
Autorizzata la sua citazione, il terzo si costituiva formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “preliminarmente dichiarare improcedibile la chiamata per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
accertare e dichiarare che la chiamata in causa di terzo della
è inammissibile, poiché non è prevista dall'art. 702 bis c.p.c.; NEL MERITO:
1. Parte_1 accertare e dichiarare che il credito non è dovuto;
2. Condannare la controparte, anche in solido, al pagamento del risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. in favore della società terza chiamata in causa, da liquidarsi in via equitativa;
3. Condannare, la controparte, anche in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
4. Si chiede, sin da ora, la modifica del rito sommario, in quello di cognizione e la concessione ai termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., poiché si contesta l'esistenza del credito”.
Alla prima udienza celebratasi in data 31 ottobre 2018, verificata la materia del contendere ed a fronte dell'eccezione sollevata da parte da resistente, veniva concesso alle parti il Parte_1 termine di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione. La causa era quindi all'udienza del
4 aprile 2019 al fine di verificare l'avverarsi della condizione di procedibilità.
Con successivo provvedimento reso in data 13 aprile 2019, ritenuto che la causa poteva essere decisa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. e che la stessa risultava matura per la decisione allo stato degli atti, il Tribunale di Locri rinviava la causa per la discussione all'udienza del 20 giugno 2019 - concedendo alle parti termine per eventuali note conclusive - in occasione della quale la tratteneva in decisione.
Con ordinanza nr. 394/2019 del 22 giugno 2019, il Tribunale di Locri così decideva: “condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Parte_1 favore della società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 della somma di euro 5.131,96 per sorte capitale oltre interessi di mora nella misura del 3,75% da calcolarsi sul predetto importo e sino al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio”. Siffatta statuizione veniva gravata dall'appello proposto da la quale, con il Parte_1 primo motivo di appello, reiterava l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Secondo l'appellante, il Tribunale di Locri errava nel non sanzionare il comportamento di
[...]
atteso che questa si rifiutava di aderire ed entrare in mediazione, senza Controparte_3 giustificato motivo, in senso opposto alle parti convenute che insistevano nell'addivenire ad un accordo bonario della vertenza.
Con il secondo motivo, criticava l'operato del Tribunale di Locri laddove Parte_1 considerava ammissibile la sua chiamata in causa, ritenendola legittimata a contraddire la domanda di pagamento, quindi a prendere il posto del sig. e così a liberarlo, versando le quote CP_5 spettanti alla società ricorrente sino alla concorrenza del credito maturato. Secondo l'appellante, la chiamata in causa di terzo, nel procedimento intentato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dava vita ad una causa autonoma rispetto a quella introdotta dall'attore avverso il chiamante, non equiparabile ad una chiamata in garanzia. censurava la sentenza gravata anche nella parte in cui accoglieva Parte_1
l'eccezione di inesigibilità del credito, ignorando quanto documentalmente dimostrato, ossia che non aveva nulla a prendere e non era creditore di alcunché nei confronti del terzo in CP_5 virtù della cessione della quota dello stipendio.
In ultimo, riteneva la domanda indeterminata, non avendo quantificato la richiesta. CP_5
Contestava altresì, per omessa valutazione, il mancato mutamento del rito da sommario a quello di cognizione.
Con atto a difesa depositato in cancelleria il 17 settembre 2020, si costituiva in giudizio CP_5 eccependo l'inammissibilità dell'appello, per avere pedissequamente ripetuto le difese già svolte di fronte al primo Giudice. Ritenendo infondate sia l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione che l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa del terzo, contestava nel merito il gravame di cui ne domandava il rigetto con condanna alle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito.
Seguiva, in data 6 febbraio 2020, la costituzione in giudizio di Controparte_2
(ex , resistendo alle avverse domande. Indi, formulava le
[...] CP_3 Controparte_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Collego adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. In via principale rigettare l'appello, così come proposto, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del 22-25/06/2019 emessa dal Tribunale di Locri, oggetto di impugnazione;
2. In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello e di revoca o riforma dell'ordinanza del 22-25/06/2019 voglia l'Ill.mo Collegio adito, accertare e dichiarare la
[...] creditrice nei confronti della e per Controparte_8 Parte_1
l'effetto voglia condannare la di quel maggiore e/o minor importo accertato Parte_1 in corso del presente grado di giudizio oltre interessi del 3,75% sulla quota capitale fino al soddisfo;
3. In via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento dell'appello e di revoca o riforma dell'ordinanza del 22-25/06/2019 voglia l'Ill.mo Collegio adito, accertare e dichiarare la
[...] creditrice nei confronti del sig. e per l'effetto Controparte_2 CP_5 voglia condannare il sig. al pagamento di quel maggior e/o minor importo accertato oltre CP_5 interessi 3,75%n sulla quota capitale fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.” Con ordinanza del 26 novembre 2024, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in ultimo in data 30 gennaio 2025, sostituita con la trattazione del giudizio secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 10 marzo 2025, a scioglimento della riserva assunta in udienza, la causa veniva trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA PROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO E L'ESPLETAMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE
OBBLIGATORIA. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché perché in sentenza è stata omessa ogni pronuncia al riguardo.
Assume l'appellante che il Tribunale di Locri ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sul rilievo di ciò che è stato meramente dichiarato dalle parti, ossia che il procedimento “delegato” è stato espletato, ma si è concluso nella fase preliminare (cfr. verbale d'udienza del 4 aprile 2019).
Prosegue nella sua doglianza affermando che, alla prima udienza, la aveva Controparte_3 chiesto di poter esperire il tentativo di mediazione proponendo la relativa domanda innanzi alla
Camera di mediazione dell'Ordine dei Commercialisti di Locri. “All'incontro, però, la
[...]
si rifiutava di aderire ed entrare in mediazione, senza giustificato motivo, in Controparte_3 senso opposto alle parti convenute che insistevano nell'addivenire ad un accordo bonario della vertenza”.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Nel caso specifico, dai verbali di causa e dagli scritti difensivi emerge che il primo giudice, all'udienza del 31 ottobre 2018, rilevata l'eccezione sollevata dalla ricorrente Controparte_3 concernente il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, assegnava alle parti il
[...] termine di 15 giorni per il deposito della relativa domanda e rinviava alla successiva udienza del 4 aprile 2019 per verificare l'esito della mediazione. Alla successiva udienza del 4 aprile 2019, era verbalizzato che “I procuratori delle parti danno atto che il procedimento di mediazione è stato esperito ma si è concluso nella fase preliminare”.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della mediazione obbligatoria non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, dato atto del mancato previo esperimento dell'incombente, ha assegnato alle parti un termine per procedervi e la conseguente inottemperanza non è stata rilevata, né eccepita, alla prima udienza successiva” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2025, n.12858). Tale evenienza è quella verificatasi nel caso di specie atteso che, assegnato dal giudice un termine per procedere alla mediazione, all'udienza successiva le parti non hanno rilevato o eccepito l'omessa mediazione, ma anzi hanno dato atto che il procedimento di mediazione si è svolto, sebbene conclusosi nella fase preliminare.
Ne consegue che parte appellante non può in questa sede muovere censure al riguardo.
Né può assumere rilevanza ai fini della chiesta declaratoria di improcedibilità, la circostanza che la società appellata non abbia inteso aderire alla mediazione, sebbene le altre parti fossero a ciò favorevoli.
Il motivo di appello non può trovare accoglimento.
SULLA INAMMISSIBILITA' DELLA CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO
NEL PROCEDIMENTO INTENTATO CON RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.
Ritiene parte appellante che, nel rito sommario di cognizione, la chiamata in causa del terzo sia ammissibile solo ove effettuata in garanzia, perché così espressamente previsto dall'art. 702 bis c.p.c. Al riguardo, ha richiamato un arresto della giurisprudenza di merito, secondo cui è “inammissibile la chiamata in causa di terzo responsabile esclusivo (c.d. laudatio auctoris), nel procedimento intentato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., considerando che, in tale ipotesi, si dà vita ad una causa autonoma rispetto a quella introdotta dall'attore avverso il chiamante e, che essa, (pur avendo caratteristiche peculiari rispetto ad altre azioni, quali ad esempio la chiama di «corresponsabile» in previa rivalsa) non può essere equiparata ad una chiamata in garanzia, domanda alla quale il convenuto ha interesse proprio in quanto potenzialmente responsabile e non in quanto estraneo all'addebito mossogli dall'attore - ricorrente (T. Genova 16.1.2010)”
Invero, orientamento prevalente in giurisprudenza è quello secondo cui - anche in sede di processo sommario di cognizione - è consentita la chiamata in giudizio di terzi, pure al di fuori dell'ipotesi di chiamata in garanzia espressamente prevista dall'art. 702 bis c.p.c..
Rileva sul punto la giurisprudenza, alla quale questo Collegio ritiene di aderire, che il procedimento sommario è processo speciale a cognizione tendenzialmente piena, rispondente ad un modello di trattazione semplificato (come si desume dal triplice rilievo che:
a) il procedimento è finalizzato all'accertamento pieno e con efficacia di giudicato dei diritti dedotti in giudizio;
b) l'art. 702-ter riferisce la sommarietà essenzialmente alle forme del procedimento;
c) l'art. 54 della legge n. 69/09 individua il procedimento sommario come il prototipo di disciplina, cui ricondurre tutti i procedimenti “di cognizione” regolati dalla legislazione speciale, “in cui sono prevalenti i caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa”, così rivelando la volontà di considerare questo procedimento come un vero e proprio giudizio di cognizione piena, caratterizzato solo dalla semplificazione delle forme processuali per arrivare alla decisione); e sono quindi applicabili al procedimento sommario tutte le disposizioni dettate per il processo ordinario a cognizione piena, compatibili con le disposizioni contenute negli artt. 102-bis e ss. c.p.c. e con le esigenze di semplificazione e accelerazione proprie di questo procedimento;
tra le disposizioni compatibili rientrano sicuramente quelle contenute negli artt. 102, 105, 106 e 107 c.p.c..
Pertanto, la doglianza non può trovare accoglimento e la chiamata del terzo risponde ai requisiti di cui all'art. 106 c.p.c.
Ed invero, presupposto della chiamata in causa del terzo ad istanza di parte, oltre all'ipotesi della chiamata in garanzia, è quello della comunanza di causa, ravvisabile quando il rapporto dedotto in causa è almeno connesso, sotto il profilo della causa petendi e/o del petitum, con il rapporto che fa capo al terzo o quando vi sia un interesse alla partecipazione del terzo nel contraddittorio processuale volto alla formazione di un accertamento giudiziale tra le parti originarie.
In tali termini la giurisprudenza di legittimità, sia pure nel diverso caso di chiamata del terzo formulata dall'attore: “In tema di intervento su istanza di parte, il requisito della comunanza della causa al terzo previsto dall'art. 106 c.p.c., sussiste, ove l'istanza di chiamata provenga dall'attore, quando il rapporto da questi dedotto in causa, in relazione o per effetto delle difese ed eccezioni del convenuto, appaia soggettivamente ed oggettivamente connesso con quello facente capo al terzo che si intende chiamare in giudizio;
pertanto, ove il convenuto eccepisca di non essere titolare del rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo come legittimato passivo, il giudice può senz'altro autorizzare l'attore a chiamare in causa il terzo, sia per economia di giudizi, sia per prevenire un eventuale conflitto di giudicati.” (Cassazione civile sez. II, 25/10/1988, n.5780).
Nel caso specifico, non v'è dubbio che tale comunanza sia ravvisabile posto che Pt_1 era la società indicata quale soggetto tenuto al pagamento e, quindi, quale terzo
[...] legittimato passivo.
Ne consegue che anche tale motivo di appello debba essere rigettato.
SULLA ERRONEITA' DELLA ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE DI INESIGIBILITÀ
DEL CREDITO.
Assume parte appellante l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui il primo giudice ha accolto l'eccezione formulata dal di inesigibilità del credito nei suoi confronti. CP_5
Nello specifico, parte appellante assume che alcun credito poteva vantare il nei confronti CP_5 della che aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto al proprio Parte_1 dipendente, considerato altresì che il rapporto di lavoro si era interrotto.
La cessione del quinto dello stipendio è un'operazione disciplinata dal D.P.R. 05.01.1950 n. 180 e dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 28.7.1950 n. 895 integrati dalle disposizioni generali contenute negli artt. 1260 e ss. c.c..
Detta operazione è in particolare così articolata:
a) viene concesso un mutuo al dipendente che si obbliga a restituire la somma ricevuta in rate mensili costanti;
b) il dipendente cede al mutuante una quota della sua retribuzione futura;
c) la cessione viene notificata al datore di lavoro il quale, stando normativa civilistica ed all'art. 59
D.P.T. 895/1050 è tenuto ad effettuare la trattenuta sulla busta paga del dipendente ed a versare i ratei dovuti alla società finanziaria sino alla definitiva estinzione del debito senza che sia necessario acquisire il suo consenso alla cessione.
Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima dell'integrale rimborso del finanziamento, la cessione si estende al trattamento di fine rapporto (“Sez. 3, Sentenza n. 4465 del 24/02/2011 “Nel caso di cessione del quinto dello stipendio, effettuata dal dipendente di impresa concessionaria di un pubblico servizio di comunicazioni a titolo di rimborso di un finanziamento, il
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 non impedisce che, ove cessi il rapporto di lavoro prima del rimborso integrale del finanziamento, la cessione si estenda al trattamento di fine rapporto. (Fattispecie anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 311 del 2004, dall'art. 13 bis del d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005, e dall'art. 1, comma 346, della l. n. 266 del 2005”).”
Pur con le sue peculiarità, la cessione del quinto dello stipendio si colloca nell'alveo dell'istituto della cessione del credito ai sensi dell'art. 1260 c.c.
In materia, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, per effetto della conclusione del contratto di cessione di credito mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (v. Cass. n. 4713 del
2019; n. 1312 del 2015; n. 15364 del 2011; n. 23463 del 2009).
Ne consegue che , datore di lavoro del in quanto debitore ceduto, Parte_1 CP_5 era tenuto a corrispondere al cessionario quanto dovuto al cedente.
Nemmeno l'interruzione del rapporto di lavoro poteva a tal fine rilevare, poiché Pt_1 era comunque tenuta a corrispondere il TFR al A fronte della affermazione
[...] CP_5 resa dal di avere maturato “il TFR dell'importo di €11.736,31 come da CUD 2013” (cfr. CP_5 comparsa di costituzione e risposta), la società datrice di lavoro non ha dimostrato di avere interamente corrisposto quanto dovuto al proprio dipendente e, dunque, di avere interamente estinto il debito nei suoi confronti, anzi ha affermato “che il TFR non è stato liquidato al sig. in CP_5 quanto accantonato in favore della finanziaria” (cfr. pag. 4 delle comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado) e “che riscontrata delle difficoltà di liquidità non ha versato l'intero importo del Tfr” (cfr. pag. 4 delle comparsa di costituzione e risposta).
Invero, parte appellante nel giudizio di primo grado ha affermato che “…il nell'intavolare CP_5 una serie di finanziamenti con l'attuale ricorrente, si indebitava oltremodo”, aggiungendo “che l'indebitamento eccessivo andava anche oltre la garanzia prestata dalla ”. Parte_1
Tuttavia, non ha in alcun modo documentato tale assunto, né lo ha ribadito in sede di appello.
Pertanto, anche tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
SULLA INDETERMINATEZZA DEL CREDITO
Assume sul punto parte appellante che “nell'atto di chiamata in causa di terzo, il resistente non quantifica la richiesta, pertanto, la domanda è indeterminata.
Non è dato sapere per quale importo la è chiamata a rispondere.” Parte_1
Neppure tale assunto appare essere condivisibile.
In effetti, la domanda alla quale occorre fare riferimento per accertare l'ammontare del credito insoluto, è quella introduttiva del giudizio, formulata dalla società . CP_3
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'estensione automatica della domanda originariamente proposta dall'attore nei confronti di un terzo chiamato in causa dipende dalla presenza o meno di un rapporto sostanziale identico tra il convenuto e il terzo rispetto a quello invocato dall'attore. In caso di chiamata in causa di un terzo come corresponsabile dell'evento dannoso senza contestare la propria legittimazione passiva, la richiesta risarcitoria deve essere considerata automaticamente estesa al terzo. Tuttavia, è necessaria un'espressa domanda dell'attore solo se la chiamata del terzo si basa su un rapporto sostanziale differente da quello dedotto dall'attore. In alternativa, se il convenuto sostiene di non essere il vero legittimato passivo e chiama un terzo indicandolo come tale, la domanda si estende automaticamente al terzo e il giudice può emettere una pronuncia di condanna nei suoi confronti anche senza una specifica richiesta dell'attore, evitando il vizio di extrapetizione” (Cassazione civile sez. III, 15/02/2024, n. 4204).
Poiché ha indicato l'esatto ammontare del proprio credito, quantificato in € 8.131,96, ne CP_3 consegue che la domanda rivolta all'odierna appellata non può essere tacciata di indeterminatezza.
Per le ragioni espresse, quindi, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Spese del procedimento
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate - applicando lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la non complessità della vicenda e la mera riproposizione delle questioni sollevate nel precedente grado di giudizio, in complessivi € 2.906,00 in favore di ciascuno degli appellati, così determinati: € 567,00 per la fase di studio della controversia;
€ 461,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 956,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
(ex e avverso l'ordinanza del Tribunale di
[...] Controparte_3 CP_5
Locri n. 394/2019 del 22 giugno 2019, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata
- Condanna l pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
(ex e di che Controparte_2 Controparte_3 CP_5 liquida in € 2.906,00 per ciascuno degli appellati, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
- Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 4.8.25.
La consigliera est. Il Presidente
dr.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
C O R T E D' A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott. Natalino SAPONE Presidente
2) dott.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
3) dott.ssa Rosa Maria BOVA Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 636/2019, promossa da:
P.IVA: , in persona del Legale Rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, (C.F.: ), parte rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._1
Pasquale Falduto del foro di Locri, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Siderno (RC), C.so Garibaldi n. 368;
(PEC: ); Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(ex , Controparte_2 Controparte_3 in persona del Cav. Lav. nella qualità di Vice Presidente nonché legale l.r.p.t., parte CP_4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Forzati e Fabrizio Forzati del Foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Paola Carbone sito in Reggio
Calabria, via S.Anna I° Tronco 1\E;
(PEC: Email_2
APPELLATA
E
(C.F.: , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe CP_5 C.F._2
Rechichi del foro di Locri, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in
Bovalino, via Garibaldi n. 218;
(PEC: Email_3
APPELLATO avente ad oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, depositate ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34/2020, come modificato dalla legge n. 77/2020, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 27 marzo 2018, Apulia Pronto Parte_2 conveniva in giudizio chiedendo al Tribunale di Locri di: “accertare e dichiarare CP_5 fondata in fatto ed in diritto, nonché legittima la pretesa creditoria vantata dall' Controparte_3
in danno del sig. (CF nato il [...] a [...] ed
[...] CP_5 C.F._2 ivi residente alla Contrada Vennarello n.77 – 89048 e, per l'effetto, condannare il sig. CP_5 al pagamento dell'importo di € 8.131,96 a titolo di capitale ancora dovuto oltre interessi di mora nella misura del 3,75% sulla quota capitale fino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite oltre spese generali ed oneri di legge”.
In punto di fatto, si precisa quanto in appresso.
In data 1° dicembre 2006, stipulava con per il tramite di CP_5 Controparte_3
Cariquinto S.p.A., il contratto di mutuo nr. 102527, con cessione del quinto dello stipendio, rimborsabile mediante nr. 120 rate mensili di € 250,00 ciascuna, per l'importo complessivo di €
30.000,00.
Contestualmente alla sottoscrizione del suddetto accordo, esibiva e depositava copia CP_5 della busta paga nonché il certificato di stipendio rilasciato e debitamente sottoscritto dal datore di lavoro Quest'ultima, ricevuta la notifica del contratto di finanziamento de Parte_1 quo, con atto di benestare del 18 dicembre 2006, si obbligava ad effettuare ed a rimettere in favore di
Cariquinto S.p.A. le trattenute mensili a decorrere dal mese di Gennaio 2007 fino alla concorrenza dell'importo complessivo da rimborsare, così come pattuito. Ricevuto l'atto di benestare, adempiva al proprio obbligo contrattuale Controparte_3 liquidando l'importo complessivo di € 18.865,08, di cui € 700,00 erogato a titolo di prefinanziamento con assegno bancario nr. 730404878305 del 4 dicembre 2006 e l'importo di € 18.165,08 a titolo di saldo con assegno bancario nr. 730462953205 del 21 dicembre 2006 in favore di , il CP_5 quale contestualmente rilasciava quietanza di pagamento debitamente sottoscritta.
Tuttavia, rimetteva in favore di le rate dalla Parte_1 Controparte_3 nr. 1 alla nr. 61, non versando le residue. Parimenti il sig. , nelle more licenziato. CP_5
Pertanto, riceveva soltanto l'accredito di € 5.600,00 a titolo di TFR Controparte_3 maturato e di € 2.226,23 quale indennizzo erogato dalla in virtù della polizza Parte_3 assicurativa stipulata dal contestualmente alla sottoscrizione del contratto di CP_5 finanziamento in esame.
Residuando un credito pari ad € 8.131,96 per capitale relativo alle rate scadute insolute ed a scadere, inviava a la lettera di decadenza dal beneficio del termine Controparte_3 CP_5 del 7 ottobre 2013 con contestuale risoluzione contrattuale e richiesta di pagamento che, nonostante i reiterati solleciti, rimaneva inevasa rendendo necessario intraprendere l'azione giudiziaria.
Con atto a difesa depositato in cancelleria in data 30 aprile 2018, si costituiva in giudizio CP_5 CP_
chiedendo il differimento dell'udienza e la chiamata in causa di
[...] Parte_1 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G./. in funzione di Giudice Unico, preliminarmente autorizzare la chiamata in causa della società Controparte_7
., disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per la citazione del
[...] terzo, in prosieguo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare …. che nessuna somma è dovuta dal resistente alla società in relazione CP_5 Controparte_3 al contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto nr. 102527 o di quella che risulterà in corso di causa;
dichiarare che la società è tenuta al versamento del Parte_1 trattamento di fine rapporto spettante al in favore della Società fino CP_5 Controparte_3 alla concorrenza del credito maturato;
dichiarare che i maturati e maturandi interessi non sono da imputare al resistente condannare la Società e la società CP_5 Controparte_3 al risarcimento del danno patrimoniale e morale da liquidarsi in via Parte_1 equitativa. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori. Salvi tutti i diritti”.
Autorizzata la sua citazione, il terzo si costituiva formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “preliminarmente dichiarare improcedibile la chiamata per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
accertare e dichiarare che la chiamata in causa di terzo della
è inammissibile, poiché non è prevista dall'art. 702 bis c.p.c.; NEL MERITO:
1. Parte_1 accertare e dichiarare che il credito non è dovuto;
2. Condannare la controparte, anche in solido, al pagamento del risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. in favore della società terza chiamata in causa, da liquidarsi in via equitativa;
3. Condannare, la controparte, anche in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
4. Si chiede, sin da ora, la modifica del rito sommario, in quello di cognizione e la concessione ai termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., poiché si contesta l'esistenza del credito”.
Alla prima udienza celebratasi in data 31 ottobre 2018, verificata la materia del contendere ed a fronte dell'eccezione sollevata da parte da resistente, veniva concesso alle parti il Parte_1 termine di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione. La causa era quindi all'udienza del
4 aprile 2019 al fine di verificare l'avverarsi della condizione di procedibilità.
Con successivo provvedimento reso in data 13 aprile 2019, ritenuto che la causa poteva essere decisa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. e che la stessa risultava matura per la decisione allo stato degli atti, il Tribunale di Locri rinviava la causa per la discussione all'udienza del 20 giugno 2019 - concedendo alle parti termine per eventuali note conclusive - in occasione della quale la tratteneva in decisione.
Con ordinanza nr. 394/2019 del 22 giugno 2019, il Tribunale di Locri così decideva: “condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Parte_1 favore della società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 della somma di euro 5.131,96 per sorte capitale oltre interessi di mora nella misura del 3,75% da calcolarsi sul predetto importo e sino al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio”. Siffatta statuizione veniva gravata dall'appello proposto da la quale, con il Parte_1 primo motivo di appello, reiterava l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Secondo l'appellante, il Tribunale di Locri errava nel non sanzionare il comportamento di
[...]
atteso che questa si rifiutava di aderire ed entrare in mediazione, senza Controparte_3 giustificato motivo, in senso opposto alle parti convenute che insistevano nell'addivenire ad un accordo bonario della vertenza.
Con il secondo motivo, criticava l'operato del Tribunale di Locri laddove Parte_1 considerava ammissibile la sua chiamata in causa, ritenendola legittimata a contraddire la domanda di pagamento, quindi a prendere il posto del sig. e così a liberarlo, versando le quote CP_5 spettanti alla società ricorrente sino alla concorrenza del credito maturato. Secondo l'appellante, la chiamata in causa di terzo, nel procedimento intentato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dava vita ad una causa autonoma rispetto a quella introdotta dall'attore avverso il chiamante, non equiparabile ad una chiamata in garanzia. censurava la sentenza gravata anche nella parte in cui accoglieva Parte_1
l'eccezione di inesigibilità del credito, ignorando quanto documentalmente dimostrato, ossia che non aveva nulla a prendere e non era creditore di alcunché nei confronti del terzo in CP_5 virtù della cessione della quota dello stipendio.
In ultimo, riteneva la domanda indeterminata, non avendo quantificato la richiesta. CP_5
Contestava altresì, per omessa valutazione, il mancato mutamento del rito da sommario a quello di cognizione.
Con atto a difesa depositato in cancelleria il 17 settembre 2020, si costituiva in giudizio CP_5 eccependo l'inammissibilità dell'appello, per avere pedissequamente ripetuto le difese già svolte di fronte al primo Giudice. Ritenendo infondate sia l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione che l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa del terzo, contestava nel merito il gravame di cui ne domandava il rigetto con condanna alle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito.
Seguiva, in data 6 febbraio 2020, la costituzione in giudizio di Controparte_2
(ex , resistendo alle avverse domande. Indi, formulava le
[...] CP_3 Controparte_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Collego adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. In via principale rigettare l'appello, così come proposto, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del 22-25/06/2019 emessa dal Tribunale di Locri, oggetto di impugnazione;
2. In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello e di revoca o riforma dell'ordinanza del 22-25/06/2019 voglia l'Ill.mo Collegio adito, accertare e dichiarare la
[...] creditrice nei confronti della e per Controparte_8 Parte_1
l'effetto voglia condannare la di quel maggiore e/o minor importo accertato Parte_1 in corso del presente grado di giudizio oltre interessi del 3,75% sulla quota capitale fino al soddisfo;
3. In via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento dell'appello e di revoca o riforma dell'ordinanza del 22-25/06/2019 voglia l'Ill.mo Collegio adito, accertare e dichiarare la
[...] creditrice nei confronti del sig. e per l'effetto Controparte_2 CP_5 voglia condannare il sig. al pagamento di quel maggior e/o minor importo accertato oltre CP_5 interessi 3,75%n sulla quota capitale fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.” Con ordinanza del 26 novembre 2024, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in ultimo in data 30 gennaio 2025, sostituita con la trattazione del giudizio secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 10 marzo 2025, a scioglimento della riserva assunta in udienza, la causa veniva trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA PROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO E L'ESPLETAMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE
OBBLIGATORIA. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché perché in sentenza è stata omessa ogni pronuncia al riguardo.
Assume l'appellante che il Tribunale di Locri ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sul rilievo di ciò che è stato meramente dichiarato dalle parti, ossia che il procedimento “delegato” è stato espletato, ma si è concluso nella fase preliminare (cfr. verbale d'udienza del 4 aprile 2019).
Prosegue nella sua doglianza affermando che, alla prima udienza, la aveva Controparte_3 chiesto di poter esperire il tentativo di mediazione proponendo la relativa domanda innanzi alla
Camera di mediazione dell'Ordine dei Commercialisti di Locri. “All'incontro, però, la
[...]
si rifiutava di aderire ed entrare in mediazione, senza giustificato motivo, in Controparte_3 senso opposto alle parti convenute che insistevano nell'addivenire ad un accordo bonario della vertenza”.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Nel caso specifico, dai verbali di causa e dagli scritti difensivi emerge che il primo giudice, all'udienza del 31 ottobre 2018, rilevata l'eccezione sollevata dalla ricorrente Controparte_3 concernente il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, assegnava alle parti il
[...] termine di 15 giorni per il deposito della relativa domanda e rinviava alla successiva udienza del 4 aprile 2019 per verificare l'esito della mediazione. Alla successiva udienza del 4 aprile 2019, era verbalizzato che “I procuratori delle parti danno atto che il procedimento di mediazione è stato esperito ma si è concluso nella fase preliminare”.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della mediazione obbligatoria non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, dato atto del mancato previo esperimento dell'incombente, ha assegnato alle parti un termine per procedervi e la conseguente inottemperanza non è stata rilevata, né eccepita, alla prima udienza successiva” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2025, n.12858). Tale evenienza è quella verificatasi nel caso di specie atteso che, assegnato dal giudice un termine per procedere alla mediazione, all'udienza successiva le parti non hanno rilevato o eccepito l'omessa mediazione, ma anzi hanno dato atto che il procedimento di mediazione si è svolto, sebbene conclusosi nella fase preliminare.
Ne consegue che parte appellante non può in questa sede muovere censure al riguardo.
Né può assumere rilevanza ai fini della chiesta declaratoria di improcedibilità, la circostanza che la società appellata non abbia inteso aderire alla mediazione, sebbene le altre parti fossero a ciò favorevoli.
Il motivo di appello non può trovare accoglimento.
SULLA INAMMISSIBILITA' DELLA CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO
NEL PROCEDIMENTO INTENTATO CON RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.
Ritiene parte appellante che, nel rito sommario di cognizione, la chiamata in causa del terzo sia ammissibile solo ove effettuata in garanzia, perché così espressamente previsto dall'art. 702 bis c.p.c. Al riguardo, ha richiamato un arresto della giurisprudenza di merito, secondo cui è “inammissibile la chiamata in causa di terzo responsabile esclusivo (c.d. laudatio auctoris), nel procedimento intentato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., considerando che, in tale ipotesi, si dà vita ad una causa autonoma rispetto a quella introdotta dall'attore avverso il chiamante e, che essa, (pur avendo caratteristiche peculiari rispetto ad altre azioni, quali ad esempio la chiama di «corresponsabile» in previa rivalsa) non può essere equiparata ad una chiamata in garanzia, domanda alla quale il convenuto ha interesse proprio in quanto potenzialmente responsabile e non in quanto estraneo all'addebito mossogli dall'attore - ricorrente (T. Genova 16.1.2010)”
Invero, orientamento prevalente in giurisprudenza è quello secondo cui - anche in sede di processo sommario di cognizione - è consentita la chiamata in giudizio di terzi, pure al di fuori dell'ipotesi di chiamata in garanzia espressamente prevista dall'art. 702 bis c.p.c..
Rileva sul punto la giurisprudenza, alla quale questo Collegio ritiene di aderire, che il procedimento sommario è processo speciale a cognizione tendenzialmente piena, rispondente ad un modello di trattazione semplificato (come si desume dal triplice rilievo che:
a) il procedimento è finalizzato all'accertamento pieno e con efficacia di giudicato dei diritti dedotti in giudizio;
b) l'art. 702-ter riferisce la sommarietà essenzialmente alle forme del procedimento;
c) l'art. 54 della legge n. 69/09 individua il procedimento sommario come il prototipo di disciplina, cui ricondurre tutti i procedimenti “di cognizione” regolati dalla legislazione speciale, “in cui sono prevalenti i caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa”, così rivelando la volontà di considerare questo procedimento come un vero e proprio giudizio di cognizione piena, caratterizzato solo dalla semplificazione delle forme processuali per arrivare alla decisione); e sono quindi applicabili al procedimento sommario tutte le disposizioni dettate per il processo ordinario a cognizione piena, compatibili con le disposizioni contenute negli artt. 102-bis e ss. c.p.c. e con le esigenze di semplificazione e accelerazione proprie di questo procedimento;
tra le disposizioni compatibili rientrano sicuramente quelle contenute negli artt. 102, 105, 106 e 107 c.p.c..
Pertanto, la doglianza non può trovare accoglimento e la chiamata del terzo risponde ai requisiti di cui all'art. 106 c.p.c.
Ed invero, presupposto della chiamata in causa del terzo ad istanza di parte, oltre all'ipotesi della chiamata in garanzia, è quello della comunanza di causa, ravvisabile quando il rapporto dedotto in causa è almeno connesso, sotto il profilo della causa petendi e/o del petitum, con il rapporto che fa capo al terzo o quando vi sia un interesse alla partecipazione del terzo nel contraddittorio processuale volto alla formazione di un accertamento giudiziale tra le parti originarie.
In tali termini la giurisprudenza di legittimità, sia pure nel diverso caso di chiamata del terzo formulata dall'attore: “In tema di intervento su istanza di parte, il requisito della comunanza della causa al terzo previsto dall'art. 106 c.p.c., sussiste, ove l'istanza di chiamata provenga dall'attore, quando il rapporto da questi dedotto in causa, in relazione o per effetto delle difese ed eccezioni del convenuto, appaia soggettivamente ed oggettivamente connesso con quello facente capo al terzo che si intende chiamare in giudizio;
pertanto, ove il convenuto eccepisca di non essere titolare del rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo come legittimato passivo, il giudice può senz'altro autorizzare l'attore a chiamare in causa il terzo, sia per economia di giudizi, sia per prevenire un eventuale conflitto di giudicati.” (Cassazione civile sez. II, 25/10/1988, n.5780).
Nel caso specifico, non v'è dubbio che tale comunanza sia ravvisabile posto che Pt_1 era la società indicata quale soggetto tenuto al pagamento e, quindi, quale terzo
[...] legittimato passivo.
Ne consegue che anche tale motivo di appello debba essere rigettato.
SULLA ERRONEITA' DELLA ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE DI INESIGIBILITÀ
DEL CREDITO.
Assume parte appellante l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui il primo giudice ha accolto l'eccezione formulata dal di inesigibilità del credito nei suoi confronti. CP_5
Nello specifico, parte appellante assume che alcun credito poteva vantare il nei confronti CP_5 della che aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto al proprio Parte_1 dipendente, considerato altresì che il rapporto di lavoro si era interrotto.
La cessione del quinto dello stipendio è un'operazione disciplinata dal D.P.R. 05.01.1950 n. 180 e dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 28.7.1950 n. 895 integrati dalle disposizioni generali contenute negli artt. 1260 e ss. c.c..
Detta operazione è in particolare così articolata:
a) viene concesso un mutuo al dipendente che si obbliga a restituire la somma ricevuta in rate mensili costanti;
b) il dipendente cede al mutuante una quota della sua retribuzione futura;
c) la cessione viene notificata al datore di lavoro il quale, stando normativa civilistica ed all'art. 59
D.P.T. 895/1050 è tenuto ad effettuare la trattenuta sulla busta paga del dipendente ed a versare i ratei dovuti alla società finanziaria sino alla definitiva estinzione del debito senza che sia necessario acquisire il suo consenso alla cessione.
Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima dell'integrale rimborso del finanziamento, la cessione si estende al trattamento di fine rapporto (“Sez. 3, Sentenza n. 4465 del 24/02/2011 “Nel caso di cessione del quinto dello stipendio, effettuata dal dipendente di impresa concessionaria di un pubblico servizio di comunicazioni a titolo di rimborso di un finanziamento, il
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 non impedisce che, ove cessi il rapporto di lavoro prima del rimborso integrale del finanziamento, la cessione si estenda al trattamento di fine rapporto. (Fattispecie anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 311 del 2004, dall'art. 13 bis del d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005, e dall'art. 1, comma 346, della l. n. 266 del 2005”).”
Pur con le sue peculiarità, la cessione del quinto dello stipendio si colloca nell'alveo dell'istituto della cessione del credito ai sensi dell'art. 1260 c.c.
In materia, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, per effetto della conclusione del contratto di cessione di credito mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista all'art. 1264 c.c., invero necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento dal debitore ceduto eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (v. Cass. n. 4713 del
2019; n. 1312 del 2015; n. 15364 del 2011; n. 23463 del 2009).
Ne consegue che , datore di lavoro del in quanto debitore ceduto, Parte_1 CP_5 era tenuto a corrispondere al cessionario quanto dovuto al cedente.
Nemmeno l'interruzione del rapporto di lavoro poteva a tal fine rilevare, poiché Pt_1 era comunque tenuta a corrispondere il TFR al A fronte della affermazione
[...] CP_5 resa dal di avere maturato “il TFR dell'importo di €11.736,31 come da CUD 2013” (cfr. CP_5 comparsa di costituzione e risposta), la società datrice di lavoro non ha dimostrato di avere interamente corrisposto quanto dovuto al proprio dipendente e, dunque, di avere interamente estinto il debito nei suoi confronti, anzi ha affermato “che il TFR non è stato liquidato al sig. in CP_5 quanto accantonato in favore della finanziaria” (cfr. pag. 4 delle comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado) e “che riscontrata delle difficoltà di liquidità non ha versato l'intero importo del Tfr” (cfr. pag. 4 delle comparsa di costituzione e risposta).
Invero, parte appellante nel giudizio di primo grado ha affermato che “…il nell'intavolare CP_5 una serie di finanziamenti con l'attuale ricorrente, si indebitava oltremodo”, aggiungendo “che l'indebitamento eccessivo andava anche oltre la garanzia prestata dalla ”. Parte_1
Tuttavia, non ha in alcun modo documentato tale assunto, né lo ha ribadito in sede di appello.
Pertanto, anche tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
SULLA INDETERMINATEZZA DEL CREDITO
Assume sul punto parte appellante che “nell'atto di chiamata in causa di terzo, il resistente non quantifica la richiesta, pertanto, la domanda è indeterminata.
Non è dato sapere per quale importo la è chiamata a rispondere.” Parte_1
Neppure tale assunto appare essere condivisibile.
In effetti, la domanda alla quale occorre fare riferimento per accertare l'ammontare del credito insoluto, è quella introduttiva del giudizio, formulata dalla società . CP_3
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'estensione automatica della domanda originariamente proposta dall'attore nei confronti di un terzo chiamato in causa dipende dalla presenza o meno di un rapporto sostanziale identico tra il convenuto e il terzo rispetto a quello invocato dall'attore. In caso di chiamata in causa di un terzo come corresponsabile dell'evento dannoso senza contestare la propria legittimazione passiva, la richiesta risarcitoria deve essere considerata automaticamente estesa al terzo. Tuttavia, è necessaria un'espressa domanda dell'attore solo se la chiamata del terzo si basa su un rapporto sostanziale differente da quello dedotto dall'attore. In alternativa, se il convenuto sostiene di non essere il vero legittimato passivo e chiama un terzo indicandolo come tale, la domanda si estende automaticamente al terzo e il giudice può emettere una pronuncia di condanna nei suoi confronti anche senza una specifica richiesta dell'attore, evitando il vizio di extrapetizione” (Cassazione civile sez. III, 15/02/2024, n. 4204).
Poiché ha indicato l'esatto ammontare del proprio credito, quantificato in € 8.131,96, ne CP_3 consegue che la domanda rivolta all'odierna appellata non può essere tacciata di indeterminatezza.
Per le ragioni espresse, quindi, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Spese del procedimento
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate - applicando lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la non complessità della vicenda e la mera riproposizione delle questioni sollevate nel precedente grado di giudizio, in complessivi € 2.906,00 in favore di ciascuno degli appellati, così determinati: € 567,00 per la fase di studio della controversia;
€ 461,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 956,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
(ex e avverso l'ordinanza del Tribunale di
[...] Controparte_3 CP_5
Locri n. 394/2019 del 22 giugno 2019, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata
- Condanna l pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
(ex e di che Controparte_2 Controparte_3 CP_5 liquida in € 2.906,00 per ciascuno degli appellati, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
- Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 4.8.25.
La consigliera est. Il Presidente
dr.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone