Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 691/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 691/2019 r.g. degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
– risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, residente a[...], rappresentata e difesa, con mandato
[...]
a margine dell'atto introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Antonio D'AU, c.f. , PEC: CodiceFiscale_2 Email_1
Fabio D'AU, c.f. PEC:
[...] CodiceFiscale_3
e Valeria D'AU, c.f. , Email_2 CodiceFiscale_4
PEC: fax: 081 19725973, tutti con studio in Email_3
Scafati (SA), alla Via Luigi Sturzo n.18, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avvocato Pasquale Mellone, sito in Napoli, alla Via Biscardi
31.
RICORRENTE
E
c.f. in persona del Presidente pro - Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Napoli via S. Lucia n. 81, con indirizzo di posta elettronica certificata: egione.campania.it. Email_4
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente , come da conclusioni rassegnate con Parte_1
note inviate in data 21.11.2022, e quindi:
A) “Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto
ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della responsabilità
esclusiva della nel verificarsi dell'evento per cui è causa, Controparte_1
condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R. P.T. – a pagare alla
ricorrente i danni subiti, per la perdita delle colture danneggiate (cipolle, fave e
piselli) e di tutti i danni al terreno ed annessi, nella misura che riterrà in Sua
Giustizia, da determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto
di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP dott. Persona_1
nei suoi elaborati versati in atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle
[...]
somme annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (22 gennaio 2014) fino
all'effettivo soddisfo;
3
B) Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese CPA ed
IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'AU Fabio, Valeria ed Antonio,
antistatari.
C) Si chiede che la emananda sentenza venga dichiarata provvisoriamente
esecutiva”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 11.1.2019 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il 21.5.2019, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque la CP_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, onde sentirla condannare
[...]
all'integrale risarcimento dei danni cagionati alle coltivazioni, all'impianto irriguo e al fondo, del quale risultava usufruttuaria e coltivatrice, della totale estensione di mq
9.142 ubicato nel Comune di Angri, nelle vicinanze del Rio Sguazzatorio, e riportato in catasto al foglio 1 del Comune di Angri, part. 1148 di mq. 2041; part. 1483 di mq
2226; part. 1002 di mq 1832; part. 1003 di mq 19; part. 1482 di mq 1605; part. 1160
mq 1.310; part. 1481 mq 109.
Detto fondo, in data 22.1.2014, era stato infatti sommerso da acqua maleodorante, melma e detriti esondati - e comunque trasportati dalle acque, anche attraverso la canalizzazione negli alvei presenti sul territorio - provenienti dallo straripamento del Rio Sguazzatorio, il quale, all'epoca dei fatti, si trovava in pessimo stato di manutenzione: il suo letto era innalzato a causa di un evidente accumulo di melma e detriti depositati negli anni per omissione del necessario dragaggio;
anche le sponde, evidenziavano carenza di manutenzione, con vegetazione spontanea al suo interno che dava luogo a rigurgiti pericolosi. 4
In data 20.1.2020 si costituiva la eccependo Controparte_1
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del Controparte_2
.
[...]
Nel merito, la resistente chiedeva accertarsi il rispetto della distanza legale dal piede degli argini dei corsi d'acqua di cui all'art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904,
e deduceva la mancata esibizione degli elementi comprovanti l'esercizio di attività
agricola (scritture contabili e fiscali e quaderno di campagna).
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra esposte, Controparte_1
concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalla ricorrente, previa delega al Tribunale di Nocera Inferiore ex art. 203 c.p.c., la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2025, per poi essere anticipata all'udienza del 4.12.2024 con decreto del
7.11.2024.
In data 5.6.2024, il giudizio veniva interrotto stante la messa in quiescenza del procuratore costituito della Avv. . Controparte_1 Controparte_3
Riassunto il giudizio con atto regolarmente notificato in data 5.12.2024 e disposta la trattazione scritta con decreto del 9.12.2024 secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., acquisite le note di parte, il Tribunale all'udienza collegiale del
7.1.2025 si riservava la causa in decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che la in precedenza Controparte_1
CP_ costituitasi in giudizio con comparsa del 20.1.2020, a mezzo dell'Avv. 5
, successivamente all'interruzione del giudizio determinatasi a causa del CP_3
collocamento a riposo di quest'ultimo e pronunciata con ordinanza di questo TRAP
del 12.6.2024, non ha proceduto a costituirsi nuovamente in giudizio a mezzo di un nuovo difensore;
ciò nonostante sia stato regolarmente notificato alla stessa, in data
5.12.2024, il ricorso riassuntivo, unitamente al provvedimento presidenziale del
19.6.2024, di fissazione per la prosecuzione dell'udienza dell'8.1.2025.
Ciò comporta certamente che va dichiarata la contumacia della stessa ma,
tuttavia, va considerato che, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cassazione civile,
Sez. III, 16/12/2014, n. 26372), “In seguito alla riassunzione del processo interrotto,
la parte già costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione, pur dovendo
essere dichiarata contumace, conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al
momento dell'interruzione, atteso che, sino ad allora, essa era stata regolarmente
costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già
proposte.
Ciò posto, nel merito, la domanda risulta fondata e va accolta per quanto di ragione, nei termini appresso indicati.
La legittimazione attiva della ricorrente risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. visure catastali allegate alla perizia di parte) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 14.9.2022, innanzi al Tribunale di
Nocera Inferiore, delegato ex art. 203 c.p.c., in cui i testi di parte ricorrente escussi
e (quest'ultimo a conoscenza dei fatti di causa Testimone_1 Persona_1
in quanto tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte) hanno confermato che la ricorrente coltivava il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione (cfr. dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 [...]
). Per_1 6
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra,
trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dall'ente convenuto, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla stessa a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come CP_1
chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto da parte ricorrente che il 22.1.2014 il
Rio Sguazzatorio esondava nel territorio circostante, andando ad invadere tutti i terreni attigui, ivi compreso quello coltivato dalla ricorrente.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c.
(ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano
Cass. SS.UU. 25928/11, nonché, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova, compete
CP_ all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da 7
intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass.
sent. n. 2660/13 e Cass. sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è CP_1
escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi: tutti i testi escussi hanno confermato che al momento dei fatti il Rio Sguazzatorio si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché di isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Va solo aggiunto che non ha, poi, fondamento la difesa della nella CP_1
parte in cui assume che la ricorrente, quale proprietario del fondo allagato, avrebbe potuto e dovuto, ex art. 12 del r.d. n. 523/1904, provvedere alla manutenzione del 8
corso d'acqua confinante.
Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile della citata disposizione e di quelle codicistiche (artt. 915 e 916 c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema Corte
ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi
(SS. UU. n. 8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v.
Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitati ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno 9
della fascia di rispetto senza però specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte dei fondi coltivati dai ricorrenti insistessero in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla
CP_1
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione della ricorrente, al fine di valutare la prova dei danni dalla stessa lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal dr. agr.
[...]
che, sentito come teste, ne ha confermato il contenuto - oltre che dalla Per_1
deposizione dei testi escussi.
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal
Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in assenza di fatture in atti, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, conduceva il fondo esteso di mq. 9142, Parte_1
riportato in catasto al foglio 1 del Comune di Angri, part. 1148 di mq 2041; part. 1483
di mq 2226; part. 1002 di mq 1832; part. 1003 di mq 19; part. 1482 di mq 1605; part. 1160 mq 1.310; part. 1481 mq 109.
Il perito di parte, dott. agronomo , ha calcolato un danno Persona_1
complessivo pari ad € 56.438,10, tenendo conto di varie voci di danno che devono essere esaminate singolarmente. 10
La prima riguarda la perdita delle colture: nello specifico, cipolle per mq
3.890, fave per mq 2.000 e piselli per mq 2.000, distrutti o comunque resi non utilizzabili.
Il perito ha stimato il danno precisando che le cipolle hanno un costo pari ad
€ 2,78 per metro quadro, le fave di € 2,14 per metro quadro e i piselli di € 2,88 per metro quadro, determinandone l'ammontare complessivo rispettivamente in €
10.814,20, in € 4.280,00 ed in € 5.760,00, per un totale di € 20.854,20.
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte,
anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire),
che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n.
4437/1997). 11
In riferimento al caso di specie, la valutazione del dott. risulta Per_1
effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei prezzi di mercato rilevati dalla
CCIAA di Salerno, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che la ricorrente coltivava il fondo per cui è
causa a cipolle, fave e piselli e che le colture ivi presenti furono sommerse dalle acque, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001
per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture,
obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito,
infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente 12
l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per i danni alle
colture vanno equitativamente ridotti del 60%, riconoscendo a Parte_1
l'importo di € 8.341,68.
In relazione poi ai danni richiesti dall' per mancata coltivazione CP_5
succedanea, si rileva che il dott. non ha specificato le ragioni Persona_1
tecnico-agricole per le quali l'esondazione de qua abbia determinato l'impossibilità
di riprendere la coltivazione nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino della coltivabilità e disinfestazione dei terreni de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte. Nulla può pertanto essere riconosciuto a tale titolo
Il perito ha, poi, individuato una serie di attività necessarie al ripristino della
coltivazione del terreno a seguito dell'alluvione.
Deve osservarsi, al riguardo, che alcune voci di spesa non possono, tuttavia,
essere riconosciute in mancanza di documentazione che dimostri gli esborsi effettivi o comunque il compimento delle stesse.
Con riguardo alla voce ripulitura della superficie da detriti vari, nel computo metrico realizzato dal perito, in base al prezziario della vengono Controparte_1
prese in considerazione diverse attività quali: scavi a sezione aperta, rinterri e
trasporti, movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura.
Ebbene, in considerazione del fatto che la ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbia provveduto in economia, con la conseguenza che la liquidazione di tali voci di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore 13
indicato nella consulenza di parte nella misura di € 11.598,30, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi € 4.639,32.
Alle medesime conclusioni si perviene per le voci di danno aventi ad oggetto le attività per il ripristino delle quote superficiali per la coltivabilità del terreno e il
ripristino della fertilità, quantificate rispettivamente nella misura di € 4.891,80 ed €
4.970,70, per un totale di € 9.862,50.
Invero, una volta raggiunta la prova dell'allagamento può ritenersi che le stesse si siano rese necessarie per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro, le attività
indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (movimenti di terra, con compenso fra scavi e riporti,
livellamento del terreno eseguito con trattrice, amminutamento superficiale mediante
frangizollatura o fresatura ecc.).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 60% sull'importo complessivo sopra indicato dal perito, giungendosi quindi alla somma di € 3.945,00.
Infine, il perito ha, poi, individuato altri danni per ripristino dell'impianto
irriguo.
In relazione all'impianto di irrigazione, in mancanza di documentazione che attesti le relative spese o, comunque, in mancanza di prova rigorosa circa la natura,
l'estensione e l'effettivo danneggiamento di quello esistente, nessuna somma può
essere riconosciuta.
In conclusione, a può essere riconosciuto il risarcimento Parte_1
dei danni nella misura di € 16.926,00 (€ 8.341,68 + € 4.639,32 + € 3.945,00). 14
Delle citate somme deve rispondere la . Controparte_1
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente istituzionalmente preposto alla custodia del CP_1
Rio Sguazzatorio e, pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi in data 22.1.2014 per l'accertata omessa manutenzione,
all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione (cfr. sentenza n. 635/1019, sentenza n. 1585/2020 e da ultimo sentenza 93/2024).
Al riguardo, come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale
(di cui uno che vede come parte la medesima ricorrente cfr. Sentenza n. 93/2024
pubbl. l'11.01.2024), poiché non si tratta di un'opera idraulica ai sensi del r.d.
n.523/1904, ma di un'opera di bonifica, a mente del r.d. n.215/1933, alla CP_1
compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete CP_2
la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale.
Ne consegue che la è comunque chiamata a rispondere dei danni CP_1
occorsi per omesso controllo dell'operato del e per l'eventuale omissione CP_2
della manutenzione straordinaria.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1
responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e
90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche l'art. 10 lett. f) della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione,
manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di 15
ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del
D.lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Sui detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (22.1.2014) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna spettante alla ricorrente, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è pari quindi ad €
22.510,05.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio, tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte, sussistono giusti 16
motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza, va posta a carico della CP_1
in persona del legale rapp.te pro -tempore, e si liquida di ufficio come
[...]
da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 e fino a € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli Avvocati Fabio D'AU e Valeria D'AU, dichiaratisi antistatari, in uguale misura.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività della sentenza formulata dal ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205
comma primo R.D. n. 1775/33 nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, 17
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con atto notificato in data
11.1.2019 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il
21.5.2019 - da nei confronti della , in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rapp.te pro - tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore al pagamento, in favore della ricorrente
, dell'importo di € 22.510,05, oltre interessi al tasso legale Parte_1
a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, liquidando la stessa, in favore di , in complessivi Parte_1
€ 2.772,50, di cui € 272,50 per spese vive ed € 2.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e
Cpa, se dovute, con attribuzione agli avvocati Fabio D'AU e Valeria
D'AU, dichiaratisi antistatari;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205 comma primo R.d. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo